La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 31254 depositata il 22 giugno 2017 intervenendo in tema di reato tributario di omessa dichiarazione nei confronti dell’amministratore di diritto che abbia conferito procura generale ad altro soggetto procura generale ha riconfermato che il principio della equiparazione tra amministratore di fatto e amministratore di diritto ai fini della individuazione del soggetto responsabile del mancato adempimento di determinati obblighi imposti nei confronti dell’amministratore di una società.
La vicenda ha riguardato l’amministratore di una società che aveva omesso di presentare la dichiarazione IVA. L’imputato era stato riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000 in qualità di amministratore al fine di evadere l’Iva, omesso di presentare, pur essendovi obbligato, la dichiarazione annuale. L’imputato avverso la decisione di primo grado proponeva  ricorso alla Corte di Appello che confermò la sentenza impugnata. I giudici di appello avevano rilevato il permanere, in capo all’imputato, della qualifica formale amministratore e, con essa, dei relativi obblighi tributari; dall’altro lato, la mancata dimostrazione da parte del medesimo che al conferimento della procura era conseguito il venir meno dei poteri di amministratore di fatto. Inoltre diversamente dalla ricostruzione offerta dal ricorrente, la società incaricata della predisposizione della dichiarazione fiscale e del successivo inoltro telematico “aveva più volte sollecitato l’invio di informazioni e documentazione necessarie, in assenza delle quali essa non aveva potuto procedere alla materiale redazione del documento. Ne consegue che la mancata presentazione della dichiarazione annuale rilevante ai fini IVA fu certamente riconducibile alla condotta omissiva dell’odierno ricorrente, che la Corte territoriale, con motivazione logicamente congrua, ha ritenuto essere stata preordinata al fine di evadere la relativa imposta.
Avverso la decisione dei giudici distrettuali il ricorrente propone ricorso in cassazione fondato su un unico motivo. Il ricorrente deduce di avere conferito una procura generale ad altro soggetto, con conseguente attribuzione a quest’ultimo della qualifica soggettiva di amministratore di fatto e di diritto; e dal momento che nel caso di delega di funzioni può ipotizzarsi, a carico del delegante, una mera culpa in vigilando, anche sotto tale profilo dovrebbe escludersi il dolo specifico.
Gli Ermellini hanno ritenuto infondato il ricorso. In particolare i giudici di legittimità hanno richiamato il principio di diritto secondo cui “il principio della equiparazione tra amministratore di fatto e amministratore di diritto ai fini della individuazione del soggetto responsabile del mancato adempimento di determinati obblighi imposti nei confronti dell’amministratore di una società (Sez. 3, n. 33385 del 5/07/2012, dep. 29/08/2012, Gencarelli, Rv. 253269; Sez. 4, n. 24650 del 16/04/2015, dep. 10/06/2015, Longoni, Rv. 263728). Ne consegue, con specifico riferimento al reato di omessa dichiarazione ai fini delle imposte dirette o IVA, previsto dall’art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che il medesimo può essere configurabile nei confronti di entrambi i detentori delle predette qualifiche soggettive. Nondimeno, mentre l’amministratore di diritto di una società è chiamato a rispondere del mancato adempimento in quanto formale destinatario della norma tributaria e del relativo precetto penale, alla cui forza cogente egli non può ovviamente sottrarsi spogliandosi della propria qualifica soggettiva, l’amministratore di fatto risponde, invece, a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento, ai sensi degli artt. 40, comma 2, cod. pen. e 2932 cod. civ., ovviamente a condizione che ricorra, a suo carico, l’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 23425 del 28/04/2011, dep. 10/06/2011, Ceravolo, Rv. 250962; in argomento v., altresì, Sez. 3, n. 38780 del 14/05/2015, dep. 24/09/2015, Biffi, Rv. 264971).”

Pertanto per la Corte Suprema l’esistenza di una delega di funzioni  non è sufficiente a escludere la responsabilità per il reato fiscale se colui che la conferita non è in grado di dimostrare di non aver continuato ad amministrare la società.

Alla luce di quanto affermato dai giudici del palazzaccio sulla base del principio dell’equiparazione tra l’amministratore “di fatto” e quello “di diritto”  il reato di omessa dichiarazione ai fini delle imposte dirette o IVA, previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000, è configurabile nei confronti di entrambi i detentori delle predette qualifiche soggettive.