AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 27 luglio 2021, n. 512
Voucher – Disciplina IVA
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Omega S.R.L. (in breve, “Istante” o “Società”) riferisce di essere una start-up innovativa che si occupa dello sviluppo, della produzione e della commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
In particolare, tramite una piattaforma online ( software di sua proprietà), la Società afferma di fornire servizi di ricerca e prenotazione di postazioni smart working (i.e. sale riunioni e servizi aggiuntivi, in breve “Servizi”) alle aziende clienti (di seguito, “Aziende”). I Servizi sono erogati presso strutture alberghiere convenzionate e altri analoghi spazi attrezzati (in breve, ” Hotel”).
L’Istante riferisce che la fornitura dei Servizi avviene secondo le seguenti modalità:
1. la singola Azienda cliente, previa registrazione, acquista sulla piattaforma della Società un voucher, non rimborsabile e spendibile solo all’interno della medesima piattaforma;
2. la Società emette il voucher a fronte del pagamento da parte dell’Azienda. I servizi acquistabili con il voucher sono soggetti ad aliquote IVA differenti;
3. sempre tramite la piattaforma, l’Azienda intesta i singoli voucher ai propri dipendenti, impostando per ognuno di essi un limite massimo di spesa. Sarà poi il dipendente a reperire sulla piattaforma la struttura presso cui utilizzare il voucher.
Alla piattaforma quindi accedono sia l’Azienda, per impostare il limite di spesa per singolo dipendente, sia il suo dipendente, per prenotare i servizi di cui ha bisogno ;
4. il dipendente si reca presso l’ Hotel nel giorno in cui ha prenotato il servizio;
5. alla fine di ogni mese, la Società invia un estratto conto all’Hotel che ha erogato i servizi. Quest’ultimo controlla ed emette fattura alla Società, la quale a propria volta fattura all’Hotel la propria fee, calcolata come percentuale fissa sul totale dei servizi resi nel mese. L’Istante chiede, quindi, chiarimenti in merito al trattamento fiscale della fattispecie esposta.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Ipotizzando l’acquisto di un voucher da 1000 euro per servizi caratterizzati da aliquote IVA differenti, l’Istante ritiene corretto adottare il seguente comportamento:
1. la Società emette fattura per euro 1.000 più IVA con aliquota del 22 per cento al momento del pagamento da parte dell’Azienda, trattandosi di incasso di un acconto;
2. l’Azienda fissa un limite di spesa per il dipendente, ad esempio di euro 800, che viene totalmente speso dal dipendente in un solo mese presso l’Hotel X;
3. la Società, a fine mese , invia un estratto conto all’Hotel X che, previo controllo, emette fattura nei confronti dell’Istante per un imponibile di euro 800. In particolare, trattandosi di prestazioni di servizi da assoggettare per 500 euro all’aliquota IVA del 22 per cento (con imposta pari a 110 euro) e per 300 euro all’aliquota del 10 per cento (con imposta pari a 30 euro), l’Azienda/Dipendente avrà ancora un credito di 200 euro da consumare;
4. la Società fattura la propria fee all’Hotel X, con IVA al 22 per cento;
5. ai fini delle imposte sui redditi, l’Istante rileverà a fine anno un risconto passivo di euro 200 per i servizi non erogati che vanno a stornare il ricavo a suo tempo fatturato in occasione dell’emissione del voucher. Qualora poi l’Azienda non intendesse più usufruire dei servizi della Società, quest’ultima rileverebbe una sopravvenienza attiva, trattandosi di un buono corrispettivo non rimborsabile.
Parere dell’Agenzia delle entrate
In merito ai quesiti esposti dall’Istante, questa Agenzia ha già espresso il proprio parere con la risposta n. 617 del 2020, che qui si richiama.
Il presente interpello sarebbe pertanto inammissibile secondo quando chiarito dalla circolare n. 4/E del 7 maggio 2021, dove al paragrafo 2.1 si afferma che qualora l’istanza abbia ad oggetto fattispecie corrispondenti a quelle per le quali l’Agenzia abbia già pubblicato atti di prassi o le risposte di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 agosto 2018, l’istanza è inammissibile per mancanza delle condizioni di obiettiva incertezza di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.
Tuttavia, considerato che il presente interpello è stato presentato dalla Società in concomitanza della pubblicazione della citata circolare, in ossequio ai principi di trasparenza e buona fede cui deve essere improntato il rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente, si fornisce comunque riscontro, rimandando per i dettagli alla risposta n. 617 del 2020 (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957147/Risposta+a ll%27interpello+n.+617+del+23+dicembre+2020.pdf/eeb93b96-abc1-f2c2-774b-628f2479dced).
