- l’estensione dell’ambito oggettivo di applicazione del visto di conformità;
- l’ampliamento dell’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, per l’effettuazione delle compensazioni da parte dei soggetti titolari di partita Iva, potenziando gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione per il recupero dei crediti indebitamente compensati.
La norma ha dimenticato di esplicitare la loro decorrenza, è stato chiesto di chiarire se le nuove disposizioni trovino immediata applicazione e, nel caso, entro quali limiti.
L’Agenzia delle Entrate al fine di dirimere i dubbi degli operatori ha predisposto e pubblicato la risoluzione 57/E/2017 con cui ha precisato che le nuove norme sono applicabili a partire dalla successiva alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2017 e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017.
Per le dichiarazioni presentate entro il 23 aprile 2017 prive del visto di conformità restano, invece, applicabili le norme precedenti. Pertanto puntualizza l’Agenzia con la risoluzione in commento che “non possono essere scartate le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a euro 15.000”
Per cui per le dichiarazioni non ancora presentate al 24 aprile 2017, per poter utilizzare i crediti tributari per importi superiori ai 5.000,00 euro, è necessario apporre il visto di conformità.
Riduzione del limite per le compensazioni senza visto
Tra le novità introdotte dal D.L. n. 50/2017 hanno, tra le altre, previsto la riduzione, dagli attuali 15.000,00 euro a 5.000,00 euro, della soglia al di sopra della quale l’utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti comporta l’apposizione del visto di conformità del professionista sulla dichiarazione da cui emergono, ovvero la sottoscrizione alternativa da parte soggetto incaricato della revisione legale. Tale riduzione colpisce i crediti relativi all’Iva, alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’Irap. Resta fuori, invece, dal nuovo limite il modello Iva TR, nel caso di utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale.
Utilizzo in violazione delle norme per le compensazioni
Nel ipotesi in cui il contribuente proceda alla compensazioni dei crediti tributari:
- in assenza del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa,
- ovvero, in presenza di visto di conformità (o sottoscrizione alternativa) apposto da soggetti “non abilitati”,
l’ufficio procede, oltre che al recupero degli interessi e all’irrogazione delle sanzioni, anche al recupero dei crediti utilizzati in difformità delle regole che prescrivono l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, mediante l’utilizzo dell’atto di recupero di cui alla L. 311/2004.
F24 solo con i canali del fisco
Altra novità riguarda l’estensione, per i soggetti titolari di partita Iva, dell’obbligo di utilizzare, per le compensazioni “orizzontale” in F24, esclusivamente i canali telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico).
Il D.L. n.50/2017 avendo modificato l’articolo 37, comma 49-bis, del D.L. 223/2006, l’obbligo per i titolari di partita Iva è stato esteso ad ogni utilizzo in F24 di crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all’Irap nonché i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Per cui se era possibile, prima del D.L.50/2017, per i titolari di partita Iva utilizzare in compensazione, per importi inferiori alla soglia di 5.000 euro, un canale telematico “diverso” da quelli messi a disposizione dalle Entrate, ora ciò non è più possibile in quanto anche per una sola compensazione di modesto importo scatta l’obbligo di utilizzare la procedura Entratel o Fisconline.
Periodo transitorio per l’uso dei canali telematici per l’invio del modello F24
Nella risoluzione 57/E/2017 viene precisato che “in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche”, il controllo sull’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici delle Entrate per eseguire le compensazioni non avverrà prima del prossimo 1° giugno 2017.
Divieto di utilizzo dei crediti tributari per pagare somme dovute da atti di reupero per indebita compensazione
Infine, le disposizioni del D.L. 50/2017 prevedono il divieto di utilizzare la compensazione per il pagamento delle somme dovute in base all’atto di recupero. Infatti, secondo l’articolo 1, comma 421, della L. 311/2004 “per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione …nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi l’Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente”. Quindi, tenuto conto dell’ambito applicativo dell’atto di recupero, il legislatore ha inteso inibire l’utilizzo dell’istituto in presenza di una condotta, l’indebita compensazione, che la norma intende appunto contrastare. norm