FAQS – domande e risposte

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definizioni agevolate – condoni

Si conferma che anche per le comunicazioni di irregolarità emesse a seguito del controllo dei dati delle liquidazioni periodiche Iva trovano applicazione le misure agevolative introdotte dal comma 155 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022.
La possibilità di accedere alla definizione agevolata è stata attestata dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 7 del 14 febbraio 2023, dopo quanto era stato annunciato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in sede di interrogazione parlamentare (n. 3-00140 del 1° febbraio 2023).
Per quanto riguarda le modalità di applicazione delle citate misure, si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 1/2023.

La risposta è affermativa e arriva direttamente dal Ministro dell’Economia e delle Finanze. Rispondendo a una interrogazione parlamentare (n. 3-00140 del 1° febbraio 2023), ha precisato che anche le somme dovute a seguito delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 21-bis del decreto legge n. 78/2010), il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data del 1° gennaio 2023, rientrano nella definizione agevolata prevista dal comma 155 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022.
Si ricorda che la definizione prevede la possibilità di effettuare il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Chi aderisce potrà usufruire della riduzione delle sanzioni al 3%, senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

La legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022, articolo 1 – commi da 153 a 159) ha previsto, tra l’altro, la possibilità di definire in modo agevolato (con la riduzione delle sanzioni al 3%) le somme dovute a seguito di controllo delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2019, 2020 e 2021 e la facoltà di estendere i piani di rateazioni (fino a 20 rate) per debiti di importo non superiore a 5.000 euro. A prescindere dal periodo d’imposta, possono essere definite anche le comunicazioni per le quali al 1° gennaio 2023 sia regolarmente in corso un pagamento rateale.
Nella definizione agevolata, tuttavia, rientrano solo le comunicazioni emesse a seguito dei controlli “automatizzati”, cioè quelli eseguiti ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972.
Per le comunicazioni di irregolarità derivanti da controlli formali (eseguiti ai sensi dell’articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973) rimane ferma, invece, la sanzione del 20%. Per queste comunicazioni, comunque, è adesso possibile optare per l’estensione del piano di rateazione (20 rate, anziché 8), indipendentemente dall’importo dovuto.
Per maggiori informazioni sulla definizione agevolata si consiglia di consultare la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 1/2023.

L’articolo 1, comma 186, della legge n. 197/2022 ha introdotto una definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Si tratta delle liti pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione.
Più precisamente, la definizione si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Fermo restando che le modalità di attuazione della definizione saranno stabilite da appositi provvedimenti del direttore della competente Agenzia fiscale, la norma dispone che per ciascuna controversia occorre presentare, entro il 30 giugno 2023, un’apposita domanda ed effettuare il pagamento, sempre entro la stessa data, dei seguenti importi:

  • 90% del valore della controversia, per i ricorsi pendenti iscritti nel primo grado
  • 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia fiscale nella pronuncia di primo grado
  • 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia fiscale nella pronuncia di secondo grado
  • 5% del valore della controversia pendente innanzi alla Corte di cassazione e per la quale l’Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

Dagli importi dovuti vanno sottratti quelli già versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio.
In caso di accoglimento parziale del ricorso, o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, con le percentuali sopra indicate, per la parte di atto annullata.
La norma prevede, infine, la possibilità di pagare a rate gli importi dovuti, se superiori a 1.000 euro (massimo 20 rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno). Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.

Sì, le detrazioni per carichi di famiglia non spettano, poiché i ricavi e i compensi dei contribuenti che aderiscono al regime forfettario non concorrono alla formazione del reddito complessivo ma sono tassati con un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Per questi contribuenti, infatti, il reddito imponibile si calcola applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività, diverso a seconda dell’attività svolta. Da tale reddito si possono dedurre solo i contributi previdenziali versati per obblighi di legge

Dall’ambito applicativo della definizione agevolata delle irregolarità formali (disciplinata dall’articolo 9, Dl 119/2018) sono escluse, tra le altre, le violazioni aventi a oggetto omessi o tardivi pagamenti e, più in generale, quelle riferibili al tributo aventi natura sostanziale. Pertanto, l’omessa presentazione del modello F24 a saldo zero non può essere definita in via agevolata tenuto conto che lo stesso è necessario per assolvere all’obbligo di pagamento dei tributi e dei contributi, anche quando l’obbligazione è adempiuta mediante la compensazione del debito con crediti relativi a tributi diversi ovvero a contributi (circolare n. 11/2019, paragrafo 3).

FAQ 730 e dichiarazioni dei redditi

La risposta è positiva, a condizione che:

  • il trattamento venga eseguito da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto la prestazione rientra tra i trattamenti di natura sanitaria
  • il contribuente che sostiene la spesa per questi trattamenti sia in possesso di una prescrizione medica che dimostri il collegamento della prestazione resa con la cura di una patologia.

Si ricorda, inoltre, che le spese sono detraibili nella misura del 19% e che la detrazione spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili” (a meno che la prestazione sanitaria non venga eseguita da una struttura pubblica o da una struttura sanitaria accreditata al Servizio sanitario nazionale.

La problematica indicata dalla lettrice ci è stata segnalata da altri contribuenti. In pratica, in alcune CU (Certificazione Uniche) del 2023, che riguardo ai dati dei familiari a carico costituiscono la fonte di precompilazione del modello 730, nel campo “mesi a carico” del prospetto dei familiari è stato riportato, invece che l’effettivo numero di mesi per cui il figlio è stato a carico del genitore nel 2022, un valore uguale a quello della detrazione spettante per i mesi di gennaio/febbraio.
I contribuenti che riscontrano questa anomalia, cioè che il numero dei mesi di carico per il figlio indicato nel prospetto del 730 precompilato non è corretto, possono modificare tale dato.
Si ricorda che in questi casi la modifica da 2 a 12 dei mesi a carico non ha effetti sull’esito contabile della dichiarazione, se non per i contribuenti residenti in alcune regioni (Campania, Puglia, Piemonte, Sardegna) e nella provincia di Bolzano, per i quali il valore riportato nel campo “mesi a carico” può incidere sull’ammontare dell’addizionale regionale dovuta, in quanto su tale dato sono calcolate alcune agevolazioni sull’addizionale regionale all’Irpef.

Per quanto riguarda, invece, i dati del figlio nato ad aprile, la lettrice dovrà indicarlo a carico per 8 mesi, lasciando vuoto il campo “detrazione per i mesi di gennaio/febbraio”. Si consiglia, infine, di comunicare al datore di lavoro, se non è stato già fatto, i dati del secondo figlio, in modo da ritrovarlo già inserito nella prossima precompilata.

Come prevede il secondo comma dell’articolo 10 del Tuir, sono deducibili dal reddito complessivo, per la parte rimasta a carico del datore di lavoro e fino all’importo massimo di 1.549,37 euro, i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare (colf, assistenti delle persone anziane, eccetera).
Si conferma che la deduzione delle somme pagate per il versamento di questi contributi, riferiti al trimestre in cui è avvenuto il decesso del datore di lavoro, spetta agli eredi che hanno sostenuto la spesa.
Si ricorda, infine, che sono deducibili le somme effettivamente versate applicando il principio di cassa, senza tener conto della competenza dei trimestri.

Come è ormai noto, dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico (art. 12 del Tuir) di età inferiore a 21 anni sono state sostituite dall’assegno unico universale, che viene erogato dall’Inps a seguito di apposita richiesta.
Anche quando non si ha diritto alla detrazione per il figlio a carico, come nella situazione esposta nel quesito, è necessario indicare nel prospetto dei familiari a carico il codice fiscale, i mesi a carico e gli altri suoi dati.
Questi dati, infatti, sono indispensabili per poter riconoscere le altre agevolazioni fiscali previste per i familiari a carico (per esempio, la detrazione Irpef per le spese sanitarie).

Le spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate per unità immobiliari residenziali e relative pertinenze, sono detraibili dall’Irpef nella misura del 19%.
Come precisato dall’Agenzia delle entrate (circolare n. 24/2022), la detrazione spetta al contraente della polizza, indipendentemente dall’intestazione dell’immobile oggetto della stessa, poiché l’agevolazione è riferibile al bene e non alla persona.
La risposta al quesito è, dunque, affermativa. Va ricordato, tuttavia, che la detrazione spetta per intero se si possiede un reddito complessivo non superiore a 120.000 euro (in caso di superamento di tale limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro) e che la spesa deve essere sostenuta con versamento bancario o postale, o mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Si ricorda, infine, che l’agevolazione spetta per le polizze stipulate a partire dal 1° gennaio 2018 e che in caso di polizze “multirischio” la detrazione può essere riconosciuta limitatamente alla componente di premio relativa alle garanzie a copertura degli eventi calamitosi.

In materia di Superbonus, effettivamente, sono numerose le disposizioni normative che hanno modificato nel tempo l’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020.
Con riferimento agli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, l’ultima modifica è arrivata con la recente legge n. 38/2023, che ha convertito il decreto legge n. 11/2023.
Tale norma ha disposto che la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023, a condizione, però, che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Si ricorda, infine, che per coloro che hanno avviato gli interventi a partire dal 1° gennaio 2023 sono stati introdotti condizioni e requisiti soggettivi diversi (si veda il comma 8-bis dell’articolo 119 del citato decreto legge n. 34/2020).

Nel prospetto “Familiari a carico” del modello 730 deve sempre essere indicato il codice fiscale del coniuge, anche quando non è a carico fiscalmente e, quindi, non si usufruisce della detrazione d’imposta prevista dal comma 1, lettera a), dell’art. 12 del Tuir (istruzioni di compilazione del modello 730).
Il contribuente che ha già trasmesso il modello, entro il 20 giugno può annullare la dichiarazione inviata tramite la specifica funzionalità presente nell’applicativo web della precompilata.
Si ricorda che l’annullamento è consentito una sola volta e che, dopo aver annullato la dichiarazione, bisognerà trasmetterne una nuova, poiché all’Agenzia delle entrate non risulta presentata alcuna dichiarazione. In caso contrario risulterà omessa.

A partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022 l’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap), disciplinata dal decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, non è più dovuta dai seguenti soggetti:

  • persone fisiche che esercitano attività commerciali
  • esercenti arti e professioni indicati nelle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 446/1997.

L’esclusione da Irap è stata disposta dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 8, della legge n. 234/2021 e riguarda esclusivamente le persone fisiche (imprese individuali e lavoratori autonomi). Restano assoggettati all’imposta regionale le società e gli altri soggetti passivi individuati dal citato articolo 3.

Premesso che in Italia non è consentita la vendita online di farmaci o medicinali che richiedono la prescrizione medica, si conferma che possono essere riportate nel 730 le spese sostenute per l’acquisto online di tutti i farmaci e i medicinali per i quali non è necessaria la prescrizione del medico.
Si ricorda, tuttavia, che tali acquisti devono essere effettuati da farmacie o esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle Regioni o delle Province autonome.
Per verificare se una farmacia o un esercizio commerciale è autorizzato alla vendita online, è possibile consultare sul sito del Ministero della Salute la pagina con l’elenco dei “Soggetti autorizzati al commercio online di medicinali”.

Le donazioni effettuate a favore degli enti del Terzo settore rientrano tra gli oneri per i quali la normativa tributaria riconosce, alternativamente, sia la detrazione d’imposta sia la deduzione dal reddito complessivo (articolo 83 del decreto legislativo n. 117/2017).
In particolare, per le erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate in favore di Onlus, Associazioni di promozione sociale, Cooperative Sociali e ONG è possibile richiedere una detrazione del 30%, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro, oppure, in alternativa, una deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Nella dichiarazione precompilata l’Agenzia delle entrate inserisce queste donazioni tra gli oneri deducibili o quelli detraibili a seconda del risultato più favorevole al contribuente, calcolato sulla base delle informazioni presenti nelle Certificazioni uniche pervenute alla stessa Agenzia.
Ad ogni modo, il contribuente è libero di modificare la dichiarazione spostando l’onere inserito come deducibile tra quelli detraibili (o viceversa).

Se, come sembra dal quesito, il lettore ha ricevuto in donazione la sola “nuda proprietà” (in presenza, quindi, di un contratto di donazione con riserva di usufrutto), egli non deve dichiarare nel suo modello 730 l’immobile che gli è stato donato dai genitori.
Come riportano le stesse istruzioni per la compilazione del modello 730, in caso di usufrutto o altro diritto reale (per esempio, uso o abitazione) il titolare della sola nuda proprietà non deve dichiarare il fabbricato. L’immobile deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’usufruttuario.

Si premette, anzitutto, che il genitore che nell’anno precedente ha presentato la dichiarazione dei redditi per il figlio, utilizzando il servizio web “dichiarazione precompilata”, può operare per conto del figlio anche per l’anno successivo senza fare ulteriore richiesta (provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18 aprile 2023).
Questo vale, comunque, fino al compimento della maggiore età del figlio e solo per il genitore che l’anno precedente ha usato il servizio “dichiarazione precompilata” (non anche per l’altro genitore). Non è valido, inoltre, se la dichiarazione è stata presentata con altre modalità.
Negli altri casi, l’abilitazione del genitore può essere richiesta:

  • inviando il modulo (allegato 2 del provvedimento del 19 maggio 2022) tramite il servizio online “Consegna documenti e istanze”, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia
  • allegando lo stesso modulo a un messaggio di posta elettronica certificata, da inviare a una qualsiasi Direzione provinciale dell’Agenzia (gli indirizzi di posta sono disponibili nella pagina “Pec Direzioni Provinciali”)
  • consegnando personalmente il modulo, insieme a una copia di un documento di identità del minore, in un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia.

La risposta è positiva a condizione che il convivente sia un erede della persona deceduta e che subentri nella titolarità del contratto di locazione.
Con la circolare n. 9/2013 (risposta 1.1) l’Agenzia delle entrate ha precisato, infatti, che la detrazione si trasmette anche quando il beneficiario dell’agevolazione (de cuius) era il conduttore dell’immobile, purché l’erede conservi la detenzione materiale e diretta del bene, subentrando nella titolarità del contratto di locazione.
Al contrario, la detrazione per le rate residue non spetta in tutti i casi in cui il soggetto subentrante nel contratto di locazione non sia un erede della persona che aveva sostenuto le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (per esempio, nel caso del coniuge che non accetta l’eredità o per il convivente di fatto non nominato erede).

L’Agenzia delle entrate consente al contribuente di abilitare una persona di fiducia ad accedere, per proprio conto, ai servizi online dell’Agenzia e all’applicativo web della dichiarazione precompilata. L’abilitazione può essere richiesta solo per una persona, la quale accederà all’area riservata del sito con le sue credenziali (SPID, CIE o CNS) e, successivamente, sceglierà di operare nell’interesse della persona che l’ha abilitata.
Per abilitare una persona di fiducia occorre presentare il modulo allegato al provvedimento del 17 aprile 2023, disponibile sul sito dell’Agenzia (che ha sostituito quello predisposto lo scorso anno).
Il modulo può essere presentato sia dalla persona che richiede l’abilitazione (mediante un servizio web presente all’interno della sua area riservata, con una videochiamata, con posta elettronica certificata, o recandosi in un ufficio territoriale dell’Agenzia) sia dalla persona di fiducia (con posta elettronica certificata, se autorizzata all’invio dal contribuente che chiede l’abilitazione, o portando in ufficio la richiesta di abilitazione e un certificato medico che attesta l’impossibilità della persona interessata, a causa di patologie, a presentare direttamente il modulo).

Il credito d’imposta previsto per le persone fisiche che nel 2022 hanno sostenuto spese per lo svolgimento di Attività fisica adattata (Afa) è uno dei nuovi dati presenti quest’anno nella dichiarazione precompilata.
L’Agenzia delle entrate inserisce questo dato nel foglio informativo del beneficiario che ha richiesto l’agevolazione con apposita istanza (presentata con le modalità e nei termini definiti dal provvedimento dell’11 ottobre 2022). L’importo del credito viene indicato nella misura spettante, come stabilita dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2023.
Il contribuente, quindi, in presenza dei requisiti necessari per richiedere l’agevolazione fiscale, dovrà riportare questo importo nel rigo G15 del modello 730 (o nel rigo CR31 in caso di presentazione del modello Redditi Persone fisiche).

La dichiarazione precompilata 2023 (modello “730” o modello “Redditi”) e l’elenco riepilogativo dei dati inseriti dall’Agenzia delle entrate (e di quelli che non è stato possibile inserire perché non completi o incongruenti), saranno disponibili in un’area autenticata del sito dell’Agenzia dal pomeriggio del 2 maggio 2023.
A partire dal successivo 11 maggio si potrà accettare, modificare, integrare e inviare il modello 730 precompilato tramite l’applicazione web. Dalla stessa data sarà possibile modificare e inviare anche il modello “Redditi” precompilato.
Si ricorda che per entrare nell’area autenticata del sito occorrono le credenziali SPID (Sistema Pubblico dell’Identità Digitale) oppure la Carta d’Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Come stabilito dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 marzo 2023 (in Gazzetta ufficiale n. 83/2023), l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati sull’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, da parte degli enti pubblici o privati affidatari di tali servizi, decorrerà a partire dal periodo d’imposta 2025.
Saranno escluse dalle comunicazioni le spese riferite ad abbonamenti venduti con modalità che non prevedono la registrazione dei dati identificativi dei titolari.
Per gli anni 2023 e 2024 la trasmissione dei dati riguardanti le spese pagate nell’anno precedente, con l’indicazione del titolare dell’abbonamento e della persona che le ha sostenute, sarà invece facoltativa.
Pertanto, potremmo trovare queste spese già nella precompilata del prossimo anno (dichiarazione 2024), se comunicate all’Agenzia, e sempre che siano state effettuate con versamento bancario o postale, oppure mediante altri strumenti di pagamento tracciabili.

No, non è richiesta una nuova abilitazione per la presentazione della dichiarazione. Come prevede il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18 aprile 2023, l’erede che ha ottenuto l’autorizzazione ad accedere alla dichiarazione 730 precompilata nell’anno precedente è autorizzato anche per l’anno corrente.
Per chi, invece, deve chiedere l’abilitazione, è disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia un apposito servizio (denominato “Autorizzazioni soggetti terzi”), mediante il quale è possibile dichiarare, ai sensi del Dpr n. 445/2000, la propria condizione di erede. In alternativa, l’erede può inviare la richiesta a una qualsiasi Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate, come allegato a un messaggio di posta elettronica certificata, oppure presentarla a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia.

Gli importi detraibili nella prossima dichiarazione dei redditi per tasse e contributi di iscrizione versati nel 2022 a università non statali sono stati resi noti con il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1406/2022 del 23 dicembre 2022.
Nel documento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2023, sono riportate le somme massime detraibili dall’Irpef lorda sui redditi 2022 per area disciplinare e per zona geografica in cui ha sede l’università.
Prendendo in considerazione le spese medie standard sostenute da uno studente per l’iscrizione agli atenei statali, il decreto ha confermato gli importi che erano stati stabiliti per l’anno precedente (decreto del MUR n. 1324 del 23 dicembre 2021).

Il pagamento dei rimborsi fiscali spettanti al contribuente deceduto avvengono secondo le regole disposte dall’articolo 5 del decreto legge n. 73/2022.
Nei casi di successione legittima (eredità devoluta per legge), l’Agenzia delle entrate eroga il rimborso direttamente ai beneficiari, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria, come risultante dalla dichiarazione di successione presentata. Quindi, non è necessario presentare alcuna istanza.
Nelle ipotesi di successione testamentaria, invece, o quando la dichiarazione di successione non è stata presentata, l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, competente per la lavorazione del rimborso, chiederà agli interessati di produrre la documentazione idonea ad attestare la qualità di eredi.

La risposta è affermativa. Come ormai è noto, dal mese di giugno del 2017 è entrata in vigore una specifica disciplina fiscale per le locazioni a uso abitativo di immobili situati in Italia, di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa (articolo 4, commi 2 e 3, del decreto legge n. 50/2017).
Il comma 595 della legge n. 178/2020 ha poi limitato (precisamente, a partire dal 2021) l’applicazione di tale disciplina ai soli casi in cui vengano destinati alla locazione breve non più di quattro appartamenti per ogni periodo d’imposta. Altrimenti, l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale.
Pertanto, il contribuente che nel 2022 ha concesso in locazione breve più di quattro appartamenti dovrà utilizzare, per dichiarare il reddito derivante da tali locazioni, il modello “Redditi Persone fisiche” (fascicolo 3), non potendo coloro che svolgono attività di impresa utilizzare il modello 730.

Per la locazione di un immobile in comproprietà, ognuno dei comproprietari deve riportare nella dichiarazione dei redditi la propria quota del corrispettivo lordo spettante.
Se nella certificazione (CU) che verrà rilasciata dall’intermediario è indicato solo il codice fiscale della persona che ha stipulato il contratto di locazione breve, come solitamente accade, l’importo totale del corrispettivo sarà riportato nella dichiarazione precompilata di questa persona. Pertanto, egli dovrà modificare il dato inserito (riducendolo del 50%) e il comproprietario dell’immobile locato (la moglie) dovrà indicare nella sua dichiarazione dei redditi l’altro 50% di corrispettivo.

La trasmissione telematica all’Enea dei dati relativi agli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica (legge n. 296/2006) e di quelli che comportano risparmio energetico (art. 16-bis del Dpr n. 917/86) deve avvenire, di regola, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
Per l’anno 2023 l’Enea ha reso disponibile il portale “Ecobonus/Bonus casa”, attraverso il quale trasmettere le informazioni, in data 1° febbraio 2023, avvisando gli utenti che per gli interventi con data di fine lavori compresa tra il 1° e il 31 gennaio 2023 il termine dei 90 giorni decorre dal giorno in cui è stato reso disponibile il portale.

La risposta è affermativa. Come più volte indicato dall’Agenzia delle entrate, la spesa per gli interventi di procreazione medicalmente assistita (PMA) è detraibile da entrambi i componenti della coppia e, in particolare, dalla persona intestataria della fattura. Se la fattura è cointestata la spesa è detraibile nella misura del 50% da ciascuno.
Nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 24/2022, alla quale si rinvia per ulteriori informazioni, sono specificate le tipologie di prestazioni detraibili (non tutte le spese, infatti, possono essere portate in detrazione).
Per quanto riguarda le modalità di pagamento, infine, si ricorda che quando la prestazione non è resa da una struttura pubblica o da una struttura privata accreditata al Servizio sanitario nazionale, per poter detrarre la spesa occorre effettuare il versamento con sistemi “tracciabili” (bonifico bancario o postale, anche online, carta di debito o credito, bollettino postale, eccetera).

Si conferma che con il provvedimento del 15 febbraio 2023 è stata disposta la proroga del termine entro il quale è possibile trasmettere all’Agenzia delle entrate la richiesta di opposizione all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie relative al 2022. Prorogato anche il termine per esercitare l’opposizione direttamente sul sito Sistema Tessera Sanitaria.
Entro il 22 febbraio 2023 (invece che 31 gennaio 2023) si potrà comunicare l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i propri dati riguardanti spese sanitarie e relativi rimborsi e, di conseguenza, di non farli inserire nella dichiarazione dei redditi precompilata. Sul sito dell’Agenzia è disponibile il modello da inviare via e-mail, insieme alla copia del documento di identità, alla casella di posta elettronica “opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it”. La richiesta può essere effettuata anche telefonicamente, chiamando un centro di assistenza multicanale (numero verde 800.90.96.96, 06.96668907 da cellulare, +39 06.96668933 dall’estero) e in forma libera, cioè senza utilizzare il modello: è sufficiente comunicare la tipologia di spesa da escludere, i dati anagrafici, il codice fiscale e i dati della tessera sanitaria.
Dal 3 al 30 marzo 2023 (invece che dal 9 febbraio all’8 marzo 2023) si potrà comunicare l’opposizione direttamente in un’area autenticata del sito Sistema Tessera Sanitaria. Con questa modalità, si ricorda, è possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei dati all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

Si premette che l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego di fonti rinnovabili di energia, rientra tra i lavori agevolabili con la detrazione del 50% (articolo 16-bis, lettera h del Tuir). Per avere il beneficio, tuttavia, è necessario che l’impianto venga installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera).
Il bonus mobili ed elettrodomestici spetta al contribuente che realizza determinate tipologie di interventi (tra cui quelli di manutenzione straordinaria) e usufruisce della detrazione prevista dal citato articolo 16-bis del Tuir. In particolare, il bonus consiste in una detrazione Irpef (del 50% su un importo massimo, per il 2023, di 8.000 euro) delle spese sostenute per acquistare mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.
L’Agenzia delle entrate ha più volte specificato che gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia rientrano nella “manutenzione straordinaria”. Pertanto, al verificarsi di tutte le altre condizioni previste dalle disposizioni che regolano la concessione del bonus, la risposta al quesito è affermativa.

Come è noto, anche il familiare convivente del possessore o del detentore dell’immobile oggetto dell’intervento ha diritto, a determinate condizioni, a richiedere le detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio.
Nella situazione rappresentata nel quesito, l’amministratore del condominio comunicherà all’Agenzia delle entrate, quale soggetto a cui è attribuita la spesa, colui che gli è stato indicato come tale dal proprietario dell’immobile. Pertanto, indicherà il codice fiscale di chi ha sostenuto la spesa (marito), riportando nel campo “Tipologia del soggetto al quale è stata attribuita la spesa” che si tratta di “Altro soggetto comunicato all’amministratore dal proprietario”.
In questo modo, il beneficiario troverà la spesa sostenuta nel foglio informativo della precompilata (ma non nel modello). Quindi, verificata la presenza dei requisiti previsti dalla legge per richiedere la detrazione, il beneficiario aggiungerà i dati nella propria dichiarazione dei redditi.
In assenza di comunicazione da parte del proprietario, l’amministratore riporterà, quale soggetto a cui è attribuita la spesa, il proprietario stesso.

Si conferma che il credito d’imposta per il miglioramento dell’acqua potabile, introdotto dalla legge n. 178/2020 (articolo 1, comma 1087), è stato prorogato per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 (legge n. 234/2021, articolo 1 comma 713).
L’agevolazione spetta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.
Si ricorda che il credito è pari al 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a:

  • 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare, per le persone fisiche non esercenti attività economiche
  • 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli altri soggetti.

Considerato che le risorse economiche messe a disposizione sono limitate (per il 2023 ammontano a 1,5 milioni di euro), con apposito provvedimento l’Agenzia delle entrate renderà nota la misura percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante, che dipenderà, quindi, dal totale delle richieste presentate

Certamente, a condizione che il contratto di comodato risulti regolarmente registrato al momento dell’avvio dei lavori di ristrutturazione o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente il predetto avvio.
Il comodatario, infatti, rientra tra i soggetti che possono usufruire della detrazione, in quanto detentore dell’immobile oggetto di ristrutturazione in base a un titolo idoneo (comodato) e sempre che ne sostenga le relative spese.
Si ricorda, inoltre, che il detentore dell’immobile deve essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, da acquisire in forma scritta anche successivamente all’inizio dei lavori ma formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si richiede la detrazione.

Si conferma, anzitutto, che ogni cittadino che abbia compiuto 16 anni (il tutore o rappresentante legale, se di età inferiore) può scegliere di non rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i propri dati riguardanti spese sanitarie e relativi rimborsi e, di conseguenza, di non farli inserire nella dichiarazione dei redditi precompilata.
La richiesta di opposizione all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie relative al 2022 deve essere inviata all’Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio 2023. Sul sito dell’Agenzia è disponibile un apposito modello in versione pdf (anche in formato editabile), da inviare via e-mail alla casella di posta elettronica “opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it”. Al modello è necessario allegare anche la copia del documento di identità.
La richiesta può essere effettuata anche telefonicamente, chiamando un centro di assistenza multicanale (numero verde 800.90.96.96, 06.96668907 da cellulare, +39 06.96668933 dall’estero) e in forma libera, cioè senza utilizzare il modello: è sufficiente comunicare la tipologia di spesa da escludere, i dati anagrafici, il codice fiscale e i dati della tessera sanitaria.
Dopo il 31 gennaio 2023, precisamente dal 9 febbraio all’8 marzo 2023, l’opposizione potrà essere esercitata accedendo all’area autenticata del sito Sistema Tessera Sanitaria. Con questa modalità è possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
Infine, si ricorda che le spese sanitarie per le quali è stata esercitata l’opposizione possono comunque essere inserite direttamente dal contribuente in fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, sempre che sussistano i requisiti previsti dalla legge per la detraibilità o deducibilità delle stesse.

La risposta è affermativa. Il locatore non proprietario dell’immobile (comodatario o sublocatore) troverà nella sua dichiarazione precompilata i corrispettivi derivanti dalla locazione breve. Tale reddito, che viene comunicato tramite la Certificazione Unica dall’intermediario immobiliare, è riportato nel quadro D del modello 730 o nel quadro RL del modello Redditi Persone fisiche. La ritenuta effettuata dall’intermediario viene invece indicata nel quadro F del 730 (Sezione locazioni brevi) o nel quadro LC del modello Redditi.

L’erede dell’usufruttuario, se è anche nudo proprietario dell’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, ha la possibilità di portare in detrazione le rate residue non usufruite dalla persona deceduta, poiché, in qualità di proprietario dell’immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di richiedere l’agevolazione.
Tuttavia, è necessario che abbia anche la detenzione materiale e diretta del bene (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 28/2022). In sostanza, il trasferimento delle detrazioni può avvenire solo se l’erede può disporre dell’immobile e non anche quando lo stesso risulta locato (come nel caso rappresentato nel quesito).

La risposta è positiva. La detrazione delle spese funebri spetta al contribuente che ha sostenuto il costo, a prescindere dal vincolo di parentela con la persona deceduta. Quando la spesa è sostenuta da persone diverse dall’intestatario della fattura, come nella situazione esposta nel quesito, per richiedere la detrazione è necessario riportare nel documento originale di spesa una dichiarazione di ripartizione della stessa, sottoscritta anche dall’intestatario del documento.
Si ricorda, infine, che la detrazione Irpef del 19% deve essere calcolata su un limite massimo di spesa di 1.550 euro e spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. Se si supera questo limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.

Per il periodo d’imposta 2022 il contribuente che si trova nella situazione indicata nel quesito dovrà compilare e inviare nei termini ordinari due distinte dichiarazioni. Una per i redditi personali, l’altra per dichiarare, in qualità di erede, i redditi conseguiti fino alla data del decesso dalla persona deceduta. Nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, infatti, non è possibile utilizzare la forma congiunta.
Per la dichiarazione della persona deceduta l’erede potrà utilizzare, oltre al modello Redditi Pf, anche il modello 730 (sempre che per il contribuente deceduto ricorrano le condizioni previste per presentare tale modello). Il modello 730, tuttavia, potrà essere presentato telematicamente all’Agenzia delle entrate, oppure a un Caf o a un professionista abilitato. Non è possibile consegnarlo, invece, né al sostituto d’imposta della persona deceduta né al sostituto d’imposta dell’erede.
Si ricorda, infine, che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’erede abilitato una dichiarazione dei redditi della persona deceduta completa dei dati reddituali, degli oneri detraibili e deducibili sostenuti e delle altre informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria. L’erede, dopo aver modificato o integrato la dichiarazione, può inviarla direttamente tramite l’applicazione web.
Per richiedere l’abilitazione ad accedere alla dichiarazione precompilata in qualità di erede si rinvia alle istruzioni fornite dall’Agenzia delle entrate nella guida sulla dichiarazione precompilata presente nella sezione l’Agenzia informa del suo sito.

La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e di parti importo solo se l’importo complessivo delle spese sanitarie è superiore a 15.493,71 euro, al lordo della franchigia di 129,11 euro.
Da questo importo vanno escluse le spese per l’acquisto dei veicoli per persone con disabilità.
La scelta per la rateizzazione si effettua nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state sostenute le spese ed è irrevocabile.

No, la riduzione della detrazione introdotta dalla recente legge di bilancio non si riferisce alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, né a quelle sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici. La novità, che prevede una minore detraibilità dall’Irpef per chi possiede redditi superiori a 120mila euro, riguarda esclusivamente gli oneri indicati nell’art. 15 del Dpr 917/1986, ad eccezione delle spese sanitarie e degli interessi relativi ai prestiti e ai mutui agrari, all’acquisto e alla costruzione dell’abitazione principale.