Anche in questo caso, il parere è formulato tenendo conto solo delle informazioni rese dall’Istante, qui acriticamente assunte, e pertanto è suscettibile di essere rivisto qualora la scrivente venga a conoscenza di ulteriori elementi che modifichino le circostanze in base alle quali il parere è reso, restando impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Come evidenziato nella risposta n. 617, in base all’articolo 6- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito, “Decreto IVA”), elementi essenziali di un buono corrispettivo sono:
1. l’obbligo di essere accettato dal potenziale fornitore come corrispettivo o parziale corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi;
2. l’indicazione dei beni/servizi che consente di acquistare o, in alternativa, l’identità dei potenziali fornitori.
La normativa individua, inoltre, due tipologie di buono-corrispettivo, ossia il voucher monouso e quello multiuso.
In base all’articolo 6- ter del Decreto IVA, il buono-corrispettivo è monouso «se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono corrispettivo dà diritto» (comma 1). In tal caso «ogni trasferimento di un buono corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione» (comma 2).
Per l’articolo 6- quater del Decreto IVA, il buono-corrispettivo è invece multiuso «se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto» (comma 1). In tal caso «ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione» (comma 2).
Al fine della distinzione dunque ciò che assume rilevanza “è la certezza o meno, già al momento dell’emissione del buono-corrispettivo, del trattamento ai fini dell’IVA attribuibile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi, da intendersi come certezza circa la territorialità dell’operazione e la natura, qualità, quantità nonché l’IVA applicabile ai beni e servizi formanti oggetto della stessa» (cfr. anche la risposta a interpello n. 147 del 3 marzo 2021).
Per i buoni multiuso, l’IVA sarà esigibile quando i beni o i servizi cui il buono si riferisce sono ceduti o prestati, mentre qualsiasi trasferimento precedente non sarà soggetto all’imposta (cfr. anche risposta a interpello n. 519 del 12 dicembre 2019).
Ai sensi dell’articolo 13, comma 5- bis, del Decreto IVA, inoltre, in caso di voucher multiuso, la base imponibile dell’operazione soggetta ad imposta « è costituita dal corrispettivo dovuto per il buono corrispettivo o, in assenza di informazioni su detto corrispettivo, dal valore monetario del buono corrispettivo multiuso al netto dell’imposta sul valore aggiunto relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati. Se il buono corrispettivo multiuso è usato solo parzialmente, la base imponibile è pari alla corrispondente parte di corrispettivo o di valore monetario del buono corrispettivo (…)».
Nella fattispecie in esame, sulla base di quanto dichiarato dall’Istante, si ritiene che:
1. al momento del pagamento da parte dell’Azienda in favore della Società, quest’ultima emetta un “buono corrispettivo” poiché contiene l’obbligo di essere dalla stessa accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo delle future prestazioni di servizi che renderà direttamente al dipendente dell’Azienda;
2. tale voucher sia multiuso perché all’emissione non è nota la disciplina IVA applicabile all’operazione sottostante. In tale momento infatti non sono determinate ” la natura, qualità, quantità nonché l’IVA [n.d.r. qui intesa come aliquota] applicabile ai beni e servizi”, oggetto della fornitura e è, inoltre, possibile anche un uso parziale del buono.
Le prestazioni di servizi in argomento – non meglio descritte dall’Istante – devono pertanto considerarsi effettuate, ai fini IVA, nel momento in cui il dipendente acquista gli stessi, ossia quando ne effettua il pagamento mediante il voucher. Solo in questo momento sono noti tutti gli elementi necessari a individuare il corretto trattamento IVA dell’operazione sottostante e che consentono alla Società di documentare fiscalmente l’operazione tramite emissione della fattura (elettronica) ai sensi dell’articolo 21 del Decreto IVA.
Il pagamento, invece, precedentemente effettuato dall’Azienda nei confronti dell’Istante costituisce una mera movimentazione di denaro, esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a), del Decreto IVA.
Con riferimento, infine, all’ipotesi di utilizzo solo parziale del buono da parte del dipendente, si ritiene che la Società non debba effettuare alcun ulteriore adempimento ai fini IVA. Nessuna prestazione è stata infatti eseguita per la parte di mancato utilizzo e nessun pagamento della stessa è stato effettuato da parte del dipendente mediante consegna/riscatto del voucher. Tale somma rileverà solo ai fini reddituali quale sopravvenienza attiva alla scadenza del buono stesso (cfr. risposta a interpello n. 617 del 2020).
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