La riforma del lavoro (L. 92/2012) ha parzialmente modificato le disposizioni sui voucher: ora ogni buono da dieci Euro corrisponde a un’ora di lavoro, non vi sono più vincoli sulle attività svolte ed è fissato un tetto massimo per anno per lavoratore.La necessità di far fronte ad esigenze lavorative non durature può essere soddisfatta con i “buoni lavoro” o “voucher”, destinati a retribuire attività di natura meramente occasionale.
Dopo le modifiche della legge Fornero, l’articolo 70 del Dlgs 276/2003 non elenca più le tipologie lavorative per le quali il lavoro occasionale accessorio è consentito, né i soggetti che lo possono svolgere, se non per il settore agricolo. Dalla formulazione normativa si evince la volontà di riaffermare l’originale finalità dello strumento di coprire “spazi” non coperti da altri istituti, consentendo di ricondurre nella regolarità possibili attività svolte abitualmente “in nero”. Così introduce le novità della riforma il ministero del Lavoro nella circolare 18/2012, con la quale si afferma che sulla base della definizione data dal primo periodo dell’articolo 70 è possibile attivare sempre e comunque lavoro accessorio, tenendo conto esclusivamente del limite di carattere economico stabilito dallo stesso articolo 70.
Limitazione di valore
Secondo la circolare 4/2013 del ministero del Lavoro, l’istituto non deve prestarsi a fenomeni di “destrutturazione” di altre tipologie contrattuali ed è pertanto utilizzabile solo nei rapporti diretti fra committente e prestatore di lavoro. Ciò premesso, sono considerate prestazioni di lavoro accessorio quelle che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5mila euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
Fermo restando il limite complessivo di 5mila euro nell’anno solare, le attività lavorative di natura accessoria possono essere svolte a favore di committenti imprenditori commerciali o professionisti per compensi non superiori a 2mila euro, rivalutati annualmente, nei confronti di ciascun singolo committente.
Attenzione: il riferimento reddituale di 5mila euro non è più rivolto ai singoli committenti, ma al prestatore d’opera che non potrà superare nell’anno detto limite con riferimento alla totalità dei committenti. È invece riferito al singolo committente il minor limite di 2mila euro. Anche i committenti pubblici possono ricorrere al lavoro accessorio, ma debbono porre attenzione ai vincoli previsti in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
Il committente può richiedere al lavoratore una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, in quanto ancora non è completato il sistema informatizzato di monitoraggio e, quindi, soltanto il lavoratore conosce tale informazione. Comunque il superamento dei limiti non determina la trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato (con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative) a meno che le prestazioni rese siano simili a quelle del personale già dipendente del committente.
Committenti agricoli
In agricoltura l’utilizzo dei voucher è condizionato dalla qualificazione del soggetto committente. In particolare:
– prestazioni occasionali possono essere rese nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale da parte di pensionati e di giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, o in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università;
– l’utilizzo del lavoro accessorio è libero, nel limite dei 5mila euro annui riferiti al prestatore, se l’attività agricola è svolta a favore di soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del Dpr 633/1972, ma non possono essere svolte da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Si tratta dei produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7mila euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata al Dpr 633.
Anche nel 2013 i percettori di misure a sostegno del reddito o integrative possono svolgere attività di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, per un limite massimo di 3mila euro senza che ciò pregiudichi il diritto e la misura dell’integrazione o della misura di sostegno. La previsione è stata reintrodotta – nell’articolo 70 del Dlgs 276/2003 – dalla lettera d) dell’articolo 46-bis del Dl 83/2012 che ripristina, quindi, la possibilità di cumulare anche per tale anno le prestazioni integrative del salario o del sostegno al reddito (anche in deroga) con i compensi derivanti dai “voucher”, fino ad un massimo di 3mila euro per anno solare, senza interruzione o sospensione delle stesse e senza obbligo di comunicazione all’Inps.
Sanzioni previste
Con la circolare 4/2013 il ministero del Lavoro ha sancito che il superamento del limite dei 5mila (o 2mila) euro determina la trasformazione del rapporto di lavoro accessorio in lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il committente deve pertanto chiedere al lavoratore la dichiarazione di non superamento del limite. Stabilite le nuove procedure, l’Inps sarà in grado di verificare direttamente il rispetto delle limitazioni di carattere economico. Nelle more, l’acquisizione della dichiarazione indicata nella circolare 4/2012 costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio, ferma restando l’effettuazione dei vigenti adempimenti formali.
La riforma del mercato del lavoro attribuisce ai voucher valenza oraria e prevede che i carnet siano numerati progressivamente e datati.
La modifica ha effetto dal 18 luglio 2012, ma è accompagnata da un regime transitorio per cui rimane ferma la disciplina previgente, contenuta nell’articolo 72 nel testo in vigore dal 22 agosto 2008, per i buoni già richiesti alla data di entrata in vigore della riforma e comunque non oltre il 31 maggio 2013.
Si è tuttora in attesa del decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali che avrebbe dovuto essere adottato entro trenta giorni dalla date di entrata in vigore della riforma, avendo tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
Il valore nominale dei buoni deve essere stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini a quelle rese con le prestazioni di lavoro accessorio, nonché del costo di gestione del servizio, che potrà tenere conto anche dell’aumento delle aliquote contributive nei confronti della Gestione separata dell’Inps.