L’installazione di un condizionatore a pompa di calore su immobili residenziali, trattandosi di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva, rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria per i quali si può usufruire della detrazione Irpef indicata nell’art. 16-bis del Tuir. La detrazione è pari al 50% della spesa sostenuta entro il 31 dicembre 2020 e va ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.
L’intervento consente di usufruire anche della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, in presenza delle condizioni previste dalle disposizioni che regolano questa agevolazione. Si consiglia, in proposito, di consultare la guida pubblicata dall’Agenzia delle entrate nella sezione l’Agenzia informa del suo sito internet.

Come è noto , la detrazione relativa all’acquisto di mobili ed elettrodomestici deve essere calcolata su un importo massimo di 10.000 euro per ogni singola unità immobiliare oggetto di “ristrutturazione”.
L’Agenzia delle entrate, tuttavia, ha chiarito che nel caso in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa bisogna far riferimento alle unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non a quelle risultanti alla fine dei lavori.
Nel caso proposto, quindi, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.

Gli assegni periodici corrisposti all’ex coniuge, tranne quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, non sono oneri detraibili dall’Irpef ma deducibili dal reddito complessivo (art. 10, comma 1 lett. c del Tuir).
Le somme stabilite come contributo per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali, quando sono stati disposti dal giudice, sono quantificabili e vengono corrisposti all’ex-coniuge periodicamente, si considerano, come l’assegno di mantenimento, deducibili dal reddito complessivo del coniuge che le paga e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per il coniuge che ne beneficia.
Qualora queste somme riguardino l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese pagate.

Con la circolare n. 7 del 27 aprile 2018 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le spese relative alla cosiddette verifiche post adozione del minore rientrano tra le spese deducibili dal reddito complessivo (nella misura del 50%) quando dette verifiche costituiscono un adempimento strettamente correlato alla procedura di adozione internazionale.
In sostanza, i genitori adottivi potranno usufruire della deduzione di queste spese, prevista dall’articolo 10, comma 1, lett. l-bis), del Tuir, solo se, sulla base dell’accordo stipulato con il Paese di origine del minore, sono tenuti a consentire le verifiche post adozione sulle condizioni del minore adottato e sul livello di integrazione nella nuova famiglia.

Dal 1° gennaio 2020 le detrazioni del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del Tuir (Dpr 917/1986), tra i quali rientrano le spese sanitarie, possono essere usufruite soltanto se il pagamento è effettuato con versamento bancario o postale o altri sistemi tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Il versamento in contanti continua, tuttavia, ad essere ammesso, senza perdere il diritto alla detrazione, per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per pagare le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o dalle strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Con la prossima dichiarazione, relativa al periodo d’imposta 2019, l’erede potrà utilizzare il modello 730 per dichiarare i redditi della persona deceduta nel 2019, o entro il 23 luglio 2020, che aveva i requisiti per poter presentare questo modello.
Non sarà però possibile presentarlo al sostituto d’imposta, né quello del contribuente deceduto né quello dell’erede, ma inviarlo direttamente all’Agenzia delle entrate o attraverso un Caf o un professionista abilitato.

La riduzione della detraibilità dall’Irpef riguarda esclusivamente gli oneri indicati nell’art. 15 del Tuir (Dpr 917/1986), ad eccezione delle spese sanitarie e degli interessi relativi ai prestiti e ai mutui agrari, all’acquisto e alla costruzione dell’abitazione principale.
Dal periodo d’imposta 2020, pertanto, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro, al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, la detrazione diminuisce all’aumentare del reddito, fino ad azzerarsi oltre il limite di 240.000 euro. In particolare, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro.

Si, oltre che per l’acquisto dei mezzi di locomozione, la persona con disabilità ha diritto a una detrazione dall’Irpef del 19% del costo pagato per spese di riparazione del mezzo stesso. Per essere detraibile, tuttavia, le riparazioni devono essere sostenute entro i quattro anni dall’acquisto del veicolo e non devono rientrare nella manutenzione ordinaria: sono esclusi, per esempio, i costi di esercizio, come pneumatici, carburante, premi assicurativi, eccetera.
Le spese di riparazione, infine, concorrono, insieme al costo di acquisto del mezzo, al raggiungimento del limite massimo di spesa consentito di 18.075,99 euro e non possono essere rateizzate.
In materia di agevolazioni fiscali per le persone con disabilità si consiglia di consultare la guida dell’Agenzia delle entrate, presente nella sezione l’Agenzia informa del suo sito internet.

Si, è possibile richiedere l’agevolazione anche quando i lavori sono stati pagati da una società finanziaria. In presenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla legge, in questi casi, però, è necessario:

  • che la società che concede il finanziamento paghi l’impresa che ha eseguito i lavori con bonifico bancario o postale da cui risultino tutti i dati richiesti (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato)
  • che il contribuente sia in possesso della ricevuta del bonifico effettuato dalla società finanziaria al fornitore della prestazione.

La possibilità di usufruire della detrazione dall’Irpef delle spese sostenute per gli interventi di sistemazione a verde è stata prorogata al 31 dicembre 2019 dalla legge n. 145/2018 (art. 1, comma 68). In particolare, è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 36% delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.
Come affermato nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 8/2019, tuttavia, il bonus non può essere concesso per i lavori eseguiti in economia. Tale precisazione è stata ribadita dalla circolare n. 13/2019 alla quale si rinvia per ulteriori chiarimenti.

La ripartizione in quattro quote annuali di pari importo della detrazione per le spese sanitarie sostenute in un anno può essere chiesta se il loro importo è complessivamente superiore a 15.493,71 euro (al lordo della franchigia di 129,11 euro). Vanno escluse da tale somma le spese relative all’acquisto dei veicoli per disabili. In pratica, si può usufruire della rateizzazione per le spese sanitarie indicate nei righi E1, E2, E3 del modello 730 o nei righi RP1, RP2 ed RP3 del modello Redditi Pf. La scelta tra rateizzazione e detrazione in un’unica soluzione va fatta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le spese sono state sostenute ed è irrevocabile.

Per le spese sostenute all’estero è necessario un documento dal quale sia possibile ricavare le stesse indicazioni degli acquisti effettuati in Italia (natura, qualità e quantità del prodotto e codice fiscale dell’acquirente).
Se il farmacista estero dovesse rilasciare una documentazione di spesa da cui non risultano queste indicazioni, si potrà:

  • riportare a mano sullo stesso documento il codice fiscale del destinatario
  • chiedere alla farmacia apposita documentazione dalla quale si evinca la natura (farmaco o medicinale), la qualità (nome del farmaco) e la quantità.

Si, la spesa sostenuta per acquistare il liquido per le lenti a contatto è inclusa tra le spese mediche detraibili dall’Irpef annuale. Il liquido, difatti, è indispensabile per l’utilizzazione delle stessi lenti che, come è noto, rientrano tra i dispositivi medici per i quali è possibile usufruire della detrazione sull’intero importo sostenuto per l’acquisto o l’affitto.

Il regime della cedolare secca sulle locazioni prevede l’applicazione di un’imposta che sostituisce, oltre all’Irpef e alle addizionali regionale e comunale, le imposte di registro e di bollo.
Chi sceglie questo regime deve versare l’imposta nei tempi e con le stesse modalità previste per l’Irpef, vale a dire in acconto e saldo. Per il primo anno in cui si dà in locazione un immobile l’acconto non è dovuto, poiché manca la base imponibile di riferimento, cioè l’imposta sostitutiva dovuta per l’anno precedente.
Nel suo caso, pertanto, il saldo dell’imposta per il 2019 (pari al 21% o al 10% del canone annuale di locazione, a seconda che si tratti di contratto libero o a canone concordato) sarà pagato nel 2020.

Si, dal 1° gennaio 2018 è possibile portare in detrazione dall’Irpef il costo sostenuto per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
L’agevolazione non è temporanea, essendo stata inserita dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017) tra gli altri oneri detraibili indicati nell’articolo 15 del Tuir (comma i-decies).
La detrazione, pari al 19%, va calcolata su un importo complessivamente non superiore a 250 euro e spetta anche se le spesa è sostenuta nell’interesse di un familiare a carico fiscalmente.
L’agevolazione non spetta per acquisti di titoli di viaggio con durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera (per esempio i biglietti a tempo che durano 72 ore) e delle cosiddette carte di trasporto integrate che includono anche altri servizi (per esempio le carte turistiche).

No, come indicato anche nelle istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione dei redditi per le persone fisiche non residenti, gli interessi pagati su mutui ipotecari danno diritto a una detrazione sulle imposte quando l’acquisto riguarda un immobile, da adibire ad abitazione principale, “situato in Italia”.
Pertanto, poiché l’immobile in questione si trova all’estero, gli interessi passivi sul mutuo non possono essere detratti dall’Irpef da pagare in Italia dal contribuente che risiede all’estero.

La detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani può essere richiesta al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • occorre avere un’età compresa tra i 20 e i 30 anni
  • il contratto di locazione deve riguardare un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori) e deve essere stipulato ai sensi della legge n. 431/1998
  • si deve possedere un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro.

Si ricorda, infine, che la detrazione dall’Irpef è di 991,60 euro, rapportata al numero dei giorni nei quali l’immobile è stato adibito ad abitazione principale, e che spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto.
Il rispetto dei requisiti richiesti deve essere verificato in ogni periodo d’imposta per il quale si chiede di usufruire dell’agevolazione.

Per ciascun figlio che frequenta l’asilo nido, sia pubblico che privato, spetta una detrazione dall’Irpef del 19% su un importo massimo della spesa di 632 euro. La detrazione va ripartita tra i genitori in base all’onere sostenuto da ciascuno. Per quanto riguarda la documentazione, è necessario conservare la fattura, il bollettino bancario o postale, la ricevuta o la quietanza di pagamento.

Premesso che i genitori non possono ripartire liberamente tra loro la detrazione per i figli a carico in base alla convenienza economica, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che nel caso di genitori non legalmente ed effettivamente separati, la detrazione va ripartita per legge nella misura del 50% ciascuno.
Questa regola generale può essere derogata solo nel caso in cui i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato.

Dalla vendita di un immobile può derivare una plusvalenza, cioè una differenza positiva tra il corrispettivo percepito e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato dei costi inerenti il bene stesso.
Questo valore, se derivante da una cessione a titolo oneroso di un bene immobile acquistato o costruito da non più di 5 anni è considerato come uno dei redditi appartenenti alla categoria “redditi diversi” e, come tale, assoggettato a tassazione ordinaria con le normali aliquote Irpef.
Fanno eccezione a tale regola:
•      gli immobili pervenuti per successione
•      quelli ricevuti in donazione, se, con riferimento alla persona che ha donato l’immobile, sono trascorsi cinque anni dall’acquisto o dalla costruzione dello stesso
•      le unità immobiliari urbane che, per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o la costruzione) e la cessione, sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
In alternativa alla tassazione ordinaria, il venditore ha la facoltà di chiedere all’atto della cessione, con dichiarazione resa al notaio, che sulla plusvalenza realizzata sia applicata un’imposta sostitutiva di quella sul reddito. L’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile è pari al 20%.

No, quando l’integrazione o la rettifica della dichiarazione comporta un maggior credito o un minor debito, è possibile, a scelta dell’interessato:

  • presentare entro il 25 ottobre, a un Caf o a un professionista abilitato alla trasmissione, un modello 730 integrativo
  • presentare un modello “Redditi Pf”.

Il modello Redditi Persone fisiche può essere presentato entro il 2 dicembre (dichiarazione correttiva), visto che il 30 novembre quest’anno è un sabato, oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi Pf relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa).
Infine, è anche prevista la possibilità di presentare il modello entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del Dpr 322/1998).

Come chiarito con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 64/E del 28 giugno 2019, la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti riguarda tutti i contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano in forma d’impresa o di lavoro autonomo le attività economiche per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), a prescindere dal fatto che gli stessi soggetti applichino o meno tali indici
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Al ricorrere di queste condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:

  • applicano il regime forfettario agevolato
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari

ricadono nelle altre cause di esclusione dagli Isa.

I contributi versati in maniera volontaria per riscattare gli anni di corso legale di laurea sono deducibili per intero senza limitazione d’importo, ferma restando la capienza del reddito complessivo. La deduzione è prevista per cassa, cioè nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento.

Se la dichiarazione dei redditi successiva a quella dalla quale risultava un’eccedenza a credito di Irpef non viene trasmessa, perché il contribuente è esonerato dalla presentazione, egli potrà chiedere il rimborso del credito presentando un’istanza agli uffici dell’Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale.
Se non viene chiesto il rimborso, è sempre possibile, comunque, indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.

Si, è possibile avere la detrazione Irpef, oltre che per le prestazioni del veterinario, anche per l’acquisto dei medicinali prescritti dallo stesso medico e individuati dall’art. 1 del decreto legislativo n. 193/2006.
Per ottenere l’agevolazione non è necessario conservare la prescrizione (risoluzione n. 24/2017), ma occorre che lo scontrino indichi il codice fiscale di chi sostiene la spesa, la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati (scontrino parlante).
La detrazione non spetta per l’acquisto di mangimi speciali, anche se prescritti dal veterinario, poiché non sono considerati farmaci.
Si ricorda, infine, che la detrazione:

  • è pari al 19% delle spese veterinarie sostenute, calcolata nel limite massimo di 387,34 euro, indipendentemente dal numero di animali posseduti, con una franchigia di euro 129,11
  • spetta a chi ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell’animale, e per le spese effettuate per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia, oltre che al proprietario dell’immobile, spetta anche a chi lo detiene sulla base di un contratto di locazione o di comodato, a condizione che abbia il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Tuttavia, è necessario che l’atto attestante la detenzione risulti regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del pagamento delle spese ammesse in detrazione, se precedente.
Pertanto, come ribadito nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 13/E del 31 maggio 2019, non sarà possibile usufruire della detrazione se il contratto di comodato non era stato registrato nel momento in cui hanno avuto inizio i lavori di ristrutturazione, anche se si regolarizza successivamente la registrazione dell’atto.

Si, tra le spese di istruzione non universitarie sono detraibili, nella misura del 19%, anche quelle per le gite scolastiche deliberate dagli organi d’istituto. Se queste spese sono pagate direttamente alla scuola non occorre richiedere la copia della delibera che ha stabilito le somme da versare. In caso contrario, cioè quando la spesa è pagata ad altri soggetti (per esempio, all’agenzia di viaggio) va richiesta all’istituto scolastico un’attestazione dalla quale risulti la delibera di approvazione e i dati dello studente.
Si ricorda, infine, che la detrazione per le spese di istruzione va calcolata su un importo massimo, che dal 2019 è pari a 800 euro per alunno o studente

L’agevolazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è riconosciuta ai contribuenti che usufruiscono della detrazione Irpef prevista dall’art. 16-bis del Tuir per aver realizzato alcuni degli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Per beneficiarne è necessario che l’intervento sull’abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria. Nella categoria “manutenzione straordinaria” rientrano anche gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, quale l’installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Così come vi rientrano, inoltre, l’installazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore o la sostituzione della caldaia.

Si, l’agevolazione spetta anche per i contributi previdenziali sostenuti per una badante assunta tramite un’agenzia interinale e rimborsati all’agenzia stessa.
È necessario, tuttavia, che quest’ultima rilasci una certificazione (fattura) dalla quale devono risultare: il codice fiscale e i dati anagrafici della persona che effettua il pagamento e del lavoratore, i dati identificativi dell’agenzia, la descrizione del servizio reso, l’indicazione della quota di contributi a carico del datore di lavoro.

Per agevolare le adozioni di minori stranieri, i genitori adottivi possono usufruire di una deduzione dal reddito complessivo del 50% delle spese sostenute per l’espletamento delle procedure. Per avere l’agevolazione è necessario che le spese siano certificate dall’Ente di adozione autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura.
La deduzione deve essere proporzionalmente ripartita tra i due genitori, in relazione alle spese pagate, come indicato nella certificazione rilasciata dall’Ente. Se la spesa è sostenuta da un solo genitore, in quanto l’altro coniuge è a suo carico, la deduzione spetta esclusivamente al coniuge che ha pagato la spesa. Pertanto, sarà sua cura chiedere all’Ente autorizzato la certificazione a suo nome dell’intera spesa.

Si, a condizione che le prestazioni di chiropratica (chiroterapia) siano state eseguite in centri appositamente autorizzati all’esercizio dell’attività di chiroprassi e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista (medico specialista in fisiatria o in ortopedia). Per usufruire della detrazione è necessaria, inoltre, una prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia.

Nel novero delle spese sanitarie per le quali si ha diritto alla detrazione d’imposta del 19%, limitatamente all’ammontare che eccede la franchigia di 129,11 euro (articolo 15, comma 1, lettera c, Tuir), rientrano anche quelle sostenute per cure termali, escluse le spese di viaggio e soggiorno. In tal caso, l’agevolazione spetta in presenza di prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia. Ai fini dell’agevolazione, è necessario conservare la ricevuta relativa al ticket, se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, oppure la prescrizione medica e la ricevuta attestante l’importo della spesa sostenuta se le cure sono rese direttamente dalla struttura termale (risoluzione n. 207/1976).

Sì. La legge di bilancio 2019, infatti, ha stabilito che lo sport bonus, vale a dire il credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (introdotto dalla legge di bilancio 2018) spetta anche agli enti non commerciali e alle persone fisiche (articolo 1, commi da 621-628, legge 145/2018”).

La detrazione Irpef del 19% relativa ai canoni di locazione sostenuti dagli studenti universitari fuori sede, cioè iscritti a un corso di laurea di un’università situata in un comune diverso da quello di residenza (articolo 15, comma 1, lettere i-sexies e i-sexies 01,Tuir), non spetta per le spese condominiali e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione, per i costi di intermediazione e per il deposito cauzionale (circolare n. 7/2018).

In caso di acquisizione per successione mortis causa dell’immobile su cui sono stati eseguiti lavori di recupero edilizio, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che ne conservano la detenzione materiale e diretta. In altri termini, l’agevolazione compete a chi può disporre dell’immobile, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale (circolare 24/2004, paragrafo 1.1). La condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche in ciascuno degli anni per i quali l’erede intende fruire delle residue rate di detrazione. Pertanto, l’erede che deteneva direttamente l’immobile e, successivamente, lo ha concesso in comodato non può fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non detiene l’immobile direttamente. Tuttavia, al termine del contratto di comodato, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza (circolare 17/2015, paragrafo 3.3).

La definizione agevolata delle irregolarità formali, disciplinata dall’articolo 9, Dl 119/2018, non può essere utilizzata per consentire l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero. Ne consegue che non rientrano nella procedura di regolarizzazione nè le violazioni concernenti gli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW) nè quelle concernenti l’Ivie e l’Ivafe (circolare n. 11/2019, paragrafo 3).

Per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva spetta una detrazione del 19% calcolata nel limite massimo di euro 387,34, con una franchigia di euro 129,11 (articolo 15, comma 1, lettera c-bis, Tuir). La detrazione spetta a chi ha sostenuto la spesa, anche se non è proprietario dell’animale (circolare n. 55/2001, paragrafo 1.4.2).

La detrazione per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscono la comunicazione verbale e assicurano ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, spetta per le spese sostenute, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, sia a favore dei minori sia a favore dei maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA – articolo 15, comma 1, lettera e-ter, Tuir).

Nel novero delle spese sanitarie detraibili (articolo 15, comma 1, lettera c, Tuir) rientrano anche quelle sostenute per il rilascio di certificati medici per usi sportivi. Ai fini della detrazione è necessario conservare la ricevuta fiscale o la fattura rilasciata dal medico.

Ai fini della detrazione Irpef relativa agli interessi pagati per un mutuo ipotecario, l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale deve essere effettuato nell’anno precedente o successivo alla data di stipula del contratto di mutuo. Ciò significa che si può prima acquistare l’immobile ed entro un anno sottoscrivere il mutuo oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno sottoscrivere il contratto di compravendita (articolo 15, comma 1, lettera b, Tuir).

No, le spese funebri sono detraibili, nella misura del 19%, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con la persona deceduta. Si ricorda che la detrazione compete nel limite massimo di spesa di 1.550 euro, riferito a ciascun decesso (articolo 15, comma 1, lettera d, Dpr 917/1986).

La normativa tributaria prevede, in linea generale, che le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio (o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale), se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante, sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera c, Tuir). Quanto agli obblighi dichiarativi, in assenza di una specifica previsione di esenzione, le somme percepite a titolo di borsa di studio devono essere indicate nel quadro RC del modello Redditi persone fisiche (ovvero nel quadro C del modello 730).

In relazione all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile su cui è stato eseguito un intervento di recupero edilizio, è possibile usufruire di una detrazione Irpef del 50% (“bonus mobili” – articolo 16, comma 2, Dl 63/2013). L’ultima legge di bilancio ha prorogato l’agevolazione anche per gli acquisti effettuati nel 2019, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1º gennaio 2018 (articolo 1, comma 67, lettera b, n. 2, legge 145/2018). Tra le spese agevolabili rientrano anche quelle sostenute per l’acquisto di apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (circolare n. 29/E del 18 settembre 2013, paragrafo 3.4).

Oltre al modello 730, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti in modalità precompilata anche il modello Redditi Pf. I contribuenti interessati al modello Redditi hanno tempo fino al 30 settembre 2019 per modificarlo/integrarlo e inviarlo.

La legge di bilancio 2019 ha istituito un credito d’imposta del 65% in relazione alle erogazioni liberali effettuate per particolari tipologie di lavori su edifici e terreni pubblici (articolo 1, commi 156-161, legge 145/2018). L’agevolazione, in particolare, compete per le erogazioni in denaro, effettuate a partire dal 2019, per gli interventi su edifici e terreni pubblici finalizzati, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, alla bonifica ambientale (compresa la rimozione dell’amianto), alla prevenzione e al risanamento del dissesto idrogeologico, alla realizzazione o alla ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e al recupero di aree dismesse di proprietà pubblica. Nel novero dei soggetti che possono beneficiare del tax credit rientrano, oltre alle persone fisiche e ai titolari di reddito d’impresa, anche gli enti non commerciali.

Le spese sostenute per l’acquisto di integratori alimentari non danno diritto alla detrazione Irpef prevista per le spese sanitarie. Gli integratori, infatti, anche se acquistati in farmacia e assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica, non possono essere considerati medicinali, ma, in virtù della loro composizione, prodotti appartenenti all’area alimentare (risoluzioni nn. 256/2008 e 396/2008).

Le spese sostenute per un intervento di dermopigmentazione di ciglia e sopracciglia finalizzato a rimediare a danni estetici causati dall’alopecia universale sono detraibili come spese sanitarie. Anche se non eseguito per finalità di cura, l’intervento può essere considerato di natura medico-sanitaria a patto che sia effettuato da personale medico presso strutture sanitarie provviste della regolare autorizzazione, in quanto è diretto a correggere, almeno in parte, una condizione secondaria della malattia e ad alleggerirne l’impatto psicologico. Per poter detrarre le spese, è necessario avere una certificazione medica attestante la finalità dell’intervento e che la fattura sia rilasciata da una struttura sanitaria autorizzata e dalla stessa, o da altra documentazione, risulti che la prestazione è stata resa da personale medico (circolare n. 18/E del 6 maggio 2016, paragrafo 1.1).

L’ultima legge di bilancio ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dallo svolgimento di lezioni private e ripetizioni da parte dei docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef (e delle relative addizionali), con aliquota del 15%, salva, in ogni caso, la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari (articolo 1, commi 13-16, legge 145/2018). Come precisato nella circolare 8/2019 (paragrafo 1.8), i redditi assoggettati a imposta sostitutiva rilevano per la determinazione della situazione economica equivalente (Isee): in tal caso, infatti, opera la regola generale secondo la quale il reddito rilevante ai fini Isee va calcolato considerando anche i redditi a cui si applica un’imposta sostitutiva (articolo 4, Dpcm 5 dicembre 2013, n. 159).

Al credito d’imposta del 65% riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati (persone fisiche, enti non commerciali e soggetti Ires) per finanziare interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (“sport bonus”) non si applicano né il limite annuale di 250mila euro relativo all’utilizzo dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (articolo 1, comma 53, legge 244/2007) né il limite massimo dei crediti d’imposta compensabili con F24, fissato in 700mila euro per ciascun anno solare (articolo 34, legge 388/2000). Si ricorda che il bonus è stato istituito dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi 363-366, legge 205/2017) ed è stato modificato dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 621-628, legge 145/2018 – vedi “Legge di bilancio per il 2019: nuovo look per lo sport bonus”).

In relazione alle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi medici (categoria in cui rientrano anche le protesi) spetta la detrazione del 19% per spese sanitarie. Per fruire dell’agevolazione, è necessario che dalla certificazione fiscale (scontrino o fattura) risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e chi sostiene la spesa. La natura del prodotto come dispositivo medico può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate per la trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria e cioè “AD” (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE) o “PI” (spesa protesica). Nel novero dei dispositivi medici detraibili rientrano anche gli apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi, comprese le spese sostenute per l’acquisto delle batterie di alimentazione delle protesi acustiche (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).

Dal prossimo 28 maggio si potrà annullare un 730 precompilato già inviato e trasmettere, tramite l’applicazione web, una nuova dichiarazione. L’annullamento è possibile una sola volta fino al 20 giugno. Dopo questa data, la dichiarazione inviata si può correggere: a) presentando, entro il 25 ottobre, a un Caf o a un professionista un 730 integrativo (nel caso di dichiarazione più favorevole al contribuente); b) trasmettendo, tramite l’applicazione web, il modello Redditi correttivo entro il 30 settembre o il modello Redditi integrativo dopo il 30 settembre. Per ulteriori informazioni, si rinvia al sito di assistenza.

Per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di un intervento di recupero edilizio, è previsto il riconoscimento di una detrazione Irpef del 50% (“bonus mobili” – articolo 16, comma 2, Dl 63/2013). Tra le spese agevolabili, però, non rientrano quelle sostenute per l’acquisto di porte (circolare n. 29/E del 18 settembre 2013, paragrafo 3.4).

La legge di bilancio 2018, modificando il Tuir, ha introdotto una detrazione Irpef del 19% per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate a partire dal 1° gennaio 2018. Ai fini della detrazione, l’assicurazione deve essere riferita a unità immobiliari a uso abitativo (articolo 15, comma 1, lettera f-bis, Tuir, introdotta dall’articolo 1, comma 768, legge 205/2017).

I cittadini italiani residenti all’estero impossibilitati a effettuare la trasmissione telematica della dichiarazione possono trasmettere il modello Redditi Pf dall’estero anche in modalità cartacea. In caso di spedizione postale, la dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza, senza essere piegata, e spedita al seguente indirizzo: “Agenzia delle entrate – Centro operativo di Venezia, via Giuseppe De Marchi 16, 30175 Marghera (VE) – Italia”. Sulla busta, inoltre, devono essere riportati in modo chiaro il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente, nonché la dicitura “Contiene dichiarazione Modello Redditi 2019 Persone Fisiche”. Per ulteriori informazioni si rinvia alle Istruzioni per la compilazione disponibili sul sito dell’Agenzia.

Gli importi massimi detraibili, nella prossima dichiarazione dei redditi, per le tasse e i contributi versati nel 2018 a università non statali, per la frequenza di corsi di laurea breve, magistrale e a ciclo unico o per la partecipazione a corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello, sono stati fissati dal decreto Miur 28 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2019 (vedi “Iscrizione atenei non statali:  dal Miur i limiti di detrazione”). Il Dm ha confermato i limiti fissati per gli ultimi anni che tengono conto delle spese medie standard sostenute da uno studente per l’iscrizione agli atenei statali, differenziati in base all’area disciplinare e geografica (Nord, Centro, Sud e isole).

Il modello 730/2019 precompilato sarà disponibile, in un’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle entrate, a partire dal prossimo 15 aprile. Si ricorda che, per accedere alla dichiarazione, è necessario essere in possesso del codice pin, che può essere richiesto online sul sito delle Entrate oppure presso un qualsiasi ufficio territoriale, presentando il modulo di richiesta insieme a un documento di identità. Al 730 precompilato si può accedere anche con le credenziali Spid e Inps, nonché con la Carta nazionale dei servizi (Cns).

La detrazione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi (articolo 16-bis, comma 7, Tuir). Chi, pur avendone diritto, non ha usufruito dell’agevolazione in uno o più anni (ad esempio, per incapienza o perché non era tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi) nei successivi periodi d’imposta può comunque beneficiare della detrazione, indicando in dichiarazione il numero della rata corrispondente. Per ulteriori informazioni sul bonus, si rinvia alla Guida disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.

La legge di bilancio 2019, nel rimodellare la disciplina dello sport bonus, ne ha esteso l’applicazione anche alle persone fisiche e agli enti non commerciali (per il 2018, invece, il beneficio era riservato solo alle imprese). Si ricorda che l’agevolazione consiste in un credito d’imposta del 65% riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati (appunto, persone fisiche, enti non commerciali e soggetti Ires) nel corso del 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Si ha diritto al bonus anche nel caso in cui le erogazioni siano destinate ai concessionari o agli affidatari degli impianti (articolo 1, commi da 621-628, legge 145/2018 – vedi anche “Legge di bilancio per il 2019: nuovo look per lo sport bonus”).

In relazione alle spese sostenute per il pagamento delle rette relative alla frequenza degli asili nido (sia pubblici sia privati) da parte dei figli, i genitori hanno diritto a una detrazione Irpef del 19% (articolo 2, comma 6, legge 203/2008). L’importo massimo della spesa ammessa in detrazione è pari a 632 euro per ciascun figlio ed è ripartita tra i genitori in base all’onere da ciascuno sostenuto. Tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per la frequenza delle “sezioni primavera”. Queste strutture, infatti, hanno la stessa funzione degli asili nido (circolare n. 13/E del 9 maggio 2013, paragrafo 3.3).

Per le spese sostenute per i servizi di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordi ai sensi della legge 381/1970 spetta una detrazione Irpef del 19% (articolo 15, comma 1, lett. c-ter, Tuir). Il legislatore non ha previsto un limite di spesa, quindi la detrazione può essere calcolata sull’intero costo sostenuto e documentato. Si ricorda che l’agevolazione riguarda i minorati sensoriali dell’udito, affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato. La detrazione, invece, non spetta per i servizi resi a coloro che sono affetti da sordità di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. Per fruire della detrazione, è necessario essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).

Sì. A partire dal prossimo 15 aprile, in un’apposita sezione del proprio sito internet, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il modello 730 precompilato 2019 (relativo al periodo d’imposta 2018). Per accedere alla dichiarazione, è necessario avere il codice pin, che può essere richiesto online sul sito delle Entrate oppure presso qualsiasi ufficio territoriale della stessa Agenzia, presentando il modulo di richiesta insieme a un documento di identità. Al 730 precompilato si può accedere anche con le credenziali Spid e Inps, nonché con la Carta nazionale dei servizi (Cns).

Tra gli interventi di recupero edilizio per cui si ha diritto alla detrazione Irpef (articolo 16-bis del Tuir) sono inclusi anche quelli di manutenzione straordinaria, tra cui rientrano i lavori per la realizzazione e l’integrazione dei servizi igienico-sanitari (articolo 3, comma 1, lettera b, Dpr 380/2001). Nell’ambito di questi ultimi, possono essere compresi anche quelli relativi alla costruzione o al rifacimento dell’impianto idrico-fognario fino alla rete pubblica, realizzati con opere interne o esterne, in quanto si tratta di lavori che presentano le caratteristiche proprie degli interventi di manutenzione straordinaria (risoluzione n. 350/E dell’11 novembre 2002).

Le imprese e le società che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dall’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto, per i quali si versa il canone tv speciale, devono  indicare nella propria dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento (articolo 17, Dl 201/2011). A tal fine, con specifico riguardo al modello Redditi SC, nel frontespizio della dichiarazione deve essere barrata la casella “Canone Rai”, mentre i dati relativi all’abbonamento vanno espositi all’interno del quadro RS, righi RS111 e RS112. Per ulteriori informazioni si rinvia alle Istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione.

