Archivi mensili: Marzo 2021

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 09 marzo 2021, n. C-580/19 – Un servizio di pronto intervento in regime di reperibilità, durante il quale un lavoratore deve poter raggiungere i confini della città ove si trova la sua sede di servizio entro un termine pari a 20 minuti, con la sua tenuta da intervento e il veicolo di servizio messo a disposizione dal datore di lavoro, avvalendosi dei diritti in deroga al codice della strada e dei diritti di precedenza connessi a suddetto veicolo, costituisce, nella sua integralità, «orario di lavoro», ai sensi della menzionata disposizione, soltanto se da una valutazione globale del complesso delle circostanze della fattispecie, in particolare delle conseguenze di un tale termine e, eventualmente, della frequenza media di intervento nel corso del servizio in parola, risulta che i vincoli imposti a detto lavoratore durante il servizio in discussione sono tali da incidere in modo oggettivo e molto significativo sulla facoltà per quest’ultimo di gestire liberamente, nel corso del medesimo servizio, il tempo durante il quale i suoi servizi professionali non sono richiesti e di dedicare detto tempo ai suoi interessi

un servizio di pronto intervento in regime di reperibilità, durante il quale un lavoratore deve poter raggiungere i confini della città ove si trova la sua sede di servizio entro un termine pari a 20 minuti, con la sua tenuta da intervento e il veicolo di servizio messo a disposizione dal datore di lavoro, avvalendosi dei diritti in deroga al codice della strada e dei diritti di precedenza connessi a suddetto veicolo, costituisce, nella sua integralità, «orario di lavoro», ai sensi della menzionata disposizione, soltanto se da una valutazione globale del complesso delle circostanze della fattispecie, in particolare delle conseguenze di un tale termine e, eventualmente, della frequenza media di intervento nel corso del servizio in parola, risulta che i vincoli imposti a detto lavoratore durante il servizio in discussione sono tali da incidere in modo oggettivo e molto significativo sulla facoltà per quest’ultimo di gestire liberamente, nel corso del medesimo servizio, il tempo durante il quale i suoi servizi professionali non sono richiesti e di dedicare detto tempo ai suoi interessi

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 09 marzo 2021, n. C-344/19 – L’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE un periodo di prontezza in regime di reperibilità, nel corso del quale un lavoratore debba unicamente essere raggiungibile per telefono ed essere in grado di raggiungere il proprio luogo di lavoro, in caso di necessità, entro un termine di un’ora, avendo però la possibilità di soggiornare in un alloggio di servizio messo a sua disposizione dal suo datore di lavoro in questo luogo di lavoro, senza essere tenuto a restarvi, costituisce, nella sua interezza, orario di lavoro, ai sensi della disposizione sopra citata, soltanto qualora risulti da una valutazione globale dell’insieme delle circostanze del caso di specie

L’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE un periodo di prontezza in regime di reperibilità, nel corso del quale un lavoratore debba unicamente essere raggiungibile per telefono ed essere in grado di raggiungere il proprio luogo di lavoro, in caso di necessità, entro un termine di un’ora, avendo però la possibilità di soggiornare in un alloggio di servizio messo a sua disposizione dal suo datore di lavoro in questo luogo di lavoro, senza essere tenuto a restarvi, costituisce, nella sua interezza, orario di lavoro, ai sensi della disposizione sopra citata, soltanto qualora risulti da una valutazione globale dell’insieme delle circostanze del caso di specie

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 marzo 2021, n. 6086 – In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda (…) il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a tale reparto o settore se essi siano idonei ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti, con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda (...) il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a tale reparto o settore se essi siano idonei ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti, con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 marzo 2021, n. 5545 – Nel giudizio di appello, il giudice può riesaminare l’intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione a decidere, con pronuncia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi di impugnazione

Nel giudizio di appello, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione a decidere, con pronuncia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi di impugnazione

Riduzione del canone di locazione per emergenza Covid 19 e cedolare secca – Risposta 09 marzo 2021, n. 165 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 09 marzo 2021, n. 165 Interpello riduzione del canone di locazione per emergenza Covid 19 e cedolare secca Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito L'interpellante, nel premettere di voler sottoscrivere un contratto di locazione per la propria unità immobiliare, ha rappresentato che "il [...]

AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 09 marzo 2021, n. 15538 – Mancato funzionamento dell’Area Servizi di Pubblicità Immobiliare di Livorno dell’Ufficio Provinciale – Territorio della Direzione Provinciale di Livorno, sita in via delle Cateratte 88, Livorno, il giorno 2 marzo 2021

AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 09 marzo 2021, n. 15538 Mancato funzionamento dell’Area Servizi di Pubblicità Immobiliare di Livorno dell’Ufficio Provinciale - Territorio della Direzione Provinciale di Livorno, sita in via delle Cateratte 88, Livorno, il giorno 2 marzo 2021 Ha accertato: Il mancato funzionamento dell’Area Servizi di Pubblicità Immobiliare di Livorno dell’Ufficio Provinciale - [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 gennaio 2021, n. 250 – In tema di agevolazioni per il commercio, l’art. 11 della I. n. 317 del 1991 impone la decadenza dal beneficio del credito di imposta ove la relativa somma non sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è concesso il beneficio, anche quando si tratti dell’agevolazione prevista dall’art. 11 della I. n. 449 del 1997, in virtù del rinvio che tale seconda disciplina opera alla prima

In tema di agevolazioni per il commercio, l'art. 11 della I. n. 317 del 1991 impone la decadenza dal beneficio del credito di imposta ove la relativa somma non sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso il beneficio, anche quando si tratti dell'agevolazione prevista dall'art. 11 della I. n. 449 del 1997, in virtù del rinvio che tale seconda disciplina opera alla prima

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 marzo 2021, n. 6476 – La circostanza che una società sia stata creata in uno Stato membro per fruire di una legislazione più vantaggiosa non costituisce per sé sola un abuso di tale libertà; tuttavia, una misura nazionale che restringa la libertà di stabilimento è ammessa se concerne specificamente le costruzioni di puro artificio finalizzate ad escludere la normativa dello Stato membro interessato

La circostanza che una società sia stata creata in uno Stato membro per fruire di una legislazione più vantaggiosa non costituisce per sé sola un abuso di tale libertà; tuttavia, una misura nazionale che restringa la libertà di stabilimento è ammessa se concerne specificamente le costruzioni di puro artificio finalizzate ad escludere la normativa dello Stato membro interessato

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