L’Agenzia delle Entrate ha fornito termini, modalità ed alcuni chiarimenti in merito all’obbligo di comunicare all’anagrafe tributaria i dati inerenti i beni concessi, a titolo gratuito, ed i finanziamenti ricevuti dai soci. In data 5 agosto 2013 sono stati pubblicati due provvedimenti direttoriali:
– il primo Provvedimento del 02 agosto 2013, n. 94902/2013 relativo alle modalità di comunicazione dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari (articolo 2, comma 36 sexiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148);
– il secondo Provvedimento 02 agosto 2013, n. 94904/2013 riguardante le modalità e i termini di comunicazione dei dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa (articolo 2, comma 36-septiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).
In entrambi i provvedimenti vengono forniti i modelli da compilare e la scadenza entro cui provvedere all’invio telematico fissando il temine per le comunicazioni il 30 aprile dell’anno successivo. Per l’anno d’imposta 2012, primo anno di applicazione della disposizione, la scadenza è tuttavia fissata al 12 dicembre 2013. La comunicazione deve essere trasmessa attraverso i canali telematici dell’Agenzia, Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediari autorizzati.
I provvedimenti di cui sopra se danno soluzione ad alcune problematiche ne creano altre inerenti alla compilazione che dovranno essere risolte. Come ad esempio, va individuata quale qualifica deve indicare la società che riceve il finanziamento del socio.
Una delle questione risolte dal provvedimento (articolo 1) è quella relativa alla individuazione del soggetto nei cui confronti è posto l’obbligo di compilazione del modello. Mentre nel modello dei beni in uso ai soci l’onere è indifferentemente eseguito sia dalla società concedente sia dall’effettivo beneficiario, nel caso dei finanziamenti e degli apporti l’obbligo è posto esclusivamente a carico del soggetto che svolgendo attività di impresa ha ricevuto il finanziamento stesso. Da questo punto di vista non è chiaro come compilare il campo “qualifica”, dove sono previsti unicamente le tipologie di concedente/utilizzatore che sono state create per l’utilizzo dei beni, ma mal si conciliano ai finanziamenti e gli apporti.
In riferimento alla comunicazione dei finanziamenti effettuati dai soci alla società essa è disciplinata da un provvedimento distinto rispetto a quello dei beni ai soci (Provv. 94904 del 02 agosto 2013), attesa l’autonomia che l’amministrazione vuole dare ai due obblighi. Nel provvedimento che ha semplificato i dati da inserire. Inanzitutto i dati sono solo quelli relativi all’anno d’imposta 2012. Gli apporti e finanziamenti ricevuti dalle società in anni precedenti non vanno comunicati. I dati da inserire e comunicare sono solo le somme versate da soci persone fisiche e viene introdotta una soglia di 3.600 euro, che si riferisce distintamente al totale dei finanziamenti e a quello degli apporti effettuati in dato anno, al di sotto della quale la comunicazione non va predisposta. Vanno indicate, invece, le somme versate all’impresa individuale dal familiare dell’imprenditore, mentre non sono da indicare dati relativi ad apporti già a disposizione del fisco (es. apporti o finanziamenti oggetto di atti registrati); non vanno comunicati i finanziamenti e gli apporti che le società concedono ai propri soci (da non confondere con quelli ricevuti dalla società, oggetto di specifica comunicazione).
Il fatto che l’obbligo di compilazione del campo “qualifica” sia posto solo a carico della società che riceve il finanziamento, potrebbe risolvere l’ulteriore questione su come considerare il tetto soglia di 3.600 euro, entro il quale il finanziamento o l’apporto non vanno comunicati. Se la società compila il modello, allora il tetto soglia dovrebbe essere il totale dei finanziamenti e degli apporti (distintamente assunti) che eseguiti nel corso del 2012, hanno superato l’importo di 3.600 euro. Sostanzialmente, il tetto soglia si applicherebbe sulla società e non sul socio, per cui dovrebbe concludersi che, ad esempio, due finanziamenti eseguiti nel 2012 dal socio Tizio e Caio di 2.000 euro ciascuno, vadano indicati poiché complessivamente superiori a 3.600 euro. Se l’obiettivo della comunicazione è reperire dati per il redditometro, non sembra utile comunicare il finanziamento sopra la soglia dei 3.600 euro eseguito e restituito nello stesso periodo d’imposta, ma secondo la lettera della normativa vigente l’obbligo sussiste e, salvo un chiarimento specifico dell’amministrazione, va comunicata.