Con la nota numero 3439 del 18 febbraio 2013 il ministero del Lavoro sottolinea che il nuovo testo dell’articolo 72 del Dlgs 276/2003 richiede la modifica delle procedure di rilascio dei voucher da parte dell’Inps, nonché una diversa valutazione della corrispondenza oraria del valore nominale del voucher, attualmente fissato a 10 euro con Dm 30 settembre 2005. Nelle more di tale modifica, il Ministero suggerisce che nel settore agricolo il valore orario della prestazione accessoria sia riferito non all’attuale valore nominale del voucher, bensì alla retribuzione stabilita dal c.c.n.l. del settore.
Un altro aspetto critico è dato dalla data di emissione del carnet. Infine, in attesa dell’adeguamento delle procedure di rilascio dei voucher, viene meno l’arco temporale di 30 giorni dal rilascio entro cui il buono deve essere utilizzato, limite che era stato restrittivamente introdotto dal ministero del Lavoro con la circolare numero 4 del 2013.
Si segnala, infine, che il valore dei voucher percepiti dal cittadino extracomunitario è computato ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Vantaggi
Per il committente
Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.
Per il prestatore
Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.
E’, inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici e compatibile con i versamenti volontari.
Il ‘committente’
I committenti – cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro occasionale – possono essere:
- famiglie;
- enti senza fini di lucro;
- soggetti non imprenditori;
- imprese familiari
- imprenditori agricoli;
- imprenditori operanti in tutti i settori;
- committenti pubblici (in caso di prestazioni per manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, rese direttamente dal prestatore senza il tramite di intermediari, il beneficiario può essere anche un committente pubblico).
- Gli Enti locali possono impiegare i voucher anche per lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione edifici, strade, parchi e monumenti.
Attenzione. Si evidenzia che il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che un’impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell’appalto o della somministrazione.
L’utilizzo dei voucher in caso di società appaltatrici di servizi è consentito esclusivamente nel caso dell’attività di stewarding in manifestazioni calcistiche.
Soggetti che possono svolgere lavoro occasionale accessorio
I prestatori che possono accedere al lavoro occasionale accessorio sono:
- pensionati
titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio; - studenti nei periodi di vacanza
sono considerati studenti “i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado”. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale.
Per “periodi di vacanza” si intendono (Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali):
a) per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
b) per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
c) per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre;
Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro occasionale anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell’anno, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici. Gli studenti iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari possono svolgere lavoro occasionale accessorio in qualunque periodo dell’anno. - percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (anni 2011, 2012 e 2013)
cassintegrati, titolari di disoccupazione ordinaria, disoccupazione speciale per l’edilizia e i lavoratori in mobilità; - lavoratori in part-time (anni 2011 e 2012)
i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale possono svolgere prestazioni lavorative di natura occasionale nell’ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale. - altre categorie di prestatori
inoccupati, titolari di disoccupazione a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori dipendenti pubblici e privati, nell’ambito delle tipologie di attività individuate dalla norma.
Si precisa che studenti, pensionati, percettori di misure di sostegno al reddito e lavoratori part-timepossono svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali.
Gli studenti possono, inoltre, essere impiegati nelle Scuole e nelle Università.
- I prestatori extracomunitari possono svolgere attività di lavoro occasionale di tipo accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o – nei periodi di disoccupazione – se in possesso di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”.Di seguito, è possibile consultare schede riepilogative e informazioni relative all’applicazione della normativa nell’ambito agricolo, nei settori del commercio, turismo e servizi, nel settore domestico e per le imprese familiari.
- Applicazione ambito agricolo
- Applicazione settori commercio, turismo e servizi
Relativamente al settore domestico, si precisa che il lavoro occasionale accessorio è riservato alla collaborazione attivata da committenti privati per esigenze familiari (Circ. Inps n. 44/2009). Si evidenzia, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 19/E del 1°giugno 2012, ha precisato che i committenti possono dedurre dal reddito complessivo i contributi previdenziali (pari al 13% del valore nominale del buono) versati attraverso i buoni lavoro utilizzati per attività svolte in ambito domestico. - Applicazione imprese familiari
Attività lavorative
In base alla normativa attuale, sono considerate prestazioni di lavoro occasionale accessorio le attività svolte nell’ambito:
- di lavori domestici;
- di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti (tali prestazioni possono essere richieste anche dagli Enti locali);
- dell’insegnamento privato supplementare;
- di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà (tali prestazioni possono essere richieste anche da committenti pubblici oltre che da aziende e da committenti privati);
- in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, Scuole e Università, il sabato e la domenica e nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici da parte dei giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado (per qualunque tipologia di attività);
- di attività agricole rese a favore di:
- imprenditori di aziende di qualunque dimensione, limitatamente però alle attività di carattere stagionale e solo per le prestazioni rese da casalinghe, pensionati, giovani di cui alla lett. e) e – per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 – soggetti percettori di misure di sostegno al reddito;
- imprenditori con volume d’affari non superiore a 7.000 euro, per le prestazioni rese dalla generalità dei soggetti, anche per attività non stagionali;
- dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, nell’ambito di tutti i settori produttivi, sia per le attività espressamente contemplate alle lett. b, d, h, sia per altre attività specifiche;
- della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
- di attività svolte nei maneggi e nelle scuderie;
- di attività svolte sulle imbarcazioni da diporto art.49 bis (Noleggio occasionale) del D.Lgs n. 171 del 18/7/2005 previsto dall’art. 1, co.1 della Legge n. 27 del 24/3/2012;
- in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, da parte dei pensionati;
- in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, in via sperimentale per gli anni 2009-2010-2011 e 2012, da parte di percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito, compatibilmente con quanto stabilito dall’art. 19, c. 10 della L. 2/2009;
- in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, per i lavoratori in part-time (anno 2010, 2011 e 2012) con esclusione della possibilità di utilizzare i voucher presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.
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