La verifica periodica delle attrezzature va eseguita dal tecnico che dovrà esibire sia copia della lettera di incarico sia evidenza documentale del suo inserimento nell’elenco dei verificatori
La Circolare del Ministero del lavoro n. 18 del 23 maggio 2013ha illustrato gli obblighi in ordine alla verifica delle attrezzature in servizio da oltre 20 anni. All’atto dell’accesso per la verifica periodica, il tecnico verificatore, presso il datore di lavoro, dovrà esibire copia della lettera di incarico da parte del soggetto titolare della funzione o del datore di lavoro, ed evidenza documentale della sua appartenenza all’elenco dei verificatori del soggetto abilitato. A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con la circolare n. 18/2013, fornendo alcuni passaggi contenuti nel D.M. 11 aprile 2011 recante la disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008.Il tecnico dovrà compiere l’indagine supplementare. La predetta indagine altro non è che un’attività finalizzata a individuare eventuali vizi, difetti o anomalie nell’utilizzo delle attrezzature di lavoro, messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali. Vanno sottoposte a verifica supplementare tutti gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile o trasferibile oltre ai ponti mobili sviluppatori su carro ad azionamento motorizzato che siano messi in servizio in data antecedente a 20 anni. Le modalità di ispezione dovranno includere:
- l’esame visivo;
- le prove non distruttive;
- le prove funzionali;
- le prove di funzionamento.
Inoltre, si dovrà stabilire se occorre intervenire con delle limitazioni all’uso della macchina a fronte dei vizi riscontrati e quale sia il ciclo di vita residuo.Per i carrelli semoventi a braccio telescopicoil datore di lavoro deve comunicare all’INAIL la messa in servizio di dette attrezzature indicando il relativo numero di matricola. Qualora le attrezzature siano state già sottoposte a verifica da parte dell’INAIL o Asl/Arpa, non occorre richiedere la prima visita periodica all’INAIL.In riferimento invece alle Piattaforme di Lavoro Autosollevanti su Colonne (PLAC) va puntualizzato che le verifiche periodiche saranno effettuate nella configurazione posta in essere al momento della verifica.Per quanto attiene alle scale per traslochi, il Ministero del Lavoro chiarisce che non si prevedono verifiche periodiche se destinate al trasporto di soli materiali.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 17 maggio 2021, n. 36 - Venticinquesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
- MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 19 maggio 2022, n. 40 - Trentesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
- MINISTERO del LAVORO - Decreto ministeriale n. 56 del 5 maggio 2023 - Trentanovesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
- MINISTERO del LAVORO - Decreto ministeriale n. 69 del 7 giugno 2023 - Quarantesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
- MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Decreto ministeriale 18 settembre 2019, n. 57 - Ventiduesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
- MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 14 febbraio 2020, n. 6 - Ventitreesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
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