In linea generale, le rendite Inail, ad eccezione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non concorrono alla formazione del reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza tributaria. Allo stesso modo non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti. Nel caso in cui si riceva una rendita da un ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa, è necessario presentare all’Agenzia delle entrate un’autocertificazione in cui viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. L’autocertificazione va trasmessa alla Divisione Contribuenti – Settore Internazionale – Ufficio Cooperazione Internazionale e deve essere presentata una sola volta.

Il modello Redditi persone fisiche 2019 (periodo d’imposta 2018) deve essere trasmesso entro il 30 settembre 2019 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero tramite un intermediario abilitato. Invece, in caso di consegna in forma cartacea presso un ufficio postale, la dichiarazione deve essere presentata dal 2 maggio al 1° luglio 2019. Per ulteriori informazioni si rinvia alle Istruzioni per la compilazione del modello.

Il suocero può essere considerato un familiare fiscalmente a carico a condizione che conviva con il contribuente o che riceva dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria. In ogni caso, resta fermo il limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato a carico.

Dal 2018, della detrazione relativa agli interventi di efficienza energetica possono beneficiare anche gli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp), comunque denominati, nonché gli enti che hanno le loro stesse finalità sociali, costituiti e già operanti al 31 dicembre 2013 nella forma di società che hanno i requisiti previsti dalla legislazione europea in materia di “in house providing”. La detrazione spetta per gli interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di proprietà degli Iacp o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica (articolo 1, comma 3, legge 205/2017).

No. La detrazione Irpef del 19% dei premi pagati per le assicurazioni aventi a oggetto il rischio di eventi calamitosi, infatti, spetta solo relativamente alle unità immobiliari a uso abitativo. L’agevolazione, peraltro, si applica esclusivamente alle polizze stipulate a partire dal 1° gennaio 2018 (articolo 1, commi da 768 a 770, legge 205/2017 e articolo 15, comma 1, lettera f-bis, Tuir).

La detrazione Irpef prevista per le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione dell’apposito registro nazionale spetta nella misura del 26% per importi compresi tra 30 e 30mila euro annui (articoli 4 e 11, Dl 149/2013, recante norme in materia di “Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore”).

La legge di bilancio 2019 ha previsto che il bonus mobili, cioè la detrazione del 50% spettante, a chi già beneficia del “bonus ristrutturazioni” in misura maggiorata, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (ovvero ad A per i forni), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, è riconosciuto anche per le spese sostenute nel 2019, limitatamente agli interventi di recupero iniziati a partire dal 1° gennaio 2018 (articolo 1, comma 67, legge 145/2018).

Al ricorrere delle condizioni previste dalla legge (articolo 13, comma 4, decreto n. 164 del 31 maggio 1999), i coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, possono presentare il modello 730 in forma congiunta. In tal caso, come “dichiarante” deve essere indicato il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione oppure quello scelto per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Al ricorrere delle condizioni previste dalla legge (articolo 13, comma 4, decreto n. 164 del 31 maggio 1999), i coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, possono presentare il modello 730 in forma congiunta. In tal caso, come “dichiarante” deve essere indicato il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione oppure quello scelto per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Il Tuir prevede un regime fiscale agevolato in tema di redditi prodotti da persone fisiche e imprese, rispettivamente iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia e iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale, nel comune di Campione d’Italia (articolo 188-bis). Questa disciplina è stata modificata in più punti dal decreto fiscale di fine 2018 (articolo 25-octies, Dl 119/2018) che, tra le altre cose, ha introdotto un’ulteriore agevolazione, valida sia per i contribuenti Irpef sia per i soggetti Ires. Il nuovo comma 5 dell’articolo 188-bis, infatti, prevede che tutti i redditi prodotti in euro concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri (secondo quanto previsto dai commi 1 e 2), con un abbattimento minimo di 26mila euro.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (articolo 12, comma 2, Tuir). Nel calcolo del limite va considerato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. Si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, il limite di reddito complessivo per poter essere considerati fiscalmente a carico è elevato a 4mila euro (articolo 1, commi 252 e 253, legge 205/2017).

Sì. La legge di bilancio 2019, infatti, ha prorogato di un anno la detrazione Irpef del 36% (calcolata su un ammontare massimo di spese non superiore a 5mila euro per unità immobiliare a uso abitativo) per gli interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché per quelli relativi alla realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Pertanto, il bonus si applica anche ai pagamenti effettuati nel corso del 2019 (articolo 1, comma 12, legge 205/2017, come modificato dall’articolo 1, comma 68, legge 145/2018).

Nell’ambito della disciplina del bonus per gli interventi di riqualificazione energetica, la legge di bilancio 2019 ha stabilito che la detrazione del 65% per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro, spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019. Si ricorda che per poter beneficiare dell’agevolazione gli interventi devono condurre a un risparmio di energia primaria (Pes) pari almeno al 20% (articolo 14, comma 2, lettera b-bis, Dl 63/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 67, legge 145/2018).

Al ricorrere delle condizioni previste dalla relativa disciplina, l’art bonus (credito d’imposta del 65%) è riconosciuto a tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura. Le persone fisiche, residenti e non residenti in Italia, hanno diritto al tax credit a condizione che non svolgano attività d’impresa. Pertanto, anche i lavoratori dipendenti possono beneficiare dell’art bonus. Si ricorda, infine, che alle persone fisiche il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 15% del reddito imponibile (articolo 1, Dl 83/2014).

La legge di bilancio 2018 ha modificato l’articolo 12, comma 2, Tuir, stabilendo che, a partire dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, il limite di reddito complessivo per poter essere considerati fiscalmente a carico è elevato a 4mila euro (articolo 1, commi 252 e 253, legge 205/2017). Pertanto, con riferimento al periodo d’imposta 2018, il limite da considerare resto quello fissato a 2.840,51 euro per tutti i familiari.

La detrazione del 19%, prevista in relazione alle spese sostenute per la manutenzione, protezione e restauro dei beni che, in base al Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004) e alla disciplina degli archivi di Stato (Dpr 1409/1963), risultano vincolati, non è cumulabile con quella spettante per le spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico (articolo 10, comma 1, Dm 10 febbraio 2007; circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).

Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi (articolo 10, comma 1, lettera e, Tuir). Si ha diritto alla deduzione anche se gli oneri sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

Le persone non vedenti, oltre alla detrazione del 19% per l’acquisto dei cani guida, possono beneficiare di una detrazione forfetaria in relazione alla spesa sostenuta per il loro  mantenimento (articolo 15, comma 1-quater, Tuir). La legge di bilancio 2019, modificando la ricordata disposizione del Tuir, ha innalzato la misura della detrazione forfetaria, portandola, a partire dal 1° gennaio 2019, da 516,46 a 1.000 euro.

Il credito d’imposta a sostegno della cultura (art bonus – articolo 1, Dl 83/2014) spetta per le erogazioni liberali in denaro. Tali erogazioni, peraltro, devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta, dall’estratto conto della società che la gestisce. Ne deriva, quindi, che non si ha diritto all’art-bonus per le erogazioni liberali effettuate in contanti (circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, paragrafo 6, e circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).

Dall’Irpef lorda è possibile detrarre un importo pari al 19% degli interessi passivi (e relativi oneri accessori), nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie (articolo 15, comma 1, lettera a, Tuir). La detrazione spetta a prescindere dal fatto che il contratto sia garantito o meno da ipoteca (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).

La detrazione del 19% relativa ai compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’abitazione principale, per un importo non superiore a 1.000 euro per ciascuna annualità (articolo 15, comma 1, lett. b-bis, Tuir), non spetta se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).

Tra le spese sanitarie detraibili rientrano anche quelle sostenute per la conservazione delle cellule del cordone ombelicale a uso “dedicato” per il neonato o consanguinei con patologia e con approvazione scientifica e clinica. La conservazione deve avvenire esclusivamente presso strutture trasfusionali pubbliche o individuate dalla normativa vigente. Tali presupposti devono risultare dalla documentazione. Al contrario, non sono detraibili le spese relative alla conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale a uso “autologo”, cioè per future esigenze personali (risoluzione n. 155/E del 12 giugno 2009).

Nell’ambito delle spese sanitarie che danno diritto alla detrazione Irpef del 19% (articolo 15, comma 1, lettera c, Tuir) rientrano anche quelle sostenute per interventi chirurgici, inclusi quelli di piccola chirurgia, che possono essere eseguiti in day hospital da parte di un medico chirurgo, con anestesia locale e senza necessità di alcuna degenza. In particolare, sono detraibili le spese sostenute per interventi chirurgici ritenuti necessari per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona ovvero per interventi finalizzati a riparare inestetismi, sia congeniti sia dovuti a eventi pregressi (come, ad esempio, incidenti stradali, incendi), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici. Nel caso in cui le spese siano certificate da più documenti, la detrazione spetta per l’intera spesa a condizione che il collegamento con l’intervento chirurgico risulti dai documenti di spesa o sia attestato dalla struttura sanitaria mediante integrazione degli stessi o mediante certificazione aggiuntiva (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).

A partire dal 2018, a favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati (codice Ateco principale 47.61 o 47.79), è riconosciuto un credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari, con riferimento ai locali dove si svolge l’attività, nonché alle eventuali spese di locazione e alle altre spese individuate dal relativo decreto attuativo (Dm 23 aprile 2018 – vedi “Tax credit librerie: via libera dal Mibact”). Il credito è utilizzabile solo in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto del versamento (articolo 1, commi 319 e seguenti, legge 205/2017, e provvedimento 12 dicembre 2018 – vedi “Credito d’imposta per le librerie: messi a punto modalità e termini”). Il codice tributo da indicare nell’F24 è “6894” (risoluzione n. 87/E del 13 dicembre 2018).

Nel novero delle spese veterinarie che danno diritto alla detrazione Irpef del 19%, fino a un importo massimo di 387,40 euro, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro (articolo 15, comma 1, lettera c-bis, Tuir), non rientrano quelle sostenute per la cura di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole (decreto n. 289 del 6 giugno 2001). Per tali spese, quindi, la detrazione non spetta.

Il diritto alla detrazione degli interessi passivi pagati in relazione ai mutui ipotecari stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale (articolo 15, comma 1, lettera b, Tuir) non si perde in caso di trasferimento all’estero per motivi di lavoro, avvenuto dopo l’acquisto. A tal fine, però, è necessario che siano rispettate tutte le condizioni richieste dalla disciplina di riferimento, che permangano le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale e che il contribuente non abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale nello Stato estero di residenza (circolare n. 17/E del 20 aprile 2015).

Le spese sostenute per il trapianto di organi, incluse quelle necessarie al trasferimento (anche dall’estero) dell’organo da trapiantare sul luogo dell’intervento, rientrano nel novero delle spese sanitarie che danno diritto alla detrazione Irpef del 19% (articolo 15, comma 1, lettera c, Tuir). È necessario che le fatture siano intestate al contribuente che ha sostenuto le spese e non alla struttura o al medico che esegue l’intervento (circolare Min. Finanze n. 122 del 1° giugno 1999, paragrafo 1.1.6).

I contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici (ad esempio, autisti e giardinieri) e all’assistenza personale o familiare (ad esempio, colf, baby-sitter, assistenti delle persone anziane) sono deducibili dal datore di lavoro per la sola parte rimasta a suo carico. Pertanto, non è deducibile la quota contributiva a carico del collaboratore domestico/familiare. Si ricorda che l’importo massimo deducibile è di 1.549,37 euro all’anno (articolo 10, comma, 2, Tuir).

Dal reddito complessivo sono deducibili anche i versamenti periodici effettuati al coniuge nella misura indicata nell’accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati o dinanzi all’ufficiale dello stato civile, di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, articolo 10, comma 1, lettera c, Tuir e articoli 6 e 12, Dl 132/2014).

Se gli interventi per la riduzione del rischio sismico che danno diritto al “sisma bonus potenziato” (detrazioni d’imposta del 70% o dell’80% a seconda che dai lavori derivi rispettivamente il passaggio a una o due classi di rischio inferiore) sono effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare nei comuni che si trovano in zone classificate a rischio sismico 1, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi compra l’immobile nell’edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari, rispettivamente, al 75% o all’85% del prezzo di acquisto (entro un ammontare massimo di 96mila euro). Per beneficiare dell’agevolazione le imprese, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, devono vendere l’immobile. Si ricorda, infine, che i beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati. È esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari (articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013).

La detrazione d’imposta per gli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici spetta anche nell’ipotesi in cui il pagamento delle spese sostenute per i lavori sia effettuato da una società finanziaria, che ha concesso un finanziamento. Quest’ultima deve pagare il corrispettivo al fornitore con un bonifico bancario o postale dal quale devono risultare tutti i dati previsti (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento e numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato) in modo da consentire alle banche o a Poste italiane di operare la ritenuta. Il contribuente, dal canto suo, deve conservare una copia della ricevuta del bonifico. In questo caso, l’anno di sostenimento della spesa è quello di effettuazione del bonifico da parte della società finanziaria al fornitore della prestazione. In ogni caso, è necessaria la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge (circolare n. 11/E del 21 maggio 2014, paragrafo 4.4).

In caso di vendita dell’abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa” e di successivo riacquisto (entro un anno) di un’altra abitazione in presenza delle condizioni per usufruire degli stessi benefici, si ha diritto a un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato (articolo 7, legge 448/1998). Il credito ha natura personale. Esso, infatti, compete al contribuente che, al momento dell’acquisizione agevolata dell’immobile, ovvero entro un anno dall’acquisto, abbia alienato la casa di abitazione da lui stesso acquistata con la agevolazioni. Ne consegue che qualora l’immobile alienato o quello acquisito risultino in comunione, il credito d’imposta deve essere imputato agli aventi diritto rispettando la percentuale della comunione (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).

La legge di bilancio 2018 ha stabilito che, analogamente a quanto già previsto per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici, per gli interventi che danno diritto alla detrazione d’imposta per le ristrutturazioni edilizie (attualmente del 50%) e che comportano il conseguimento di risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili, occorre trasmettere telematicamente all’Enea le informazioni sui lavori effettuati (articolo 1, comma 3, legge 205/2017). L’invio della documentazione va effettuato attraverso il sito http://ristrutturazioni2018.enea.it e deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi la cui data di fine lavori (collaudo) è compresa tra il 1° gennaio e il 21 novembre 2018, il termine dei 90 giorni decorre da quest’ultima data. L’elenco degli interventi soggetti all’obbligo di invio è disponibile sul sito http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/.

In linea generale, le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni sono redditi diversi. Tuttavia, non generano plusvalenze imponibili le cessioni, tra l’altro, di unità immobiliari urbane, che, per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o la costruzione) e la cessione, sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari (articolo 67, Tuir). Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente (articolo 10, comma 3-bis, Tuir).

La detrazione d’imposta relativa agli interventi per la riqualificazione energetica degli edifici spetta anche in caso di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, nonché istituti scolastici e università (articolo 1, comma 346, legge 296/2006). In tal caso, si ha diritto al bonus nel limite di 60mila euro. Tra le spese agevolabili rientrano anche quelle relative alle prestazioni professionali, sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta per fruire del beneficio (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018). Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, si rinvia alla Guida disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Tra i lavori che danno diritto alla detrazione d’imposta relativa alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio rientrano anche quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (articolo 16-bis, comma 1, lettera e, Tuir). Si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni sia sulle singole unità immobiliari. La detrazione spetta anche se l’intervento finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche è effettuato in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nel condominio in cui sono eseguiti i lavori (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).

Nel novero delle spese che danno diritto alla detrazione d’imposta prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono incluse anche quelle effettuate per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia (articolo 16-bis, comma 1, lettera h, Tuir). Rientrano tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del consumo individuale del calore, in quanto finalizzati al conseguimento del risparmio energetico, installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l’impianto di climatizzazione invernale ovvero nel caso in cui quest’ultimo sia sostituito con un impianto che non presenta le caratteristiche tecniche richieste per la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica (circolare n. 18/E del 6 maggio 2016, paragrafo 3.1). Per ulteriori informazioni sulla detrazione si rinvia alla Guida disponibile sul sito dell’Agenzia.

Tra coloro che possono beneficiare della detrazione Irpef relativa alla spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, rientra anche chi esegue in proprio i lavori. In tal caso, si ha diritto alla detrazione limitatamente alle spese sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati, che può avvenire anche prima dell’inizio dei lavori (circolare Min. Finanze n. 121 dell’11 maggio 1998, paragrafo 2.4).

Il sisma bonus consiste in una detrazione d‘imposta relativa alle spese sostenute per gli interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche. La misura dell’agevolazione varia a seconda della tipologia di intervento e dell’entità della riduzione del rischio sismico che deriva dai lavori (a seconda dei casi, 50%, 70%, 80%, 75% o 85% – cfr articolo 16, comma 1-bis, 1-ter e 1-quater, 1-quinquies, Dl 63/2013). Le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le modalità di attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi realizzati sono state definite dal Dm 28 febbraio 2017, n. 58 (modificato dal successivo Dm 7 marzo 2017, n. 65). Dalla lettura delle disposizioni del decreto si evince che, per usufruire del sisma bonus, è necessario che l’asseverazione relativa al miglioramento della classe di rischio, redatta da un professionista, sia allegata alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al momento della sua presentazione e non in tempi successivi (articolo 3).

Le spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione di minori stranieri danno diritto a una deduzione dal reddito complessivo nella misura del 50% (articolo 10, comma 1, lett. l-bis, Tuir). L’espressione utilizzata dal legislatore per individuare i contribuenti interessati alla deduzione (“spese sostenute dai genitori adottivi”) deve essere interpretata nel senso di “spese sostenute dagli aspiranti genitori adottivi”. È possibile, quindi, usufruire dell’agevolazione a prescindere dalla effettiva conclusione della procedura di adozione e indipendentemente dall’esito della stessa (risoluzione n. 77/E del 28 maggio 2004).

In relazione agli interventi che incrementano il livello di efficienza energetica degli edifici è prevista una specifica detrazione d’imposta sia ai fini Irpef sia ai fini Ires. La legge di bilancio 2018 ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 la misura dell’agevolazione pari al 65%. Tuttavia, la stessa legge ha espressamente previsto che la detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi (articolo 1, comma 3, legge 205/2017 e articolo 14, Dl 63/2013).

Sì. Nel novero dei contributi previdenziali e assistenziali deducibili dal reddito complessivo rientrano anche quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi (articolo 10, comma 1, lettera e, Tuir).

La detrazione Irpef per gli interventi finalizzati al risparmio energetico non spetta per l’installazione di un impianto di “solar cooling”, ossia di un impianto che permette di generare acqua fredda per la climatizzazione estiva a partire dall’acqua calda prodotta da pannelli solari (risoluzione n. 299/E del 14 luglio 2008).

La detrazione Irpef per gli interventi finalizzati al risparmio energetico spetta anche in relazione alle spese sostenute per l’installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di acqua calda, nonché per la produzione di acqua calda ed energia elettrica. Questi sistemi, infatti, sono assimilabili ai pannelli solari. Si ricorda, inoltre, che le spese sostenute per l’installazione di un sistema termodinamico finalizzato alla produzione combinata di energia elettrica e di energia termica possono essere oggetto di detrazione per la sola parte riferibile alla produzione di energia termica. In tal caso, la quota di spesa detraibile può essere individuata in misura percentuale sulla base del rapporto tra l’energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall’impianto (risoluzione n. 12/E del 7 febbraio 2011). Per ulteriori informazioni sul bonus, si rinvia alla Guida disponibile sul sito dell’Agenzia.

Per le erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno del patrimonio artistico e culturale spetta un credito d’imposta nella misura del 65% (articolo 1, Dl 83/2014 – art bonus). Inizialmente, l’agevolazione era limitata alle erogazioni effettuate nel corso del triennio 2014-2016, ma la legge di stabilità 2016 l’ha resa permanente (articolo 1, comma 318, legge 208/2015). Tra gli enti beneficiari delle erogazioni che danno diritto al bonus rientrano anche le fondazioni lirico sinfoniche.

Le spese per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1º gennaio al 31 dicembre 2018, danno diritto alla detrazione Irpef per gli interventi finalizzati al risparmio energetico. La detrazione spetta nella misura del 65%, fino a un valore massimo di 100mila euro. Per beneficiare dell’agevolazione, dagli interventi deve derivare un risparmio di energia primaria (Pes) pari almeno al 20% (articolo 14, comma 2, lettera b-bis, Dl 63/2013, introdotta dall’articolo 1, comma 3, legge 205/2017).

Il credito d’imposta è riconosciuto solo per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione, ovvero sui giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero nel Registro degli operatori di comunicazione, e aventi, in ogni caso, il direttore responsabile (articolo 57-bis, Dl 50/2017). Quindi, per le spese sostenute per altre forme di pubblicità, come quella tramite sociale network, non è possibile accedere al bonus. Per ulteriori informazioni sul bonus, si rinvia alla sezione dedicata disponibile sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.

Sì, la detrazione opera anche per i contratti di leasing stipulati nel corso del 2018. La legge di stabilità 2016 ha introdotto una serie di agevolazioni fiscali finalizzate a favorire l’utilizzo dello strumento del leasing per l’acquisto dell’abitazione principale (articolo 1, commi 82 e seguenti, legge 208/2015). Tra queste, è prevista una detrazione Irpef del 19% dei canoni e dei relativi oneri accessori (nonché del costo di acquisto a fronte dell’esercizio dell’opzione finale) derivanti, appunto, da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, pagati da coloro che non sono titolari di diritti di proprietà, neanche pro-quota, su immobili a destinazione abitativa (articolo 15, comma 1, lettere i-sexies.1 e i-sexies.2, Tuir). L’agevolazione riguarda i contratti di finanziamento stipulati nel quinquennio compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020 e opera per tutti i periodi d’imposta interessati dalla durata del contratto di locazione finanziaria (articolo 1, comma 84, legge 208/2015).

La norma, che disciplina la detrazione Irpef relativa alle spese di intermediazione immobiliare, fa esplicito riferimento “all’acquisto” dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (articolo 15, comma 1, lettera b-bis, Tuir). L’agevolazione, quindi, spetta esclusivamente all’acquirente dell’immobile e il venditore non può beneficiare della detrazione, anche se ha corrisposto la relativa provvigione all’intermediario immobiliare (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).

I titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione, possono beneficiare di un credito d’imposta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative (articolo 57-bis, Dl 50/2017). Sono esclusi dal riconoscimento dell’agevolazione coloro che nell’anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili. Per ulteriori informazioni sul bonus, si rinvia alla sezione dedicata disponibile sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.

La legge di bilancio 2018 ha introdotto, a partire da quest’anno, una nuova detrazione Irpef del 19%. L’agevolazione è relativa alle spese sostenute in favore dei minori o dei maggiorenni con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (Dsa), fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, necessari all’apprendimento, nonché per strumenti che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere (cfr articolo 1, commi da 665 a 667, legge 205/2017, che ha introdotto la nuova lettera e-ter, articolo 15, comma 1, Tuir). Le regole attuative del bonus sono state emanate con il provvedimento 6 aprile 2018, che, tra le alte cose, definisce gli strumenti compensativi per i quali spetta la detrazione, stabilendo che si considerano tali gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa: la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto; il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione; i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori; la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo; altri strumenti tecnologicamente meno evoluti, quali tabelle, formulari, mappe concettuali.

La detrazione relativa alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta anche per i lavori di bonifica dall’amianto (articolo 16-bis, comma 1, lettera l, Tuir), che, quindi, rappresentano una tipologia a parte, agevolabile indipendentemente dalla categoria edilizia in cui gli interventi stessi rientrano. Ne consegue che la detrazione spetta a prescindere dalla realizzazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio e riguarda anche il trasporto dell’amianto in discarica da parte di aziende specializzate (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).

A favore delle persone fisiche che decidono di investire nel capitale di una società che ha acquisito la qualifica di impresa sociale, è prevista una detrazione Irpef pari al 30% della somma investita. Per beneficiare dell’agevolazione, è necessario che l’investimento sia stato effettuato dopo il 20 luglio 2017 e che la società “finanziata” abbia acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni. Nel corso di ciascun periodo d’imposta, l’investimento massimo detraibile non può essere superiore a 1.000.000 di euro e deve essere mantenuto per almeno cinque anni. Si ricorda, inoltre, che l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso dei cinque anni, implica la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, con gli interessi legali. L’ammontare non detraibile, in tutto o in parte, nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo (articolo 18, comma 3, Dlgs 112/2017).

I fabbricati situati in Italia, che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita e che sono oggetto di usufrutto, devono essere indicati in dichiarazione dall’usufruttuario. A tal proposito, deve essere compilato il quadro RB del modello Redditi Pf ovvero il quadro B del modello 730.

Sì. Nel novero dei contribuenti che possono beneficiare del credito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali finalizzate al sostegno della cultura (art-bonus) sono incluse tanto le persone fisiche quanto quelle giuridiche. Tra le persone fisiche rientrano le persone residenti e non residenti in Italia, a condizione che non svolgano attività d’impresa (ad esempio, dipendenti, pensionati, titolari di reddito di lavoro autonomo, titolari di redditi di fabbricati). Si ricorda, infine, che alle persone fisiche il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 15% del reddito imponibile (articolo 1, Dl 83/2014).

Il Tuir prevede una detrazione Irpef nella misura del 19% per le spese riguardanti, tra l’altro, i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità (articolo 15, comma 1, lettera c). L’agevolazione può essere riconosciuta anche per l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilità personale individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. A tal fine, la persona disabile deve produrre, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap, rilasciata dalla Commissione medica pubblica competente, da cui risulti la menomazione funzionale permanente, anche la certificazione del medico specialista della Asl che attesta il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).

Con riguardo agli interessi passivi e ai relativi oneri accessori (nonché alle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione), pagati in dipendenza di mutui ipotecari contratti, a partire dal 1998, per la costruzione (e la ristrutturazione edilizia) di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, spetta una detrazione Irpef del 19%, calcolata su un importo massimo di 2.582,28 euro (articolo 15, comma 1-ter, Tuir). In caso di contitolarità del contratto di mutuo (o di più contratti di mutuo), il limite si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).

In relazione agli interessi passivi e ai relativi oneri accessori, nonché alle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, derivanti da mutui ipotecari contratti, a partire dal 1998, per la costruzione (e la ristrutturazione edilizia) dell’abitazione principale, si ha diritto a una detrazione Irpef pari al 19%, calcolata su un importo massimo di 2.582,28 euro. L’agevolazione spetta anche per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di un fabbricato rurale da adibire ad abitazione principale del coltivatore diretto (circolare Min. Finanze n. 95 del 12 maggio 2000, paragrafo 1.3.2).

Alla comunicazione telematica per la fruizione del credito d’imposta relativo agli investimenti pubblicitari incrementali non deve essere allegato alcun documento. Tuttavia, il richiedente deve conservare (per i controlli successivi) tutta la documentazione a supporto della domanda: fatture (ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari), attestazione di effettuazione delle spese rilasciata dai soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità per le dichiarazioni fiscali ovvero da un revisore legale dei conti. Tale documentazione, peraltro, dovrà essere esibita su richiesta dell’Amministrazione. Per ulteriori informazioni sul bonus, si rinvia alla sezione dedicata e alle Faq disponibili sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri e alla scheda informativa del sito dell’Agenzia delle entrate.

Nel novero delle prestazioni mediche specialistiche per le quali è possibile usufruire della detrazione Irpef del 19% delle relative spese, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro (articolo 15, comma 1, lettera c, Tuir), rientrano anche quelle rese da ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco (parere ministero della Salute del 20 ottobre 2016). Le spese per tali prestazioni, peraltro, sono detraibili senza necessità di prescrizione medica (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).

Sì. Gli enti non commerciali, infatti, rientrano, insieme alle persone fisiche e ai soggetti titolari di reddito d’impresa, nel novero dei contribuenti che hanno diritto al credito d’imposta previsto per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti (school bonus – articolo 1, commi da 145 a 150, legge 107/2015). Si ricorda che il credito è pari al 65% delle erogazioni effettuate nel 2016 e nel 2017 e al 50% di quelle effettuate nel 2018.

L’installazione di un sistema di accumulo non rientra, di per sé, nell’ambito degli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici e per i quali è possibile usufruire della detrazione Irpef prevista dall’articolo 16-bis, Tuir (attualmente pari al 50% delle spese sostenute). Tuttavia, l’installazione di tale meccanismo dà diritto alla detrazione nel caso in cui sia contestuale o successiva a quella dell’impianto fotovoltaico a cui è collegato. In tal caso, infatti, il sistema di accumulo si configura come un elemento funzionalmente connesso all’impianto e in grado di migliorarne le potenzialità. In ogni caso, il limite di spesa ammesso alla detrazione (pari, attualmente, a 96mila euro) è unico e vale sia per l’impianto sia per il sistema di accumulo (cfr circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 e risposta n. 8 del 19 settembre 2018).

Tra le ipotesi di decadenza dai benefici “prima casa” (articolo 1, tariffa parte I, nota II-bis, Dpr 131/1986) non rientra l’ipotesi in cui l’acquirente conceda in locazione l’immobile acquistato con le agevolazioni. In tal caso, infatti, non si verifica la perdita del possesso dell’immobile (cfr circolare Min. Finanze n. 1 del 2 marzo 1994, paragrafo 4, e circolare n. 18/E del 29 maggio 2013, paragrafo 3.11.3).

La detrazione Irpef del 19% per le spese di istruzione non universitaria (prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera e-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, Tuir) non spetta per l’acquisto di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e di secondo grado (circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, paragrafo 1.15).

Nel novero delle spese mediche per le quali spetta la detrazione Irpef prevista dal Tuir (articolo 15, comma 1, lettera c) non rientra la spesa sostenuta per il trasporto in ambulanza. Sono detraibili, invece, le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto (circolare Min. Finanze n. 108 del 3 maggio 1996, paragrafo 2.4.1).

I giudici del palazzaccio con l’ordinanza n. 31452 del 5 dicembre 2018 intervenendo in tema di reati tributari hanno affermato che l’articolo 37, comma 3, del DPR n. 600 del 1973, che ha evidenti finalità antielusive – nel senso che mira a impedire che, attraverso operazioni commerciali compiute mediante negozi giuridici conformi all’ordinamento giuridico, si realizzi lo scopo di sottrarre alla corretta tassazione, in tutto od in parte, il reddito prodotto ed imputabile al medesimo soggetto giuridico – non presuppone un comportamento fraudolento (diretto ad aggirare il divieto imposto da una norma imperativa: art. 1344 c.c.), essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante (perché non sorretto da valutazioni economiche diverse dal profilo fiscale) di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del regime fiscale proprio dell’operazione che costituisce il presupposto d’imposta.

Ordinanza n. 31452 del 5 dicembre 2018 (udienza 14 novembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Campanile Pietro – Est. Dell’Orfano Antonella
Articolo 37, comma 3, del DPR n. 600 del 1973 – Disposizione antielusiva – Non presuppone un comportamento fraudolento – E’ sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico

Per i giudici del palazzaccio con l’ordinanza n. 30404 del 23 novembre 2018 hanno affermato che al principio dell’emendabilità illimitata dell’eventuale errore commesso dal contribuente nella compilazione della dichiarazione dei redditi, fa eccezione l’ipotesi in cui il legislatore abbia subordinato la concessione di un beneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà (od opzione) del contribuente, anche se da compiersi all’interno della stessa dichiarazione, mediante la compilazione di un modulo predisposto dall’erario (o altrimenti), poiché, a questi effetti, quella specifica parte della dichiarazione assume il diverso valore di atto negoziale, come tale irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall’amministrazione (cfr., ex multis, Cass. 13454/2015).

