AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 27 febbraio 2020, n. 81
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Versamento rateizzato dell’IVA periodica omessa – Effetti sul credito annuale
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA], nel prosieguo istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante riferisce di aver versato solo in parte l’IVA dovuta in base alle liquidazioni periodiche relative all’anno 2018. A seguito di ricevimento della comunicazione di irregolarità, ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i debiti non versati tempestivamente sono in corso di pagamento rateale.
Dalla liquidazione periodica di dicembre 2018 è emersa un’eccedenza IVA a credito che non è stato possibile esporre nel rigo VL33 “totale IVA a credito” della dichiarazione IVA annuale 2019 periodo d’imposta 2018. Le istruzioni al modello chiariscono che “Nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione, infatti, occorre tenere conto esclusivamente dei versamenti effettuati. Qualora da tale calcolo emerga un importo negativo il presente rigo non deve essere compilato”.
Di conseguenza, l’istante evidenzia che “la dichiarazione si chiude a zero” e che in tal modo il credito stesso “viene formalmente azzerato e non è quindi più utilizzabile né nelle liquidazioni IVA del 2019 né in compensazione tramite modello F24”.
Ciò posto, chiede chiarimenti in merito alle modalità di recupero del credito.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante ritiene possibile utilizzare l’eccedenza IVA a credito di dicembre per pagare parzialmente le rate dei debiti IVA 2018.
Parere dell’agenzia delle entrate
La soluzione prospettata dall’istante non può essere accolta.
Come già chiarito, infatti, con la risposta ad interpello n. 449 pubblicata il 30 ottobre 2019 nell’apposita sezione del sito della scrivente (www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risposte-agli-interpelli/interpelli), cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento, nell’ipotesi in cui siano stati omessi i versamenti dell’IVA a debito risultante dalle liquidazioni periodiche, nel modello di dichiarazione IVA, in particolare, nel quadro VL “non vanno considerati i versamenti periodici omessi ma si tiene conto esclusivamente dell’IVA periodica versata, anche a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato ai sensi dell’articolo 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972. In quest’ultimo caso, se i versamenti sono effettuati in forma rateale, occorre indicare la quota parte d’imposta corrisposta fino alla data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine ordinario previsto per la presentazione della stessa.
Il pagamento delle rate successive, nel corso degli anni corrispondenti al piano di rateazione, comporterà l’emersione di un credito IVA da indicare nella dichiarazione annuale di ciascun anno di riferimento”.
A tal fine, nel modello di dichiarazione IVA 2020 per il periodo d’imposta 2019 è stato istituito il quadro VQ “per consentire la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei” (cfr. pag. 40 delle istruzioni). L’importo così individuato, confluendo nel rigo VL12 – anch’esso di nuova istituzione- concorre alla determinazione del credito IVA annuale.
In definitiva, nell’ipotesi di rateazione degli esiti del controllo automatizzato derivanti dal mancato versamento dell’IVA periodica, il credito IVA da versamenti omessi si costituisce nel momento e nella misura in cui vengono eseguiti i pagamenti, anche se a distanza di anni.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Effetti sul credito annuale dell'IVA di gruppo per versamento rateizzato dell'IVA periodica omessa - Risposta 30 ottobre 2019, n. 449 dell'Agenzia delle Entrate
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