CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM ed ESP CON – Nota n. 26 del 27 febbraio 2023
Verifica periodica sul permanere dei requisiti di legge in capo agli iscritti nell’albo e nell’elenco speciale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
Come sai, il nostro Ordinamento prevede che gli Ordini entro il primo trimestre di ogni anno (entro il 31 marzo) procedano alla revisione dell’albo, provvedendo alle occorrenti variazioni (art. 34, comma 1, D.Lgs. 139/2005). È dunque necessario procedere alla verifica del permanere in capo agli iscritti dei requisiti per l’iscrizione. In particolare, sono oggetto di verifica i requisiti che sono suscettibili di variazione nel corso del tempo quali il godimento del pieno esercizio dei diritti civili, il possesso della residenza e/o del domicilio professionale (NOTA 1) nel circondario dell’Ordine, l’assenza di situazioni di incompatibilità (o, viceversa, la sua presenza in caso di iscrizione nell’elenco speciale) e la condotta irreprensibile (NOTA 2).
Come chiarito nelle informative 28/2018 e 15/2022 alle quali si rinvia, la verifica può essere effettuata anche mediante richiesta di rendere dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 (NOTA 3).
Si precisa che è necessario sottoporre a verifica anche il mantenimento dei requisiti delle società tra professionisti (STP) che sono iscritte nell’apposita sezione dell’albo. I requisiti richiesti per l’iscrizione delle STP sono quelli previsti dall’articolo 10, legge 183/2011 e dal D.M. 34/2013 (art. 9) (NOTA 4).
Ti invio in allegato un modello che ti potrà essere di ausilio per la verifica del mantenimento dei requisiti da parte delle STP.
—
– Note –
(1) In merito al domicilio professionale, si vedano le Informative n. 22/2019 e n. 114/2020.
(2) Il mantenimento del requisito della condotta irreprensibile è accertato tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l’assenza di procedimenti penali in corso o di condanne penali.
(3) Si ricorda, inoltre che ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. 445/2000 citato le amministrazioni richiedenti (in questo caso gli Ordini) effettuano idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ed in tutti i casi in cui in merito ad esse sorgano fondati dubbi.
(4) Si veda l’informativa n. 2/2013.