La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14943 depositata il 15 giugno 2017 intervenendo in tema di riscossione tramite cartella di pagamento di imposte su redditi soggetti a tassazione separata ha affermato che l’iscrizione a ruolo è illegittima se non è preceduta dalla comunicazione delle imposte da versare al contribuente.
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui veniva notificata una cartella di pagamento per imposte non versate per i redditi a tassazione separata. Il contribuente avverso la cartella di pagamento propone ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici accolgono le doglianze del ricorrente. L’Agenzia delle Entrate impugna la decisione di primo grado innanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello in riforma della sentenza impugnata accolgono le doglianze dell’Agenzia ritenendo legittima una iscrizione a ruolo ex art. 36-bis del DPR 600/73 per il ricalcolo di una tassazione separata, seppur non preceduta da alcuna comunicazione in merito all’attività di liquidazione.
Avverso la decisione della CTR il contribuente propone ricorso in cassazione fondato su quattro motivi.
Gli Ermellini accolgono le doglianze del contribuente. In particolare, i giudici di legittimità, precisano “che, in tema di riscossione delle imposte, l’art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, obbliga l’Agenzia delle Entrate, in esecuzione di quanto sancito dall’art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a comunicare al contribuente l’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, sicché l’omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza, o meno, di incertezze su aspetti rilevanti della Ric. 2016 n. 10222 sez. MT – ud. 22-03-2017 -3- dichiarazione (Sez. 6 – 5, n. 12927 del 22/06/2016; Sez. 6-5, n. 11000 del 20/05/2014);”
Per cui l’omissione della predetta comunicazione determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza, o meno, di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (Cass. n. 12927 del 22/06/2016; n. 11000 del 20/05/2014).
I giudici del palazzaccio hanno accolto anche le doglianze inerente l’eccezione di difetto di motivazione della cartella esattoriale e di illegittimità degli interessi e sanzioni irrogate. A tali eccezioni, avanzate ex art. 346 c.p.c., i giudici di appello non hanno dato alcuna risposta.