AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 27 luglio 2021, n. 511
Interpello – Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – Versamento IVA
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA] (di seguito istante), nell’esporre quanto qui di seguito sinteticamente riportato, riferisce che «(…), in occasione di emergenze di eccezionale gravità, sul territorio italiano ed all’estero, (…) ha posto in essere interventi urgenti […] per far fronte al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed a tal fine ha acquistato […]».
«A fronte dell’emissione di fatture sono stati effettuati i pagamenti, in un periodo compreso tra il mese di marzo ed il mese di settembre dell’anno 2020, mediante bonifici disposti su appositi conti correnti bancari (…)».
L’istante riferisce, altresì, che «Per effetto dello “Split Payment” (…) ha saldato il solo imponibile IVA, e deve, pertanto, provvedere al versamento della citata imposta (…), in quanto le fatture, (…), non sono transitate sulla piattaforma di interscambio».
L’istante, dunque, chiede di conoscere la modalità di versamento degli importi dovuti a titolo di imposta sul valore aggiunto.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante ritiene che «Al fine del versamento dell’importo sopra indicato, (…) procederà, salvo diverso avviso, a tale liquidazione mediante l’emissione di F24EP – con codice […] – e con successivo mandato di copertura […] a valere sulle risorse del pertinente capitolo di spesa […]».
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 1, commi 209 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha introdotto nell’ordinamento tributario italiano l’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione, disponendo che
209. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l’osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
210. A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica.
211. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.»
Dal 31 marzo 2015 [termine così fissato dall’articolo 25 del decreto- legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2014, n. 89], quindi, le Pubbliche Amministrazioni non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica tramite il Sistema di interscambio né non possono procedere al pagamento, anche solo parziale, delle fatture analogiche (cartacee o nel formato “.pdf”).
L’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – introdotto dall’articolo 1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – prevede, invece, che «Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze» (cosiddetto split payment). Si ricorda che il meccanismo dello split payment non fa venire meno in capo al fornitore la qualifica di debitore dell’imposta in relazione all’operazione effettuata nei confronti dell’ente pubblico.
Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 (come modificato con successivo D.M. del 27 giugno 2017) è stato disciplinato, tra l’altro, il versamento dell’IVA relativa ad acquisti di beni e servizi effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni nell’ambito delle proprie attività istituzionali non commerciali. In particolare, l’articolo 4 del citato D.M. stabilisce che «1. Il versamento dell’IVA dovuta è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le seguenti modalità :
a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d’Italia, tramite modello “F24 Enti pubblici” approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;
b) per le pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane, mediante versamento unificato di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
c) per le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), direttamente all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203.
2. Le pubbliche amministrazioni possono, in ogni caso, effettuare, entro la scadenza indicata al comma 1 del presente articolo, distinti versamenti per l’IVA dovuta così come segue:
a) in ciascun giorno del mese, relativamente al complesso delle fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
b) relativamente a ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile».
Il versamento dell’IVA deve essere, dunque, effettuato – senza possibilità di compensazione – utilizzando l’apposito codice tributo istituito con la risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015.
Al riguardo, sono stati forniti chiarimenti con le circolari n. 1/E del 9 febbraio 2015, n. 15/E del 13 aprile 2015, n. 27/E del 7 novembre 2017 e n. 9/E del 7 maggio 2018, cui si rinvia per ogni approfondimento.
Ciò detto – premesso che l’istante non ha comunicato i motivi, legati verosimilmente all’emergenza epidemiologica da “COVID-19”, per cui le citate fatture, relative ad acquisti di […], non sono transitate nel Sistema di interscambio, tenuto conto, altresì, che le stesse, secondo quanto riferito dall’istante, sono state pagate “in un periodo compreso tra il mese di marzo ed il mese di settembre dell’anno 2020” – si ritiene che l’istante possa versare direttamente all’erario l’IVA addebitatagli dai fornitori con le modalità e nei termini sopra richiamati.
In particolare, nel presupposto che il versamento dell’IVA andava eseguito al più tardi «entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile», lo stesso risulterà tardivo, con la conseguenza che in capo all’istante (in qualità di soggetto responsabile del versamento) torneranno applicabili le sanzioni per omesso o ritardato versamento di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 417 (cfr. articolo 1, comma 633, della legge n. 190 del 2014), definibili mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Resta inteso che qualora in sede di attività di controllo dovessero emergere fatti e circostanze idonei a modificare lo scenario sopra descritto, il presente parere non esplicherà alcuna efficacia.
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