AGENZIA delle ENTRATE – Risoluzione n. 30/E del 17 giugno 2024
Versamento, mediante modello F24, delle somme dovute per l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 1, commi da 78 a 85, della legge 30 dicembre 2023, n. 213
La legge 30 dicembre 2023, n. 213, (di seguito “legge”), all’articolo 1, comma 78, dispone che gli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023 all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il comma 80 del citato articolo 1 della legge prevede, in caso di eliminazione di valori, il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto e di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, alle condizioni ivi indicate.
Il successivo comma 81 dell’articolo 1 della legge prevede, in caso di iscrizione di valori, il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, alle condizioni ivi indicate.
Il comma 84 dell’articolo 1 della legge dispone, inoltre, che ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:
– “1732” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – IVA – articolo 1, comma 80, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
– “1733” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
– “1734” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
– “1735” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
– “1736” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”.
Il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento (“01” in ipotesi di pagamento della prima rata e “02” in relazione al pagamento della seconda rata) e “RR” indica il numero complessivo delle rate (“02”).