Archivi annuali: 2022

CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 21 ottobre 2022 – Individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il personale non dirigente del Corpo della polizia penitenziaria per il triennio 2022-2024

CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 21 ottobre 2022 Individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il personale non dirigente del Corpo della polizia penitenziaria per il triennio 2022-2024 Art. 1 Individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo della polizia penitenziaria per il triennio 2022-2024 Le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non [...]

Regolamento concernente le condizioni per l’iscrizione nel Registro dei revisori legali dei revisori di Paesi terzi, avuto riguardo ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione dal Registro dei revisori legali, emanato ai sensi dell’articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 – MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 01 settembre 2022, n. 174

MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 settembre 2022, n. 174 Regolamento concernente le condizioni per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali dei revisori di Paesi terzi, avuto riguardo ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione dal Registro dei revisori legali, emanato ai sensi dell'articolo 34, [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 novembre 2022, n. 33336 – L’adeguatezza della comunicazione, ex art. 4 c. 9 l. 223/1991 sui licenziamenti collettivi, è da porre in relazione con la finalità di corretta informazione delle organizzazioni sindacali, da ritenere in concreto raggiunta nel caso di successiva stipula dell’accordo

L'adeguatezza della comunicazione, ex art. 4 c. 9 l. 223/1991 sui licenziamenti collettivi, è da porre in relazione con la finalità di corretta informazione delle organizzazioni sindacali, da ritenere in concreto raggiunta nel caso di successiva stipula dell'accordo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 novembre 2022, n. 33079 – Ai sensi degli artt. 122 e 123 cod. proc., applicabili ex art. 1, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 al giudizio tributario, anche in quest’ultimo, come in quello civile, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non per i documenti prodotti dalle parti. I quali, se redatti in lingua straniera, devono pertanto ritenersi acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione, avendo il giudice la facoltà, ma non l’obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno allorché sia in grado di comprendere il significato degli stessi documenti, o qualora non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte

Ai sensi degli artt. 122 e 123 cod. proc., applicabili ex art. 1, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 al giudizio tributario, anche in quest'ultimo, come in quello civile, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non per i documenti prodotti dalle parti. I quali, se redatti in lingua straniera, devono pertanto ritenersi acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione, avendo il giudice la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno allorché sia in grado di comprendere il significato degli stessi documenti, o qualora non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte. In tema di valutazione delle prove, l'art. 122 cod. proc. civ. che prescrive l'uso della lingua italiana in tutto il processo, non esonera il giudice dall'obbligo di prendere in considerazione qualsiasi elemento probatorio decisivo, ancorché espresso in lingua diversa da quella italiana, restando affidato al suo potere discrezionale il ricorso ad un interprete a seconda che sia o meno in grado di comprenderne il significato o che in ordine ad esso sorgano contrasti tra le parti

CORTE DICASSAZIONE, sezione penale, ordinanza n. 42115 depositata l’ 8 novembre 2022 – Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è a dolo generico, ed è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell’attività di impresa, e di pretermettere il versamento delle ritenute all’erario, essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all’atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l’impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare

Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è a dolo generico, ed è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell'attività di impresa, e di pretermettere il versamento delle ritenute all'erario, essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 novembre 2022, n. 33429 – La tutela rafforzata cui ha diritto il lavoratore che assista con continuità una familiare invalido opera nei confronti delle ordinarie esigenze tecniche, organizzative, produttive, legittimanti la mobilità, con il limite della soppressione del posto o di altre situazioni di fatto insuscettibili di essere diversamente soddisfatte

La tutela rafforzata cui ha diritto il lavoratore che assista con continuità una familiare invalido opera nei confronti delle ordinarie esigenze tecniche, organizzative, produttive, legittimanti la mobilità, con il limite della soppressione del posto o di altre situazioni di fatto insuscettibili di essere diversamente soddisfatte

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 novembre 2022, n. 33423 – L’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non opera quando ricorre il meccanismo previsto dall’art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, allorquando venga accertato che i fatti da cui deriva l’infortunio o la malattia “costituiscano reato sotto il profilo dell’elemento soggettivo e oggettivo”, per cui la responsabilità permane “per la parte che eccede le indennità liquidate” dall’INAIL ed il risarcimento “è dovuto” dal datore di lavoro

L'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non opera quando ricorre il meccanismo previsto dall'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, allorquando venga accertato che i fatti da cui deriva l'infortunio o la malattia "costituiscano reato sotto il profilo dell'elemento soggettivo e oggettivo", per cui la responsabilità permane "per la parte che eccede le indennità liquidate" dall'INAIL ed il risarcimento "è dovuto" dal datore di lavoro

Torna in cima