Ordinanza n. 30404 del 23 novembre 2018 (udienza 29 ottobre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cirillo Ettore – Est. Dell’Orfano Antonella
Emendabilità illimitata dell’errore commesso in dichiarazione – Fa eccezione l’ipotesi in cui il legislatore abbia subordinato la concessione di un beneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà del contribuente – Questa manifestazione assume il diverso valore di atto negoziale, come tale irretrattabile

Gli obblighi tributari relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi e alla tenuta delle scritture non possono considerarsi assolti da parte del contribuente con il mero affidamento delle relative incombenze ad un professionista, richiedendosi altresì anche un’attività di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione, nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista finalizzato a mascherare il proprio inadempimento dell’incarico ricevuto.

Sentenza n. 21061 del 24 agosto 2018 (udienza 14 marzo 2018) Cassazione civile, sezione V – Pres. Crucitti Roberta – Est. D’orazio Luigi
Obblighi tributari relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi – Incarico affidato al professionista – Il contribuente deve controllare e vigilare sull’effettiva esecuzione delle incombenze in carico al professionista – Tale obbligo è superabile solo a fronte di un comportamento fraudolento del professionista

Per i giudici Supremi con l’ordinanza n. 22225 del 12 settembre 2018 intervenendo in tema di provvedimenti deflattivi hanno affermato che  non sono estensibili al condono le disposizioni relative alla facoltà di presentazione di dichiarazioni integrative, prevista dall’art. 8 del DPR n. 322 del 1998, recante disposizioni regolamentari in materia di dichiarazioni relative alle imposte. Detto principio è in linea, del resto, con l’orientamento generale che è venuto da ultimo significativamente consolidandosi, secondo cui il principio di emendabilità della dichiarazione fiscale è limitato alla sola dichiarazione avente natura giuridica di mera esternazione di scienza, laddove la dichiarazione di volere usufruire degli effetti del condono è espressione di manifestazione di volontà.

Ordinanza n. 22225 del 12 settembre 2018 (udienza 19 aprile 2018)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Cirillo Ettore – Est. Napolitano Lucio
Articolo 8 del Dpr 322/1998 – Le disposizioni relative alla presentazione di dichiarazioni integrative non sono estensibili al condono – Il principio di emendabilità è limitato alla dichiarazione avente natura giuridica di esternazione di scienza – La dichiarazione di volere usufruire del condono è espressione di manifestazione di volontà

La detrazione del 19%, prevista in relazione alle spese sostenute per la manutenzione, protezione e restauro dei beni che, in base al Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004) e alla disciplina degli archivi di Stato (Dpr 1409/1963), risultano vincolati, non è cumulabile con quella spettante per le spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico (articolo 10, comma 1, Dm 10 febbraio 2007; circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).

Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi (articolo 10, comma 1, lettera e, Tuir). Si ha diritto alla deduzione anche se gli oneri sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

Le persone non vedenti, oltre alla detrazione del 19% per l’acquisto dei cani guida, possono beneficiare di una detrazione forfetaria in relazione alla spesa sostenuta per il loro  mantenimento (articolo 15, comma 1-quater, Tuir). La legge di bilancio 2019, modificando la ricordata disposizione del Tuir, ha innalzato la misura della detrazione forfetaria, portandola, a partire dal 1° gennaio 2019, da 516,46 a 1.000 euro.

Il credito d’imposta a sostegno della cultura (art bonus – articolo 1, Dl 83/2014) spetta per le erogazioni liberali in denaro. Tali erogazioni, peraltro, devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta, dall’estratto conto della società che la gestisce. Ne deriva, quindi, che non si ha diritto all’art-bonus per le erogazioni liberali effettuate in contanti (circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, paragrafo 6, e circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).

Dall’Irpef lorda è possibile detrarre un importo pari al 19% degli interessi passivi (e relativi oneri accessori), nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie (articolo 15, comma 1, lettera a, Tuir). La detrazione spetta a prescindere dal fatto che il contratto sia garantito o meno da ipoteca (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).

La detrazione del 19% relativa ai compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’abitazione principale, per un importo non superiore a 1.000 euro per ciascuna annualità (articolo 15, comma 1, lett. b-bis, Tuir), non spetta se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).

Tra le spese sanitarie detraibili rientrano anche quelle sostenute per la conservazione delle cellule del cordone ombelicale a uso “dedicato” per il neonato o consanguinei con patologia e con approvazione scientifica e clinica. La conservazione deve avvenire esclusivamente presso strutture trasfusionali pubbliche o individuate dalla normativa vigente. Tali presupposti devono risultare dalla documentazione. Al contrario, non sono detraibili le spese relative alla conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale a uso “autologo”, cioè per future esigenze personali (risoluzione n. 155/E del 12 giugno 2009).

Nell’ambito delle spese sanitarie che danno diritto alla detrazione Irpef del 19% (articolo 15, comma 1, lettera c, Tuir) rientrano anche quelle sostenute per interventi chirurgici, inclusi quelli di piccola chirurgia, che possono essere eseguiti in day hospital da parte di un medico chirurgo, con anestesia locale e senza necessità di alcuna degenza. In particolare, sono detraibili le spese sostenute per interventi chirurgici ritenuti necessari per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona ovvero per interventi finalizzati a riparare inestetismi, sia congeniti sia dovuti a eventi pregressi (come, ad esempio, incidenti stradali, incendi), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici. Nel caso in cui le spese siano certificate da più documenti, la detrazione spetta per l’intera spesa a condizione che il collegamento con l’intervento chirurgico risulti dai documenti di spesa o sia attestato dalla struttura sanitaria mediante integrazione degli stessi o mediante certificazione aggiuntiva (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).

Possono fruire della detrazione delle spese per gli interventi di recupero edilizio (articolo 16-bis, Tuir) coloro che possiedono o detengono l’immobile, sul quale sono stati effettuati i lavori, sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, locazione, comodato). In caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile (se diverso dai familiari conviventi), e quindi anche dall’inquilino, è necessario avere la dichiarazione di consenso del possessore (cioè del proprietario dell’immobile) all’esecuzione degli interventi.

Le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, danno diritto a una detrazione Irpef nella misura del 19%. E’ possibile fruire del beneficio solo se il reddito complessivo non supera 40mila euro. Il beneficio deve essere calcolato su un ammontare di spese non superiore a 2.100 euro (la detrazione massima, quindi, è di 400 euro). Il limite deve essere sempre considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero di soggetti cui si riferisce l’assistenza. Se più soggetti hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il tetto deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa (articolo 15, comma 1, lettera i-septies, Tuir).

Nel novero delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, che danno diritto alla detrazione Irpef nella misura del 19% (articolo 15, comma 1, lettera e, Tuir), rientrano anche quelle sostenute per la frequenza di un corso di perfezionamento tenuto presso un’università (circolare n. 122 del 1° giugno 1999, paragrafo 1.2.5).

Danno diritto alla detrazione Irpef del 19% (calcolata su un importo massimo di 4mila euro) gli interessi passivi e i relativi oneri accessori pagati in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare, da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso (articolo 15, comma 1, lettera b, Tuir). In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici, non erogati in conto capitale, bensì in conto interessi, la detrazione è calcolata sulla differenza tra gli interessi passivi e il contributo concesso. In altri termini, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente (circolare n. 108 del 3 maggio 1996, paragrafo 2.3.2). Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l’intero importo degli interessi passivi, l’ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di onere rimborsato (articolo 17, comma 1, lett. n-bis, Tuir). Qualora, invece, il contributo venga restituito, è possibile recuperare la quota di interessi non detratta, rispettando però le condizioni di fatto e di diritto vigenti per la dichiarazione dei redditi in cui si sarebbe potuto far valere il relativo onere in assenza del contributo e indicando tale importo nel modello dichiarativo tra le “Altre spese” e, in particolare, tra “Le altre spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%” (risoluzione n. 76/E del 2 agosto 2010).

Nel novero delle spese per le quali compete la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio rientrano anche quelle finalizzate alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 104/1992 (articolo 16-bis, comma 1, lettera e, Tuir). Ciò detto, anche l’installazione di un montascale è ricompresa tra gli interventi edilizi sulle parti comuni di edifici residenziali atti a rimuovere le barriere architettoniche e, quindi, per la relativa spesa è possibile usufruire della detrazione Irpef per recupero edilizio. La detrazione, peraltro, compete interamente (e non pro quota in base alla ripartizione millesimale della tabella condominiale), in quanto il montascale è necessario all’uso specifico del solo condòmino disabile che ha sostenuto integralmente la spesa (risoluzione n. 336/E del 1° agosto 2008).

La detrazione Irpef del 19%, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro, prevista per le spese sanitarie in generale e per l’acquisto di farmaci in particolare (articolo 15, comma 1, lettera c, Tuir), spetta anche per le spese relative ai farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati on line da farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla relativa legislazione (articolo 112-quater, Dlgs 219/2006). L’elenco delle farmacie e degli esercizi commerciali autorizzati alla vendita on line è consultabile sul sito www.salute.gov.it (circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, pagina 24).

 

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che possiedono, nel corso del periodo d’imposta, un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (articolo 12, comma 2, Tuir). Il limite è fissato con riferimento all’intero periodo d’imposta, rimanendo del tutto indifferente il momento in cui tale reddito si è prodotto nel corso del periodo stesso. Pertanto, il superamento della soglia reddituale determina la perdita del diritto alla detrazione fiscale per l’intero periodo d’imposta e, dunque, anche per la parte dell’anno in cui il familiare è stato privo di reddito (circolare n. 15/E del 16 marzo 2007, paragrafo 1.4.8).

 

Al ricorrere delle condizioni prescritte dalla normativa di riferimento, possono fruire della detrazione Irpef delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio disciplinata dall’articolo 16-bis, Tuir, non solo i proprietari degli immobili, ma anche i titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che sostengono le relative spese. Ai fini dell’agevolazione in esame, non rileva la distinzione tra “prima” e “seconda” casa di abitazione.

Nel caso descritto, il contribuente perde il diritto a detrarre gli interessi corrisposti in relazione al contratto di mutuo sottoscritto, in quanto costituisce requisito essenziale per fruire della detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera b, Tuir, l’aver adibito l’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto (circolare n. 95 del 12 maggio 2000, paragrafo 1.2.5).

 

Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio rientrano quelli relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia (articolo 16-bis, comma 1, lettera h, Tuir). Pertanto, l’installazione all’interno di una singola unità immobiliare di un condizionatore a pompa di calore rappresenta una spesa detraibile a condizione che si tratti di un’opera finalizzata alla realizzazione di un risparmio energetico.

L’articolo 15, comma 1, lettera b, Tuir, prevede il riconoscimento di una detrazione Irpef pari al 19% degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori (nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione) pagati in dipendenza di un mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire, entro un anno dall’acquisto stesso, ad abitazione principale (dimora abituale), per un importo non superiore a 4mila euro. Al personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, la detrazione è riconosciuta a prescindere dal requisito della dimora abituale, essendo sufficiente che l’immobile costituisca l’unica abitazione di proprietà (articolo 66, comma 2, legge 342/2000).

In linea generale, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998, spetta una detrazione Irpef, il cui importo varia a seconda del tipo di contratto e del reddito complessivo. Una specifica detrazione è riconosciuta anche a favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite a propria abitazione principale e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione; anche in tal caso l’importo varia in funzione del reddito complessivo. I requisiti, gli importi e i limiti previsti per fruire delle due tipologie di detrazione sono diversi. Tuttavia, le detrazioni, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole (cfr articolo 16, Tuir). Se nel corso dell‘anno si verificano più situazioni, il contribuente può applicare per i diversi periodi di tempo diverse detrazioni, ma il numero complessivo di giorni indicato non può essere superiore a 365 (cfr circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, pagina 280).

n relazione alle spese veterinarie è prevista una detrazione Irpef del 19%, fino a un importo massimo di 387,40 euro, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro (articolo 15, comma 1, lettera c-bis, Tuir). La detrazione compete  per le spese veterinarie sostenute per la cura  di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. Non compete, invece, per quelle sostenute per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite (articolo 1, Dm n. 289 del 6 giugno 2001).

A favore dei contribuenti che sostengono spese per la manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004) e della disciplina degli archivi di Stato (Dpr 1409/1963) è prevista una detrazione dall’imposta lorda pari al 19%. La detrazione è cumulabile con quella per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, prevista dall’articolo 16-bis del Tuir, ma in tal caso è ridotta del 50% (circolare n. 57 del 24 febbraio 1998, paragrafo 5 e circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, paragrafo 1.8). La riduzione è da intendersi riferita esclusivamente alla parte di spesa per la quale il contribuente, contemporaneamente, fruisce anche della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Pertanto, le spese per le quali non spetta tale ultima detrazione (in quanto eccedenti i limiti ivi previsti) possono essere interamente ammesse alla detrazione del 19% (circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, pagina 121).

Il coniuge superstite cointestatario, insieme alla moglie, di un mutuo ipotecario stipulato per la ristrutturazione della propria abitazione, che abbia provveduto ad accollarsi l’intero mutuo, può usufruire della detrazione sul 100% dei relativi interessi passivi sostenuti, a condizione che sussistano tutte le altre condizioni prescritte dalla normativa agevolativa (risoluzione n. 129/E del 18 ottobre 2017).

Le spese relative alle patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica possono essere portate in detrazione anche se sono state sostenute per conto di familiari non a carico, affetti da tali patologie. In tal caso, la detrazione è ammessa solamente per la parte di spese che non ha trovato capienza nell’Irpef dovuta dal familiare affetto dalla patologia e nel limite massimo di 6.197,48 euro annui (articolo 15, comma 2, Tuir). Se il familiare affetto dalla patologia ha presentato o è tenuto a presentare una propria dichiarazione dei redditi, l’ammontare delle spese che non ha trovato capienza nell’imposta deve essere desunto nelle annotazioni del suo modello 730-3 o nel quadro RN del modello Redditi. Se il contribuente affetto dalla patologia esente non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, il familiare che ha sostenuto la spesa può portare in detrazione nella propria dichiarazione l’intero importo, rispettando comunque il limite annuo previsto. Per beneficiare della detrazione, il contribuente deve documentare, mediante una certificazione rilasciata dall’Azienda sanitaria locale, che la patologia di cui è affetto il familiare rientra tra quelle che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. I documenti di spesa devono essere intestati al contribuente che ha effettuato il pagamento e contenere l’indicazione del familiare a favore del quale è stata sostenuta. Se, invece, il documento è intestato al contribuente affetto dalla patologia, è necessario che questi annoti sullo stesso, con valore di autocertificazione, quale parte di spesa è stata sostenuta dal familiare.

La violazione dell’obbligo di dichiarazione annuale degli investimenti e delle attività finanziarie all’estero (mancata presentazione del quadro RW) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso di investimenti o attività estere detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, la sanzione è raddoppiata (dal 6% al 30% degli importi non dichiarati). Se il quadro RW viene presentato entro 90 giorni dal termine, si applica la sanzione di 258 euro (articolo 5, Dl 167/1990).

Dall’imposta lorda è possibile detrarre un importo pari al 19% delle spese sanitarie, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro, costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica (diverse da quelle necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone disabili) e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere (articolo 15, comma 1, lettera c, Tuir). A tal fine, occorre essere in possesso della documentazione che qualifica la tipologia di spesa sostenuta. Per il riconoscimento della detrazione, è sufficiente che dalla descrizione nella fattura si evinca in modo univoco la natura sanitaria della prestazione resa, così da escludere quelle meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario. Pertanto, l’indicazione riportata nella fattura di “ciclo di cure mediche odontoiatriche specialistiche” consente, in presenza degli altri requisiti, di beneficiare della detrazione in esame (circolare n. 17/E del 24 aprile 2015, paragrafo 1.2).

La sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia, qualificandosi come intervento di manutenzione straordinaria, rientra nel novero dei lavori edilizi che costituiscono valido presupposto per beneficiare del bonus mobili ed elettrodomestici. Il collegamento richiesto dalla norma (articolo 16, comma 2, Dl 63/2013) tra l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e l’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione deve sussistere tenendo conto dell’immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente. Pertanto, l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se gli stessi sono destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, fermo restando il rispetto di tutte le ulteriori condizioni richieste dalla legge (circolare n. 29/E del 18 settembre 2013, paragrafo 3.4).

 

Nel novero degli interventi che danno diritto alla detrazione Irpef per recupero del patrimonio edilizio rientrano anche quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi(articolo 16-bis, comma 1, lettera e, Tuir). I costi di installazione di un ascensore in un condominio, sostenuti per intero da un singolo condomino, sono detraibili anche se i lavori non sono stati deliberati dall’assemblea, ma sono stati autorizzati dal Comune. In particolare, il contribuente potrà usufruire del beneficio fiscale limitatamente alla parte di spesa riferibile alla quota a lui imputabile sulla base della tabella condominiale di ripartizione millesimale (risoluzione n. 264/E del 25 giugno 2008).

 

Tra le spese che danno diritto alla detrazione Irpef per interventi di recupero del patrimonio edilizio rientrano anche quelle sostenute per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (articolo 16-bis, comma 1, lettera f, Tuir). Tra tali misure è compresa anche l’apposizione di grate alle finestre (o loro sostituzione). Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni fiscali relative agli interventi di recupero edilizio si rinvia alla Guida pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, spetta un credito d’imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate. Il credito è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per i titolari di reddito d‘impresa, il credito è utilizzabile in compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. Non trovano applicazione i limiti di compensabilità previsti dalle legge (articolo 1, DL 83/2014). Nel modello F24 utilizzato per la compensazione deve essere indicato il codice tributo “6842”, istituito dalla risoluzione n. 116/E del 17 dicembre 2014 (per ulteriori informazioni sull’art-bonus, si rinvia ai chiarimenti forniti dalla circolare n. 24/E del 31 luglio 2014 e al sito artbonus.gov.it).

Ai fini del monitoraggio fiscale, le persone fisiche, nonché gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia che, nel corso del periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi, mediante la compilazione del quadro RW. L’obbligo dichiarativo sussiste anche quando tali soggetti, pur non essendo possessori diretti degli investimenti e delle attività estere di natura finanziaria, ne siano i titolari effettivi (articolo 4, comma 1, Dl 167/1990). Tuttavia, l’obbligo non sussiste per i depositi e i conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15 mila euro (articolo 4, comma 3, Dl 167/1990, come modificato dall’articolo 2, legge 186/2014). Resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’mposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (Ivafe).

Le spese sostenute per visite nutrizionali, con rilascio di diete alimentari personalizzate, eseguite da biologi, rientrano nel novero delle spese sanitarie che danno diritto alla detrazione Irpef del 19%, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro (articolo 15, comma 1, lettera c, Tuir). Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal biologo devono risultare la specifica attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa, mentre non è necessaria la prescrizione medica (circolare 11/E del 21 maggio 2014, paragrafo 2.2).

Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2018 e destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% (articolo 1, comma 145, legge 107/2015).

Se il pagamento delle spese sostenute per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, Tuir) viene materialmente effettuato da una società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest’ultimo può beneficiare della relativa detrazione Irpef a condizione che: a) la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo all’impresa che ha eseguito i lavori con bonifico bancario o postale da cui risultino tutti i dati previsti dalla legge (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato; b) il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico. L’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria al fornitore della prestazione (circolare n. 11/E del 21 maggio 2014, paragrafo 4.4).

È riconosciuta una detrazione Irpef pari al 19% degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di mutui, garantiti da ipoteca su immobili, contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4mila euro (articolo 15, comma 1, lettera b, Tuir). In caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l’acquisto, comprensivo delle spese notarili e degli altri oneri accessori, l’agevolazione deve essere limitata all’ammontare del predetto costo, risultante dalla somma del valore dell’immobile indicato nel rogito, nonché degli altri oneri accessori, debitamente documentati, connessi con  l’operazione di acquisto. Per determinare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione può essere utilizzata la seguente formula: (costo di acquisto dell’immobile + oneri correlati) X interessi pagati/capitale dato a mutuo (circolare n. 15/E del 20 aprile 2005, paragrafo 4.1). Ai fini dell’applicazione della formula, tra le spese e gli oneri accessori connessi all’acquisto, sebbene non tutti rientranti tra quelli detraibili, sono inclusi, ad esempio, l’onorario del notaio per l’acquisto dell’immobile e per la stipula del mutuo, le spese di mediazione, le imposte di registro e quelle ipotecarie e catastali, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca, l’imposta sostitutiva sul capitale prestato, le spese sostenute per eventuali autorizzazioni del giudice tutelare e quelle sostenute in caso di acquisto effettuato nell’ambito di una procedura esecutiva individuale o concorsuale (circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, pagine 65 e 66).

Per poter beneficiare della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, Tuir), l’invio (con raccomandata a/r o altre modalità stabilite dalla Regione) della comunicazione all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente non è sempre necessario. Infatti, la comunicazione (notifica preliminare all’Asl e alla direzione provinciale del Lavoro territorialmente competenti) deve essere effettuata solo nei casi in cui la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro espressamente lo prevede. Tale obbligo sussiste, in particolare, nel caso di cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non  contemporanea; di cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nell’ipotesi precedente per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera; cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini/giorno (articolo 99, Dlgs 81/2008).

 

Nell’ambito della disciplina relativa alla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, è previsto il riconoscimento di specifiche detrazioni anche per le spese sostenute per gli interventi di adozione di misure antisismiche (sismabonus – articolo 16-bis, comma 1, lettera i, Tuir). La percentuale di detrazione e le regole sono diverse a seconda dell’anno di effettuazione della spesa. La legge di bilancio 2017, oltre a stabilire una proroga delle detrazioni al 31 dicembre 2021, ha previsto il riconoscimento di detrazioni maggiorate quando alla realizzazione degli interventi consegua una riduzione del rischio sismico. In particolare, qualora tali interventi siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, la detrazione d’imposta è riconosciuta nella misura del 75% della spesa sostenuta, se dai lavori deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore. Se, invece, dall’esecuzione degli interventi deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’85%. Tali detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96 mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Tra le spese ammesse alla detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio rientrano quelle relative alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Gli interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia (articolo 16-bis, comma 1, lettera h, Tuir). L’installazione di un impianto fotovoltaico, diretto alla produzione di energia elettrica, per poter beneficiare della detrazione in esame deve avvenire essenzialmente per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera) e quindi l’impianto deve essere posto direttamente al servizio dell’abitazione dell’utente (risoluzione n. 22/E del 2 aprile 2013). In merito alla detrazione in parola, si ricorda che la legge di bilancio 2017 ha prorogato al 31 dicembre 2017 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96 mila euro per unità immobiliare. Dal 1° gennaio 2018, in assenza di ulteriori proroghe, la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48mila euro per unità immobiliare.

Gli interventi finalizzati al risparmio energetico, per i quali si usufruisce della detrazione del 65%, non consentono di ottenere la detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Infatti, costituisce valido presupposto per la fruizione della detrazione in esame solo l’effettuazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16, comma 2, Dl 63/2013). Per ulteriori informazioni sul bonus, si veda la Guida pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Ai fini della detrazione Irpef connessa agli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari, non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica (o di qualificazione) energetica (cfrIstruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi).

In linea generale, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni sono redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente (articolo 67, comma 1, lettera b, Tuir). La norma non limita l’imponibilità al solo caso di immobile situato in Italia. Pertanto, anche la cessione di quelli situati all’estero può generare plusvalenze tassabili in capo al venditore residente in Italia. La legge finanziaria 2006 ha introdotto una modalità di tassazione delle plusvalenze in esame alternativa rispetto a quella ordinaria. Infatti, è prevista la possibilità, all’atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, di assoggettare la plusvalenza realizzata a un’imposta sostituiva del 20%. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all’applicazione e al versamento dell’imposta sostitutiva, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio, inoltre, comunica all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni, utilizzando il modello approvato con il provvedimento del 12 gennaio 2007 (articolo 1, comma 496, legge 266/2005). Dalla lettura della disposizione si evince che il legislatore ha voluto far convergere in un preciso momento, quello della cessione dell’immobile, non solo la scelta del regime sostitutivo, ma anche l’applicazione e il versamento della relativa imposta. La cessione, quindi, segna il momento impositivo e comporta l’obbligo del deposito della provvista nelle mani del notaio. Ne deriva che, nel caso di vendita di un immobile situato all’estero, alla plusvalenza è applicabile l’imposta sostitutiva solo se l’atto di cessione è stipulato da un notaio italiano (al quale il venditore residente in Italia abbia richiesto l’applicazione del regime sostitutivo). Al contrario, nell’ipotesi in cui l’atto di trasferimento sia formato all’estero, il contribuente italiano non può usufruire dell’imposta sostitutiva, in considerazione del fatto che, in tal caso, la cessione è realizzata senza l’intervento del notaio italiano, che, come sopra detto, è indispensabile per l’applicazione della norma. La possibilità di applicare l’imposta sostitutiva è esclusa anche nel caso in cui il notaio italiano provveda a legalizzare l’atto formato all’estero per il suo riconoscimento in Italia (risoluzione n. 143/Edel 21 giugno 2007).

La legge 81/2017 (articoli 8 e 9) introduce rilevanti novità in materia fiscale per i lavoratori autonomi. Con specifico riferimento alle spese di formazione, l’articolo 9 modifica l’articolo 54, comma 5, Tuir, prevedendo il passaggio da un regime di deducibilità parziale a un regime di deducibilità integrale entro un massimale annuo. Infatti, in base alla nuova formulazione della norma, sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10mila euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Le nuove regole sono applicabili a partire dal periodo d’imposta 2017. La disciplina vigente fino al 2016 prevede una deducibilità delle spese di formazione limitata al 50% del loro ammontare.

In generale, sono deducibili dal reddito complessivo gli assegni periodici corrisposti al coniuge, a esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (articolo 10, comma 1, lettera c, Tuir). È deducibile anche il “contributo casa”, ovvero le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato che siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente. La quantificazione del “contributo casa”, se non stabilito direttamente dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, può essere determinata per relationem, qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l’obbligo di pagamento dell’importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all’immobile a disposizione dell’ex coniuge. Nel caso in cui dette somme riguardino l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute (circolare 17/E del 24 aprile 2015, paragrafo 4.1).

La legge di bilancio 2017 ha previsto che, per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (di cui all’articolo 1, Dlgs 99/2004), iscritti nella previdenza agricola (articolo 1, comma 44, legge 232/2016). Alla luce del tenore letterale della norma, l’agevolazione in esame è applicabile esclusivamente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, che producono redditi dominicali e agrari. Dall’applicazione del beneficio sono invece esclusi i soci delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice che abbiano optato (ai sensi dell’articolo 1, comma 1093, legge 296/2006) per la determinazione del reddito su base catastale, in quanto il reddito che viene loro attribuito mantiene la natura di reddito d’impresa così espressamente qualificato in capo alle società dal decreto ministeriale n. 213 del 27 settembre 2007 (circolare n. 8/E del 7 aprile 2017, paragrafo 9).

Le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese da psicologi e da psicoterapeuti per finalità terapeutiche sono detraibili, senza necessità di prescrizione medica. Le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta, infatti, sono equiparabili alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i contribuenti avvalersene anche senza prescrizione medica (circolare n. 20/E del 13 maggio 2011, paragrafo 5.15). La detrazione è ammessa per un importo pari al 19% delle spese, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro (articolo 15, comma 1, lettera c, Tuir).

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi il contribuente che, con riferimento al periodo d’imposta considerato, possiede esclusivamente compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo uguale o inferiore a 28.158,28 euro (cfr Istruzioni per la compilazione, pag. 4).

Per beneficiare della detrazione Irpef relativa alle spese per l’arredo degli immobili ristrutturati (articolo 16, comma 2, DL 63/2013), i pagamenti possono essere effettuati, oltreché con bonifico bancario o postale, anche con carta di debito o credito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare (evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso (circolare n. 7/E del 31 marzo 2016, paragrafo 2.4).

In presenza di tutte le condizioni richieste dalla legge, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19% dei canoni derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998, dei canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti universitari fuori sede, per un importo non superiore a 2.633 euro (articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, Tuir). In tale ipotesi, la detrazione eccedente l’imposta lorda non può essere recuperata. Infatti, le previsioni del decreto Mef 11 febbraio 2008, che, in base a quanto stabilito dall’articolo 16, comma 1-sexies, Tuir, disciplina le modalità di recupero della detrazione eccedente, non possono essere estese anche al beneficio in esame poiché esse si applicano soltanto alle detrazioni per i canoni derivanti dai contratti di locazione dell’abitazione principale di cui all’articolo 16, Tuir, e alla specifica detrazione per conduttori di alloggi sociali prevista, per il triennio 2014-2016, dall’articolo 7, Dl 47/2014 (circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, pagina 109).

La risposta è negativa. Infatti, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che l’erogazione sia effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. La detrazione non spetta, quindi, per le erogazioni effettuate in contanti (articolo 15, comma 1, lett. i-ter, Tuir).

I contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all’ente pensionistico di appartenenza sono integralmente deducibili dal reddito complessivo (articolo 10, comma 1, lettera e, Tuir). Nel novero di tali contributi rientrano anche quelli versati per il riscatto degli anni di laurea, sia ai fini pensionistici sia ai fini della buonuscita (articolo 2, comma 5-bis, legge 184/1997), che devono essere indicati nel quadro RP, sezione II (Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo), rigo RP21, del modello Redditi PF.

Tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture, è compreso anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento. Nel novero dei familiari rientrano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado e il componente dell’unione civile. Con riguardo a quest’ultimo, infatti, la legge 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone delle stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che, a esclusione delle previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull’adozione, “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. In tal caso, ferme restando le altre condizioni richieste dalla legge, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.

In caso di pignoramento presso terzi, il creditore pignoratizio deve indicare, nella propria dichiarazione, i redditi percepiti e le ritenute subite da parte del terzo erogatore, anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva (cfr provvedimento 3 marzo 2010 e circolare n. 8/2011). Le ritenute subite possono essere scomputate dall’imposta risultante dalla dichiarazione. Le somme percepite a seguito della procedura di pignoramento presso terzi vanno indicate nel relativo quadro (ad esempio, se si tratta di redditi di lavoro dipendente, devono essere esposte nel quadro RC). Nel caso di redditi derivanti da Tfr, altre indennità connesse e arretrati di lavoro dipendente, soggetti a tassazione separata, va utilizzata la sezione XII del quadro RM della dichiarazione, relativa ai redditi corrisposti da soggetti non obbligati a effettuare le ritenute d’acconto. Le ritenute subite da parte del terzo erogatore devono invece essere indicate nel rigo RM23 (redditi presenti in dichiarazione), riportando il rigo della dichiarazione e l’eventuale modulo aggiuntivo nel quale è stato indicato il relativo reddito. Se, invece, il reddito percepito nell’ambito della procedura di pignoramento presso terzi non è compreso in alcun quadro della dichiarazione (in quanto ordinariamente non deve essere esposto) ovvero non è possibile riportarlo nella sezione XII del quadro RM, va compilato il rigo RM24 (redditi non presenti in dichiarazione), inserendo tutte le informazioni necessarie per la corretta liquidazione dell’imposta dovuta.

Nell’ambito delle attività finalizzate all’instaurazione di un rapporto sempre più collaborativo tra amministrazione finanziaria e cittadini e alla promozione dell’adempimento spontaneo (tax compliance), l’Agenzia delle entrate ha inviato comunicazioni relative alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2014 dalle persone fisiche. In particolare, le lettere sono state inviate ai contribuenti che non avrebbero dichiarato, o lo avrebbero fatto solo in parte, determinati redditi (ad esempio, un reddito derivante da un contratto di locazione di un immobile o da lavoro dipendente, una plusvalenza, un reddito di partecipazione in società). Queste comunicazioni non sono avvisi di accertamento, ma rappresentano un invito a verificare la propria posizione fiscale ed eventualmente mettersi in regola con il pagamento degli importi dovuti. Pertanto, coloro che, ricevuta la lettera e averne verificato il contenuto, riconoscono la correttezza delle segnalazioni dell’Agenzia, possono rimediare e, quindi, regolarizzare la propria posizione usufruendo del ravvedimento operoso. A tal fine, è necessario presentare una dichiarazione integrativa, versare le maggiori imposte dovute e gli interessi (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito), nonché, in misura ridotta, le sanzioni relative alle violazioni indicate nella comunicazione. Per ulteriori informazioni, si rinvia alla lettura della guida “L’Agenzia ti scrive: lettera di invito a regolarizzare possibili errori”.

