AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 02 agosto 2013, n. 94904/2013
Modalità e termini di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ai sensi dell’articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dei dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa. Attuazione dell’articolo 2, comma 36-septiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
Dispone:
1. Soggetti obbligati alla comunicazione
1.1 I soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, effettuano la comunicazione di cui al successivo punto 2, secondo le modalità stabilite dal presente provvedimento.
2. Oggetto della comunicazione
2.1 I soggetti di cui al precedente punto 1 comunicano all’anagrafe tributaria i dati delle persone fisiche soci o familiari dell’imprenditore che hanno concesso all’impresa, nell’anno di riferimento, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a tremilaseicento euro.
2.2 L’obbligo di comunicazione di cui al punto 2.1 è riferito ai finanziamenti ed alle capitalizzazioni effettuate a decorrere dall’anno 2012.
3. Esclusioni oggettive
3.1 Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione di cui al punto 2.2 i dati relativi agli apporti, già in possesso dell’Amministrazione finanziaria.
4. Dati da indicare nella comunicazione
4.1 Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:
a. codice fiscale, dati anagrafici e per i non residenti lo stato estero;
b. ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni.
5. Modalità e termini di comunicazione dei dati
5.1 La comunicazione è effettuata in conformità al modello allegato al presente provvedimento da compilare secondo le unite istruzioni e con le modalità di cui ai successivi punti.
5.2 I soggetti di cui al punto 1 utilizzano il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) in relazione ai requisiti da essi posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni e il software reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate.
5.3 Per la trasmissione dei dati, gli stessi soggetti possono avvalersi degli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
5.4 Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori a 3 megabyte.
5.5 La comunicazione deve essere effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni.
5.6 Per i finanziamenti e le capitalizzazioni ricevuti nell’anno 2012, la comunicazione deve essere effettuata entro il 12 dicembre 2013.
6. Trattamento dei dati
6.1 I dati e le notizie che pervengono all’Anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva dei contribuenti, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli stessi.
6.2 I dati e le notizie raccolti, trasmessi nell’osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell’Anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione che consentono di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati personali, e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l’esecuzione dei controlli fiscali.
7. Sicurezza dei dati
7.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati, di cui al punto 5, è garantita dal sistema di invio telematico dell’Anagrafe tributaria, mediante l’adozione delle misure riguardanti il controllo degli accessi al sistema, la crittografia e la cifratura degli archivi.
7.2 La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi effettuati e di conservazione delle copie di sicurezza per il tempo necessario all’espletamento del controllo fiscale.
8. Ricevute
8.1 La trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell’Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente i dati medesimi. 4
8.2 L’Agenzia delle entrate attesta l’avvenuta trasmissione dei dati mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet (Fisconline) generati secondo le modalità descritte ai paragrafi 2 e 3 dell’allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni.
8.3 Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia delle entrate.
8.4 La ricevuta di cui al punto 8.2 non è rilasciata e, conseguentemente, i dati si considerano non trasmessi qualora il file che li contiene sia scartato per uno dei seguenti motivi:
a. mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro di cui ai citati allegati tecnici del Decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
b. codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell’invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;
c. file non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il software di controllo di cui al punto 5.2;
d. mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un soggetto di cui al punto 5.3.
8.5 Le circostanze elencate al punto precedente sono comunicate, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale è tenuto a riproporne la corretta trasmissione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.
9. Annullamento della comunicazione e comunicazione sostitutiva
9.1 La procedura di annullamento dei file inviati è attiva fino al termine di un anno dalle scadenze dei termini stabiliti al punto 5.
9.2 La procedura di sostituzione di un file, precedentemente inviato, con uno nuovo riferito allo stesso periodo, è attiva fino al termine di un anno dalla scadenza del termine stabilito al punto 5.
Motivazioni
La disposizione di cui all’articolo 2, comma 36-septiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede che l’Agenzia delle entrate, oltre a procedere al controllo sistematico della posizione delle persone fisiche che utilizzano i beni concessi in godimento dall’impresa, deve tenere conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, anche di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.
Il suddetto intervento normativo è volto a rafforzare le misure che presiedono il recupero della base imponibile non dichiarata, tramite lo strumento della determinazione sintetica del reddito.
Sulla base dell’articolo 7, dodicesimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, il provvedimento dispone che la comunicazione debba riguardare le informazioni relative a specifici versamenti erogati all’impresa dai soci o dai familiari dell’imprenditore.
Al fine di semplificare l’adempimento, si stabilisce che l’obbligo di comunicazione dei finanziamenti e capitalizzazioni sussiste qualora nell’anno di riferimento l’ammontare complessivo dei versamenti sia pari o superiore a tremilaseicento euro. Detto limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui ed alle capitalizzazioni annue.
Inoltre, il provvedimento prevede l’esclusione dall’obbligo di comunicazione dei dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione è già in possesso (ad es., finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1).
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); 6
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
b) Disciplina normativa di riferimento:
Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (art. 2, commi 36-quaterdecies, 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies).
Decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (art. 38, quarto e quinto comma);
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (art. 7, dodicesimo comma).
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Allegato
(Testo dell’Allegato)
——
Provvedimento pubblicato il 5 agosto 2013 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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