A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 185/2016 per i Voucher (buoni lavoro accessorio) occorre effettuare oltre alla dichiarazione di inizio attività già prevista nei confronti dell’INPS il committente dovrà, entro 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro. La comunicazione va inoltrata alla competente Direzione del lavoro agli indirizzi di posta elettronica espressamente indicati dall’Ispettorato nazionale del lavoro nella circolare n. 1 del 2016 ed in cui sono state fornite le prime linee guida sulle modalità da seguire per adempiere ai nuovi obblighi di comunicazione delle prestazioni di lavoro accessorio per imprese e professionisti al fine di una maggiore tracciabilità dei voucher.
Voucher: adempimenti
Per attivare un voucher (buoni lavoro accessori) occorre eseguire una serie di adempimenti non molto semplice che si elencano di seguito:
- acquistare il voucher (buoni lavoro accessori) tramite una delle seguenti modalità:
- procedura telematica Inps;
- tabaccai che aderiscono alla convenzione Inps-Fit;
- servizio internet banking Intesa Sanpaolo;
- banche popolari abilitate;
- registrarsi presso il sito dell’Inps, se in possesso di pin o di identità unica digitale spid, in mancanza occorre richiederlo;
- accertarsi che il lavoratore sia registrato, altrimenti farlo registrare;
- compilare la dichiarazione del rapporto di lavoro;
- compilare la sezione dell’attivazione del rapporto di lavoro, prima che il lavoratore inizi a prestare la propria attività;
- 60 minuti prima che il lavoratore inizi l’attività, inviare una mail all’Ispettorato del lavoro in cui siano dettagliate le ore di lavoro da prestare.
L’innovazione normativa è rappresentata dall’obbligo di inviare una mail all’Ispettorato. Infatti l’attivazione del rapporto all’Inps deve preesistere all’inizio della prestazione: se il voucher risulta attivato più tardi rispetto a un eventuale accesso ispettivo, al committente vengono inflitte le pesanti sanzioni previste per il lavoro nero.
Comunicazione preventiva: contenuto della mail
I messaggi e-mail dovranno avere come oggetto il codice fiscale e la ragione sociale del committente.
All’interno del testo della mail sarà invece necessario riportare:
- i dati del committente,
- i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore,
- il luogo della prestazione,
- il giorno di inizio della prestazione
- l’ora di inizio e di fine della prestazione;
Con le medesime modalità dovranno essere inoltre trasmesse le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie.
Voucher: rimane l’obbligo di comunicazione all’INPS
L’obbligo di comunicazione all’INPS nel momento in cui il lavoratore inizia l’attività non è comunque venuto meno, come sottolinea la circolare dell’Ispettorato nazionale.
Altra importante disposizione è l’acquisto dei voucher Inps da parte del committente tramite versamento con modello F24. La procedura si propone di contrastare eventuali irregolarità e, chi acquista i voucher (buoni lavoro accessori) dovrà quindi versare i contributi all’Inps indicando nel modello F24 Elide la causale “LACC – Lavoro occasionale accessorio”.
Voucher lavoro: sanzioni per mancata comunicazione
Nel caso in cui si ometta la dichiarazione, la sanzione amministrativa va da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore.
Bisogna inoltre tener presente che se all’omessa comunicazione si dovesse affiancare anche un’omissione della dichiarazione di inizio attività da effettuare all’Inps, si va incontro alla maxi sanzione per lavoro nero.
Voucher: retribuzione massima
Per quanto riguarda i limiti di retribuzione, bisogna sottolineare che l’importo massimo annuo che si può ricevere con i voucher è pari a 7.000 euro netti, cioè 9.660 euro lordi. Se la prestazione è resa per un’impresa o un professionista, poi, il limite scende a 2.000 euro netti per singolo committente: queste soglie sono state previste per non distorcere la finalità dei voucher, che è quella di tutelare il lavoro occasionale; se la retribuzione è più alta rispetto agli importi elencati, si presume che il lavoro sia continuativo e non occasionale. Non esistono più, invece, i limiti legati alle tipologie di lavoratori (sino a poco tempo fa potevano essere retribuiti con i buoni solo particolari categorie, come studenti e pensionati), né alle tipologie di attività: ora, difatti, i voucher sono validi per retribuire le prestazioni in tutti i settori.
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