 

Le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, danno diritto a una detrazione Irpef del 19%, calcolata su un importo non superiore a 2.065,83 euro. Ai fini del beneficio fiscale, è necessario che le erogazioni siano eseguite per il tramite dei soggetti appositamente identificati con il Dpcm 20 giugno 2000 (ad esempio, Onlus e organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte) e siano effettuate mediante versamento bancario o postale, nonché tramite carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. La detrazione non spetta, invece, per le erogazioni effettuate in contanti (circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, pagina 110).

I  locali per la portineria, l’alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale dotati di rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito che gli spetta per ciascuna unità immobiliare è superiore a 25,82 euro. L’esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi (cfr Istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi).

La presentazione del modello Redditi PF in formato cartaceo è una modalità ormai residuale che consiste nella consegna del modello a un ufficio postale. Sono esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica e, pertanto, possono presentare il modello cartaceo i contribuenti che: pur potendo presentare il modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RT, RW); devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti (cfrIstruzioni per la compilazione del modello Redditi PF). Si ricorda, peraltro, che, per il modello Redditi PF 2017 (anno d’imposta 2016), la presentazione in forma cartacea tramite ufficio postale era possibile dal 2 maggio al 30 giugno 2017.

Per il triennio 2014-2016, a favore dei soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, adibiti ad abitazione principale, è riconosciuta una detrazione Irpef (articolo 7, comma 1, Dl 47/2014). Ai fini del beneficio fiscale, è definito alloggio sociale “l’unità immobiliare adibita a uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato” (articolo 1, Dm 22 aprile 2008, in attuazione dell’articolo 5, legge 9/2007). La detrazione è complessivamente pari a: 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro; 450 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro. Pertanto, se il reddito complessivo è superiore a 30.987,41 euro, non spetta alcuna detrazione. Il beneficio deve essere ripartito tra gli aventi diritto ed essere rapportato al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale, intendendo tale quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente. Infine, qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita, nell’ordine, delle detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12, Tuir) e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito (articolo 13, Tuir), è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nelle predetta imposta (articolo 16, comma 1-sexies, Tuir).

Il contribuente che, come modalità di pagamento delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico (articolo 16-bis, Tuir), utilizza un bonifico eseguito su un conto aperto presso un istituto di pagamento (impresa, diversa da una banca, autorizzata dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento), può beneficiare delle relative detrazioni d’imposta, a condizione, però, che l’istituto, in qualità di sostituto d’imposta, assolva tutti gli adempimenti inerenti il versamento delle ritenute, nonché gli obblighi di certificazione e dichiarazione previsti dalla normativa di settore. Inoltre, la possibilità per il contribuente che dispone il bonifico di usufruire delle detrazioni è subordinata alla previa adesione dell’istituto di pagamento alla Rete nazionale interbancaria e all’utilizzo della procedura Trif, in quanto condizioni necessarie per la trasmissione telematica sia dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell’applicazione della ritenuta sia dei dati relativi ai bonifici (risoluzione n. 9/E del 20 gennaio 2017).

I contribuenti devono conservare le certificazioni dei sostituti di imposta, i documenti probatori dei crediti d’imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili e ogni altro documento relativo al contenuto della dichiarazione, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la stessa è stata presentata; le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all’ufficio competente (articolo 3, comma 3, Dpr 600/1973). Pertanto, con riguardo al modello Redditi PF 2017 (anno d’imposta 2016), la documentazione deve essere conservata fino al 31 dicembre 2022.

Nel novero delle spese sanitarie per le quali si ha diritto alla detrazione d’imposta nella misura del 19%, limitatamente all’ammontare che eccede complessivamente 129,11 euro (articolo 15, comma 1, lettera c, Tuir), rientrano anche quelle di assistenza infermieristica e riabilitativa, incluse le spese per kinesiterapia (circolare 7/E del 4 aprile 2017, pagina 20). La spesa deve essere documentata mediante ricevuta fiscale o fattura, anche in forma di ticket se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale (in quest’ultimo caso, la detrazione compete per l’importo del ticket pagato). Se la fattura è rilasciata da soggetto diverso da quello che ha effettuato la prestazione, è necessario munirsi di un’attestazione dalla quale risulti che la prestazione stessa è stata eseguita direttamente da personale medico o paramedico o comunque sotto il suo controllo (circolare 7/E del 4 aprile 2017, pagina 30).

Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19%, dei compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare, in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore a 1.000 euro per ciascuna annualità (articolo15, comma 1, lett. b–bis, Tuir). Ha diritto all’agevolazione esclusivamente l’acquirente dell’immobile; la detrazione non spetta se la spesa è sostenuta nell’interesse di un familiare fiscalmente a carico (circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, pagina 104). Pertanto, nel caso prospettato, non è possibile usufruirne.

È possibile detrarre dall’Irpef lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’Iva in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari nuove aventi destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi (articolo 1, comma 56, legge 208/2015). Non è possibile fruire della detrazione dell’Iva relativa ad acconti corrisposti nel 2015 poiché in quell’anno l’agevolazione non era vigente (circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, punto 10.3). È possibile, invece, fruire della detrazione per l’Iva corrisposta sugli acconti pagati nel 2016, sempreché il preliminare di acquisto sia registrato e il rogito sia stipulato entro il 2017, in quanto nel 2016 l’agevolazione era vigente e la detrazione è stata prorogata anche per gli acquisti di abitazioni avvenuti nel 2017 (circolare 7/E del 4 aprile 2017, pagina 244).

n linea generale, sono detraibili nella misura del 19% le spese di istruzione non universitaria (articolo 15, comma 1, lettera e-bis, Tuir). Per il 2016, la detrazione deve essere calcolata su un importo massimo di 564 euro per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto. Tra le spese ammesse al beneficio sono inclusi i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica. Vi rientrano le spese per le gite scolastiche e ogni altro contributo finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto, come corsi di lingua e di teatro, svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza. Se le spese sono pagate alla scuola, non occorre copia della delibera che ha disposto tali versamenti; la stessa, invece, è necessaria nel caso in cui la spesa non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi, come, ad esempio, all’agenzia di viaggio. Ai fini della detraibilità, inoltre, è necessario conservare le ricevute o le quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti e i dati dell’alunno o studente (circolare 7/E del 4 aprile 2017, pagine 85-86). La detrazione in esame non è cumulabile con quella prevista dall’articolo 15, comma 1, lett. i-octies, Tuir, per le erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa (l’incumulabilità va riferita al singolo alunno).

Se dopo la presentazione della dichiarazione di successione sopravviene un evento che determina il mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato (come, ad esempio, il ritrovamento di un testamento) ovvero l’applicazione dell’imposta in misura superiore (come, ad esempio, la scoperta di un bene in precedenza non considerato), i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare una dichiarazione sostitutiva o integrativa (articolo 28, comma 6, Dlgs 346/1990). In tal caso, i dodici mesi per la presentazione della dichiarazione decorrono dalla data della sopravvenienza o dalla diversa data in cui l’obbligato dimostra di averne avuto notizia. In linea generale, la dichiarazione sostitutiva o integrativa deve essere presentata utilizzando il nuovo modello Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una denuncia presentata con il precedente modello, occorre continuare a utilizzare tale modulistica, seguendo le relative modalità di presentazione.

Le spese sostenute per visite mediche generiche, specialistiche, chirurgiche danno diritto alla detrazione dall’Irpef nella misura del 19%, indipendentemente dal luogo o dal fine per il quale vengono effettuate (articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir). Tra queste rientrano a pieno titolo anche le spese per la visita medica necessaria per il rinnovo della patente di guida che sono pertanto detraibili, analogamente a quelle sopportate per ottenere certificati di idoneità.

Come recentemente ribadito dall’Agenzia delle Entrate, è esclusa la detraibilità (nonché la deducibilità) della spesa relativa all’acquisto di parafarmaci, quali, ad esempio, integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, anche se acquistati in farmacia e se assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica (circolare 7/E del 4 aprile 2017, pagina 25).

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, Tuir), limitatamente agli interventi iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2016, spetta anche una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nel 2017 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di recupero (articolo 16, comma 2, Dl 63/2013). La detrazione, inizialmente riferita alle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2017 dalla legge 232/2016 che, per il 2017, ha limitato il beneficio agli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici effettuati in connessione con lavori di recupero del patrimonio edilizio eseguiti nel 2016 e nel 2017. Pertanto, è possibile usufruire della detrazione anche con riferimento a un intervento di recupero edilizio iniziato nel 2017.

In linea generale, le spese sanitarie danno diritto a una detrazione Irpef del 19%, calcolata sull’ammontare complessivo delle stesse che eccede l’importo della franchigia di 129,11 euro (articolo 15, comma 1, lettera c, Tuir). Per l’acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale “parlante”, in cui, cioè, sono specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario. Possono essere detratte anche le spese sostenute all’estero, in base agli stessi criteri applicabili a quelle sostenute in Italia. In tal caso, sarà necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le medesime informazioni. Nel caso in cui il farmacista estero abbia rilasciato un documento di spesa da cui non risultino le predette indicazioni, il codice fiscale del destinatario potrà essere riportato a mano sullo stesso e la natura (“farmaco” o “medicinale”), qualità (nome del farmaco) e quantità dovranno risultare da una documentazione rilasciata dalla farmacia (circolare 34/E del 4 aprile 2008, paragrafo 6.1). Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata di una traduzione in italiano. In particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se, invece, è redatta in una lingua diversa da quelle indicate, è necessaria una traduzione giurata. Per i contribuenti con domicilio fiscale in Valle d’Aosta e nella provincia di Bolzano, non è necessaria la traduzione, se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco. La documentazione sanitaria redatta in sloveno può essere corredata di una traduzione italiana non giurata, se il contribuente, residente nel Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena. Si ricorda, infine, che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero, sia pure per motivi di salute, non possono essere incluse tra quelle che danno diritto alla detrazione, in quanto non sono spese sanitarie (vedi Istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione, Appendice “Spese mediche all’estero“)

In sede di proroga (anche tacita) di un contratto di locazione già assoggettato a cedolare secca, il locatore che vuole continuare ad applicare il regime sostitutivo è tenuto a esercitare la relativa opzione entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro (30 giorni dalla scadenza dei primi quattro anni). L’opzione deve essere manifestata attraverso la presentazione del modello RLI ed è efficace per l’intera durata della proroga, salvo revoca. Tuttavia, la mancata presentazione del modello non comporta la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi (comportamento concludente). In questo caso, si applica una sanzione in misura fissa di 100 euro, ridotta a 50 se il modello viene presentato con un ritardo non superiore a 30 giorni.

In linea generale, la normativa tributaria prevede, ai fini Ires, la deducibilità (totale o parziale) dal reddito d’impresa delle spese sostenute dall’imprenditore per lavoro dipendente. In particolare, i canoni di locazione, anche finanziaria, e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti, che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l’attività, sono integralmente deducibili, per il periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi (articolo 95, comma 2, Tuir). La previsione normativa si applica con riferimento alle spese sostenute sia per i lavoratori neo assunti sia per i dipendenti che, dopo l’instaurazione del rapporto di lavoro, devono trasferirsi in un’altra sede dell’impresa situata in un comune diverso. La piena deducibilità, quindi, opera solo per il triennio indicato. Se, trascorso tale periodo, il fabbricato risulti ancora concesso in uso allo stesso dipendente, i canoni di locazione (e le spese di manutenzione) saranno deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per il dipendente stesso (risoluzione 214/E del 3 luglio 2002).

A decorrere dal periodo d’imposta 2016, per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, l’importo massimo dei premi per cui è possibile fruire della detrazione ai fini Irpef del 19% è stato elevato a 750 euro (articolo 15, comma 1, lettera f, Tuir). Si ricorda che la condizione di disabilità è grave quando la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (articolo 3, comma 3, legge 104/1992). La situazione di gravità deve essere accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche previste dalla legge, integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le stesse unità sanitarie (articolo 4, legge 104/1992).

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche residenti mediante cessione a titolo oneroso (effettuata al di fuori dell’attività imprenditoriale o di lavoro autonomo eventualmente esercitata) di beni immobili, acquistati (o costruiti) da non più di cinque anni, costituiscono redditi diversi. Per plusvalenza s’intende la differenza positiva tra corrispettivo incassato dalla cessione e costo di acquisto (o di costruzione) dell’immobile ceduto (aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo). Anche la cessione di un fabbricato ricevuto per donazione può generare una plusvalenza imponibile; in questo caso, il periodo di cinque anni, da prendere in considerazione ai fini della tassabilità, decorre dalla data di acquisto da parte del donante (articolo 67, comma 1, lettera b, Tuir). Pertanto, la plusvalenza realizzata a seguito della cessione a titolo oneroso di un immobile ricevuto per donazione è imponibile se il donante lo aveva a sua volta acquistato da non più di cinque anni. In questa ipotesi, ai fini della determinazione della plusvalenza, si assume come prezzo di acquisto (o costo di costruzione) quello sostenuto dal donante.

Possono essere considerati fiscalmente a carico dei genitori i figli (compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi o affidati) che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore a 2840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (articolo 12, comma 2, Tuir). Per i figli a carico spettano detrazioni dall’Irpef lorda, a prescindere dalla loro età e dalla circostanza che convivano o meno con i genitori (circolare 15/E del 16 marzo 2007, paragrafo 1.4.2). Le detrazioni spettano anche se il figlio è sposato (sempreché non sia a carico del coniuge) e indipendentemente dal fatto che sia dedito agli studi o a tirocinio gratuito. Come tutte le detrazioni per carichi di famiglia, anche quelle previste per i figli a carico sono “teoriche”, in quanto l’importo effettivo diminuisce all’aumentare del reddito. Per ciascun figlio a carico è prevista una detrazione teorica pari a: 950 euro per ogni figlio di età superiore o uguale a tre anni, 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. La detrazione teorica è aumentata di un importo pari a: 400 euro per ciascun figlio con disabilità e 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico (articolo 12, comma 1, lettera c, Tuir). Si ricordi che è considerata disabile la persona riconosciuta tale ai sensi della legge 104/1992 (articolo 3) e che l’handicap deve essere accertato dalle Aziende sanitarie locali mediante le commissioni mediche previste dall’articolo 1 della legge 295/1990, integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le Asl (articolo 4, legge 104/1992)

Le erogazioni liberali in denaro a favore di un’associazione sportiva dilettantistica (non avente la qualifica di Onlus) danno diritto a una detrazione d’imposta ai fini Irpef del 19%, calcolata su un importo massimo, per ciascun periodo d’imposta, non superiore a 1.500 euro (articolo 15, comma 1, lettera i-ter, Tuir). Per avere diritto alla detrazione, è necessario che il versamento venga effettuato tramite banca, ufficio postale, carta di debito, carta di credito o prepagata, assegni bancari e circolari.

Le detrazioni d’imposta per figli a carico spettano a prescindere dalla loro età e dalla circostanza che convivano o meno con i genitori (circolare 15/E del 16 marzo 2007, paragrafo 1.4.2). In ogni caso, resta fermo che, per poter essere considerato fiscalmente a carico, il figlio deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Inoltre, il beneficio fiscale compete indipendentemente dal fatto che il figlio sia dedito agli studi o a tirocinio gratuito e anche nel caso in cui sia sposato, sempre che non sia a carico del coniuge.

Dal reddito complessivo possono essere dedotte le spese mediche e di assistenza specifica, necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dalle persone portatrici di handicap (articolo 10, comma 1, lettera b, Tuir), cioè dalle persone che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile dedurre l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica, che deve risultare distintamente dalla documentazione rilasciata dall’istituto. Queste spese sono deducibili pure se sostenute per i familiari, anche se non fiscalmente a carico, indicati nell’articolo 433 del codice civile (articolo 10, comma 2, Tuir) che, però, non fa riferimento agli zii. Quindi, la spesa sostenuta dal nipote, per conto di una zia, per il pagamento della retta mensile dell’istituto di assistenza in cui è ricoverata, non è deducibile.

Le persone fisiche residenti in Italia devono pagare un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero che possiedono a titolo di proprietà o di altro diritto reale (articolo 19, commi 13-17, Dl 201/2011). L’Ivie è dovuta in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali lo stesso si è protratto e si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota dello 0,76%. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Ue o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (Norvegia e Islanda), la base imponibile è rappresentata dal valore catastale come determinato e rivalutato, nel Paese in cui l’immobile è situato, ai fini dell’assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili (per la Norvegia, l’imposta di riferimento è rappresentata dalla Eiendomsskatt). In mancanza del valore catastale, si deve fare riferimento al costo risultante dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile (circolare 28/2012, paragrafo 1.2.1.). Dall’imposta dovuta in Italia, si detraggono le imposte patrimoniali effettivamente pagate nel Paese in cui è situato l’immobile. Inoltre, qualora sussista un’eccedenza di imposta reddituale gravante sullo stesso immobile (non utilizzata ai sensi dell’articolo 165 Tuir), è consentito detrarla fino a concorrenza del suo ammontare. Per la Norvegia, le imposte di natura patrimoniale che danno diritto allo scomputo dall’Ivie sono la Eiendomsskatt e la Formuesskatt. L’Ivie non è dovuta se l’importo della stessa non supera i 200 euro (tale soglia riguarda il valore complessivo dell’immobile a prescindere da quote e periodo di possesso, senza tener conto dei crediti d’imposta). L’Ivie deve essere versata, mediante modello F24, entro gli stessi termini previsti per l’Irpef, utilizzando i seguenti codici tributo: 4041 (saldo), 4044 (acconto prima rata) e 4045 (acconto seconda rata o unica soluzione).

In generale, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio fino alla maggiore età o all’emancipazione. Tuttavia, in base all’articolo 324 del codice civile (comma 3) non sono soggetti a usufrutto legale i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro; i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione; i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto (tale condizione, però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima); i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori (se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a lui). Sono escluse dall’usufrutto legale anche le pensioni di reversibilità, da chiunque corrisposte, spettanti ai figli minori (si vedano le istruzioni ai modelli di dichiarazione dei redditi e la circolare ministeriale 326/1997, paragrafo 1.4). I redditi dei figli minori non soggetti a usufrutto legale devono essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la responsabilità è esercitata da uno solo di essi, la dichiarazione deve essere presentata da quest’ultimo).

I soggetti obbligati per legge alla manutenzione, protezione o restauro dei beni culturali vincolati possono beneficiare, ai fini Irpef, di una detrazione d’imposta nella misura del 19% delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a loro carico (articolo 15, comma 1, lettera g, Tuir). Ai fini della fruibilità della detrazione, devono essere considerati obbligati alla manutenzione, protezione o restauro quei soggetti che vantano un titolo giuridico che attribuisca loro la proprietà, il possesso o la detenzione del bene oggetto dell’intervento conservativo (risoluzione 10/E del 9 gennaio 2009). La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (articolo 47, Dpr 445/2000), presentata dal richiedente al ministero per i Beni e le attività culturali, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi cui il beneficio si riferisce (articolo 40, comma 9, Dl 201/2011). L’agevolazione è cumulabile con quella relativa alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, Tuir), ma in tal caso è ridotta nella misura del 50% (circolare ministeriale n. 57/1998, paragrafo 5) fino a un importo di spesa di 96mila o 48mila euro, a seconda della data in cui sono state sostenute le spese. Per le spese eccedenti il limite massimo, la detrazione in esame si applica sull’intero importo.

La legge di stabilità 2016 ha previsto che ai fini Irpef è possibile detrarre il 50% dell’Iva pagata in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale (di classe energetica A o B), cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi (articolo 1, comma 56, legge 208/2015 – Stabilità 2016). La norma, quindi, limita l’applicazione del beneficio ai soli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016. Ne consegue che l’Iva in acconto versata nel 2016 per acquisti effettuati nel 2017 non è detraibile (circolare 12/E dell’8 aprile 2016, paragrafo 7.1).

Sono produttivi di reddito fondiario i fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano (articolo 25 Tuir). Salvo i casi di esclusione previsti dalla legge, il reddito dei fabbricati deve essere esposto in dichiarazione dei redditi (quadro RB del modello Redditi PF e quadro B del 730) e deve essere calcolato per ciascun immobile, rapportandolo al periodo e alla percentuale di possesso. Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario, ma dal proprietario. I fabbricati diversi dall’abitazione principale pagano l’Imu, che sostituisce l’Irpef e le relative addizionali. Tuttavia, se gli immobili a uso abitativo non locati e assoggettati all’Imu sono situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, il relativo reddito concorre alla formazione della base imponibile Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50% (articolo 9, comma 9, Dlgs 23/2011; circolare 11/E del 21 maggio 2014, paragrafo 1.2). Si ricorda che il reddito fondiario dei fabbricati (non locati) diversi dall’abitazione principale è costituito dalla rendita catastale rivalutata del 5% e che, nel caso in cui il proprietario abbia già un’abitazione principale, la maggiorazione di 1/3 non si applica quando l’immobile è concesso in uso gratuito a un familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo), che vi dimora abitualmente e vi ha l’iscrizione anagrafica.

In linea generale, i contribuenti che in via ordinaria, per dichiarare i propri redditi, possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario hanno la possibilità di presentare lo stesso modello anche in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio. In particolare, il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato. Il modello 730 senza sostituto ordinario, invece, va presentato a un Caf o a un professionista abilitato. In entrambi i casi, nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”. Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle Entrate; se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.

Entrambe le detrazioni fiscali non sono state prorogate, pertanto, ai fini della loro fruizione, restano fermi i termini originariamente indicati dalle relative disposizioni normative. In particolare, la detrazione Irpef pari al 50% dell’Iva corrisposta per gli acquisti di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A o B (cedute dalle imprese costruttrici), trova applicazione, in presenza di tutte le condizioni previste dalla legge, con riguardo agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016. La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo ed è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi (articolo 1, comma 56, legge 208/2015 – Stabilità 2016). La detrazione relativa alle spese sostenute dalle giovani coppie, acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima (“bonus mobili”) spetta, al ricorrere dei requisiti prescritti, nella misura del 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016. Essa è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16mila euro e va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo (articolo 1, comma 75, legge 208/2015).

Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, al ricorrere di determinate condizioni, sono sottratte al trattamento ordinario di imposizione indiretta – consistente nel pagamento delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e della tassa sulle concessioni governative – e assoggettate al pagamento di un’imposta sostitutiva, la cui aliquota varia a seconda della tipologia e della finalità del finanziamento (articoli 15-20-bis, Dpr 601/1973). Con specifico riguardo ai mutui concessi a persone fisiche per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili a uso abitativo (e relative pertinenze), è necessario distinguere a seconda che sussistano o meno i requisiti per usufruire dei benefici “prima casa” (come previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, Dpr 131/1986). In assenza di tali requisiti, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari al 2% dell’ammontare complessivo del finanziamento. Nell’ipotesi in cui, invece, ricorrano le condizioni per l’agevolazione “prima casa” e la sussistenza delle stesse risulti da apposita dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo, si applica l’aliquota dello 0,25%. Nel caso in cui il finanziamento sia cointestato, è necessario che tale dichiarazione sia resa da tutti i mutuatari. Peraltro, l’aliquota alla quale commisurare l’imposta sostitutiva deve essere individuata con esclusivo riferimento alla quota parte di finanziamento erogata a ciascun mutuatario e alla destinazione di tale quota. Di conseguenza, nel caso di finanziamento cointestato e destinato all’acquisto di immobile a uso abitativo che costituisca “prima casa” solo per uno dei mutuatari, l’imposta sostitutiva si applica nella misura dello 0,25% solo alla parte del finanziamento erogata al soggetto che acquista la casa in regime agevolato (circolare 19/E del 9 maggio 2005, paragrafo 2.4).

È prevista una detrazione d’imposta del 19% per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità (ovvero da atti di assegnazione in godimento) stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui è ubicato l’immobile, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso una università situata in uno Stato membro dell’Unione europea (articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, Tuir). La detrazione è ammessa su un importo complessivo non superiore a 2.633 euro (il beneficio fiscale massimo, quindi, è pari a 500,27 euro) e spetta anche per le spese sostenute nell’interesse di persone considerate fiscalmente a carico, come, ad esempio, un figlio (articolo 15, comma 2, Tuir). Quando l’onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa sostenuta; nel caso in cui il documento risulti, invece, intestato al figlio, le spese devono essere suddivise tra i due genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione, se diversa dal 50%. In caso di contratto di locazione stipulato da entrambi i genitori, in favore del figlio studente universitario fuori sede, dovendosi presumere che la spesa verrà ripartita tra i genitori in parti uguali, la detrazione connessa al pagamento del canone spetta a entrambi in egual misura nel limite massimo, per ciascun genitore, di 1.316,50 euro (circolare 12/E dell’8 aprile 2016, paragrafo 7.2, che richiama quanto precisato dalla circolare 34/E del 4 aprile 2008, paragrafo 8.3).

La detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, Tuir) è riconosciuta anche per l’acquisto di autorimesse e posti auto pertinenziali già realizzati, limitatamente ai costi di realizzo comprovati da apposita attestazione rilasciata dal costruttore. Condizione essenziale per usufruire dell’agevolazione è, quindi, la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box, da indicare nell’atto di compravendita. La legge di bilancio 2017 ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 la misura potenziata della detrazione (50%), che è fruibile in dieci quote annuali di pari importo. Per poter usufruire del beneficio, il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale. Con riguardo a tale ultimo aspetto, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “nei casi in cui il ricevimento delle somme da parte dell’impresa che ha ceduto il box pertinenziale risulti attestato dall’atto notarile, il contribuente può fruire della detrazione (…) anche in assenza di pagamento mediante bonifico bancario/postale, ma a condizione che ottenga dal venditore, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente (…). Tale documentazione dovrà essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al Caf in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria” (circolare 43/E del 18 novembre 2016).

La detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, Tuir) è riconosciuta anche per l’acquisto di autorimesse e posti auto pertinenziali già realizzati, limitatamente ai costi di realizzo comprovati da apposita attestazione rilasciata dal costruttore. Condizione essenziale per usufruire dell’agevolazione è, quindi, la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box, da indicare nell’atto di compravendita. La legge di bilancio 2017 ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 la misura potenziata della detrazione (50%), che è fruibile in dieci quote annuali di pari importo. Per poter usufruire del beneficio, il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale. Con riguardo a tale ultimo aspetto, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “nei casi in cui il ricevimento delle somme da parte dell’impresa che ha ceduto il box pertinenziale risulti attestato dall’atto notarile, il contribuente può fruire della detrazione (…) anche in assenza di pagamento mediante bonifico bancario/postale, ma a condizione che ottenga dal venditore, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente (…). Tale documentazione dovrà essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al Caf in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria” (circolare 43/E del 18 novembre 2016).

È prevista una detrazione d’imposta del 19% per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità (ovvero da atti di assegnazione in godimento) stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui è ubicato l’immobile, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso una università situata in uno Stato membro dell’Unione europea (articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, Tuir). La detrazione è ammessa su un importo complessivo non superiore a 2.633 euro (il beneficio fiscale massimo, quindi, è pari a 500,27 euro) e spetta anche per le spese sostenute nell’interesse di persone considerate fiscalmente a carico, come, ad esempio, un figlio (articolo 15, comma 2, Tuir). Quando l’onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa sostenuta; nel caso in cui il documento risulti, invece, intestato al figlio, le spese devono essere suddivise tra i due genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione, se diversa dal 50%. In caso di contratto di locazione stipulato da entrambi i genitori, in favore del figlio studente universitario fuori sede, dovendosi presumere che la spesa verrà ripartita tra i genitori in parti uguali, la detrazione connessa al pagamento del canone spetta a entrambi in egual misura nel limite massimo, per ciascun genitore, di 1.316,50 euro (circolare 12/E dell’8 aprile 2016, paragrafo 7.2, che richiama quanto precisato dalla circolare 34/E del 4 aprile 2008, paragrafo 8.3).

Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, al ricorrere di determinate condizioni, sono sottratte al trattamento ordinario di imposizione indiretta – consistente nel pagamento delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e della tassa sulle concessioni governative – e assoggettate al pagamento di un’imposta sostitutiva, la cui aliquota varia a seconda della tipologia e della finalità del finanziamento (articoli 15-20-bis, Dpr 601/1973). Con specifico riguardo ai mutui concessi a persone fisiche per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili a uso abitativo (e relative pertinenze), è necessario distinguere a seconda che sussistano o meno i requisiti per usufruire dei benefici “prima casa” (come previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, Dpr 131/1986). In assenza di tali requisiti, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari al 2% dell’ammontare complessivo del finanziamento. Nell’ipotesi in cui, invece, ricorrano le condizioni per l’agevolazione “prima casa” e la sussistenza delle stesse risulti da apposita dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo, si applica l’aliquota dello 0,25%. Nel caso in cui il finanziamento sia cointestato, è necessario che tale dichiarazione sia resa da tutti i mutuatari. Peraltro, l’aliquota alla quale commisurare l’imposta sostitutiva deve essere individuata con esclusivo riferimento alla quota parte di finanziamento erogata a ciascun mutuatario e alla destinazione di tale quota. Di conseguenza, nel caso di finanziamento cointestato e destinato all’acquisto di immobile a uso abitativo che costituisca “prima casa” solo per uno dei mutuatari, l’imposta sostitutiva si applica nella misura dello 0,25% solo alla parte del finanziamento erogata al soggetto che acquista la casa in regime agevolato (circolare 19/E del 9 maggio 2005, paragrafo 2.4).

Entrambe le detrazioni fiscali non sono state prorogate, pertanto, ai fini della loro fruizione, restano fermi i termini originariamente indicati dalle relative disposizioni normative. In particolare, la detrazione Irpef pari al 50% dell’Iva corrisposta per gli acquisti di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A o B (cedute dalle imprese costruttrici), trova applicazione, in presenza di tutte le condizioni previste dalla legge, con riguardo agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016. La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo ed è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi (articolo 1, comma 56, legge 208/2015 – Stabilità 2016). La detrazione relativa alle spese sostenute dalle giovani coppie, acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima (“bonus mobili”) spetta, al ricorrere dei requisiti prescritti, nella misura del 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016. Essa è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16mila euro e va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo (articolo 1, comma 75, legge 208/2015).

Sono produttivi di reddito fondiario i fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano (articolo 25 Tuir). Salvo i casi di esclusione previsti dalla legge, il reddito dei fabbricati deve essere esposto in dichiarazione dei redditi (quadro RB del modello Redditi PF e quadro B del 730) e deve essere calcolato per ciascun immobile, rapportandolo al periodo e alla percentuale di possesso. Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario, ma dal proprietario. I fabbricati diversi dall’abitazione principale pagano l’Imu, che sostituisce l’Irpef e le relative addizionali. Tuttavia, se gli immobili a uso abitativo non locati e assoggettati all’Imu sono situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, il relativo reddito concorre alla formazione della base imponibile Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50% (articolo 9, comma 9, Dlgs 23/2011; circolare 11/E del 21 maggio 2014, paragrafo 1.2). Si ricorda che il reddito fondiario dei fabbricati (non locati) diversi dall’abitazione principale è costituito dalla rendita catastale rivalutata del 5% e che, nel caso in cui il proprietario abbia già un’abitazione principale, la maggiorazione di 1/3 non si applica quando l’immobile è concesso in uso gratuito a un familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo), che vi dimora abitualmente e vi ha l’iscrizione anagrafica.

La legge di stabilità 2016 ha previsto che ai fini Irpef è possibile detrarre il 50% dell’Iva pagata in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale (di classe energetica A o B), cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi (articolo 1, comma 56, legge 208/2015 – Stabilità 2016). La norma, quindi, limita l’applicazione del beneficio ai soli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016. Ne consegue che l’Iva in acconto versata nel 2016 per acquisti effettuati nel 2017 non è detraibile (circolare 12/E dell’8 aprile 2016, paragrafo 7.1).

