La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 marzo 2024, intervenendo in tema di agevolazione per riqualificazione energetica degli immobili (Ecobonus, dl 63/2013, art. 16), ha statuito il principio secondo cui “… non possa desumersi una comminatoria di decadenza, per il mancato rispetto del termine di novanta giorni dalla fine dei lavori previsto dalla norma per l’inoltro della comunicazione all’ENEA, dallo stesso tenore dell’art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007; ciò in ragione del fatto che di per sé l’espressione ivi adoperata, secondo cui i soggetti che intendono avvalersi della detrazione (in questa sede ai fini IRPEF) relativa alle spese per gli interventi di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto medesimo, cioè di riqualificazione energetica degli edifici, sono “tenuti” a trasmettere all’ENEA i dati relativi ai lavori eseguiti, senza che alcuna comminatoria espressa di decadenza sia stata stabilita da detta norma, non è sufficiente a determinare un’ipotesi di decadenza, che deve tassativamente evincersi quanto meno in via d’interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria in ragione della finalità per la quale l’adempimento è prescritto. …”
La vicenda ha riguardato una contribuente a cui veniva notificata una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36 – ter del d.P.R. n. 600/1973 conseguente dal disconoscimento da parte dell’Agenzia delle entrate della detrazione d’imposta, ai fini IRPEF, in relazione a spese concernenti la riqualificazione energetica di fabbricato, in relazione al fatto che la contribuente non aveva trasmesso all’ENEA, nel termine previsto dalla fine dei lavori, la prescritta comunicazione dei dati descrittivi dell’intervento eseguito. La contribuente impugnava tale atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (attualmente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado). I giudici di prime cure accolsero le doglianze della ricorrente. L’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado propose appello principale. I giudici di secondo grado respinsero il gravame dell’Amministrazione, accogliendo, invece, quello incidentale, limitato alla censura della disposta compensazione da parte del giudice di primo grado delle spese di lite. Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
I giudici di legittimità, aderendo all’orientamento dei giudici di merito, ha precisato, in ordine all’assenza di decadenza del beneficio fiscale per le spese sostenute per la riqualificazione energetica, ha precisato che “…la previsione della decadenza per l’omessa o tardiva comunicazione all’ENEA non può farsi discendere neppure dalla normativa primaria. Seppure, infatti, volesse farsi riferimento, per effetto del rinvio del comma 348 dell’art. 1 della l. n. 296/2006 alle previsioni di cui all’art. 1 della l. n. 449/1997 ed al successivo d. m. 18 febbraio 1998, n. 41 e successive modificazioni, deve rilevarsi che il rinvio debba intendersi come rinvio fisso, non essendo prevista dalla normativa anteriormente richiamata alcun onere di comunicazione all’ENEA, che trova per la prima volta ingresso nel successivo d. m. 19 febbraio 2007, come di seguito modificato, senza che neppure in seno alle successive modifiche dello stesso sia stata prevista un’espressa comminatoria di decadenza dal godimento della detrazione. …”
Il Supremo consesso afferma che “… diversamente da quanto invece riferibile alla diversa ipotesi della mancata previa comunicazione al COP dell’Agenzia delle entrate dell’inizio dei lavori di ristrutturazione del fabbricato – che trova nella norma primaria (art. 1, comma 3 della l. n. 449/1997) la fonte della previsione della decadenza in caso di violazione degli adempimenti previsti dalla successiva disposizione attuativa dell’art. 4 del d.m. n. 41/1998 – la natura perentoria del termine, a pena di decadenza dal godimento dell’agevolazione, non può essere, nella fattispecie in esame, desunta né dalla specifica norma attuativa, tenuto conto anche dal successivo art. 5, coma 4 – bis del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, come inserito dall’art. 5, comma 1, lett. c) del d.m. 7 aprile 2008, che consente, proprio a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, quello oggetto del presente giudizio, al soggetto che sostiene la spesa la possibilità di redigere ed inviare all’ENEA la scheda informativa dei lavori, omettendo l’attestato di qualificazione energetica per determinate tipologie di lavori, né dalla lettura sistematica dell’istituto. …”
L’Agenzia delle entrate con la risoluzione 46/2019, esclude che l’omessa o tardiva comunicazione possa comportare il diniego di riconoscimento della detrazione.