CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 04 luglio 2023, n. 89
Vigilanza da parte delle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate sull’operatività Entratel dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Sono pervenute al Consiglio Nazionale segnalazioni relative a richieste inviate dalle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate agli Ordini o ai Coordinamenti di Ordini aventi ad oggetto la conferma, da parte degli Ordini o dei Coordinamenti medesimi, dell’esistenza e della permanenza dei requisiti di iscrizione all’Albo, necessari per l’abilitazione Entratel e/o per quella relativa all’apposizione dei visti di conformità.
All’uopo, si rappresenta che, in forza della vigente convenzione stipulata, ai sensi dell’articolo 3 (punto3.3) del Provvedimento 26004/2021, tra la Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate e il Consiglio Nazionale, avente ad oggetto “Modalità e termini delle comunicazioni all’anagrafe tributaria delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi, registri ed elenchi tenuti dagli ordini professionali, enti ed uffici preposti, previsti dall’articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605”, il Consiglio Nazionale trasmette, con cadenza settimanale, le informazioni relative alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni nell’albo professionale tenuto dagli Ordini territoriali.
I dati trasmessi permettono all’Agenzia delle Entrate di avere riscontro, con riferimento a ogni Ordine territoriale, dello stato di iscrizione del singolo Collega, con il seguente dettaglio:
– iscritto;
– sospeso;
– cancellato;
– radiato.
Con la procedura di cui sopra l’Agenzia delle Entrate (sia centrale, sia le diramazioni territoriali) è in condizione di verificare lo stato degli Iscritti e ha a disposizione le informazioni necessarie per esercitare anche l’attività di vigilanza senza necessità di richiederne ulteriori agli Ordini territoriali (o ai Coordinamenti di Ordini); e ciò per quanto attiene all’abilitazione Entratel e per quella relativa all’apposizione dei visti di conformità.
Ciò considerato, il Tesoriere con delega all’area fiscalità, Salvatore Regalbuto, ha posto la questione alla competente Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate ricevendo conferma che è stato recentemente nuovamente comunicato alle Direzioni Regionali che le informazioni, trasmesse dal CNDCEC, relative alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi professionali tenuti dagli Ordini territoriali sono già rese disponibili attraverso specifiche applicazioni a supporto delle attività delle Direzioni Regionali (con evidenziazione delle procedure interne dell’Agenzia per la consultazione dei dati).
Tali applicazioni sono destinate a fornire informazioni aggiornate sullo stato di iscrizione dei professionisti all’Ordine e a monitorare lo stato degli utenti Entratel, quale supporto nell’ambito della gestione dei rapporti con gli iscritti all’Ordine e per le attività di vigilanza anche sull’eventuale operatività del professionista, in qualità di intermediario.
Pertanto, eventuali richieste rivolte agli Ordini (o ai Coordinamenti) relative alle predette informazioni possono essere declinate richiamando la vigenza della sopra citata convenzione (salvo i casi di richieste specifiche e circostanziate su singole posizioni); e ciò, si ribadisce, sia per quanto attiene all’abilitazione Entratel sia per quella relativa all’apposizione dei visti di conformità.
Infine, si rammenta che il data base dal quale il Consiglio Nazionale trae i dati trasmessi all’Agenzia delle Entrate è alimentato, necessariamente, dalle informazioni ricevute dagli Ordini ai quali è demandata la tenuta dell’Albo e che, conseguentemente, è fondamentale che tali informazioni siano costantemente e tempestivamente aggiornate.
