CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 giugno 2018, n. 16559 – Il contratto concluso per effetto di truffa, penalmente accertata, di uno dei contraenti in danno dell’altro è non già radicalmente nullo sebbene annullabile ai sensi dell’art. 1439 cod. civ., atteso che il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente diverso da quello che vizia il consenso negoziale
CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 giugno 2018, n. 16559 Accertamento - contratti di compravendita aventi ad oggetto i distributori automatici e contratti di locazione - Procedimento penale - Truffa Ritenuto in fatto L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Roma, avendo accertato che negli anni 1976, 1977 e 1978 A. P. aveva svolto attività di [...]