Omesso versamento IVA responsabilità solidale dell'amministratore , Cassazione sentenza n. 27092 del 2013 ,La Corte di Cassazione, sezione III penale, con la sentenza n. 27902 del 26 giugno 2013, ha statuito che il legale rappresentante di una società risponde del reato di omessa versamento dell’IVA, ex art. 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000, anche per la violazione del semplice dovere di vigilanza. Per la giurisprudenza, infatti, è ormai  pacifico il principio secondo cui è possibile  aggredirsi i beni del rappresentante legale qualora la violazione sia stata commessa dalla società, dal momento che in capo all’amministratore vige un generale dovere di vigilanza sull’operato di terzi.

Gli Ermellini, in merito alla responsabilità solidale del legale rappresentante con la società,  affermano che “Il principio secondo cui (a meno che non dimostri di essere soltanto un “uomo di paglia”) il legale rappresentante di una società risponde della contravvenzione di omessa presentazione della dichiarazione ai fini IVA, “anche per violazione dei semplice dovere di vigilanza (sez, in, 2.2.99, Mazza, rv. 212734), è pacifico e non viene smentito dal precedente di giurisprudenza indicato dal ricorrente (peraltro, evocato in termini tali da non corrispondere al principio illustrato nel gravame).” Alla luce di quanto affermato, per i giudici di legittimità, potrebbe, semmai, sorgere il dubbio nell’ipotesi contraria (vale a dire per la possibilità di aggredire i beni della società per il reato tributario commesso dal suo amministratore (da ult. Sez. III, 23.10,12, Gimeli, Rv. 254739);

In merito alla terza doglianza indicato nel ricorso per cassazione, dall’imputato, relativa  al vizio motivazionale con riferimento al fumus ed al periculum in mora, i giudici della Corte Suprema ritengono al limite della inammissibilità poiché dai poteri della Corte di Cassazione, esula quello di una rilettura, degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, che, in via esclusiva, è riservata ad altri giudici, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali o procedimentali (sez. vi, 8.5.09, n. 22445, Rv. 244181);