La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 28909 del 08 luglio 2013 interviene in tema di reati ambientali precisando che pur in assenza del sistema Sistri non c’è depenalizzazione.
Lo chiariscono i giudici di legittimità che con la sentenza in esame con la quale è stato accolto il ricorso del pubblico ministero contro la sentenza del tribunale di Verona con la quale era stato dichiarato il non doversi procedere per la fattispecie di smaltimento di rifiuti eterogenei non pericolosi con un formulario Cer diverso da quello di trasporto. I giudici del tribunale hanno ritenuto di un caso ormai depenalizzato per effetto del decreto legislativo n. 205 del 2010 e considerato illecito amministrativo. Per cui in base all’interpretazione del tribunale la sostituzione del Cer da parte del Sistri ha come effetto quello di fare rimanere penalmente rilevante solo l’ipotesi di trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla copia cartacea della scheda Sistri.
Completamente diversa era l’interpretazione del P.M. che aveva invece sostenuto come la condotta continua a conservare rilevanza penale anche dopo la riforma di tre anni fa.
Gli Ermellini hanno accolto, ritenendola corretta, la tesi del pubblico ministero. L’intervento normativo del 2010 ha istituito la scheda Sistri al posto del precedente formulario. Tuttavia la piena efficacia del nuovo sistema di trasporto dei rifiuti è stata rinviata continuamente sino a quest’anno, rendendo di fatto non ancora sperimentata su larga scala la novità.
Di conseguenza, anche per evitare un vuoto normativo che la stessa Corte di cassazione giudica «pericoloso», con possibile contrasto con l’articolo 3 della Costituzione sul princpio di ragionevolezza, la condotta contestata al trasportatore deve essere ancora considerata punibile sul piano penale e non solo su quello amministrativo. In questo senso è decisivo il fatto che anche allora la piena operatività del Sistri era di là da venire.
Attualmente sulla «Gazzetta Ufficiale» del 19 aprile è stato pubblicato il decreto che stabilisce la ripartenza del Sistri. Il decreto pone fine alla sospensione del sistema disposta dal decreto legge n. 83/2012. Inoltre, opera una serie di interventi tra i quali la sospensione del contributo Sistri dovuto per il 2013 per gli enti e imprese già iscritti al 30 aprile 2013. In base al nuovo Dm una serie di imprese che producono e gestiscono rifiuti pericolosi dovranno impegnarsi nella prima fase di riallineamento, verificando l’attualità dei dati già trasmessi al Sistri.
La seconda fase riguarderà gli altri soggetti obbligati che verificheranno le singole posizioni fra il 30 settembre 2013 e il 28 febbraio 2014, per essere operativi dal 3 marzo 2014. Tuttavia, a livello volontario, anche loro potranno iniziare a utilizzare i dispositivi Sistri dal 1° ottobre 2013. Per un mese dopo le singole scadenze di avvio, il Dm pretende il regime del “doppio binario” per tutti gli obbligati al Sistri imponendo loro la tenuta e la conservazione dei tradizionali registri e formulari per i 30 giorni successivi alle diverse date di operatività del Sistri.
In ogni caso, la Cassazione pur giudicando fondata l’impugnazione della pubblica accusa non provvede al rinvio perché il delitto è ormai stato estinto dall’effetto della prescrizione, essendo trascorsi più di cinque anni dal momento in cui venne commesso il reato. La pronuncia quindi viene cassata completamente per effetto dell’intervenuta prescrizione.