I soggetti obbligati per legge alla manutenzione, protezione o restauro dei beni culturali vincolati possono beneficiare, ai fini Irpef, di una detrazione d’imposta nella misura del 19% delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a loro carico (articolo 15, comma 1, lettera g, Tuir). Ai fini della fruibilità della detrazione, devono essere considerati obbligati alla manutenzione, protezione o restauro quei soggetti che vantano un titolo giuridico che attribuisca loro la proprietà, il possesso o la detenzione del bene oggetto dell’intervento conservativo (risoluzione 10/E del 9 gennaio 2009). La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (articolo 47, Dpr 445/2000), presentata dal richiedente al ministero per i Beni e le attività culturali, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi cui il beneficio si riferisce (articolo 40, comma 9, Dl 201/2011). L’agevolazione è cumulabile con quella relativa alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, Tuir), ma in tal caso è ridotta nella misura del 50% (circolare ministeriale n. 57/1998, paragrafo 5) fino a un importo di spesa di 96mila o 48mila euro, a seconda della data in cui sono state sostenute le spese. Per le spese eccedenti il limite massimo, la detrazione in esame si applica sull’intero importo.

Le persone fisiche residenti in Italia devono pagare un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero che possiedono a titolo di proprietà o di altro diritto reale (articolo 19, commi 13-17, Dl 201/2011). L’Ivie è dovuta in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali lo stesso si è protratto e si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota dello 0,76%. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Ue o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (Norvegia e Islanda), la base imponibile è rappresentata dal valore catastale come determinato e rivalutato, nel Paese in cui l’immobile è situato, ai fini dell’assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili (per la Norvegia, l’imposta di riferimento è rappresentata dalla Eiendomsskatt). In mancanza del valore catastale, si deve fare riferimento al costo risultante dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile (circolare 28/2012, paragrafo 1.2.1.). Dall’imposta dovuta in Italia, si detraggono le imposte patrimoniali effettivamente pagate nel Paese in cui è situato l’immobile. Inoltre, qualora sussista un’eccedenza di imposta reddituale gravante sullo stesso immobile (non utilizzata ai sensi dell’articolo 165 Tuir), è consentito detrarla fino a concorrenza del suo ammontare. Per la Norvegia, le imposte di natura patrimoniale che danno diritto allo scomputo dall’Ivie sono la Eiendomsskatt e la Formuesskatt. L’Ivie non è dovuta se l’importo della stessa non supera i 200 euro (tale soglia riguarda il valore complessivo dell’immobile a prescindere da quote e periodo di possesso, senza tener conto dei crediti d’imposta). L’Ivie deve essere versata, mediante modello F24, entro gli stessi termini previsti per l’Irpef, utilizzando i seguenti codici tributo: 4041 (saldo), 4044 (acconto prima rata) e 4045 (acconto seconda rata o unica soluzione).

Dal reddito complessivo possono essere dedotte le spese mediche e di assistenza specifica, necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dalle persone portatrici di handicap (articolo 10, comma 1, lettera b, Tuir), cioè dalle persone che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile dedurre l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica, che deve risultare distintamente dalla documentazione rilasciata dall’istituto. Queste spese sono deducibili pure se sostenute per i familiari, anche se non fiscalmente a carico, indicati nell’articolo 433 del codice civile (articolo 10, comma 2, Tuir) che, però, non fa riferimento agli zii. Quindi, la spesa sostenuta dal nipote, per conto di una zia, per il pagamento della retta mensile dell’istituto di assistenza in cui è ricoverata, non è deducibile.

Le detrazioni d’imposta per figli a carico spettano a prescindere dalla loro età e dalla circostanza che convivano o meno con i genitori (circolare 15/E del 16 marzo 2007, paragrafo 1.4.2). In ogni caso, resta fermo che, per poter essere considerato fiscalmente a carico, il figlio deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Inoltre, il beneficio fiscale compete indipendentemente dal fatto che il figlio sia dedito agli studi o a tirocinio gratuito e anche nel caso in cui sia sposato, sempre che non sia a carico del coniuge.

Le erogazioni liberali in denaro a favore di un’associazione sportiva dilettantistica (non avente la qualifica di Onlus) danno diritto a una detrazione d’imposta ai fini Irpef del 19%, calcolata su un importo massimo, per ciascun periodo d’imposta, non superiore a 1.500 euro (articolo 15, comma 1, lettera i-ter, Tuir). Per avere diritto alla detrazione, è necessario che il versamento venga effettuato tramite banca, ufficio postale, carta di debito, carta di credito o prepagata, assegni bancari e circolari.

A decorrere dal periodo d’imposta 2016, per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, l’importo massimo dei premi per cui è possibile fruire della detrazione ai fini Irpef del 19% è stato elevato a 750 euro (articolo 15, comma 1, lettera f, Tuir). Si ricorda che la condizione di disabilità è grave quando la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (articolo 3, comma 3, legge 104/1992). La situazione di gravità deve essere accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche previste dalla legge, integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le stesse unità sanitarie (articolo 4, legge 104/1992).

n linea generale, non è ammessa in detrazione l’Iva assolta in relazione all’acquisto e alla manutenzione di immobili abitativi. Tale preclusione non opera per le spese sostenute dalle imprese di costruzione nonché da quelle che pongono in essere locazioni esenti che determinano l’applicazione del pro-rata (articolo 19-bis 1, lettera i, Dpr 633/1972). In deroga a tale principio, l’amministrazione finanziaria ha precisato che gli immobili abitativi utilizzati dal soggetto passivo nell’ambito di un’attività di tipo ricettivo (gestione di case e appartamenti per vacanze, affittacamere, eccetera), che comporti l’effettuazione di prestazioni di servizi imponibili ai fini Iva, devono essere trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, alla stregua dei fabbricati strumentali per natura. Ne consegue che, per l’Iva assolta in relazione alle spese di ristrutturazione dei suddetti immobili, sussiste il diritto alla detrazione. A tale scopo, peraltro, occorre verificare se l’immobile, nel momento in cui sono realizzati i lavori, sia già effettivamente utilizzato per lo svolgimento di attività ricettizia ovvero se a tale utilizzazione risulti inequivocabilmente destinato (risoluzione 18/E del 22 febbraio 2012).

FAQ – cartelle di pagamento

L’articolo 7 del decreto legge n. 119/2018 disciplina  una “speciale” tipologia di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti riservata a società e associazioni sportive dilettantistiche. Per accedere alla procedura di regolarizzazione è necessario che gli enti in esame risultino iscritti nel registro del Coni alla data del 31 dicembre 2017.

Le controversie relative a contributi e premi previdenziali e assistenziali, instaurate nei confronti degli enti previdenziali, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario e, pertanto, non sono definibili con la procedura prevista dall’articolo 6, Dl 119/2018. La definizione agevolata, infatti, è applicabile alle sole controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio (circolare n. 6/2019, paragrafo 2.3.8).

Beneficiari del “saldo e stralcio” previsto dalla legge di bilancio 2019 sono le persone fisiche che si trovano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (articolo 1, commi 184-199, legge 145/2018). Della definizione agevolata può avvalersi anche l’erede del contribuente debitore che, subentrando nell’universalità dei beni che costituiscono il patrimonio del defunto, diviene egli stesso titolare del debito (al netto delle relative sanzioni in quanto intrasmissibili). Nell’ipotesi di più eredi, a fronte del vincolo di coobbligazione solidale sussistente tra gli stessi, l’accesso al saldo e stralcio da parte di uno potrà determinare l’estinzione del carico a prescindere dal comportamento assunto dagli altri (circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, paragrafo 7.1).

La domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti deve essere presentata, in via telematica, entro il termine del 31 maggio 2019. A tal fine, sul sito dell’Agenzia delle entrate è disponibile il servizio web mediante il quale è possibile compilare e trasmettere la richiesta. Si ricorda che, per accedere al servizio, è necessario essere registrati ai servizi telematici Entratel o Fisconline (vedi “Definizione agevolata delle liti: semaforo verde per le domande”).

Nell’ambito dei debiti che si possono estinguere con modalità agevolate aderendo al “saldo e stralcio” previsto dalla legge di bilancio 2019 rientrano anche quelli risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 e derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento  (articolo 1, commi 184-199, legge 145/2018). Si ricorda che, per aderire al “saldo e stralcio”, è necessario presentare, entro il 30 aprile 2019, l’apposita dichiarazione di adesione (modello SA-ST). Per ulteriori informazioni, si rinvia alla pagina informativa disponibile sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione.

No. La definizione agevolata, infatti, riguarda le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate relative ad atti impositivi e pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione, anche a seguito di rinvio, il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva (articolo 6, Dl 119/2018). Le controversie definibili, quindi, sono quelle che hanno a oggetto atti impositivi (ad esempio, avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione sanzioni e ogni altro atto di imposizione). Sono escluse dalla definizione agevolata, invece, le liti relative ad atti di mera liquidazione e riscossione (ad esempio, avvisi di liquidazione, ruoli e cartelle di pagamento). Per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina informativa disponibile sul sito dell’Agenzia e agli articoli di approfondimento già pubblicati su FiscoOggi (tra gli altri, “Definizione agevolata liti pendenti: modello e istruzioni per la domanda” e “Definizione agevolata delle liti: semaforo verde per le domande”).

Sì. In base a quanto stabilito dal “decreto-legge semplificazioni”, infatti, chi, dopo aver aderito alla rottamazione-bis, non ha pagato entro il 7 dicembre 2018 le rate di luglio, settembre e ottobre 2018, può accedere alla rottamazione-ter, presentando la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019. In questo caso, l’importo dovuto può essere versato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure in dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, con le seguenti scadenze: la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti otto il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021 (articolo 1-bis, Dl 135/2018, che ha modificato l’articolo 3, comma 23, Dl 119/2018). Per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina informativa disponibile sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Il decreto-legge 119/2018 ha previsto che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda di chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia (articolo 6). Per accedere alla definizione agevolata, quindi, è necessario presentare un’apposita istanza, utilizzando il modello approvato con il provvedimento 18 febbraio 2019. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 31 maggio 2019. Per ulteriori informazioni si rinvia alla scheda informativa disponibile sul sito dell’Agenzia.

Per poter aderire al “saldo e stralcio” dei debiti tributari previsto dalla legge di bilancio per il 2019, i contribuenti (persone fisiche) devono versare in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, che sussiste quando l’Isee (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare non è superiore a 20mila euro. Si ricorda, inoltre, che possono aderire al “saldo e stralcio” anche i contribuenti (persone fisiche) per i quali, indipendentemente dal valore Isee del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata sia stata aperta la procedura di liquidazione dei beni disciplinata dall’articolo 14-ter, legge 3/2012 (articolo 1, commi 184-199, legge 145/2018). Per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina informativa disponibile sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2019, le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica possono definire in maniera agevolata i debiti relativi a carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017. I debiti agevolabili sono quelli derivanti dall’omesso versamento delle imposte dovute in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali e dei contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps (“saldo e stralcio” – articolo 1, commi 184-199, legge 145/2018). Per aderire alla definizione agevolata, i contribuenti interessati devono presentare, entro il 30 aprile 2019, un’apposita dichiarazione, utilizzando il modello SA-ST. Per maggiori dettagli si rinvia alla pagina informativa disponibile sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Gli Ermellini con la sentenza n. 2394 del 29 gennaio 2019 hanno precisato che gli atti dell’Agenzia delle Entrate non devono essere necessariamente sottoscritti dal suo Direttore Generale, sia perché il Regolamento di amministrazione, art. 5, comma 1, approvato, in attuazione del DLgs n. 300 del 1999, art. 66, commi 2 e 3, con delibera del Comitato direttivo 30 novembre 2000, n. 4, attribuisce agli uffici locali le funzioni operative dell’Agenzia ed in particolare, la gestione dei tributi, l’accertamento e la riscossione e la trattazione del contenzioso, sia, infine, perché l’art. 6 dello Statuto dell’Agenzia, approvato con delibera del Comitato direttivo 13 dicembre 2000, n. 6, attribuisce al Direttore Generale il potere di delega, sia, infine, per la possibilità di conferimento di tale delega all’interno degli uffici finanziari; il principio di diritto, posto con riferimento ad un atto processuale ma valido anche con riferimento agli atti impositivi, è che l’atto sottoscritto dal delegato di firma, mero sostituto del delegante nell’esecuzione dell’adempimento materiale della firma, è da presumersi atto del delegante anche a fronte della contestazione sulla sussistenza della delega salvo che il contribuente eccepisca e provi la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio o comunque l’usurpazione del potere di sottoscrizione.

Sentenza n. 2394 del 29 gennaio 2019 (udienza 6 dicembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Di Iasi Camilla – Est. Mondini Antonio
Delega di firma – Gli atti dell’Agenzia delle entrate non devono essere necessariamente sottoscritti dal Direttore Generale – L’atto sottoscritto dal delegato si presume atto del delegante – Tale principio è valido sia con riferimento agli atti processuali, sia con riferimento agli atti impositivi – È onere del contribuente provare la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio o l’usurpazione del potere di sottoscrizione

Gli Ermellini con la sentenza n. 2400 del 3 ottobre 2018 hanno puntualizzato che la notifica della cartella emessa per il recupero dell’imposta equivale a manifestazione implicita, da parte dell’Ufficio, del convincimento di ritenere consolidata la pretesa tributaria e, conseguentemente, della volontà di negare l’ammissione al condono, il che comporta la non necessità di motivare sulle ragioni del diniego del condono.

Sentenza n. 24000 del 3 ottobre 2018 (udienza 23 maggio 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Bruschetta Ernestino Luigi – Est. Triscari Giancarlo
Diniego del condono – È legittima la cartella di pagamento non motivata sulle ragioni del diniego

Intervenendo in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, i giudici di legittimità hanno precisato che l’omessa comunicazione dell’invito al pagamento prima dell’iscrizione a ruolo, con la riduzione e per gli effetti previsti dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997, non determina la nullità di tale iscrizione e degli atti successivi, ma una mera irregolarità, inidonea ad incidere sull’efficacia dell’atto, sia perché non si tratta di condizione di validità, stante la mancata espressa sanzione della nullità, avendo il previo invito al pagamento l’unica funzione di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie dell’omissione di versamento, sia perché l’interessato può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella.

Ordinanza n. 23679 dell’1 ottobre 2018 (udienza 10 luglio 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Campanile Pietro – Est. Giudicepietro Andreina
Sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie – Riduzione delle sanzioni ex art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997 – Omessa comunicazione dell’invito al pagamento prima dell’iscrizione a ruolo – Costituisce una mera irregolarità – Non determina la nullità dell’iscrizione e degli atti successivi

Il contribuente che versi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà può richiedere, presentando apposita istanza all’agente della riscossione, la rateizzazione dell’importo richiesto con una cartella di pagamento (con esclusione dei diritti di notifica), fino a un massimo di 72 rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a 60 mila euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione (articolo 19, Dpr 602/1973).

Chi non paga anche solo una rata, oppure lo fa in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici della definizione agevolata previsti dalla legge. Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Si può pagare con la domiciliazione bancaria (se richiesto nel modello di dichiarazione), oppure in banca, anche con il proprio home banking, agli uffici postali, nei tabaccai, tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul sito www.gruppoequitalia.it, con la App Equiclick o direttamente agli sportelli di Equitalia.

Si può pagare con i bollettini RAV precompilati inviati da Equitalia, nel numero di rate richieste con il modello di dichiarazione (da 1 rata fino a un massimo di 5), rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione. In caso di pagamento in un’unica rata, la scadenza è fissata nel mese di luglio 2017.

Entro il 31 maggio 2017 Equitalia comunicherà l’ammontare complessivo della somma dovuta, la scadenza delle eventuali rate, inviando i relativi bollettini di pagamento.

Sì, ma deve pagare, relativamente ai piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, le rate con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Sì, la legge stabilisce che per aderire si debba espressamente dichiarare di rinunciare a eventuali contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.

Si, è sufficiente presentare, entro il 31 marzo 2017, una nuova dichiarazione utilizzando il modulo “DA1 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata” e indicare solo ed esclusivamente i nuovi carichi che intende definire.

Il modulo deve essere consegnato allo sportello, oppure inviato agli indirizzi di posta elettronica (e-mail o pec) riportati nel modulo della dichiarazione e anche sul sito www.gruppoequitalia.it.

Sì, utilizzando il modulo “DA1 – Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata” disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it. e presso tutti gli sportelli di Equitalia. La dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2017.

La definizione agevolata prevista dal decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016 , si applica alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2016.
Chi aderisce deve pagare l’importo residuo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Equitalia invierà al contribuente, entro il 28 febbraio 2017, una comunicazione per posta ordinaria sulle somme che le sono state affidate entro il 31 dicembre del 2016 e che a tale data non risultano ancora notificate.
Per avere informazioni sugli importi che sono stati affidati a Equitalia nel 2016 è possibile rivolgersi anche allo sportello o accedere all’area riservata sul sito www.gruppoequitalia.it.

FAQ – procedure concorsuali

La Corte Suprema, con l’ordinanza n. 3294 depositata il 5 febbraio 2019, ha affermato che la dichiarazione di fallimento del contribuente sottoposto a verifica fiscale giustifica l’emissione dell’avviso di accertamento senza l’osservanza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000. Ciò da un lato in ragione dell’urgenza correlata alla necessità dell’Erario di intervenire nella procedura concorsuale, senza che rilevi la possibilità di un’insinuazione tempestiva al passivo, poiché detto intervento può essere funzionale a proporre opposizioni volte a contestare le posizioni di altri creditori; d’altro lato perché il contribuente fallito perde la capacità di gestire il proprio patrimonio, sicché il detto termine per la presentazione di osservazioni e richieste risulta incompatibile con l’attività del curatore, che è svolta sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, stante l’onere informativo nei confronti di tali soggetti (cfr. Cass. 8892/2018).

Ordinanza n. 3294 del 5 febbraio 2019 (udienza 18 gennaio 2019)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Campanile Pietro – Est. Fraulini Paolo
Dichiarazione di fallimento del contribuente sottoposto a verifica fiscale – L’avviso di accertamento può essere emesso prima dei sessanta giorni previsti dall’articolo 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 – Ciò trova giustificazione nell’urgenza dell’Erario di intervenire nella procedura concorsuale e nella perdita del fallito della capacità di gestire il proprio patrimonio

Con l’ordinanza n. 2413 del 29 gennaio 2019 i giudici di legittimità hanno precisato che tra gli effetti della chiusura del fallimento non è compresa la liberazione del fallito dalle obbligazioni non fatte valere o non soddisfatte nel corso della procedura fallimentare e, pertanto, ai sensi dell’art. 120 della L. Fall., nel testo anteriore alla riforma apportatagli con il D.Lgs. n. 5 del 2006, i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore tornato “in bonis” per la parte non soddisfatta dei loro crediti, sia per capitale che per interessi. Ne consegue che l’amministrazione finanziaria può azionare il proprio credito tributario nei confronti del contribuente tornato “in bonis” (salvo che non ne sia decaduta ex art. 94 L. Fall.), senza che – di per sé – la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del curatore (e del fallito) possa aver comportato l’onere per l’amministrazione di insinuarsi nel passivo del fallimento (cfr., in tal senso, Cass.6473/2014).

Ordinanza n. 2413 del 29 gennaio 2019 (udienza 7 novembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Chindemi Domenico – Est. Cirese Marina
Chiusura del fallimento – Il fallito non è liberato dalle obbligazioni non fatte valere o non soddisfatte nel corso della procedura fallimentare – Art. 120 della L. Fall. nel testo anteriore alla riforma del D.Lgs. n. 5 del 2006 – I creditori possono agire nei confronti del debitore tornato “in bonis” per la parte non soddisfatta dei crediti – L’amministrazione finanziaria può azionare il proprio credito nei confronti del contribuente tornato “in bonis

FAQ – sicurezza sui luoghi di lavoro

Il Dpcm 11 marzo 2020 ha individuato sia le attività che devono essere sospese sia quelle che possono continuare a svolgersi nel rispetto delle norme igienico-sanitarie imposte dalle autorità.

Il datore di lavoro che impiega lavoratori a diretto contatto con il pubblico – in quanto l’attività risulta tra quelle indicate agli allegati I e II del Dpcm 11 marzo 2020 o tra quelle riguardanti servizi come quelli bancari – deve adottare, in collaborazione con il medico competente e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, le misure previste dal decreto del ministero della Salute 3 febbraio 2020, nonché le eventuali misure previste dalle autorità sanitarie competenti per territorio.

Le misure preventive da adottare per i lavoratori a diretto contatto con il pubblico sono:

a) distanza dell’operatore di almeno un metro dal soggetto utente;

b) pulizia ripetuta e accurata delle superfici con acqua e detergenti seguita dall’applicazione di disinfettanti a base di ipoclorito di sodio 0,1% o etanolo al 70%;

c) disponibilità di distributori per l’igiene delle mani contenenti gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%;

d) adeguata diffusione di materiali informativi per l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento sociale.

I lavoratori che, nello svolgimento della loro attività, sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, devono utilizzare i dispositivi di protezione individuale (Dpi). Secondo quanto previsto dall’articolo 16 del Dl 18/2020 (“Cura Italia”) sono considerate Dpi, ex articolo 74, comma 1, del Dlgs 81/2008, anche le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui utilizzo è disciplinato dall’articolo 34, comma 3, del Dl 9/2020.

I Dpi delle vie respiratorie (Uni En 149 tipo Ffp3 o En 136), insieme con altre tipologie di Dpi (occhiali o schermo facciale, guanti, tute eccetera), sono indicati per gli operatori sanitari che assistono a stretto contatto persone con sintomi respiratori di casi sospetti o accertati.

Qualora il datore di lavoro non predisponga le misure precauzionali citate, oppure non abbia serie motivazioni per non avere adottato le misure organizzative necessarie a impedire la possibilità del contagio tra lavoratori o tra lavoratori e clienti (concessione ferie, diversa turnazione, lavoro agile eccetera), il lavoratore può rifiutarsi di prestare l’attività a norma dell’articolo 1453 del Codice civile, che giustifica l’inadempimento di una delle parti del contratto quando la controparte (nel caso in esame, il datore di lavoro) non adempie ai propri obblighi di legge. Il giudice procede alla valutazione comparativa dei comportamenti e della gravità dell’inadempimento. Nel contratto di lavoro la giurisprudenza esclude la legittimità di sanzioni disciplinari al dipendente che si rifiuta di lavorare, e perfino la legittimità dello stesso licenziamento, se il mancato (o non completo) adempimento del lavoratore trova giustificazione nell’omessa adozione da parte del datore di lavoro delle misure di sicurezza che lui è tenuto ad osservare a tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore (si vedano le sentenze di Cassazione 21479/2005 e 18921/2012).

FAQ – spesometro

No. Per il 2019, infatti, il decreto legge 135/2018 ha esteso il divieto di fatturazione elettronica anche a coloro che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (articolo 9-bis, comma 2). Pertanto, i fisioterapisti (come altri operatori sanitari come, ad esempio, podologi e logopedisti) devono continuare a emettere in formato cartaceo le fatture relative alle prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali.

Dal 1° gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia (e per le relative variazioni) devono essere emesse esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il Sistema di interscambio (articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015). L’entrata in vigore di tale obbligo, peraltro, non ha modificato le disposizioni dettate dal decreto Iva in materia di “fatturazione differita” (possibilità di emettere fattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione – articolo 21, comma 4, Dpr 633/1972). Pertanto, è possibile emettere una fattura elettronica “differita”. Ad esempio, in relazione a una cessione di beni eseguita il 20 gennaio 2019, sarà possibile emettere una fattura elettronica “differita” il 10 febbraio 2019. Inoltre, al momento della cessione (20 gennaio), si dovrà: emettere un documento di trasporto (o altro documento equipollente) che accompagni la merce; datare la fattura elettronica 10 febbraio 2019, con l’indicazione dei riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data); includere la relativa Iva nella liquidazione del mese di gennaio. Per ulteriori informazioni sulla fattura elettronica, si rinvia all’area tematica dedicata disponibile sul sito dell’Agenzia.

È possibile predisporre un invio di tipo annullativo. Nel caso in cui si voglia annullare un singolo documento presente nel file originario si dovrà indicare oltre all’identificativo dei file originario, il numero di posizione occupata nello stesso dalla fattura che si vuole annullare. Qualora invece si voglia annullare l’intero file originario è sufficiente non indicare alcun numero di posizione.

In relazione al mancato invio di alcune fatture sarà necessario effettuare un nuovo invio contenente solo le fatture mancanti; ogni file xml inviato infatti, si aggiunge ai precedenti senza mai sovrascriversi. Per correggere, invece, errori presenti in dati già trasmessi sarà necessario predisporre un invio di tipo rettificativo che conterrà i dati corretti della fattura e l’indicazione dell’identificativo del file originario trasmesso e del numero di posizione occupata nel medesimo file dalla fattura oggetto di rettifica.

Devono essere trasmessi unicamente i dati delle fatture emesse, indipendentemente dal registro in cui sono annotate. I corrispettivi documentati da scontrini/ricevute fiscali non devono essere trasmessi, indipendentemente dall’importo.

No, come chiarito nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate 1/E del 7 febbraio 2017, la scheda carburante non deve essere comunicata.

Sì, il soggetto che registra acquisti da soggetti minimi/forfetari è tenuto all’invio dei relativi dati, poiché in tali fatture non vi è Iva; sarà necessario compilare il dato “natura” che identifica il motivo di assenza di Iva nel documento; il codice da indicare è “N2”, in quanto operazioni non soggette al tributo.

Il “nuovo spesometro” non prevede alcuna casistica di invio “aggregato” dei dati; pertanto in tal caso sarà necessario inviare i dati, analitici, delle singole fatture annotate cumulativamente.

La norma stabilisce che, per le fatture emesse si deve fare riferimento alla data di emissione, per le fatture ricevute alla data di registrazione. Tuttavia per gli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differimento, come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate con Risoluzione 87/E del 5 luglio 2017, si deve fare riferimento alla data di registrazione ai fini Iva. Pertanto nell’invio dati fatture del primo semestre 2017 devono essere comunicati i dati delle fatture emesse nel periodo dal 01/10/2016 al 31/03/2017 e che sono state annotate nei registri Iva del primo e secondo trimestre 2017. Per le fatture emesse che non rientrano nei casi di differimento (ad esempio una fattura emessa per la vendita di un cespite) si farà riferimento, invece, alla data di emissione.

Il decreto legge collegato alla manovra di bilancio 2017 (Dl 193/2016), allo scopo di contrastare l’evasione in materia di Iva, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, due nuovi adempimenti telematici: la comunicazione trimestrale obbligatoria dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate (e delle relative note di variazione) e la comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche Iva (articoli 21 e 21-bis, Dl 78/2010). Sotto il profilo sanzionatorio, per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa di 2 euro per ogni fattura, con un limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre; la sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ordinaria ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (articolo 11, comma 2-bis, Dlgs 471/1997). L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è, invece, punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2mila euro, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997). La descritta disciplina sanzionatoria ha natura amministrativo-tributaria e, quindi, in assenza di una deroga espressa, a essa risulta applicabile l’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997). Ne deriva che le violazioni relative agli adempimenti in esame possono essere regolarizzate inviando la comunicazione omessa/errata e applicando alle relative sanzioni le riduzioni previste dalla disciplina del ravvedimento, a seconda del momento in cui interviene il versamento (cfr risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017).

I soggetti passivi Iva sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate (con periodicità trimestrale) una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche (articolo 21-bis, Dl 78/2010). L’obbligo non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP del modello. Quindi, i contribuenti che nel corso del trimestre di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva, non devono trasmettere la comunicazione. L’obbligo, invece, sussiste nell’ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente (vedi faq pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione Home – Cosa devi fare – Comunicazioni – Liquidazioni periodiche Iva – Faq).

FAQ – successioni

Le regole per il pagamento a rate dell’imposta di successione sono stabilite dall’art. 38 del decreto legislativo n. 346/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni).
La rateizzazione può essere richiesta per importi non inferiori a 1.000 euro. In tal caso, è possibile pagare:

  • il 20% dell’imposta liquidata dall’ufficio entro 60 giorni da quello in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione
  • la somma rimanente in 8 otto rate trimestrali, o in 12 rate trimestrali se l’importo dovuto è superiore a 20.000 euro.

Le rate trimestrali scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del 20% dell’imposta.

Premesso che l’imposta è calcolata dall’ufficio, in base alla dichiarazione di successione presentata, sono previste aliquote di tassazione diverse, a seconda del grado di parentela intercorrente tra la persona deceduta e l’erede.
Per fratelli e sorelle si applica, sul valore complessivo netto dell’eredità, l’aliquota del 6%, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, 100.000 euro (franchigia).
Pertanto, poiché il valore dell’abitazione ereditata è inferiore alla franchigia, non si dovrà versare l’imposta di successione ma solo le imposte ipotecaria e catastale.

Il nuovo modello di dichiarazione di successione online non può essere utilizzato per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una denuncia presentata con il precedente modello cartaceo (modello 4, approvato con il decreto ministeriale 10 gennaio 1992). Per tali dichiarazioni, quindi, occorre continuare a utilizzare la modulistica cartacea, seguendo le relative modalità di presentazione (provvedimento 28 dicembre 2017).

La dichiarazione di successione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione (articolo 31, comma 1, Dlgs 346/1990). Questa coincide con il momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto (articolo 456, codice civile). Nell’ipotesi di rinuncia all’eredità da parte di uno (o più) dei chiamati, per gli altri coobbligati il termine di dodici mesi per la presentazione della dichiarazione di successione decorre dalla data della rinuncia o dalla diversa data in cui l’obbligato dimostri di averne avuto notizia (articolo 28, Dlgs 364/1990).

L’importo dovuto a titolo di imposta di successione (liquidato dall’Agenzia delle entrate e comunicato ai soggetti obbligati) può essere rateizzato. In tale ipotesi, è possibile versare, nel termine di 60 giorni da quello in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione, un importo non inferiore al 20%, mentre la parte rimanente può essere versata in un numero di 8 rate trimestrali, ovvero, per importi superiori a 20mila euro, in un numero massimo di 12 rate trimestrali. Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del 20%. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro (articolo 38, Dlgs 346/1990).

Ai fini dell’imposta sulle successioni, la rendita dei fabbricati rurali è ricompresa nel reddito dominicale dei terreni ai quali sono asserviti. Il reddito dominicale, infatti, esprime un valore comprensivo anche dei fabbricati sovrastanti, sempre che tali costruzioni siano strumentalmente funzionali alle necessità del fondo e siano trasferite unitamente al fondo stesso, conservando tutti i requisiti previsti dall’articolo 9, commi 3 e 3-bis, Dl 557/1993 (ad esempio, il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione dal soggetto titolare del diritto di proprietà per esigenze connesse all’attività agricola svolta oppure la costruzione deve essere destinata alla protezione delle piante o alla custodia delle macchine). Pertanto, in sede di dichiarazione di successione, deve essere indicata la rendita catastale del fabbricato rurale, ma il valore imponibile da denunciare è pari a zero (risoluzione n. 207/E del 6 agosto 2009).

Nell’ipotesi di eredità giacente (articoli 528-532 del codice civile), obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione è il curatore nominato dal tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (articolo 28, comma 2, Dlgs 346/1990). In tal caso, il termine di dodici mesi decorre dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui il curatore ha avuto notizia legale della nomina (articolo 31, comma 2, lettera a, Dlgs 346/1990).

 

In caso di omessa presentazione della dichiarazione di successione, l’avviso di liquidazione dell’imposta deve essere notificato, dall’ufficio competente, entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa (articolo 27, comma 4, Dlgs 346/1990).

