Codice Civile
Libro Primo
Delle persone e della famiglia
Titolo VI
Del matrimonio
Capo I – Della promessa di matrimonio (Artt. 79-81)
Capo II – Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri di culti ammessi nello Stato (Artt. 82-83)
Capo III – Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile (Artt. 84-142)
Capo IV – Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio (Artt. 143-148)
Capo V – Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi (Artt. 149-158)
Capo VI – Del regime patrimoniale della famiglia (Artt. 159-230)
Capo I
Della promessa di matrimonio
Art. 79.
Effetti.
La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.
Art. 80.
Restituzione dei doni.
Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto.
La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s’è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.
Art. 81.
Risarcimento dei danni.
La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell’articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all’altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti.
Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell’altro.
La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio.
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Cfr. Cassazione penale, sez. III, sentenza 20 marzo 2008, n. 12409