Allegato 1
CONVENZIONE TRA L’AGENZIA DELLE ENTRATE E IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI (CNDCEC)
PREMESSO CHE
a) l’articolo 62, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, attribuisce all’Agenzia la competenza a svolgere i servizi relativi all’amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali già di competenza del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori;
b) l’articolo 59 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, quale “ente pubblico non economico”;
c) l’articolo 29 del citato decreto legislativo n. 139 del 2005, prevede, tra l’altro, che il CNDCEC rappresenta istituzionalmente gli iscritti negli Albi, promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti, esercita la potestà regolamentare in materia di organizzazione, di tenuta e aggiornamento periodico degli Albi, di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione e di attestazione della qualificazione professionale;
d) l’articolo 3, comma 2, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, prevede che “l’insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l’albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’aggiornamento dell’albo unico nazionale
e) l’articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dispone che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l’utilizzazione del dato è necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest’ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;
f) l’articolo 43, commi 1 e 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, prevede che “/e amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato’’’ e che “al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali
g) l’articolo 63, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevede la possibilità per il contribuente di farsi rappresentare presso gli uffici finanziari da un procuratore generale o speciale;
h) il Decreto Ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164, concerne il “Regolamento recante norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241″‘,
i) il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice”);
j) il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati (di seguito “Regolamento”);
k) con il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, sono state emanate le disposizioni di adeguamento del quadro normativo nazionale alle disposizioni di cui al citato Regolamento;
l) il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 disciplina le “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche”‘,
CONSIDERATO CHE
a) in data 3 maggio 2017, le Parti hanno stipulato un Protocollo quadro di riferimento;
b) le Parti sono impegnate nell’individuazione di procedure atte ad agevolare l’adempimento degli obblighi fiscali, privilegiando lo sviluppo dei canali di comunicazione telematica e la realizzazione di concrete forme di cooperazione;
c) l’articolo 6, primo comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, indica tra gli atti nei quali deve essere riportato il codice fiscale le domande di iscrizione, variazione e cancellazione negli albi istituiti per l’esercizio di attività professionale e di lavoro autonomo;
d) l’articolo 7, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dispone che gli ordini professionali e gli altri enti e uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, devono comunicare all’anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni e che dette comunicazioni siano effettuate esclusivamente per via telematica sulla base del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 2 ottobre 2006, che definisce le modalità di trasmissione delle comunicazioni previste dal decreto ministeriale 17 settembre 1999;
e) le Parti, fermi restando gli obblighi di cui alle lettere c) e d), oggi vigenti a carico degli Ordini territoriali, intendono effettuare in via sperimentale le medesime comunicazioni anche mediante un sistema di cooperazione applicativa, per il tramite del CNDCEC. Tali comunicazioni riguardano i dati degli Albi tenuti dagli ordini territoriali, che restano titolari dei dati stessi, il cui insieme forma l’Albo Unico Nazionale degli iscritti tenuto dal CNDCEC;
convengono quanto segue:
Art. 1 Oggetto
La presente convenzione disciplina i rapporti tra le Parti relativamente:
a) al servizio di acquisizione da parte dell’Agenzia delle informazioni relative agli iscritti nell’albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, così come definito all’allegato 1;
b) alla predisposizione di un servizio telematico per l’acquisizione delle informazioni relative alla procura conferita dal contribuente al professionista iscritto all’albo – e di quelle relative ai dipendenti e ai collaboratori del medesimo professionista autorizzati – per lo svolgimento delle attività di rappresentanza o assistenza del proprio cliente presso gli uffici dell’Agenzia, ai sensi dell’ 63 del DPR 600/1973, eliminando la necessità di esibizione della stessa in formato cartaceo ad ogni accesso;
Il servizio indicato al comma 1, lettera a) è reso disponibile dal CNDCEC in cooperazione applicativa, secondo le modalità tecniche da definirsi tra le parti, sulla base di quanto descritto nel documento di cui all’allegato 1.
Mediante il servizio indicato al comma 1, lettera b), il professionista iscritto all’albo trasmette specifica dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo lo schema di cui all’allegato 2, di aver ricevuto specifica procura, dal proprio cliente, per lo svolgimento delle attività di rappresentanza o assistenza presso gli uffici dell’Agenzia, e si impegna a conservare per dieci anni l’originale della procura, unitamente alla copia del documento d’identità del proprio cliente.
