CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 settembre 2018, n. 21877 – La notificazione eseguita, ai sensi dell’art. 140 cod. proc civ., nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, è nulla soltanto nell’ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l’ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l’effettiva residenza, dimora o domicilio
CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 settembre 2018, n. 21877 Tributi - Riscossione - Cartelle di pagamento - Notifica alla residenza del contribuente - Temporanea assenza - Validità della notifica Ragioni della decisione Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti la parte contribuente non ha spiegato difese scritte, l'Agenzia delle Entrate [...]