Con l’approvazione della Legge di Stabilità 2014 (Legge 147 dl 27 dicembre 2013) – pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 87 alla G.U. – Serie Generale n. 302 del 27 dicembre 2013 – viene approvata definitivamente, anche se la sua introduzione è stata rinviato al 1° luglio 2014 dal decreto legge n. 150/2013, la cosiddetta WEB TAX. Si tratta di nuove regole tributarie da rispettare per coloro che vogliono acquisire servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line.
Con i comma dell’unico articolo della Legge di Stabilità 2014 sono state introdotte le nuove regole della pubblicità online che di seguito indichiamo:
- il comma 33 disciplina la materia degli obblighi ai fini IVA;
- i comma 177 e 178 statuiscono le modalità di determinazione del reddito, e in particolare le regole per le operazioni rientranti nella disciplina del Transfer pricing, per i soggetti società che operano nella raccolta della pubblicità on line e di servizi ausiliari;
- il comma 179 dispone che i pagamenti siano effettuati con strumenti che consentano la tracciabilità delle operazioni derivanti dalla WEB TAX.
Per quanto concerne gli obblighi in materia di IVA, il comma 33 dell’art. 1 della 147/2013, introduce l’articolo 17 – bis il quale dispone, con i suoi due commi, sancisce una serie di obblighi per i soggetti passivi di seguito elencati:
• di acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line da soggetti titolati di una partita IVA Italiana;
• di acquistare spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati da soggetti titolati di una partita IVA Italiana.
Per cui da tali obblighi deriva la conseguenza dell’impossibilità per i soggetti privi di una partita IVA italiana di poter cedere a soggetti passivi IVA servizi pubblicità, spazi pubblicitari e link sponsorizzati. Risulta chiaramente dalla lettura della nuova norma che essa esclude di fatto dal mercato italiano chiunque non acquisisca la partita IVA italiana pur non essendovene la necessità, ponendosi in diretto contrasto con la normativa comunitaria in materia di libertà di circolazione di beni e servizi e di non discriminazione. Infatti già molte perplessità sono state sollevate dalla Commissione Europea e forse per tali ragioni nel Decreto Mille proroghe approvato il 27 Dicembre 2013 è stato previsto lo slittamento della WEB TAX al 1° Luglio 2014.
Anche le modifiche aventi efficacia a fini delle Imposte dirette, con il comma 177, dell’art. 1, L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), sono stati sollevati molti dubbi. Infatti il comma in esame “presumibilmente” preclude, ai fini del Transfer pricing, alle società che operano nel settore della raccolta di pubblicità on-line e dei servizi a essa ausiliari, l’adozione di indicatori “di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività”.
La predetta preclusione violerebbe le Linee Guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento (ultima versione Luglio 2010). Infatti le stesse precisano inequivocabilmente in materia che la selezione del metodo deve avvenire considerando il caso di specie e le transazioni oggetto di analisi, individuando per ciascuna operazione il metodo più appropriato.
Infine il comma 178 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014(L. 147/2013), sancisce l’obbligo di utilizzare strumenti di pagamento, al fine di rendere tracciabili le operazioni relative all’acquisto di servizi di pubblicità on-line e di servizi a essa ausiliari, esclusivamente il bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario.
Ai fini delle modalità di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, delle informazioni necessarie per l’effettuazione dei controlli è stato previsto che il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate venga emanato dopo aver sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari.
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