Resta ferma per l’Agenzia, successivamente all’avvio dei servizi di cui al comma 1 e al termine della sperimentazione effettuata, la possibilità di estendere ad altri enti analoghe convenzioni.
Art. 2 Finalità
L’Agenzia nell’erogazione dei propri servizi telematici o di sportello utilizza il servizio indicato all’articolo 1 per verificare lo stato dell’iscrizione all’albo del professionista.
Art. 3 Sviluppo della collaborazione
Le Parti si impegnano a valutare la possibilità di ampliare con successivi accordi le forme di collaborazione, con particolare riferimento agli scambi informativi, più idonee al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali.
Art. 4 Figure di riferimento della convenzione
Le Parti individuano:
- a) quale Responsabile della convenzione, ai fini della gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti:
– per l’Agenzia, Stefania Lucchese;
– per il CNDCEC, Francesca Maione;
- b) quale Referente tecnico, ai fini dell’attivazione e della successiva gestione operativa del servizio:
– per l’Agenzia, Emiliano Menichelli;
– per il CNDCEC, Sandra Giacomoni.
Art. 5 Trattamento dei dati personali
Lo svolgimento delle attività dedotte in convenzione implica un trattamento di dati personali – in specie riferibili a dati anagrafici del professionista ricavabili dal codice fiscale inserito a sistema e dati professionali (Albo di appartenenza e relativa Sezione, Provincia di iscrizione, stato di iscrizione – regolarmente iscritto, cancellato, sospeso, radiato, iscritto in elenco speciale – data di iscrizione e di eventuale variazione); nome e cognome dei sottoscrittori della convenzione e delle figure di riferimento della convenzione medesima, come individuate nel precedente articolo 4.
Il trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto della presente convenzione sarà effettuato dall’Agenzia e dal CNDCEC in qualità di Titolari, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento.
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi alla presente convenzione secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità della presente intesa e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al Codice.
Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, l’esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.
Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione della convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria.
Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.
Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento.
I dati personali necessari per la stipulazione e l’esecuzione della convenzione verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile.
L’Agenzia delle entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui alla presente convenzione tramite il sito internet www.agenziaentrate.gov.it, in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
L’Agenzia delle entrate si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale “Responsabile del trattamento” dei dati conferiti per la gestione e l’esecuzione della convenzione.
I Responsabili della protezione dei dati personali sono:
– per l’Agenzia delle entrate, il dott. Matteo Pipemo, il cui dato di contatto è: entrate.dpo@agenziaentrate.it;
– per il CNDCEC, il dott. Renato Carafa, il cui dato di contatto è: renato@carafa.info.
Art. 6 Tutela della riservatezza
Le Parti hanno l’obbligo di garantire la massima riservatezza e segretezza dei dati e delle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell’esecuzione della presente convenzione, anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali – ai sensi del Regolamento e del Codice – nonché della normativa in materia di marchi, di copyright e di brevetti per invenzioni industriali.
I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all’esecuzione della convenzione medesima e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.
Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti – in tutto o in parte – se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nella presente Convenzione.
Le Parti sono inoltre responsabili dell’osservanza degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui a precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.
Art. 7 Modifiche
Le Parti si impegnano a definire con successivi atti le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento del servizio che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge, in modo da tenere conto delle esigenze organizzative, tecniche e di sicurezza, e dei tempi necessari per l’adeguamento delle procedure.
Art. 8 Rinvii
Per quanto non espressamente regolato nella presente convenzione, con riguardo alle modalità di svolgimento del servizio, si applicano le norme del codice civile e del codice di procedura civile.
Art. 9 Allegati
La narrativa e gli allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione. In particolare, gli allegati riguardano:
Allegato 1: Descrizione dei Servizi di scambio informazioni tra Agenzia delle entrate e Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti;
Allegato 2: Schema dichiarazione sostitutiva relativa alla procura per lo svolgimento delle attività di rappresentanza o assistenza presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate.
Art. 10 Durata
La Convenzione ha durata di 3 anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata previa espressa manifestazione di volontà delle Parti.
