Archivi annuali: 2023

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione n. 1, sentenza n. 425 depositata il 4 maggio 2023 – Il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l’inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando essa consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia

Il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l'inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando essa consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia

Imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi – Risposta n. 393 del 25 luglio 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 393 del 25 luglio 2023 Imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito La società istante (di seguito Istante) è una società di servizi, con sede all'estero, incaricata di svolgere «adempimenti tecnici e amministrativi, per conto [...]

Detrazione dell’IVA assolta per l’acquisto di un immobile a destinazione abitativa, adibito a casa–vacanze – Articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – Risposta n. 392 del 24 luglio 2023 dell’Agtenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 392 del 24 luglio 2023 Detrazione dell'IVA assolta per l'acquisto di un immobile a destinazione abitativa, adibito a casa–vacanze – Articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito ALFA S.r.l. (in [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 20240 depositata il 14 luglio 2023 – La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4 c.p.c. (e nel caso di specie del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36 comma 2, n. 4) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, si configura quando la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione ovvero essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum

La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell'art. 132, n. 4 c.p.c. (e nel caso di specie del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36 comma 2, n. 4) e riconducibile all'ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, si configura quando la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione ovvero essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 20027 depositata il 13 luglio 2023 – In tema di tributi doganali, le Autorità doganali devono procedere alla contabilizzazione “a posteriori” dei dazi per errori attivi dell’Amministrazione nel rilascio dei certificati di origine delle merci, a meno che non ricorra l’esimente della buona fede dell’importatore per la cui sussistenza è necessaria, oltre all’osservanza di tutte le prescrizioni in vigore, anche la non riconoscibilità di tali errori da parte dell’importatore secondo standard obiettivi di diligenza. Non costituisce errore attivo, rilevante ai fini di detta esimente, il mero silenzio delle Autorità competenti sulle dichiarazioni rese dall’importatore circa l’origine preferenziale della merce

In tema di tributi doganali, le Autorità doganali devono procedere alla contabilizzazione "a posteriori" dei dazi per errori attivi dell'Amministrazione nel rilascio dei certificati di origine delle merci, a meno che non ricorra l'esimente della buona fede dell'importatore per la cui sussistenza è necessaria, oltre all'osservanza di tutte le prescrizioni in vigore, anche la non riconoscibilità di tali errori da parte dell'importatore secondo standard obiettivi di diligenza. Non costituisce errore attivo, rilevante ai fini di detta esimente, il mero silenzio delle Autorità competenti sulle dichiarazioni rese dall'importatore circa l'origine preferenziale della merce

MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Comunicato del 24 luglio 2023 – Approvazione delle modifiche e delle integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY - Comunicato del 24 luglio 2023 Approvazione delle modifiche e delle integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 30 giugno 2023 sono [...]

Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU – MINISTERO delle FINANZE – Circolare n. 25 del 24 luglio 2023

MINISTERO delle FINANZE - Circolare n. 25 del 24 luglio 2023 Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU Con la presente circolare si forniscono indicazioni operative per la richiesta di anticipazione, da parte dei Soggetti attuatori degli interventi del PNRR, prevista dall’art. 6 [...]

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