Se dopo la presentazione della dichiarazione di successione sopravviene un evento che determina il mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato (come, ad esempio, il ritrovamento di un testamento) ovvero l’applicazione dell’imposta in misura superiore (come, ad esempio, la scoperta di un bene in precedenza non considerato), i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare una dichiarazione sostitutiva o integrativa (articolo 28, comma 6, Dlgs 346/1990). In tal caso, i dodici mesi per la presentazione della dichiarazione decorrono dalla data della sopravvenienza o dalla diversa data in cui l’obbligato dimostra di averne avuto notizia. In linea generale, la dichiarazione sostitutiva o integrativa deve essere presentata utilizzando il nuovo modello Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una denuncia presentata con il precedente modello, occorre continuare a utilizzare tale modulistica, seguendo le relative modalità di presentazione.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 dicembre 2016 è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, che sostituisce quello precedente (approvato con decreto ministeriale del 10 gennaio 1992). Il nuovo modello deve essere presentato in via telematica, direttamente dai contribuenti in possesso delle credenziali per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia ovvero tramite gli intermediari abilitati (ad esempio, professionisti e Caf). La presentazione del modello può essere effettuata anche presso l’ufficio territorialmente competente, per il successivo inoltro telematico. Come previsto dal citato provvedimento, il nuovo modello deve essere utilizzato a partire dal 23 gennaio 2017 con riferimento alle successioni aperte a decorrere dal 3 ottobre 2006. Invece, per quelle antecedenti nonché per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il vecchio modello, va utilizzato il precedente modello. Per consentire un graduale avvio delle nuove modalità di presentazione, è tuttavia previsto un periodo transitorio: dal 23 gennaio al 31 dicembre 2017 sarà possibile presentare la dichiarazione di successione anche con il vecchio modello. Resta fermo che i soggetti obbligati devono presentare la dichiarazione entro il termine di dodici mesi dalla data di apertura della successione (articolo 31, Dlgs 346/1990).

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 dicembre 2016 è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, che sostituisce quello precedente (approvato con decreto ministeriale del 10 gennaio 1992). Il nuovo modello deve essere presentato in via telematica, direttamente dai contribuenti in possesso delle credenziali per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia ovvero tramite gli intermediari abilitati (ad esempio, professionisti e Caf). La presentazione del modello può essere effettuata anche presso l’ufficio territorialmente competente, per il successivo inoltro telematico. Come previsto dal citato provvedimento, il nuovo modello deve essere utilizzato a partire dal 23 gennaio 2017 con riferimento alle successioni aperte a decorrere dal 3 ottobre 2006. Invece, per quelle antecedenti nonché per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il vecchio modello, va utilizzato il precedente modello. Per consentire un graduale avvio delle nuove modalità di presentazione, è tuttavia previsto un periodo transitorio: dal 23 gennaio al 31 dicembre 2017 sarà possibile presentare la dichiarazione di successione anche con il vecchio modello. Resta fermo che i soggetti obbligati devono presentare la dichiarazione entro il termine di dodici mesi dalla data di apertura della successione (articolo 31, Dlgs 346/1990).

FAQs – Agevolazioni

Come è noto, per gli acquisti soggetti a Iva è riconosciuto ai giovani acquirenti in possesso di precisi requisiti, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva pagata al venditore (articolo 64, comma 7, del decreto legge n. 73/2021).
La norma non ha indicato limiti temporali per l’utilizzo del credito che, ricordiamo può essere usufruito:

  • in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato
  • in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Inoltre, può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928”. In ogni caso, il credito d’imposta non può essere chiesto a rimborso.

Il credito d’imposta per le persone fisiche che nel 2022 hanno sostenuto spese per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili è stato previsto dall’articolo 1, comma 812, della legge n. 234/2021.
La percentuale effettivamente spettante a ciascun beneficiario e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti sono stati resi noti con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 5 aprile 2023. In particolare, in base alle istanze validamente presentate dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023 e considerato il limite complessivo di risorse disponibili (3 milioni di euro), la percentuale è stata determinata nella misura del 9,1514% dell’importo del credito richiesto (3.000.000/32.781.559).
Si ricorda che il credito è utilizzabile, in diminuzione delle imposte dovute, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili. L’eventuale ammontare del credito non utilizzato potrà essere usufruito nei periodi d’imposta successivi (articolo 4 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 maggio 2022).

La risposta è affermativa. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2023 ha reso noto l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti e la percentuale effettivamente spettante a ciascun beneficiario.
L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è risultato pari a 1.537.139 euro.
Pertanto, in base alle istanze validamente presentate dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 e considerato il limite complessivo di risorse disponibili (1,5 milioni di euro), la percentuale è stata determinata nella misura del 97,5838% dell’importo del credito richiesto (1.500.000/1.537.139).
Si ricorda che il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d’imposta successivi.

Si premette che per presentare istanza di accreditamento ed accedere alla ripartizione del 5 per mille dell’Irpef le associazioni sportive dilettantistiche devono avere determinati requisiti. Si veda, in proposito, l’articolo 1, comma 1, lettera e) del Dpcm 23 luglio 2020 e il successivo articolo 6.
In sintesi, è necessario:

  • essere iscritte al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
  • la presenza nell’organizzazione dell’associazione del settore giovanile
  • svolgere, prevalentemente, attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, o di avviamento alla pratica sportiva di persone di età non inferiore a 60 anni, o di persone svantaggiate a causa delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Il modello dell’istanza di accreditamento, con le relative istruzioni, sono disponibili sia sul sito del Coni sia su quello dell’Agenzia delle entrate (per il sito dell’Agenzia, nella pagina “Modello e istruzioni – Associazioni sportive dilettantistiche 2023”). La domanda va trasmessa telematicamente dal legale rappresentante dell’associazione sportiva dilettantistica (direttamente o tramite intermediario abilitato) entro l’11 aprile 2023.
Per compilare il modello è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate (oltre che sul sito del Coni, mediante collegamento a quello dell’Agenzia) il “Software di compilazione – Istanza di accreditamento al 5 per mille – ASD – 2023”.
Si ricorda, infine, che non devono ripetere la procedura di iscrizione (e, quindi, presentare nuovamente l’istanza di accreditamento al 5 per mille per il 2023), le associazioni sportive dilettantistiche già presenti nell’elenco permanente 2023, ammesse al beneficio per il 2022 (l’elenco è pubblicato sul sito del Coni, nella pagina “5-per-mille”).

Si conferma, anzitutto, che il decreto legge n. 198/2022 (articolo 3, comma 10-quinquies, inserito dalla legge di conversione del decreto – si veda l’Allegato della legge n. 14/2023) ha ulteriormente sospeso per il periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023 il termine per porre in essere gli adempimenti legati alle agevolazioni “prima casa”.
Più precisamente, sono stati sospesi i termini previsti dalla nota II-bis all’Articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), nonché il termine previsto dall’articolo 7 della legge n. 448/1998, per il riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.
Si ricorda che, a partire dal 2020, questi termini sono stati sospesi più volte:

  • l’art. 24 del decreto legge n. 23/2020 li ha sospesi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020
  • il decreto legge n. 183/2020 (articolo 3, comma 11-quinquies) ha prorogato la sospensione fino al 31 dicembre 2021
  • la legge n. 15/2022 (si veda Allegato) l’ha ulteriormente prorogata al 31 marzo 2022.

L’ultima proroga al 30 ottobre 2023, come detto, è arrivata con la legge n. 14/2023 (in vigore dal 28 febbraio 2023), a distanza di quasi un anno dalla precedente scadenza. Avendo previsto una nuova sospensione in maniera retroattiva, la stessa legge ha quindi precisato che restano validi gli atti di revoca delle agevolazioni prima casa notificati dall’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2023, emessi per il mancato rispetto dei citati termini, e che non si farà luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.

Il cosiddetto “Bonus psicologo” è stato introdotto, inizialmente solo per l’anno 2022, dall’articolo 1 quater del decreto legge n. 228/2021. Si tratta di un contributo erogato ai cittadini dalle Regioni (e dalle province autonome di Trento e di Bolzano) per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi.
Per il 2022 il sussidio è stato fissato nell’importo massimo di 600 euro per persona e parametrato alle diverse fasce dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Non può essere richiesto, comunque, dalle persone con ISEE superiore a 50.000 euro.
La recente legge di bilancio (legge n. 197/2022 – articolo 1, comma 538) ha reso strutturale questo contributo a partire dal 2023, innalzando l’importo massimo erogabile (da 600 a 1.500 euro), ma con una riduzione di fondi disponibili (5 milioni di euro per l’anno 2023 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2024) rispetto ai 25 milioni stanziati per il 2022.
Per le modalità di presentazione delle richieste per l’anno 2023 e l’assegnazione dei contributi bisognerà comunque attendere un decreto attuativo di prossima emanazione.

In presenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per usufruire del regime agevolativo per i lavoratori impatriati, il comma 3-bis dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015 (inserito dall’articolo 5, comma 1, lettera c, del decreto legge n. 34/2019) ha individuato, quale presupposto per poter richiedere l’ampliamento dei periodi d’imposta agevolabili (ulteriori 5 anni):

  • avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo
  • diventare proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia (successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento).

In merito a tale ultimo requisito, la norma non ha disposto che l’unità immobiliare rappresenti l’abitazione principale del richiedente il regime speciale. Né il fatto di essere già proprietario di un altro immobile di tipo residenziale sul territorio dello Stato, al momento del nuovo acquisto, impedisce l’accesso all’estensione dell’agevolazione.
Si ricorda, infine, che l’Agenzia delle entrate ha fornito sul tema importanti chiarimenti con la circolare n. 33/2020, alla quale si rinvia per gli opportuni approfondimenti. Tra le altre cose, in tale documento ha precisato che:

  • l’acquisto va effettuato entro e non oltre i primi cinque periodi d’imposta di fruizione del regime e permanere per tutto il periodo agevolato (per esempio, un cittadino che è fiscalmente rientrato in Italia nel 2020 può richiedere l’estensione dell’agevolazione se acquista l’immobile entro il 31 dicembre 2024)
  • l’estensione del beneficio non spetta se si acquista solo la nuda proprietà o il diritto di usufrutto, oppure quando, nel periodo compreso dall’anno in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro anni successivi, si sottoscrive solo un preliminare di compravendita (per esempio, il cittadino che trasferisce la residenza nel 2020 e sottoscrive un preliminare di acquisto nel 2024 non ha diritto all’estensione del beneficio se stipula l’atto di compravendita nel 2025).

A meno che non intervengano nuovi provvedimenti di rinvio, il decreto “Milleproroghe” ha fissato al 31 marzo 2023 il termine entro il quale comunicare le opzioni di cessione del credito e di sconto sul corrispettivo relative agli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni degli edifici (opzioni previste dall’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020).
Come ha disposto l’articolo 3 (comma 10-octies) del decreto legge n. 198/2022, entro questa data dovranno essere inviate all’Agenzia delle entrate le comunicazioni per l’esercizio delle opzioni riguardanti le spese per interventi edilizi sostenute nel 2022 e le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese effettuate nel 2020 e nel 2021.

Quando è il detentore dell’immobile ristrutturato ad usufruire della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (come nel caso del comodatario o dell’inquilino che detengono l’immobile in base a un contratto regolarmente registrato al momento dell’avvio dei lavori) la cessazione della detenzione non determina il trasferimento delle quote residue di detrazione non ancora usufruite (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 57/1998).
Pertanto, il comodatario potrà continuare a portare in detrazione le rate residue, riportando nel modello 730, come nelle precedenti annualità, la spesa sostenuta e il numero della rata corrispondente. Non è previsto il passaggio al comodante delle agevolazioni.

La risposta è affermativa, in presenza dei requisiti richiesti dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015, nella versione attualmente in vigore.
Come precisato dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 33/2020, il contribuente che rientra in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo può beneficiare del regime fiscale previsto per i lavoratori impatriati, qualora valuti una maggiore convenienza nell’applicazione di tale regime speciale rispetto a quello naturale “forfetario” (optando per la fuoriuscita da quest’ultimo regime).

Come è noto, l’Iva ridotta al 4% per l’acquisto di veicoli delle persone con disabilità si applica una sola volta nel corso di quattro anni. È possibile richiedere l’agevolazione, per acquisti entro il quadriennio, solo nei seguenti casi:

  • se il primo veicolo acquistato con l’aliquota agevolata è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione
  • quando il primo veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali è stato rubato e non ritrovato (in questo caso, la persona con disabilità deve esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA).

L’aliquota Iva ridotta non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero.
Ulteriori informazioni sui requisiti sono contenute nella guida predisposta dall’Agenzia delle entrate 

La trasmissione telematica all’Enea dei dati relativi agli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica (legge n. 296/2006) e di quelli che comportano risparmio energetico (art. 16-bis del Dpr n. 917/86) deve avvenire, di regola, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
Per l’anno 2023 l’Enea ha reso disponibile il portale “Ecobonus/Bonus casa”, attraverso il quale trasmettere le informazioni, in data 1° febbraio 2023, avvisando gli utenti che per gli interventi con data di fine lavori compresa tra il 1° e il 31 gennaio 2023 il termine dei 90 giorni decorre dal giorno in cui è stato reso disponibile il portale.

La risposta è affermativa. L’articolo 22 del decreto legge n. 124/2019 ha introdotto, a favore di imprenditori e lavoratori autonomi, un’agevolazione fiscale sui pagamenti elettronici.
La disposizione prevede, nella sua attuale formulazione, la concessione di un credito d’imposta del 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, carte di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, comma 6, del Dpr n. 605/1973.
Il beneficio, per il quale non è prevista una data di scadenza, spetta anche per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate con altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Si ricorda, infine, che il credito d’imposta può essere richiesto per le commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020 e spetta a condizione che i ricavi e i compensi conseguiti nell’anno precedente siano stati non superiori a 400.000 euro.

Per poter avvalersi del regime del cosiddetto “prezzo valore”, la normativa (nello specifico l’articolo 1, comma 497, della legge n. 266/2005) non prevede alcuna limitazione sia riguardo alla tipologia che al numero delle pertinenze.
Il regime opzionale di determinazione della base imponibile per le imposte di registro, ipotecarie e catastali, pertanto, è applicabile a tutti gli atti di cessione di immobili pertinenziali, a condizione che risulti individuabile, in modo certo, il rapporto di accessorietà della pertinenza rispetto al bene principale, che deve necessariamente essere un immobile a uso abitativo (risoluzione n. 149/2008).
Si ricorda, inoltre, che il meccanismo del “prezzo valore” è utilizzabile solo se le pertinenze sono dotate di una propria rendita catastale.

La risposta è affermativa, nel rispetto di tutte le condizioni richieste dalla normativa per usufruire dell’agevolazione. L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici, infatti, è agevolabile anche se tali beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso da quello oggetto degli interventi ammessi alla detrazione per recupero del patrimonio edilizio. Il collegamento tra l’acquisto dei beni e l’arredo dell’immobile deve sussistere tenendo conto dell’immobile nel suo complesso.
Si ricorda, però, che la data di acquisto dei mobili non deve mai essere anteriore a quella di avvio dei lavori edilizi.

Si conferma che il credito d’imposta per il miglioramento dell’acqua potabile, introdotto dalla legge n. 178/2020 (articolo 1, comma 1087), è stato prorogato per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 (legge n. 234/2021, articolo 1 comma 713).
L’agevolazione spetta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.
Si ricorda che il credito è pari al 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a:

  • 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare, per le persone fisiche non esercenti attività economiche
  • 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli altri soggetti.

Considerato che le risorse economiche messe a disposizione sono limitate (per il 2023 ammontano a 1,5 milioni di euro), con apposito provvedimento l’Agenzia delle entrate renderà nota la misura percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante, che dipenderà, quindi, dal totale delle richieste presentate

Certamente, a condizione che il contratto di comodato risulti regolarmente registrato al momento dell’avvio dei lavori di ristrutturazione o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente il predetto avvio.
Il comodatario, infatti, rientra tra i soggetti che possono usufruire della detrazione, in quanto detentore dell’immobile oggetto di ristrutturazione in base a un titolo idoneo (comodato) e sempre che ne sostenga le relative spese.
Si ricorda, inoltre, che il detentore dell’immobile deve essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, da acquisire in forma scritta anche successivamente all’inizio dei lavori ma formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si richiede la detrazione.

Per il periodo d’imposta 2022 la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare l’immobile ristrutturato va calcolata su un importo massimo di spesa di 10.000 euro. Tuttavia, tale importo deve essere considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente (pari a 9.620 euro) per le quali è stata già richiesta la detrazione.
Pertanto, sugli ulteriori acquisti effettuati nel 2022 si potrà usufruire di una detrazione calcolata sull’importo massimo di 380 euro (10.000 – 9.620).

La risposta è negativa. Si conferma, anzitutto, che la detrazione per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta, oltre che al proprietario dell’immobile, anche al contribuente che detiene lo stesso sulla base di un titolo idoneo (come il comodato) e a condizione che egli sia in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Tuttavia, costituisce presupposto fondamentale per il comodatario che intende accedere all’agevolazione l’esistenza di un contratto di comodato regolarmente registrato al momento di avvio degli interventi di ristrutturazione (o al momento del pagamento delle spese ammesse in detrazione, se questo è precedente l’inizio dei lavori).
Se quando iniziano gli interventi manca un titolo di detenzione dell’immobile, risultante da un atto registrato, al detentore dello stesso immobile è precluso il diritto alla detrazione, anche se provvede alla successiva regolarizzazione (circolare n. 28/2022).

I primi chiarimenti sul bonus facciate sono arrivati con la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 2/2020, che illustra tutte le regole e gli adempimenti da osservare per usufruire dell’agevolazione fiscale introdotta dalla legge di bilancio 2020.
Anzitutto, vi è l’obbligo per le persone fisiche non titolari di reddito di impresa di effettuare il pagamento con bonifico bancario o postale, utilizzando la stessa tipologia di bonifico predisposto da banche e Poste Spa per il pagamento delle spese che danno diritto alla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio o per la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus).
Tra gli altri principali adempimenti:

  • l’invio all’Enea, entro 90 giorni dal termine dei lavori, di una scheda descrittiva, solo per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio
  • la comunicazione preventiva all’Asl di competenza, se prevista dalla normativa sulla sicurezza dei cantieri
  • l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei dati catastali identificativi dell’immobile.

Occorre poi conservare una serie di documenti inerenti gli interventi realizzati: fatture, ricevute del bonifico, abilitazioni amministrative, delibera assembleare e tabella millesimale per i lavori condominiali, asseverazione di un tecnico abilitato e attestazione di prestazione energetica (Ape) per gli interventi per i quali va fatta comunicazione all’Enea.
Per maggiori informazioni e approfondimenti si consiglia di consultare la citata circolare dall’Agenzia delle entrate e la guida pubblicata nella sezione l’Agenzia informa del suo sito internet.

Per gli anni 2019 e 2020 è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi. Il credito spettante è pari al 50% della spesa sostenuta, nel limite massimo di 250 euro per l’acquisto e di 50 euro per l’adattamento.
Come precisato nel provvedimento del 28 febbraio 2019, il credito può essere utilizzato in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

No, da qualche anno (dal periodo d’imposta 2012) la detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia deve essere ripartita obbligatoriamente in 10 quote annue di pari importo. In passato, precisamente dal 2003 al 2011, solo per i contribuenti con età non inferiore a 75 o 80 anni è stata prevista una diversa modalità di ripartizione della detrazione, che prevedeva di usufruire dell’agevolazione rispettivamente in 5 e 3 rate annuali invece che 10.

L’installazione di un condizionatore a pompa di calore su immobili residenziali, trattandosi di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva, rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria per i quali si può usufruire della detrazione Irpef indicata nell’art. 16-bis del Tuir. La detrazione è pari al 50% della spesa sostenuta entro il 31 dicembre 2020 e va ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.
L’intervento consente di usufruire anche della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, in presenza delle condizioni previste dalle disposizioni che regolano questa agevolazione. Si consiglia, in proposito, di consultare la guida pubblicata dall’Agenzia delle entrate nella sezione l’Agenzia informa del suo sito internet.

Come è noto , la detrazione relativa all’acquisto di mobili ed elettrodomestici deve essere calcolata su un importo massimo di 10.000 euro per ogni singola unità immobiliare oggetto di “ristrutturazione”.
L’Agenzia delle entrate, tuttavia, ha chiarito che nel caso in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa bisogna far riferimento alle unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non a quelle risultanti alla fine dei lavori.
Nel caso proposto, quindi, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.

Dal 1° gennaio 2020 per gli interventi di efficienza energetica non è più possibile scegliere tra la detrazione spettante e lo sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che li ha realizzati. La recente legge di bilancio (art. 1, comma 70, della legge n. 160/2019), infatti, ha eliminato tale possibilità, modificando il testo del comma 3.1 dell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013.
Lo sconto in fattura, invece delle detrazioni, potrà ora essere richiesto solo per lavori sulle parti comuni degli edifici condominiali di importo pari o superiore a 200.000 euro e, come recita la norma, quando si tratta di “interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 ….”.

Per le persone fisiche residenti all’estero, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, è stato introdotto un regime fiscale agevolato, qualora trasferiscano la propria residenza fiscale in Italia (art. 24-ter del Tuir).
L’agevolazione consiste nella possibilità di pagare, sui redditi prodotti all’estero, un’imposta sostitutiva dell’Irpef con aliquota del 7%, in alternativa alla tassazione ordinaria.
Per accedere al regime è necessario:

  • trasferire la residenza in uno dei Comuni fino a 20.000 abitanti delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia
  • provenire da uno dei Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa
  • non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei 5 periodi d’imposta precedenti a quello in cui si sceglie la tassazione ridotta.

Il regime agevolato si applica a tutti i redditi prodotti all’estero, non solo alle pensioni, e ha una durata massima di 9 anni. Il contribuente che esercita l’opzione per l’imposta sostitutiva può sempre revocarla prima della scadenza.

Il bonus o indennità compete ai lavoratori autonomi che risultano iscritti all’Ago a condizione che:

  • non siano titolari di pensione,
  • non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
  • non percepiscano il reddito di cittadinanza.

Allo stato attuale non spetterebbe al coadiutore dell’impresa familiare, benché iscritto all’INPS, il bonus in commento in quanto non inquadrabile nella tipologia di lavoratori autonomi.

Per i soci di società di persona sembrerebbero rientrare tra i percettori del bonus, ovviamente fermo restando il rispetto delle condizioni sopra indicate.

Per le modalità occorre attendere le istruzioni dell’INPS.

La legge di bilancio 2016 (L. n. 208/2015 – articolo 1, commi da 98 a 108) ha previsto un credito d’imposta a favore delle imprese che, tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019, acquisiscono beni strumentali nuovi (impianti, macchinari e attrezzature varie), facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Al verificarsi di tutte le altre condizioni poste dalla norma, anche per l’acquisizione di hardware e software è possibile usufruire del credito d’imposta, sempre che gli stessi rientrino in specifiche tipologie.
In particolare, come indicato nello stesso modello di comunicazione per la fruizione del credito di imposta approvato con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017 (sezione III – rigo B26), in linea con quanto riportato nell’Allegato 1 – Tipologie di investimenti innovativi al Decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 23 aprile 2018, tra gli investimenti agevolabili sono inclusi hardware e software, anche basati su piattaforme cloud computing, dedicati a:

  • organizzare ed elaborare ingenti quantità di dati
  • gestire interfacce anche multimediali
  • utilizzare sensoristica avanzata per elaborare informazioni complesse
  • ottimizzare elaborazioni dal punto di vista energetico e della privacy
  • assistere in remoto apparecchiature specialistiche.

Per l’acquisto di due unità immobiliari contigue i benefici “prima casa” spettano per entrambe quando, dopo la fusione degli immobili, l’abitazione risultante possiede le caratteristiche catastali indicate dalla normativa di favore (non deve cioè appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e in presenza di tutte le altre condizione soggettive ed oggettive previste.
Si può usufruire dell’agevolazione sia nel caso di acquisto contemporaneo delle unità immobiliari contigue sia nel caso in cui venga acquistata un’unità immobiliare confinante alla casa già posseduta, allo scopo di creare un’unica unità abitativa. In quest’ultimo caso, il beneficio spetta a prescindere dalla circostanza che l’immobile già posseduto sia stato acquistato con le agevolazioni “prima casa” o senza averne usufruito.

Per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari indicate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006, è riconosciuta una detrazione fiscale da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.
Dal 1° gennaio 2018 la detrazione è pari al 50% delle spese effettuate e spetta fino all’importo massimo di 60.000 euro.
Sul sito dell’Enea, precisamente in una sezione denominata “vademecum”, sono pubblicati i requisiti tecnici specifici che devono possedere le schermature solari per essere ammesse al beneficio.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per le opere murarie, eventualmente necessarie per la posa in opera, e per le prestazioni professionali.

Si, negli anni 2019 e 2020 è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, anche per adattare gli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi.
In particolare, il credito d’imposta spetta nella misura complessivamente pari, per ogni strumento, al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. Il credito può essere utilizzato in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
Con il provvedimento del 28 febbraio 2019 sono state definite le modalità attuative per usufruire del contributo. Con la risoluzione n. 33/2019, invece, è stato istituito il codice tributo (6899) per consentirne l’utilizzo tramite modello F24.

Sì, la detrazione per l’acquisto dei veicoli spetta anche quando il mezzo che si acquista è di tipo elettrico o ibrido, in presenza dei requisiti soggettivi e al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa in materia di agevolazioni fiscali in favore delle persone con disabilità.
In particolare, per l’acquisto di veicoli elettrici spetta la detrazione Irpef del 19%, determinata su un limite massimo di spesa di 18.075,99 euro. Non si può usufruire, invece, dell’aliquota Iva ridotta al 4%, in quanto la relativa normativa subordina l’agevolazione alla cilindrata del veicolo.
Anche per i veicoli ibridi (modelli composti da due motori, uno termico e uno elettrico) si può beneficiare della detrazione Irpef. Riguardo all’Iva, tuttavia, l’agevolazione spetta a condizione che la cilindrata del motore termico sia fino a 2.000 centimetri cubici, se alimentato a benzina, a 2.800 centimetri cubici se alimentato a diesel.

Dal 1° gennaio 2016, chi ha già comprato un’abitazione con i benefici “prima casa” può acquistare, sia a titolo oneroso sia gratuito (successione o donazione), un altro immobile abitativo e usufruire, anche sul secondo acquisto, delle agevolazioni.
È obbligatorio, però, che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto e che nell’atto di compravendita del secondo immobile risulti l’impegno a vendere entro un anno l’immobile già posseduto.

La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia, oltre che al proprietario dell’immobile, spetta anche a chi lo detiene sulla base di un contratto di locazione o di comodato, a condizione che abbia il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Tuttavia, è necessario che l’atto attestante la detenzione risulti regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del pagamento delle spese ammesse in detrazione, se precedente.
Pertanto, come ribadito nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 13/E del 31 maggio 2019, non sarà possibile usufruire della detrazione se il contratto di comodato non era stato registrato nel momento in cui hanno avuto inizio i lavori di ristrutturazione, anche se si regolarizza successivamente la registrazione dell’atto.

I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 35 anni, se iscritti nella previdenza agricola, possono usufruire di una detrazione dall’Irpef del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli.
La detrazione spetta entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui.
È necessario, inoltre, che il contratto di affitto sia redatto in forma scritta e abbia ad oggetto terreni agricoli diversi da quelli di proprietà dei genitori.

L’agevolazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è riconosciuta ai contribuenti che usufruiscono della detrazione Irpef prevista dall’art. 16-bis del Tuir per aver realizzato alcuni degli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Per beneficiarne è necessario che l’intervento sull’abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria. Nella categoria “manutenzione straordinaria” rientrano anche gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, quale l’installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Così come vi rientrano, inoltre, l’installazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore o la sostituzione della caldaia.

L’agevolazione, che consiste nel pagamento delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro per ciascuna imposta, indipendentemente dal valore dell’immobile caduto in successione), è riconosciuta quando il beneficiario (o, nel caso di immobile trasferito a più beneficiari, almeno uno di essi) ha i requisiti previsti in materia di acquisto della “prima abitazione”.
In particolare, per avere l’agevolazione è necessario che chi eredita l’immobile:

  • non sia titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile ereditato
  • non sia titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

Inoltre, l’immobile deve trovarsi nel Comune in cui l’erede ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi e non deve rientrare in una delle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli).

Sì, la legge di bilancio 2019 ha prorogato la facoltà per i contribuenti che possiedono, alla data del 1° gennaio 2019, terreni edificabili e con destinazione agricola, nonché titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, di rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data (articolo 1, commi 1053-1054, legge 145/2018).

Sì. La legge di bilancio 2019, infatti, ha stabilito che lo sport bonus, vale a dire il credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (introdotto dalla legge di bilancio 2018) spetta anche agli enti non commerciali e alle persone fisiche (articolo 1, commi da 621-628, legge 145/2018”).

L’ultima legge di bilancio ha previsto che chi, a partire dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, acquista, anche leasing, e immatricola in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 (automezzi destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) è tenuto al pagamento di un’imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km (“ecotassa”). Per espressa previsione normativa, l’imposta non si applica ai veicoli per uso speciale indicati nell’allegato II, parte A, punto 5 della direttiva 2007/46/Ce, tra i quali rientrano anche i veicoli con accesso per sedie a rotelle (articolo 1, commi 1042-1045, legge 145/2018).

No, l’imposta sostitutiva del 20% per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi oppure percepito compensi, compresi tra 65.001 e 100.000 euro (ragguagliati ad anno), prevista dalla legge di bilancio 2019, si applicherà a partire dal 1° gennaio 2020 (articolo 1, commi 17-22, legge 145/2018 e circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, paragrafo 1.2).

Le spese relative alle patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (ticket) possono essere detratte anche se sono state sostenute per conto di familiari non a carico (circolare n. 55/E del 14 giugno 2001, paragrafo 1.2.8). In questo caso, la detrazione è ammessa solo per la parte delle spese che non ha trovato capienza nell’Irpef lorda dovuta dal familiare affetto dalla patologia (circolare n. 15/E del 20 aprile 2005, paragrafo 5) e nel limite massimo di 6.197,48 euro annui. La parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del modello 730-3 o dal quadro RN del modello Redditi persone fisiche di quest’ultimo. Se il contribuente affetto dalla patologia esente non possiede redditi o possiede redditi tali da comportare un’imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive (e quindi non è tenuto a presentare la dichiarazione), è possibile, invece, indicare l’intero importo delle spese.

In base a quanto previsto dall’ultima legge di bilancio chi, a partire dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, acquista, anche tramite leasing, e immatricola in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 (automezzi destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) è tenuto al pagamento di un’imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km (“ecotassa”). Per espressa previsione normativa, l’imposta non si applica ai veicoli per uso speciale indicati nell’allegato II, parte A, punto 5 della direttiva 2007/46/Ce, tra i quali rientrano anche i camper (articolo 1, commi 1042-1045, legge 145/2018).

In caso di morte dell’avente diritto alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Quest’ultima sussiste qualora l’erede  assegnatario abbia l’immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito ad abitazione principale (circolare n. 24/E del 10 giugno 2004, paragrafo 1.1). Se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali (circolare n. 15/E del 5 marzo 2003, paragrafo 2).

In relazione all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile su cui è stato eseguito un intervento di recupero edilizio, è possibile usufruire di una detrazione Irpef del 50% (“bonus mobili” – articolo 16, comma 2, Dl 63/2013). L’ultima legge di bilancio ha prorogato l’agevolazione anche per gli acquisti effettuati nel 2019, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1º gennaio 2018 (articolo 1, comma 67, lettera b, n. 2, legge 145/2018). Tra le spese agevolabili rientrano anche quelle sostenute per l’acquisto di apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (circolare n. 29/E del 18 settembre 2013, paragrafo 3.4).

La legge di bilancio 2019 ha istituito un credito d’imposta del 65% in relazione alle erogazioni liberali effettuate per particolari tipologie di lavori su edifici e terreni pubblici (articolo 1, commi 156-161, legge 145/2018). L’agevolazione, in particolare, compete per le erogazioni in denaro, effettuate a partire dal 2019, per gli interventi su edifici e terreni pubblici finalizzati, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, alla bonifica ambientale (compresa la rimozione dell’amianto), alla prevenzione e al risanamento del dissesto idrogeologico, alla realizzazione o alla ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e al recupero di aree dismesse di proprietà pubblica. Nel novero dei soggetti che possono beneficiare del tax credit rientrano, oltre alle persone fisiche e ai titolari di reddito d’impresa, anche gli enti non commerciali.

