La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 31253 depositata il 22 giugno 2017 intervenendo in tema di reato di dichiarazione fraudolente e fatture per operazioni inesistenti ha affermato che qualora la stessa persona ricopra il ruolo di amministratore di una società e presidente di un Associazione sportiva dilettantistica che le operazioni di sponsorizzazioni, se contestate dal fisco con elementi indiziari o probatori, va data la dimostrazione della effettiva esistenza di queste prestazioni. Per cui per l’accusa lo stesso avrebbe sfruttato il suo ruolo di presidente di un’ASD per pagare meno tasse.

La vicenda ha riguardato l’amministratore di una società di persona, il quale era anche il presidente dell’Associazione sportiva dilettantistica a cui veniva contestato il reato di dichiarazione fraudolente e fatture per operazioni inesistenti di cui agli artt. 2 e 8 del D.Lgs. n. 74 del 2000. In particolare veniva contestato la emissione di tre fatture da parte dell’ASD, a favore della società rappresentata dall’imputato, in relazione a dei contratti di sponsorizzazione e ad alcune prestazioni promo-pubblicitarie per pubblicità sul sito internet della società sportiva, nonché nell’apposizione del logo sulla carta intestata e sulla carrozzeria dei pulmini. Per l’accusa l’imputato non era stato in grado di dimostrarne l’effettiva esistenza di tali prestazioni pubblicitarie. L’imputato aveva prodotto come documentazione un mastrino e la copia degli assegni.

Il Giudice dell’udienza preliminare condannava lo stesso per avere nella sua qualità di presidente della A.S.D., emesso, per creare costi inesistenti ed abbattere la base imponibile della propria società tre fatture per operazioni inesistenti. Il condannato proponeva ricorso alla Corte di Appello, i cui giudici confermarono la sentenza impugnata, riducendone la pena.

L’imputato avverso la decisione dei giudici di appello proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.

Gli Ermellini hanno ritenuto il ricorso inammissibile.

I giudici di legittimità hanno ritenuto del tutto logica, la sentenza impugnata che ha escluso l’effettiva esistenza dei contratti di sponsorizzazione, “dando compiutamente conto degli elementi di fatto sulla base dei quali è stato ritenuto il carattere fittizio delle relative prestazioni: indeterminatezza delle relative clausole contrattuali a fronte di un ingente importo della sponsorizzazione, assenza del logo sulla carta intestata della società sportiva e sui pulmini, identità soggettiva tra sponsorizzante e sponsorizzatore; sicché la sentenza impugnata si sottrae, sotto tale profilo, a qualunque censura da parte dell’odierno ricorrente, essendo stata motivatamente svalutata la circostanza […] dell’utilizzo del marchio della società sul sito web, ritenuta non idonea a inficiare gli elementi probatori di segno opposto e, dunque, a dimostrare la veridicità dei contratti di sponsorizzazione.”

Nella sentenza della Corte distrettuale, come sottolineato dalla Corte Suprema, si evince che dall’analisi dei conti correnti della società sportiva sia emerso che una somma corrispondente all’ammontare dei quattro assegni citati dalla difesa era stata prelevata dallo stesso imputato successivamente al versamento, “senza che l’interessato sia stato in grado di dimostrarne la causale; ciò a dimostrazione del fatto che, in realtà, lo stesso versamento di denaro a favore della società sportiva era stato chiaramente fittizio. In buona sostanza, secondo quanto posto in luce dalle sentenze di merito, le somme versate in virtù di un contratto di cui non è stata dimostrata l’effettività delle prestazioni erano successivamente rientrate nella disponibilità della stessa persona fisica che le aveva erogate.”