La Corte di Cassazione sez. Tributaria con la sentenza n. 17687 del 19 luglio 2013 ha confermato il principio secondo cui “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio dei diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di cale pretesa” (SS.UU n.5791/2009).
Il contribuente non è tenuto a impugnare la cartella di pagamento insieme all’accertamento. La scelta è a discrezione del cittadino. Respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
Gli Ermellini confermano anche un importante orientamento della stessa Corte riguardante i principi secondo cui “nelle liti riguardanti l’impugnazione della cartella esattoriale la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario” e che “la tardivita della notificazione della cartella di pagamento non costituisce in ogni caso, vizio proprio di questa tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio”, in quanto la tempestività della notificazione della cartella esattoriale è espressione del principio di garanzia, da parte dell’ordinamento, dell’interesse del contribuente alla conoscenza, in termini, certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, interesse che si correla a posizioni di obbligo imputabili all’ente impositore (Cass.n.22939/2007; id. n.933/2009; n.8613/2011; n.1532/2012) .