Allegato 1
Descrizione dei Servizi di scambio informazioni tra Agenzia delle entrate e Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti
Il presente allegato descrive le modalità del servizio indicato all’articolo 1, comma 1, lettera a) della Convenzione per l’acquisizione di informazioni relative agli iscritti nell’albo professionale dei Dottori Commercialisti.
- Servizio di interrogazione dello stato di un iscritto (CNDCEC)
Il servizio sarà reso disponibile dal sistema informativo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (di seguito CNDCEC) e verrà chiamato dal sistema informativo dell’Agenzia delle entrate (di seguito AE) per interrogare l’intero elenco dei soggetti iscritti nell’albo professionale dei Dottori Commercialisti. Sarà utilizzato con cadenza giornaliera nelle modalità che saranno concordate tra le parti.
Di seguito le informazioni in input/output.
1.1. Input
Il servizio accetta i seguenti parametri di input
Parametro | Tipo | Obbligatorio | Note |
tipoRichiesta | String | Sì | Può assumere il valore ‘1’ o ‘2’. Il valore ‘1’ è da intendersi che vengono richieste tutte le posizioni dei soggetti iscritti nell’albo. In tal caso l’inputArray non dovrà essere valorizzato. Con il valore ‘2’ vengono richieste le posizioni indicate nell’oggetto inputArray |
inputArray | Oggetto | No | Obbligatorio solo nel caso in cui il parametro tipoRichiesta assume il valore ‘2’. Elenco delle posizioni da interrogare |
dataRichiesta | String | Sì | Data della richiesta in formato GG/MM/AAAA |
1.2. Oggetto inputArray
Ogni riga dell’oggetto inputArray deve contenere i seguenti tag:
Parametro | Tipo | Note |
cflscritto | String | Codice fiscale dell’iscritto da interrogare |
dataStatoIscritto | String | Data a cui si riferisce lo stato del soggetto da interrogare. Qualora non sia possibile interrogare lo stato del soggetto alla data richiesta, verrà valorizzato come il campo dataRichiesta In formato GG/MM/AAAA |
1.3 Output
In output vengono restituiti i seguenti parametri:
Parametro | Tipo | Note |
outputArray | String | Array delle posizioni interrogate |
codRitomo | Int | Vale ‘0’ nel caso in cui la chiamata è andata a buon fine; altrimenti vale ‘9’ se la chiamata ha avuto esito negativo |
descrizioneRitorno | String | Restituisce “OK” o il motivo per cui la chiamata non è andata a buon fine |
1.4 Oggetto outputArray
Ogni riga dell’oggetto outputArray deve contenere i seguenti tag:
Parametro | Tipo | Note |
nomelscritto | String | Può essere stringa vuota nel caso in cui il parametro descrizione Stato assume il valore “non iscritto” |
cognomelscritto | String | Può essere stringa vuota nel caso in cui il parametro descrizioneStato assume il valore “non iscritto” |
cflscritto | String | |
numerolscrizione | String | Numero di iscrizione presso l’ordine Può essere stringa vuota nel caso in cui il parametro descrizioneStato assume il valore “non iscritto” |
datalscrizione | String | Data del provvedimento di iscrizione in formato GG/MM/AAAA. Può essere stringa vuota nel caso in cui il parametro descrizioneStato assume il valore “non iscritto” |
cfEnte | String | Codice fiscale Albo di appartenenza (circoscrizione) Può essere stringa vuota nel caso in cui il parametro descrizioneStato assume il valore “non iscritto” |
sezione | String | Sezione dell’albo di appartenenza (A/B). Può essere stringa vuota nel caso in cui il parametro descrizioneStato assume il valore “non iscritto” |
sezioneSpeciale | String | Da valorizzare a “0” se il soggetto non è iscritto in alcuna sezione speciale. “1” se invece risulta iscritto in una sezione speciale. Può essere stringa vuota nel caso in cui il parametro descrizioneStato assume il valore “non iscritto” |
esercente | String | Da valorizzare a “0” se il soggetto non esercita l’attività. “1” se esercita. Il dato è da valorizzare solo se l’Ente prevede l’iscrizione senza esercizio dell’attività. In caso contrario deve essere valorizzato a spazio. Può essere stringa vuota nel caso in cui il parametro descrizioneStato assume il valore “non iscritto” |
