La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 31265 depositata il 22 giugno 2017 intervenendo in tema di prescrizioni dei reati in materia di IVA ha affermato che il giudice non deve applicare la sentenza della CGUE c.d. “Taricco”, in materia di prescrizione, qualora si tratti di un unico episodio di utilizzo, in dichiarazione, di una fattura per operazione inesistente con un’evasione IVA di modesta entità.

La vicenda ha riguardato un amministratore di una società il quale era imputato per il reato di cui all’articolo 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000 (dichiarazione fraudolenta) che il Tribunaleaveva prosciolto per intervenuta prescrizione. Il giudice di prime cure aveva dichiarato estinto il reato sul presupposto che il termine massimo di prescrizione per la fattispecie contestata fosse quello di anni sette e mesi sei, decorrenti dalla data di consumazione del fatto.

Avverso la decisione il P.G. proponeva ricorso in cassazione. In particolare il P.G.  lamenta l’inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata riguardo all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, “in materia di reati tributari, nelle ipotesi consistenti in condotte fraudolente che comportino, in concreto, l’evasione in misura grave di tributi IVA devono essere disapplicate – in quanto in contrasto con gli obblighi comunitari imposti agli Stati membri dall’art. 325, paragrafi 1 e 2, del TFUE, in considerazione di quanto affermato nella sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 8 settembre 2015, C-105/14, Taricco – le disposizioni in materia di prescrizione di cui agli artt. 160, terzo comma, ultima parte, e 161, comma secondo, Cod. Pen., trovando invece applicazione, in tali casi, la più rigorosa disciplina già prevista nell’ordinamento per i delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis e 3-quater, Cod. Proc. Pen., secondo cui il termine ordinario di prescrizione ricomincia a decorrere dopo ogni atto interruttivo” (Cass. Pen. Sez. III n. 2210 del 17.9.2015).

Gli Ermellini, respingono il ricorso prodotto, ricordando le molteplici pronunce intervenute sul tema (Sez. 4, n. 7914/16; Sez. 3, n. 44584/16; Sez. 3, n. 16458/17) e rammentando che si è in attesa del responso della Consulta sulla compatibilità costituzionale dei precetti della sentenza “Taricco” (Cass. Sez. 3 n. 28346/2016; App. Milano, Sez. II, 18 settembre 2015).

I giudici di legittimità  ritengono, nel caso di specie, la mancanza, dei presupposti per l’applicazione della suddetta sentenza, in ragione della lampante assenza del carattere di “grave frode”. Nelle motivazioni, la Corte Suprema, evidenzia come nella sentenza “Taricco” vi sia una precisa definizione “frode grave”, per cui ritengono che “il più sicuro ancoraggio oggettivo per la determinazione della gravità della frode nell’ordinamento italiano è […] rappresentato dal complesso dei criteri per la determinazione della gravità del reato contenuti nel primo comma dell’art. 133 Cod. Pen., il quale fa riferimento, non solo alla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa (n. 2), ma anche alla natura, alla specie, ai mezzi, all’oggetto, al tempo, al luogo e, più in generale, alle modalità dell’azione (n. 1), nonché all’elemento soggettivo (n. 3); con la conseguenza che, ove non si sia in presenza di un danno di rilevantissima gravità, per milioni di euro, la gravità della frode può e deve essere desunta anche da ulteriori elementi, quali: l’organizzazione posta in essere, la partecipazione di più soggetti al fatto, l’utilizzazione di ‘cartiere’ o società-schermo, l’interposizione di una pluralità di soggetti, la sistematicità delle operazioni fraudolente, la loro reiterazione nel tempo, la connessione con altri gravi reati, l’esistenza di un contesto associativo criminale; dovendo il Giudice valutare caso per caso la concreta valenza di tali elementi nella fattispecie al suo esame, essendo comunque sufficiente l’indicazione in motivazione di quelli ritenuti rilevanti.” (cfr. Cass. Sez. 3, n. 44584/16).

Per cui i giudici del palazzaccio hanno ritenuto, nel caso esaminato, la totale assenza dei presupposti “per i quali il Giudice di merito avrebbe dovuto affrontare la problematica derivante dalla applicazione dei principi affermati dalla sentenza Taricco ed eventualmente applicare il più sfavorevole regime prescrizionale.” Da un lato, non può assumere rilievo l’entità dell’IVA evasa, essendo pari ad euro 12.200, “e dunque ampiamente al di sotto della soglia di punibilità prevista normativamente per la fattispecie delittuosa (art. 10-ter D.Lgs. n. 74 del 2000) di mero inadempimento”, e dall’altro il tenore complessivo della vicenda – caratterizzata da un unico episodio di utilizzo, in dichiarazione, di una fattura per operazione inesistente -, non è in alcun modo classificabile come “grave” in relazione al danno o al pericolo cagionato, alla natura, alla specie, ai mezzi, all’oggetto, al tempo, al luogo e, più in generale, alle modalità dell’azione, nonché all’elemento soggettivo.