Archivi annuali: 2022

IVA – Importazioni di “geni modificati” per sperimentazione clinica – art. 68 d.P.R. n. 633 del 1972 – Risposta n. 410 del 4 agosto 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 410 del 4 agosto 2022 IVA - Importazioni di "geni modificati" per sperimentazione clinica - art. 68 d.P.R. n. 633 del 1972 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO  La società ALFA (di seguito, anche "ALFA", la "Società" o l'"Istante") fa parte del [...]

IVA – Criteri di territorialità applicabili a corsi di formazione on line – artt. 7- ter e 7-quinquies del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Risposta n. 409 del 4 agosto 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 409 del 4 agosto 2022 IVA - Criteri di territorialità applicabili a corsi di formazione on line - artt. 7- ter e 7-quinquies del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO  L'Istante ALFA, società facente parte del [...]

Indennità una tantum per l’anno 2022 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico verticale – Articolo 2-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 – INPS – Circolare 13 ottobre 2022, n. 115

INPS - Circolare 13 ottobre 2022, n. 115 Articolo 2-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Indennità una tantum per l’anno 2022 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico verticale SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di indennità [...]

INPS – Circolare 13 ottobre 2022, n. 114 – Articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. Decreto Aiuti bis)

INPS - Circolare 13 ottobre 2022, n. 114 Articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. Decreto Aiuti bis). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le istruzioni applicative relativamente all’incremento mensile delle pensioni per le mensilità di ottobre, novembre, dicembre 2022 [...]

INPGI – Comunicato 12 ottobre 2022 – In pagamento i primi “bonus” ai giornalisti che svolgono attività autonoma

INPGI - Comunicato 12 ottobre 2022 In pagamento i primi "bonus" ai giornalisti che svolgono attività autonoma Sono in corso di pagamento le prime erogazioni dell’indennità "una tantum" prevista dall’articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con la legge 15 luglio 2022, n. 91, quale misura di sostegno al potere d’acquisto dei [...]

MINISTERO LAVORO – Decreto 11 ottobre 2022, n. 171 – Istituzione del Repertorio nazionale degli organismi paritetici

MINISTERO LAVORO - Decreto 11 ottobre 2022, n. 171 Istituzione del Repertorio nazionale degli organismi paritetici Articolo 1 (Istituzione del Repertorio nazionale degli organismi paritetici) 1. In attuazione dell'articolo 51, comma 1 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 ottobre 2022, n. 29832 – Una volta che la sentenza d’appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione, l’intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d’ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso. La mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del giudicato interno sul dies a quo della prescrizione dei contributi. In tema della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata la stessa decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa

Una volta che la sentenza d'appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione, l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso. La mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del giudicato interno sul dies a quo della prescrizione dei contributi. In tema della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata la stessa decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 ottobre 2022, n. 29570 – In tema di somministrazione di lavoro a tempo determinato, il decreto legislativo n. 81 del 2015, in continuità con la legge n 92 del 2012 e con il decreto legge n 34 del 2014, ha eliminato ogni limite espresso all’utilizzo in missioni successive dello stesso lavoratore presso la medesima impresa utilizzatrice. In ogni caso può essere rilevante per il giudice di merito verificare il numero di contratti succedutisi ed il tempo complessivamente trascorso, potendo inserirsi l’utilizzazione del medesimo lavoratore mediante agenzia interinale entro un quadro complessivo di durata di utilizzo del lavoratore tramite somministrazione superiore a quello ammissibile alla luce di una interpretazione della normativa nazionale che possa definirsi conforme al diritto dell’Unione europea

In tema di somministrazione di lavoro a tempo determinato, il decreto legislativo n. 81 del 2015, in continuità con la legge n 92 del 2012 e con il decreto legge n 34 del 2014, ha eliminato ogni limite espresso all'utilizzo in missioni successive dello stesso lavoratore presso la medesima impresa utilizzatrice. In ogni caso può essere rilevante per il giudice di merito verificare il numero di contratti succedutisi ed il tempo complessivamente trascorso, potendo inserirsi l'utilizzazione del medesimo lavoratore mediante agenzia interinale entro un quadro complessivo di durata di utilizzo del lavoratore tramite somministrazione superiore a quello ammissibile alla luce di una interpretazione della normativa nazionale che possa definirsi conforme al diritto dell'Unione europea.

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