stato | String | Descrizione dello stato, potrà assumere i valori: “regolarmente iscritto” “cancellato” “sospeso” “radiato” “iscritto nell’elenco speciale” “non iscritto” |
codificaStato | Int | Codifica dello stato, assume valori corrispondenti alla descrizioneStato restituita: 1 – “regolarmente iscritto” 2 – “cancellato” 3 – “sospeso” 4 – “radiato” 5 – “radiato” 6 – “iscritto nell’elenco speciale” 7 – “non iscritto” |
dettaglioStato | String | Descrizione di dettaglio dei motivi dello stato. |
dataDecorrenzaStato | String | Data da cui decorre lo stato dell’iscritto in formato GG/MM/AAAA. Può essere stringa vuota nel caso in cui il parametro descrizioneStato assume il valore “non iscritto” |
dataOperazione | String | Data in cui l’informazione è stata acquisita a sistema in formato GG/MM/AAAA. Può essere stringa vuota nel caso in cui il parametro descrizioneStato assume il valore “non iscritto” |
1.5. Processi interessati
Il servizio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) della convenzione consente all’AE di interrogare la posizione di uno o più iscritti all’albo in fase di richiesta di servizio, o per aggiornare le informazioni dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e di quelli abilitati all’apposizione del visto di conformità. Di seguito i processi interessati in questa prima fase, fermo restando che i dati scambiati tramite il servizio possono essere utilizzati in ulteriori processi:
Abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni – in fase di richiesta di abilitazione ai servizi telematici dell’AE in qualità di intermediario:
Verifica Comunicazione procure di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) della convenzione;
Assistenza dei contribuenti presso gli uffici finanziari – in fase di accesso presso gli uffici per la rappresentanza e assistenza dei contribuenti ai sensi dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
Visto di conformità – in fase di comunicazione da parte di un professionista per l’apposizione del visto di conformità;
Cup firmatari – in caso di verifica da parte delle Direzioni regionali sui soggetti che dichiarano di essere iscritti all’albo, ammessi ad usufruire del servizio CUP dedicato ai firmatari delle convenzioni sui servizi telematici.
- Modalità tecniche
I dati saranno resi disponibili all’Agenzia delle entrate in cooperazione applicativa, secondo modalità scelte dal fornitore del servizio che saranno oggetto di successive specifiche tecniche.
- Sicurezza
Le modalità di accesso al servizio sono scelte dal fornitore del servizio, in coerenza con quanto indicato nelle linee guida di interoperabilità di Agid, ovvero sulla base di specifici accordi tra le parti.
Allegato 2
Schema dichiarazione sostitutiva relativa alla procura per lo svolgimento delle attività di rappresentanza o assistenza presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate
Il/La sottoscritto/a _____________, nato a ___________ Il _________, codice fiscale _______________
consapevole delle responsabilità penali derivanti, ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 445/2000, da dichiarazioni mendaci, dalla formazione o uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, ai sensi dell’articolo 47 del citato decreto,
dichiara
di aver ricevuto specifica procura, dal soggetto indicato nella Sezione A, per lo svolgimento delle attività di rappresentanza o assistenza presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate.
Sezione A
Codice fiscale | Cognome | Nome | Data di efficacia della Procura | Scadenza |
che i dati indicati nella Sezione A corrispondono a quelli riportati nell’originale della procura, sottoscritta in mia presenza, previa identificazione, dal contribuente e da me conservata in originale, unitamente alla copia del documento di identità del delegante, per 10 anni a decorrere dalla data di scadenza.Il sottoscritto comunica inoltre l’Elenco dei dipendenti e dei collaboratori autorizzati per lo svolgimento delle attività.
