Agenzia delle Entrate – Risposta n. 259 del 11 agosto 2020
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – versamento rateizzato a seguito di controllo automatizzato – posticipo al 16 settembre 2020
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
[ALFA] (di seguito istante), fa presente quanto qui di seguito sinteticamente rappresentato.
A seguito del controllo automatizzato del Modello Unico SC/2015 – periodo d’imposta 2014, l’Agenzia delle entrate ha accertato un residuo debito IRES di cui l’istante ha chiesto ed ottenuto la dilazione ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. Tuttavia, per mancanza di disponibilità finanziaria, il versamento delle ultime due rate del piano di dilazione, scadenti rispettivamente il 31 gennaio 2020 e 30 aprile 2020, non è stato eseguito.
A tal riguardo l’articolo 15-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, punisce l’inadempimento con la decadenza dal piano di dilazione quando la rata – diversa dalla prima – non sia versata entro il termine di scadenza previsto per la rata successiva.
L’articolo 144 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, tuttavia, ha rimesso nei termini i versamenti dovuti a seguito di controlli formali, prevedendo al comma 1 che “i versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.462, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo
2020 ed il giorno antecedente l’entrata in vigore del presente decreto, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.”.
Tale disposizione, come chiarito dalla relazione illustrativa, si applica anche ai pagamenti dilazionati relativi alle c.d. comunicazioni di irregolarità emesse in esito all’attività di liquidazione e controllo delle dichiarazioni fiscali di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Tanto premesso, in linea di principio, per effetto di quanto disposto dall’articolo 144, è ancora possibile eseguire il versamento della rata scaduta il 30 aprile 2020; non è invece chiaro se il citato differimento del termine permetta, altresì, di evitare la decadenza disposta dall’articolo 15-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, dovuta al mancato pagamento della rata scaduta il 31 gennaio 2020 entro il termine di scadenza della rata successiva.L’istante chiede, dunque, se gli sia consentito effettuare il versamento della rata scaduta il 31 gennaio 2020 entro il più ampio termine del 16 settembre 2020.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In sintesi, l’istante ritiene di poter versare entro il 16 settembre 2020 la rata scaduta il 31 gennaio 2020, che andava versata entro il 30 aprile 2020 per non decadere dalla rateizzazione.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La soluzione prospettata è condivisibile.
L’articolo 144 del Decreto Rilancio stabilisce che:
“1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del presente decreto, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.
2. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del presente decreto e il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.
3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto già versato.”.
Detta norma dispone:
i. la rimessione in termini dei versamenti delle somme dovute in esito ai controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del d.P.R. 600 del 1973 e dell’articolo 54-bis del d.P.R. 633 del 1972 (liquidazioni automatizzate e controllo formale delle dichiarazioni) – anche se oggetto di pagamento dilazionato – in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e l’entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020 (18
maggio 2020), che si considerano tempestivamente effettuati se eseguiti entro il 16 settembre 2020, senza che siano dovuti interessi e sanzioni;
ii.la sospensione dei versamenti dovuti dall’entrata in vigore del decreto stesso al 31 maggio 2020, che possono essere eseguiti entro il medesimo termine del 16 settembre 2020, senza che siano dovuti anche in tal caso interessi e sanzioni.
Le somme dovute possono, altresì, essere rateizzate in quattro rate mensili di pari importo, a partire dal 16 settembre 2020.
Tanto premesso, nel caso di specie, in base al piano rateale in atto, l’istante può usufruire della rimessione in termini con riferimento alla rata in scadenza il 30 aprile 2020. E’ necessario, tuttavia, che il medesimo non sia nel frattempo decaduto dal piano di rateizzazione a seguito dell’omesso versamento della rata scaduta entro il 31 gennaio 2020.
Al riguardo si osserva che, l’articolo 15-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, rubricato “Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate”, in riferimento ai pagamenti rateizzati dispone, al comma 1, che “… il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.”.
La norma individua, dunque, un ulteriore termine (“…entro il termine di pagamento della rata successiva”), oltre quello stabilito dal piano di rateizzazione, entro cui è possibile eseguire il versamento di una rata diversa dalla prima senza decadere dal piano di rateizzazione. Resta inteso che per il versamento tardivo sono dovuti le sanzioni e gli interessi, a far data dall’originaria scadenza.
Una lettura coordinata delle norme sopra richiamate consente di affermare che la rimessione in termini, disposta dall’articolo 144 del decreto-legge n. 34 del 2020 per i versamenti scaduti nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 18 maggio 2020, si applica non solo al versamento della rata scaduta il 30 aprile 2020 – che può essere eseguito entro il più ampio termine del 16 settembre 2020 – ma, con un “effetto trascinamento”, anche al versamento della rata precedente (scaduta il 31 gennaio 2020) che, ai sensi dell’articolo 15-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, può essere versata entro il termine in cui può essere eseguito il pagamento della rata successiva e, quindi, anch’essa entro il 16
settembre 2020.
Tale soluzione è peraltro in linea con la ratio di entrambe le norme sopra richiamate, volte da una parte a sopperire alla crisi economica generata dal blocco delle attività a causa dell’emergenza epidemiologica, e dall’altra ad evitare che una temporanea difficoltà a rispettare il piano di rateizzazione delle somme dovute per definire una avviso bonario possa compromettere la definizione medesima.
Ovviamente, il versamento entro il 16 settembre 2020 della rata scaduta il 31 gennaio 2020 resta un tardivo versamento e, pertanto, sono dovuti gli interessi e le sanzioni – che l’istante può versare in misura ridotta avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 – mentre non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 del citato articolo
144 (che consentono il versamento delle somme dovute in 4 rate di pari importo) – destinate ai soli versamenti la cui scadenza ordinaria è ricompresa nel periodo 8 marzo 31 maggio 2020.
Si evidenzia, infine, che la rata scaduta il 30 aprile 2020, il cui versamento può essere effettuato entro il 16 settembre 2020, pur potendo essere rateizzata ulteriormente ai sensi del citato comma 3, non può beneficiare dell’ulteriore posticipo disposto dall’art. 15-ter, del d. P.R. n. 602 del 1973 nel caso in cui non sia versata (ossia il tardivo pagamento entro il termine di pagamento della rata successiva per evitare la decadenza); in base all’originario piano di ammortamento, infatti, alla data del 16 settembre 2020 sarà già decorso “il termine di pagamento della rata successiva” che non è stata interessata dalla proroga disposta dal comma 2 dell’articolo 144.
[…]
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