Corte di Cassazione ordinanza n. 12662 depositata il 12 maggio 2021 – In virtù della funzione del giudizio di legittimità di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Nel processo civile, caratterizzato da un sistema di decadenze e preclusioni, conseguente alla novella di cui alla legge 26/11/1990 n.353 e successive plurime modifiche e integrazioni, un convenuto può proporre una domanda nei confronti di altro soggetto, pure convenuto in giudizio dallo stesso attore, in caso di comunanza di causa o per essere da costui garantito, facendo a tal fine istanza con la comparsa di risposta tempestivamente depositata a norma degli artt.166 e 167 cod.proc.civ. e procedendo quindi ai sensi dell’art. 269 cod.proc.civ., previa richiesta al giudice di differimento della prima udienza allo scopo di provvedere alla citazione dell’altro convenuto nell’osservanza dei termini di rito
In virtù della funzione del giudizio di legittimità di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge. Nel processo civile, caratterizzato da un sistema di decadenze e preclusioni, conseguente alla novella di cui alla legge 26/11/1990 n.353 e successive plurime modifiche e integrazioni, un convenuto può proporre una domanda nei confronti di altro soggetto, pure convenuto in giudizio dallo stesso attore, in caso di comunanza di causa o per essere da costui garantito, facendo a tal fine istanza con la comparsa di risposta tempestivamente depositata a norma degli artt.166 e 167 cod.proc.civ. e procedendo quindi ai sensi dell'art. 269 cod.proc.civ., previa richiesta al giudice di differimento della prima udienza allo scopo di provvedere alla citazione dell'altro convenuto nell'osservanza dei termini di rito