Sezione B
Num | Codice fiscale | Cognome | Nome |
Allegato 2
MODIFICHE AI SENSI DELL’ART. 7 DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 30 MAGGIO 2019 TRA AGENZIA DELLE ENTRATE E CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
L’Agenzia delle entrate (di seguito denominata “Agenzia”) con sede in Roma, via Giorgione, 106 – codice fiscale 06363391001- rappresentata dal Direttore Ernesto Maria Ruffini
E
il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (di seguito “CNDCEC”, o congiuntamente all’Agenzia, “le Parti”), con sede in Roma, Piazza della Repubblica, n. 59 – Codice fiscale 09758941000 – rappresentata dal Presidente, Dott. Massimo Miani
PREMESSO CHE
a) con convenzione sottoscritta tra le Parti prot. 163554 del 30 maggio 2019 (di seguito definita “Convenzione”) e alla quale si fa espresso rinvio per quanto non specificatamente previsto nel presente atto, è stato regolato il servizio di acquisizione da parte dell’Agenzia delle informazioni relative agli iscritti al CNDCEC, oltre alla previsione di un servizio telematico per l’acquisizione delle informazioni relative alla procura conferita dal contribuente al professionista iscritto all’albo, per lo svolgimento delle attività di rappresentanza o assistenza del proprio cliente presso gli uffici dell’Agenzia;
b) nella predetta Convenzione è previsto che il servizio di acquisizione, da parte dell’Agenzia, delle informazioni relative agli iscritti all’albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili viene reso disponibile al CNDCEC in cooperazione applicativa, secondo le modalità tecniche da definirsi tra le parti;
c) l’articolo 7 della Convenzione prevede la possibilità di definire con successivi atti le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento del servizio che si rendano opportune o necessarie anche a seguito di nuove disposizioni di legge, in modo da tenere conto delle esigenze organizzative, tecniche e di sicurezza, e dei tempi necessari per l’adeguamento delle procedure;
CONSIDERATO CHE
a) con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 gennaio 2021, prot. n. 26004 sono state stabilite “Modalità e termini delle comunicazioni all’anagrafe tributaria delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi, registri ed elenchi tenuti dagli ordini professionali, enti ed uffici preposti, previsti dall’articolo 7, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605”;
b) il punto 3.3 del predetto provvedimento, stabilisce che “[…] gli Ordini professionali territoriali che abbiano fornito per via telematica al proprio Consiglio Nazionale tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’aggiornamento dell’Albo unico nazionale in ottemperanza al disposto dell’ 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, possono effettuare l’adempimento per il tramite del Consiglio Nazionale dell’Ordine, secondo modalità definite in specifiche convenzioni tra il suddetto Consiglio Nazionale e l’Agenzia delle entrate […]”;
c) all’attualità sussistono impedimenti di natura tecnica e organizzativa a predisporre la cooperazione applicativa prevista all’articolo 1, comma 1, lettera a) della Convenzione;
le Parti, di comune accordo, convengono quanto segue.
Articolo 1
Modifiche alla convezione
Gli scambi informativi di cui all’articolo 1 comma 1, lettera a), della Convenzione avvengono, nelle more dello sviluppo del servizio di cooperazione applicativa, attraverso l’infrastruttura Sistema di Interscambio flussi Dati (SID), di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013 (prot. n. 2013/37561), utilizzato nella modalità di scambio dati PEC, come disciplinato nell’allegato 1.
Le informazioni oggetto degli scambi di cui al comma precedente, organizzate in file, sono oggetto dei controlli definiti nell’allegato 2.
L’Agenzia, per ciascun file ricevuto, invia al CNDCEC l’esito della trasmissione come riportato nell’allegato 3.
La mancata acquisizione delle informazioni relative a uno o a più iscritti, che si prolunghi per più di 4 invii consecutivi – per difetto di trasmissione o in seguito al non superamento dei controlli di cui al comma 2 – comporta l’aggiornamento automatico dello stato dell’iscritto a “cancellato”, con decorrenza contestuale.
