INPS – Messaggio 09 febbraio 2022, n. 626
Verifica di regolarità contributiva delle imprese interessate da procedure di amministrazione straordinaria. Precisazioni.
Il DM 23 febbraio 2016, come illustrato con la circolare n. 17 del 31 gennaio 2017, ha apportato modifiche all’articolo 5 del DM 30 gennaio 2015, integrando l’elencazione delle fattispecie di amministrazione straordinaria – decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (c.d. legge Prodi-bis) e decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche e integrazioni (c.d. legge Marzano) – e disponendo che l’attestazione di regolarità non è più sottoposta alla condizione dell’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali.
In tale ambito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, esaminando le osservazioni mosse dai Commissari nel corso di una procedura di cui al decreto legislativo n. 270/1999, che riserva all’autorità` giudiziaria la decisione ultima sull’accesso all’amministrazione straordinaria (NOTA 1), in ragione degli effetti che si determinano a far data dalla sentenza del Tribunale che dichiara lo stato di insolvenza (NOTA 2), ha ritenuto che, ai fini della verifica della regolarità contributiva, nel periodo che intercorre tra la medesima sentenza del Tribunale e l’adozione del decreto del Tribunale che, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 270/1999, dichiara l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), del DM 30 gennaio 2015 che dispone che la regolarità sussiste comunque in caso di “sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative” (NOTA 3).
Resta confermato che, in caso di procedura di amministrazione straordinaria prevista per il risanamento delle grandi imprese in crisi di cui al decreto-legge n. 347/2003, le eventuali situazioni di irregolarità non avranno rilevanza a decorrere dalla data del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che provvede all’ammissione immediata dell’impresa alla procedura di amministrazione straordinaria.
La verifica della regolarità contributiva, nel rispetto della previsione dell’articolo 5, comma 5, del DM 30 gennaio 2015, avrà pertanto ad oggetto gli adempimenti contributivi riferiti ai periodi successivi, rispettivamente, alla data del decreto del Tribunale che dichiara aperta la procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo n. 270/1999 e alla data del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di ammissione alla procedura nell’amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347/2003.
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Note:
(1) Al giudice è infatti affidato non soltanto il compito di verificare preliminarmente se sussistono i requisiti formali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 270/1999, ma anche il potere di valutare, al termine della fase intermedia di osservazione e di gestione temporanea affidata al commissario giudiziale e compiuta sotto il suo esclusivo controllo, se vi siano i presupposti sostanziali per preferire al fallimento l’esperimento dell’amministrazione straordinaria.
(2) Articolo 18 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza.
1. La sentenza che dichiara lo stato di insolvenza determina gli effetti previsti dagli artt. 45, 52, 167, 168 e 169 della legge fallimentare. Si applica, altresì, nei medesimi limiti che nel fallimento, la disposizione dell’art. 54, terzo comma, della legge fallimentare.
2. Sono inefficaci rispetto ai creditori i pagamenti di debiti anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza eseguiti dall’imprenditore dopo la dichiarazione stessa senza l’autorizzazione del giudice delegato.
(3) Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Ufficio Legislativo prot. 0001970 del 26-02-2020.
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