Il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare 30 settembre 2013, n. 32024 ha chiarito che le agevolazioni per le zone franche urbane (Zfu) potranno essere richieste anche da particolari soggetti che esercitano l’attività professionale.
La circolare 30 settembre 2013, n. 32024 del ministero dello Sviluppo economico è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 236 dell’9 ottobre, con quello che sembrerebbe un riferimento implicito alle società tra professionisti (Stp). Nel documento del Mise è chiaramente riportato che «possono accedere alle agevolazioni anche gli studi professionali e, più in generale, i professionisti purché svolgano la propria attività in forma di impresa e siano iscritti, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, al Registro delle imprese».
Per cui sembrerebbe trattarsi proprio delle Stp, anche se è ancora dubbio che le medesime esercitino attività d’impresa. Infatti gli incentivi per le zone franche urbane sono ancora lontani dall’essere attribuiti, qunt’anche la norma di riferimenta è stata introdotta nel 2006. I quasi sette anni di lavoro di ministeri, Regioni, Comuni e di una molteplicità di altri enti e soggetti non sono stati sufficienti a far decollare uno strumento di sostegno all’economia e ad aree del territorio nazionale particolarmente in ritardo sul versante della crescita economica. Mancano ancora, infatti, le ultime indicazioni (da parte delle Regioni) sul cofinanziamento degli interventi e, infine, i bandi veri e propri, che (verosimilmente) saranno gestiti da Invitalia Spa, su delega del Mise.
Gli aiuti che potranno essere fruiti rispettando il limite del de minimis consistono in:
– esenzione dalle imposte sui redditi (Irpef e Ires) a decorrere dal periodo d’imposta d’accoglimento dell’istanza e in misura percentuale diversa (100% per i primi cinque periodi d’imposta, 60% dal sesto al decimo, 40% per l’undicesimo e dodicesimo, 20% per il tredicesimo e quattordicesimo). In ogni caso, l’esenzione opera fino a concorrenza di un importo di reddito pari a 100mila euro per ogni periodo d’imposta (incrementabile in presenza di assunzioni a tempo indeterminato);
– esenzione dall’Irap per ciascuno dei primi cinque periodi d’imposta decorrenti da quello di accoglimento dell’istanza. Il valore massimo della produzione netta esentato è pari a 300mila euro per ciascun periodo di imposta;
– esenzione dall’Imu per gli immobili siti nella Zfu, posseduti e utilizzati dai soggetti beneficiari per l’esercizio dell’attività di impresa, per i primi quattro anni a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento dell’istanza;
– esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, in percentuali diverse.