Il CNDCEC si impegna a verificare gli esiti ricevuti ed eventualmente ad attivare tempestivamente gli ordini territoriali ai fini della correzione delle non conformità, rilevate con i controlli di cui al comma 2, entro il terzo invio successivo alla ricezione dell’esito di trasmissione di cui al comma 3, in cui è indicato lo scarto della posizione.
L’Agenzia non è responsabile delle conseguenze che derivano dalla mancata trasmissione delle informazioni ovvero dal mancato superamento dei controlli di cui al comma 2 del presente articolo, rimanendo ferme in capo al CNDCEC le responsabilità in relazione alla corretta trasmissione delle informazioni disponibili e ai singoli ordini territoriali le responsabilità relative alla completezza e correttezza delle stesse.
Eventuali comunicazioni che rettifichino le situazioni di cui al precedente comma 4, hanno effetto a partire dalla data riportata nella ricevuta di cui al comma 3.
Le parti condividono la necessità di monitorare gli effetti dei controlli di cui al comma 2 nella fase di avvio dei nuovi scambi informativi e, fino al 30 settembre 2021, si impegnano a cooperare per l’adozione di soluzioni condivise. Nel corso del periodo di monitoraggio, ferma restando la piena validità delle trasmissioni settimanali, l’Agenzia non procederà all’aggiornamento automatico dello stato dell’iscritto a cancellato per difetto di trasmissione o non superamento dei controlli di cui al comma 2.
Il servizio web di cui all’art. 1 comma 1, lettera b) della Convenzione è descritto dall’allegato 4 al presente atto e decorrerà terminato il periodo di sperimentazione.
L’accesso al servizio è consentito esclusivamente ai soggetti che, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo, risultino regolarmente iscritti all’albo.
Articolo 2
Allegati
La narrativa e gli allegati costituiscono parte integrante del presente atto. In particolare, gli allegati riguardano:
Allegato 1: MODALITA’ DI TRASMISSIONE;
Allegato 2: CONTROLLI SUI DATI TRASMESSI DAL CNDCEC;
Allegato 3: ESITO DELLA TRASMISSIONE;
Allegato 4: SERVIZIO WEB “GESTIONE PROCURE”.
Articolo 3
Ambito di applicazione
L’adempimento degli Ordini territoriali degli obblighi di comunicazione all’anagrafe tributaria delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi tenuti dagli stessi, di cui all’articolo 7, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605 è assolto, in virtù di quanto previsto del punto 3.3 al Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 gennaio 2021, per il tramite del CNDCEC attraverso gli scambi informativi regolati all’articolo 1 del presente atto.
Articolo 4
Trasmissione dei dati
La prima trasmissione dei dati di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a) della Convenzione, che riporta le informazioni aggiornate al 31 dicembre 2020, è effettuata entro il 10 giugno 2021. Entro la stessa data saranno trasmesse, con le medesime modalità, le informazioni disponibili relative allo stato degli iscritti e alle eventuali variazioni occorse nel periodo 1 gennaio 2021 – 11 giugno 2021.
Successivamente, la trasmissione è effettuata con cadenza settimanale e riporta le informazioni aggiornate alla data di trasmissione. Ai fini del rispetto dell’adempimento di cui all’articolo 7, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605, si considerano le trasmissioni complessive effettuate dal 1° gennaio di ciascun anno fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Articolo 5
Decorrenza
Il presente atto ha efficacia dalla data di sottoscrizione.
Articolo 6
Oneri tributari
Ai sensi dell’articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le spese di registrazione e di bollo sono a carico del CNCDEC. L’imposta di bollo è stata assolta con n. 11 contrassegni sostitutivi dell’importo di 176,00 euro (centosettantesei/00), identificati dai codici 01192093977312, 01192093977301, 01192093977298, 01192093977287, 01192093977276, 01192093977378, 01192093977367, 01192093977356, 01192093977345, 01192093977334, 01192093977323.
Allegato 1, 2, 3, 4
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