Al credito d’imposta del 65% riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati (persone fisiche, enti non commerciali e soggetti Ires) per finanziare interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (“sport bonus”) non si applicano né il limite annuale di 250mila euro relativo all’utilizzo dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (articolo 1, comma 53, legge 244/2007) né il limite massimo dei crediti d’imposta compensabili con F24, fissato in 700mila euro per ciascun anno solare (articolo 34, legge 388/2000). Si ricorda che il bonus è stato istituito dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi 363-366, legge 205/2017) ed è stato modificato dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 621-628, legge 145/2018 – vedi “Legge di bilancio per il 2019: nuovo look per lo sport bonus”).

Per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di un intervento di recupero edilizio, è previsto il riconoscimento di una detrazione Irpef del 50% (“bonus mobili” – articolo 16, comma 2, Dl 63/2013). Tra le spese agevolabili, però, non rientrano quelle sostenute per l’acquisto di porte (circolare n. 29/E del 18 settembre 2013, paragrafo 3.4).

La legge di bilancio 2018, modificando il Tuir, ha introdotto una detrazione Irpef del 19% per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate a partire dal 1° gennaio 2018. Ai fini della detrazione, l’assicurazione deve essere riferita a unità immobiliari a uso abitativo (articolo 15, comma 1, lettera f-bis, Tuir, introdotta dall’articolo 1, comma 768, legge 205/2017).

No, nel novero degli interventi di recupero del patrimonio edilizio che costituiscono il presupposto per il bonus mobili non rientrano quelli consistenti nella realizzazione di posti auto o box pertinenziali rispetto all’abitazione (circolare n. 11/E del 21 maggio 2014, paragrafo 5.2).

L’ultima legge di bilancio ha introdotto un credito d’imposta spettante, per il 2019 e il 2020, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. Il bonus è parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari per i locali in cui è svolta l’attività di vendita, nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con apposito Dpcm. Si ricorda, infine, che il credito d’imposta è stabilito nella misura massima di 2mila euro e che, per espressa previsione normativa, si applica anche agli esercizi che, pur non esclusivamente dedicati alla vendita dei giornali, rappresentano l’unico punto vendita al dettaglio di quei prodotti nel comune di riferimento (articolo 1, commi 806-809, legge n. 145/2018).

No, gli interventi finalizzati al risparmio energetico (tra i quali rientra anche l’installazione di pannelli solari), per i quali si usufruisce dell’ecobonus (detrazione del 65%), non consentono di usufruire anche del bonus mobili e grandi elettrodomestici. Per poter beneficiare di questa agevolazione, infatti, è indispensabile realizzare un intervento di ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione). Per ulteriori informazioni si rinvia alla Guida disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Le istanze di accesso alle agevolazioni fiscali e contributive previste a favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana di Genova, istituita a seguito del crollo di un tratto del ponte Morandi, possono essere presentate a partire dalle 12 del prossimo 16 aprile e fino alle 12 del 21 maggio 2019. Le istanze vanno trasmesse telematicamente tramite la procedura informatica disponibile sul sito del ministero dello Sviluppo economico (Mise) e utilizzando lo specifico modello di richiesta (vedi “Agevolazioni Zfu Genova:  istanze a partire dal 16 aprile”). Per ulteriori informazioni, si rinvia alla pagina informativa disponibile sul sito del Mise.

Sì, la detrazione per gli interventi antisismici (“sisma bonus”) spetta, oltre che ai soggetti passivi Irpef, anche ai soggetti passivi Ires (ad esempio, società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata ed enti commerciali), a condizione che possiedano o detengano l’immobile su cui sono stati eseguiti i lavori in base a un titolo idoneo e che le spese siano rimaste a loro carico. Per ulteriori informazioni sull’agevolazione, si rinvia alla Guida disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico derivante dalla realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali relative alla riqualificazione energetica degli edifici, dal 2018 è stato introdotto l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Enea le informazioni sugli interventi effettuati (articolo 16, comma 2-bis, Dl 63/2013, introdotto dall’articolo 1, comma 3, legge 205/2017). Per gli interventi che non comportano risparmio energetico, invece, non occorre inviare nulla. Per i lavori terminati nel 2018, l’invio della documentazione all’Enea deve essere effettuato entro il 1° aprile 2019 attraverso il sito http://ristrutturazioni2018.enea.it. Per quelli terminati nel 2019, invece, la comunicazione deve essere trasmessa attraverso il portale https://bonuscasa2019.enea.it.

La legge di bilancio 2019, nel rimodellare la disciplina dello sport bonus, ne ha esteso l’applicazione anche alle persone fisiche e agli enti non commerciali (per il 2018, invece, il beneficio era riservato solo alle imprese). Si ricorda che l’agevolazione consiste in un credito d’imposta del 65% riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati (appunto, persone fisiche, enti non commerciali e soggetti Ires) nel corso del 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Si ha diritto al bonus anche nel caso in cui le erogazioni siano destinate ai concessionari o agli affidatari degli impianti (articolo 1, commi da 621-628, legge 145/2018 – vedi anche “Legge di bilancio per il 2019: nuovo look per lo sport bonus”).

A partire dal 1° gennaio 2020, i commercianti al minuto devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. L’obbligo, peraltro, decorre  dal 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d’affari superiore a 400mila euro (articolo 2, Dlgs 127/2015). Nel 2019 e nel 2020, per l’acquisto o l’adattamento dei misuratori fiscali da utilizzare per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, è previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento (i limiti si riferiscono a ogni misuratore). L’utilizzo in compensazione del tax credit è consentito a condizione che il corrispettivo per l’acquisto o l’adattamento sia stato pagato con modalità tracciabili (ad esempio, assegni, bonifici, carte di debito, di credito e prepagate – vedi provvedimento 28 febbraio 2019).

Le istanze per il riconoscimento del credito d’imposta a favore di chi vende libri al dettaglio in esercizi specializzati (codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1), riferite al 2018, potranno essere presentate dal 3 giugno al 30 settembre 2019 attraverso l’apposito portale della direzione generale Biblioteche e Istituti culturali del ministero per i Beni e le Attività culturali. Per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina dedicata al bonus disponibile sul sito del ministero. Inoltre, eventuali richieste di chiarimenti possono essere inviate all’indirizzo taxcreditlibrerie@beniculturali.it.

La legge di bilancio 2019 ha ulteriormente esteso l’ambito temporale dell’iperammortamento, prevedendo che la relativa disciplina si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate in Italia ed effettuati entro il 31 dicembre 2019. Sono agevolabili anche gli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (articolo 1, comma 60, legge 145/2018 – vedi anche “Legge di bilancio per il 2019: proroga per l’iperammortamento”).

Tra le misure a favore della “mobilità green” previste dalla legge di bilancio 2019 vi è anche una detrazione fiscale relativa alle infrastrutture di ricarica delle auto elettriche. In particolare, l’agevolazione è riconosciuta per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto e la posa in opera delle colonnine, compresi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW. Il beneficio va ripartito in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolato su un ammontare complessivo non superiore a 3 mila euro (articolo 1, comma 1039, legge 145/2018, che ha introdotto il nuovo articolo 16-ter al decreto-legge 63/2013 –  risoluzione 32/2019).

La legge di bilancio 2019 ha introdotto un credito d’imposta, spettante, per il 2019 e il 2020, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. Per espressa previsione normativa, l’agevolazione si applica anche agli esercizi che, pur non esclusivamente dedicati alla vendita dei giornali, rappresentano l’unico punto vendita al dettaglio di quei prodotti nel comune di riferimento (articolo 1, commi 806-809, legge n. 145/2018).

Per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di un intervento di recupero edilizio, è possibile usufruire di una detrazione Irpef del 50% (“bonus mobili” – articolo 16, comma 2, Dl 63/2013). La legge di bilancio 2019 ha prorogato l’agevolazione anche per gli acquisti effettuati nel 2019, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2018 (articolo 1, comma 67, lettera b, n. 2, legge 145/2018). Tra le spese agevolabili rientrano anche quelle sostenute per l’acquisto di armadi e cassettiere (circolare n. 29/E del 18 settembre 2013, paragrafo 3.4). Per maggiori informazioni sul bonus si rinvia alla Guida disponibile sul sito dell’Agenzia.

L’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) effettua controlli, sia documentali sia in situ (attraverso sopralluoghi), per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica (articolo 14, Dl 63/2013). Le procedure e le modalità per l’esecuzione dei controlli sono state definite dal Dm 11 maggio 2018.

La legge di bilancio 2019 ha introdotto un credito d’imposta relativo alle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti Ires per il finanziamento di interventi su edifici e terreni pubblici finalizzati ai seguenti scopi: bonifica ambientale (inclusa la rimozione dell’amianto), prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e recupero di aree dismesse di proprietà pubblica (articolo 1, comma da 156 a 161, legge 145/2018). Il credito d’imposta spetta nella misura del 65% delle erogazioni effettuate ed è riconosciuto alle persone fisiche nei limiti del 20% del reddito imponibile, agli enti non commerciali nei limiti del 20% del reddito imponibile e ai titolari di reddito d’impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui.

La legge di bilancio 2018 ha introdotto un credito d’imposta a favore di coloro che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati (articolo 1, comma 319, legge 205/2017). Il bonus è parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari, con riferimento ai locali dove si svolge l’attività, nonché alle eventuali spese di locazione o alle altre spese individuate dal Dm 23 aprile 2018. L’articolo 3 del decreto contiene l’elenco delle voci di spesa da considerare come parametri per il calcolo del credito d’imposta. Tra queste voci non compare quella relativa alle spese per il leasing immobiliare, che, di conseguenza, non può essere considerata per il calcolo dell’agevolazione.

La legge di bilancio 2018 ha introdotto un credito d’imposta a favore di coloro che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati (articolo 1, comma 319, legge 205/2017). Il bonus è parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari, con riferimento ai locali dove si svolge l’attività, nonché alle eventuali spese di locazione o alle altre spese individuate dal Dm 23 aprile 2018. L’articolo 3 del decreto contiene l’elenco delle voci di spesa da considerare come parametri per il calcolo del credito d’imposta. Tra queste voci non compare quella relativa alle spese per il leasing immobiliare, che, di conseguenza, non può essere considerata per il calcolo dell’agevolazione.

La legge di bilancio 2019 ha previsto che il credito d’imposta formazione 4.0 si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. Tuttavia, a partire da quest’anno, cambiano le percentuali di riconoscimento dell’agevolazione. Per effetto della nuova disciplina, il tax credit, fermo restando il limite massimo annuale di 300mila euro, è attribuito, in relazione alle spese ammissibili sostenute, nella misura del 50% alle piccole imprese e del 40% alle medie imprese. Alle grandi imprese, invece, il credito d’imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200mila euro e nella misura del 30% (articolo 1, commi 78 e 79, legge 145/2018).

FAQs – Coronavirus – CPVID-19

La la circolare Abi del 9 aprile 2020 ha chiarito che, per i prestiti fino 25 mila euro di cui all’articolo 13 lettera m) del decreto legge 23/2020, il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. Rimane ferma la facoltà di concedere o meno il prestito mentre essendo le condizioni sono quelle stabilite dalla legge non può modificarle.

La Cigo prevista dall’articolo 19 del Dl 18/2000 passa da una procedura sindacale che deve esaurirsi nei tre giorni successivi alla comunicazione preventiva. Non è tuttavia richiesta la sottoscrizione di un accordo.

Per l’utilizzo della cassa integrazione ordinaria prevista dall’articolo 19 del Dl 18/2020 si deve ritenere che non vi sia un obbligo di utilizzo in via prioritaria delle ferie. Sul tema della Cigo l’Inps con messaggio 3777/2019 ha precisato che «in caso di lavoratori in Cigo, sia ad orario ridotto che a zero ore, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza».

Il Dpcm 11 marzo 2020 ha individuato sia le attività che devono essere sospese sia quelle che possono continuare a svolgersi nel rispetto delle norme igienico-sanitarie imposte dalle autorità.

Il datore di lavoro che impiega lavoratori a diretto contatto con il pubblico – in quanto l’attività risulta tra quelle indicate agli allegati I e II del Dpcm 11 marzo 2020 o tra quelle riguardanti servizi come quelli bancari – deve adottare, in collaborazione con il medico competente e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, le misure previste dal decreto del ministero della Salute 3 febbraio 2020, nonché le eventuali misure previste dalle autorità sanitarie competenti per territorio.

Le misure preventive da adottare per i lavoratori a diretto contatto con il pubblico sono:

a) distanza dell’operatore di almeno un metro dal soggetto utente;

b) pulizia ripetuta e accurata delle superfici con acqua e detergenti seguita dall’applicazione di disinfettanti a base di ipoclorito di sodio 0,1% o etanolo al 70%;

c) disponibilità di distributori per l’igiene delle mani contenenti gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%;

d) adeguata diffusione di materiali informativi per l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento sociale.

I lavoratori che, nello svolgimento della loro attività, sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, devono utilizzare i dispositivi di protezione individuale (Dpi). Secondo quanto previsto dall’articolo 16 del Dl 18/2020 (“Cura Italia”) sono considerate Dpi, ex articolo 74, comma 1, del Dlgs 81/2008, anche le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui utilizzo è disciplinato dall’articolo 34, comma 3, del Dl 9/2020.

I Dpi delle vie respiratorie (Uni En 149 tipo Ffp3 o En 136), insieme con altre tipologie di Dpi (occhiali o schermo facciale, guanti, tute eccetera), sono indicati per gli operatori sanitari che assistono a stretto contatto persone con sintomi respiratori di casi sospetti o accertati.

Qualora il datore di lavoro non predisponga le misure precauzionali citate, oppure non abbia serie motivazioni per non avere adottato le misure organizzative necessarie a impedire la possibilità del contagio tra lavoratori o tra lavoratori e clienti (concessione ferie, diversa turnazione, lavoro agile eccetera), il lavoratore può rifiutarsi di prestare l’attività a norma dell’articolo 1453 del Codice civile, che giustifica l’inadempimento di una delle parti del contratto quando la controparte (nel caso in esame, il datore di lavoro) non adempie ai propri obblighi di legge. Il giudice procede alla valutazione comparativa dei comportamenti e della gravità dell’inadempimento. Nel contratto di lavoro la giurisprudenza esclude la legittimità di sanzioni disciplinari al dipendente che si rifiuta di lavorare, e perfino la legittimità dello stesso licenziamento, se il mancato (o non completo) adempimento del lavoratore trova giustificazione nell’omessa adozione da parte del datore di lavoro delle misure di sicurezza che lui è tenuto ad osservare a tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore (si vedano le sentenze di Cassazione 21479/2005 e 18921/2012).

Il ministero del Lavoro con nota del 7 aprile 2011 ha chiarito che la Cassa Integrazione guadagni ordinaria (CIGO) non è un beneficio “normativi e contributivi”  per cui non è necessario essere in possesso del Durc (documento unico di regolarità contributiva) al momento della presentazione della domanda. Analoghe considerazioni possono essere fatte per gli altri trattamenti di integrazione salariale.

In merito alle ferie occorre precisare che:

  • per la concessione della CIGO non esiste in genere un obbligo di utilizzarle per accedervi (ma spesso le sedi Inps richiedono il previo esaurimento delle ferie inutilizzate prima di concedere il trattamento);
  • per la Cassa in deroga vi è un preciso obbligo di preventivo utilizzo delle ferie residue (si veda la circolare Inps 107/2015). Sul punto il decreto legge 18/2020 non si pronuncia. Bisognerà pertanto attendere eventuali chiarimenti amministrativi.

Infine i lavoratori in smart working restano lavoratori subordinati a tutti gli effetti (il lavoro agile è solo una modalità di prestazione della attività lavorativa) e, pertanto, rientrano nelle regole ordinarie.

Rientra nel regime di malattia ordinaria. Qualora fosse successivamente accertato che si tratta di un soggetto che rientra nella misura della quarantena o infetto da COVID-19, non si applicherebbe la decurtazione.

Laddove le ferie pregresse, il congedo, la banca ore, e altri analoghi istituti previsti dai rispettivi ordinamenti, utilizzati nel rispetto della contrattazione collettiva siano stati integralmente consumati e non vi siano altre prestazioni che tali lavoratori possano svolgere in modalità di lavoro agile, i periodi di assenza di tali dipendenti, conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge analogamente a quanto previsto dall’art. 19, comma terzo, del DL n. 9 del 2020. L’Amministrazione non corrisponde in tali casi l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

I dipendenti dei datori di lavoro che aderiscono ai Fondi bilaterali, ai sensi del comma 6 dell’articolo 19 del D.L. 18/2020 percepiranno l’assegno ordinario direttamente dai Fondi.

Gli artigiani non aderenti possono invece verificare la possibilità di richiedere la cassa in deroga.

Nei casi in cui non sia ancora stato stipulato l’accordo regionale previsto dall’articolo 22 del Dl 18/2020 occorre attendere tale sottoscrizione ed inoltre l’implementazione della piattaforma Inps.

Per le aziende commerciali e le agenzie di viaggio con più di 50 dipendenti è possibile accedere alla Cig in deroga con causale Covid in base all’articolo 22 del Dl 18/2020.
Qualora siano localizzate in più regioni è allo studio una modalità semplificata di presentazione della domanda.

Il bonus o indennità compete ai lavoratori autonomi che risultano iscritti all’Ago a condizione che:

  • non siano titolari di pensione,
  • non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
  • non percepiscano il reddito di cittadinanza.

Allo stato attuale non spetterebbe al coadiutore dell’impresa familiare, benché iscritto all’INPS, il bonus in commento in quanto non inquadrabile nella tipologia di lavoratori autonomi.

Per i soci di società di persona sembrerebbero rientrare tra i percettori del bonus, ovviamente fermo restando il rispetto delle condizioni sopra indicate.

Per le modalità occorre attendere le istruzioni dell’INPS.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 56 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 la richiesta di moratoria è una semplice comunicazione in relazione alla forma tecnica (per l’esempio apertura di credito a revoca, prestito a fronte di anticipo su crediti, prestiti non rateali, mutui, leasing). Inoltre ai sensi del comma 3 dell’articolo 56 del decreto Cura Italia la richiesta di moratoria va corredata da un’ autocertificazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 47 del DPR 445 del 2000, con cui si attesta di aver subito, temporaneamente, carenze di liquidità a seguito della diffusione dell’epidemia da Covid-19.

FAQs – diritto societario

BUONASERA VOGLIAMO FARE UN SOCIETA’ SSRL E VORREI SAPERE SE IL DECRETO PER LO STATUTO E I SOCI E’ STATO PUBBLICATO. IL NOTAIO NON SI PAGA MA CI VUOLE SEMPRE E’ COSÌ?

 

  • Esatto, serve il notaio e sarà a costo zero, credo sia una soluzione adeguata, una SRLS società a responsabilità limitata semplificata costituisce pur sempre una personalità giuridica, ottenere una fotocopia di qualche documento non è difficile quindi personalmente la ritengo una norma di buon senso unitamente all’obbligo che l’amministratore vada scelto tra i soci.
    Ci sarebbe molto altro da dire sulla SRLS, stiamo anche noi attendendo il decreto appena sarà pubblicato sulla gazzetta ufficiale potremo integrare la guida che abbiamo pubblicato.

FAQs – Imu

La legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 319, legge 205/2017) ha introdotto a favore di coloro che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati un credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari, con riferimento ai locali dove si svolge l’attività, nonché alle eventuali spese di locazione o alle altre spese individuate con il Dm 23 aprile 2018. Il credito è utilizzabile in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo le modalità e i termini definiti con il provvedimento 12 dicembre 2018. Il codice tributo da indicare nell’F24 è “6894” (risoluzione n. 87/E del 13 dicembre 2018).

In base a quanto previsto espressamente dalla legge, l’Imu non si applica alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (articolo 13, comma 2, lettera c, decreto legge 201/2011).

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FAQs – Imu

A decorrere dal 2014, per i fabbricati rurali a uso strumentale l’Imu non è dovuta (articolo 1, comma 708, legge 147/2013). Ai fini fiscali, il carattere di ruralità è riconosciuto alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 c.c. e, in particolare, destinate: a) alla protezione delle piante; b) alla conservazione dei prodotti agricoli; c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento; d) all’allevamento e al ricovero degli animali; e) all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 96/2006; f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna; h) a uso di ufficio dell’azienda agricola; i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei  prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, Dlgs 228/2001; l) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso (articolo 9, comma 3-bis, Dl 557/1993).

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FAQs – Imu

Il terreno agricolo non coltivato è soggetto all’Imu? Se sì, con quale aliquota e con quale moltiplicatore?

I terreni incolti, su cui non si pagava l’Ici, sono ora assoggettati all’Imu. L’imposta deve essere calcolata rivalutando il reddito dominicale del 25% e moltiplicando il risultato per 135. Alla base imponibile così determinata deve essere applicata, per l’acconto, l’aliquota di base dello 0,76 per cento.

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FAQs – Imu

Come si fa a calcolare l’Imu per un fabbricato che alla visura risulta fabbricato ruale al catasto terreni ma senza rendita?

La normativa vigente prevede che i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012 con procedura Docfa. Il versamento dell’imposta per detti fabbricati potrà essere effettuata in un’unica soluzione al 16 dicembre, ovviamente sulla base della rendita e della categoria catastale assegnata sulla base di detta procedura di accatastamento. La bozza di circolare ministeriale dell’Economia, infatti, supera la disposizione del decreto salva-Italia secondo cui il pagamento doveva essere effettuato sulla base della rendita catastale delle unità similari.

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FAQs – Imu

Sono proprietaria al 50 per cento, con mio marito, di un alloggio che utilizzo come prima casa. Possiedo un altro alloggio come seconda casa, dato in affitto, e un garage regolarmente censito di cui faccio uso proprio, situato nel caseggiato della seconda casa. Per il garage, ai fini del pagamento Imu, posso applicare l’aliquota relativa alla prima casa?

Se il box è utilizzato come pertinenza dell’abitazione principale (in base all’articolo 817 del Codice civile sono pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio od ornamento di altra cosa) si potrebbe applicare l’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate è un po’ restrittiva in merito: afferma che l’effettiva pertinenzialità deve essere valutata con maggior rigore rispetto alla prova richiesta nei rapporti di tipo privatistico. Quindi attenzione, soprattutto nel caso in cui il box sia accatastato unitamente all’abitazione affittata.

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FAQs – Imu

FAQs – lavoro

La Cigo prevista dall’articolo 19 del Dl 18/2000 passa da una procedura sindacale che deve esaurirsi nei tre giorni successivi alla comunicazione preventiva. Non è tuttavia richiesta la sottoscrizione di un accordo.

Per l’utilizzo della cassa integrazione ordinaria prevista dall’articolo 19 del Dl 18/2020 si deve ritenere che non vi sia un obbligo di utilizzo in via prioritaria delle ferie. Sul tema della Cigo l’Inps con messaggio 3777/2019 ha precisato che «in caso di lavoratori in Cigo, sia ad orario ridotto che a zero ore, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza».

Il ministero del Lavoro con nota del 7 aprile 2011 ha chiarito che la Cassa Integrazione guadagni ordinaria (CIGO) non è un beneficio “normativi e contributivi”  per cui non è necessario essere in possesso del Durc (documento unico di regolarità contributiva) al momento della presentazione della domanda. Analoghe considerazioni possono essere fatte per gli altri trattamenti di integrazione salariale.

In merito alle ferie occorre precisare che:

  • per la concessione della CIGO non esiste in genere un obbligo di utilizzarle per accedervi (ma spesso le sedi Inps richiedono il previo esaurimento delle ferie inutilizzate prima di concedere il trattamento);
  • per la Cassa in deroga vi è un preciso obbligo di preventivo utilizzo delle ferie residue (si veda la circolare Inps 107/2015). Sul punto il decreto legge 18/2020 non si pronuncia. Bisognerà pertanto attendere eventuali chiarimenti amministrativi.

Infine i lavoratori in smart working restano lavoratori subordinati a tutti gli effetti (il lavoro agile è solo una modalità di prestazione della attività lavorativa) e, pertanto, rientrano nelle regole ordinarie.

I dipendenti dei datori di lavoro che aderiscono ai Fondi bilaterali, ai sensi del comma 6 dell’articolo 19 del D.L. 18/2020 percepiranno l’assegno ordinario direttamente dai Fondi.

Gli artigiani non aderenti possono invece verificare la possibilità di richiedere la cassa in deroga.

Nei casi in cui non sia ancora stato stipulato l’accordo regionale previsto dall’articolo 22 del Dl 18/2020 occorre attendere tale sottoscrizione ed inoltre l’implementazione della piattaforma Inps.

Per le aziende commerciali e le agenzie di viaggio con più di 50 dipendenti è possibile accedere alla Cig in deroga con causale Covid in base all’articolo 22 del Dl 18/2020.
Qualora siano localizzate in più regioni è allo studio una modalità semplificata di presentazione della domanda.

La Corte Suprema con l’ordinanza n. 19523 del 23 luglio 2018  ha precisato che appartengono alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, in funzione di giudice del lavoro, le controversie concernenti la legittimità delle trattenute assicurativo-previdenziali operate dal datore di lavoro su somme corrisposte al lavoratore, trattandosi di materia previdenziale alla quale è completamente estranea la giurisdizione tributaria, mancando del tutto un atto qualificato, rientrante nelle tipologie di cui all’articolo 19 del Dlgs n. 546 del 1992, o ad esse assimilabili, che costituisca esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione proprio del rapporto tributario (cfr. Cassazione SSUU 26149/17).

Ordinanza n. 19523 del 23 luglio 2018 (udienza 22 maggio 2018)
Cassazione civile, sezione unite – Pres. Di Cerbo Vincenzo – Est. Manna Antonio
Riparto di giurisdizione – Le controversie concernenti la legittimità delle trattenute previdenziali appartengono alla giurisdizione ordinaria e non a quella tributaria

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FAQs – lavoro

E’ possibile prorogare un contratto “acausale” per ragioni di cui all’art. 1 D.Lgs. 328/2001 (tecnicoorganizzativo o sostitutivo)?

Per espressa previsione legislativa (art. 4, comma 2-bis del d. lgs. n. 368/2001), il contratto a tempo determinato “acausale” non è prorogabile. Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 18/2012, dopo aver ribadito che il contratto a termine “acausale” non può avere una durata superiore ai 12 mesi, ha sottolineato come il divieto di proroga operi anche qualora la durata iniziale del contratto sia inferiore a 12 mesi. Ciò significa che, allo spirare del termine apposto al primo e unico contratto “acausale”, sarà necessario stipulare un nuovo contratto a termine, questa volta giustificato da ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, naturalmente nel rispetto degli intervalli di tempo tra un contratto a termine e l’altro, fissati dall’art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 368/2001. 

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FAQs – lavoro

Alla luce della riforma fornero quali effetti potrebbero produrre a livello economico le nuove disposizioni in materia di contratto a termine?Le nuove regole in merito a questa tipologia contrattuali sono da giudicarsi positivamente?

Da un punto di vista economico, l’impatto più significativo delle nuove disposizioni sul contratto a termine è certamente individuabile nel significativo aumento del costo contributivo, previsto al duplice scopo di finanziare la nuova indennità di disoccupazione (Aspi) e scoraggiare l’utilizzo di contratti con una durata determinata. La legge n. 92 del 2012 introduce, infatti, con decorrenza da gennaio 2013, una nuova aliquota contributiva aggiuntiva, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a carico del datore di lavoro per tutti i lavoratori non a tempo indeterminato, con la sola eccezione dei lavoratori a termine assunti per sostituire lavoratori assenti e dei lavoratori stagionali. Le novità introdotte dalla riforma Fornero in materia di contratto a tempo determinato perseguono lo scopo dichiarato di contrastare gli abusi dei contratti a termine e, contemporaneamente, orientare il mercato del lavoro verso l’utilizzo del lavoro subordinato a tempo indeterminato. Tuttavia tale approccio appare eccessivamente rigido e punitivo rispetto ad una tipologia contrattuale che certamente non può qualificarsi particolarmente precaria o poco garantista. Il contratto a tempo determinato, infatti, già prima della riforma del lavoro, era inserito in un complesso di regole stringenti, ritenute effettivamente attuative dei principi enunciati in materia dalla direttiva comunitaria 99/70/Ce; il citato complesso di regole prevedeva infatti un limite di durata complessiva del rapporto, limiti quantitativi previsti dalla contrattazione collettiva e un limite sostanziale consistente nell’obbligo di indicare la causale e facoltà per il giudice di sindacare la validità del termine. Un sistema di controllo rigido, dunque, che offriva un’ampia tutela al lavoratore. La validità della precedente disciplina è peraltro confermata dalla riforma Fornero che, da un lato, sceglie di mantenere in vita le regole previgenti e, dall’altro, non ritenendole sufficienti, sceglie di inasprirle ulteriormente. Le nuove regole appesantiscono la gestione del rapporto a termine (si pensi all’obbligo di comunicazione preventiva al Centro per l’impiego in caso di prosecuzione di fatto del rapporto) e favoriscono la turnazione continua del personale (a causa dell’allungamento del periodo minimo che deve intercorrere tra un contratto a termine e l’altro). Tali misure, in definitiva, non tengono in alcuna considerazione il fabbisogno di flessibilità espresso dal mondo del lavoro e rischiano di scoraggiare l’impiego di una forma contrattuale che, fino ad oggi, rappresentava il miglior compromesso tra esigenze di flessibilità e tutela dei diritti del lavoratore. 

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FAQs – lavoro

I lavoratori autonomi sono obbligati a redigere il Documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 28 del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81?

A riscontro di quanto richiesto, si evidenzia che l’articolo 21 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., anche noto come Testo unico di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (di seguito T.U.), stabilisce che i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti, soggiacciono all’obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III, munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni del medesimo Titolo III e munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità (ma quest’ultimo obbligo è previsto solo nell’ipotesi in cui effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto).

L’articolo 21, al comma 2, poi, prevede la facoltà degli stessi soggetti, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, di beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni dell’art. 41 del T.U. (fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali) e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo quanto previsto dall’articolo 37 del T.U. (anche in tal caso fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali).
Alla luce delle considerazioni su esposte ed in risposta al quesito formulato, si evidenzia che i soggetti su menzionati non saranno obbligati a redigere il documento di valutazione dei rischi, atteso che tale obbligo incombe unicamente in capo a chi riveste la qualifica di datore di lavoro.

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FAQs – lavoro

Quali sono gli obblighi di sicurezza che gravano sull’impresa familiare ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. 81/2008?

A riscontro del quesito proposto, va preliminarmente osservato che l’art. 230-bis del codice civile, introdotto dalla riforma del diritto di famiglia (legge n. 151/1975), configura l’impresa familiare come l’attività economica alla quale collaborano, in modo continuativo, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, qualora non sia configurabile un diverso rapporto.
La configurazione di tale impresa ha, dunque, carattere residuale atteso che sussiste soltanto quando le parti (i familiari) non abbiano inteso dar vita ad un diverso qualificato rapporto (società di fatto, rapporto di lavoro subordinato, ecc.).
All’impresa familiare si applicherà quanto previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, mentre laddove i componenti dell’impresa assumano la veste di lavoratori, così come definiti dall’art. 2, comma 1, lett. a) del T.U., con un vero e proprio rapporto di subordinazione, al titolare dell’impresa familiare, nella sua qualità di datore di lavoro e garante rispetto agli altri componenti, faranno capo gli obblighi di adottare tutte le misure di tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui al T.U. fra i quali l’obbligo della valutazione dei rischi, della redazione del documento di valutazione dei rischi o dell’autocertificazione, della nomina del medico competente, della formazione ed informazione dei componenti, della sorveglianza sanitaria, ecc.
In tali ipotesi, non si configura disparità alcuna di trattamento atteso che nel caso di impresa familiare il titolare della stessa non verrà ad assumere la veste di datore di lavoro e, pertanto, non soggiacerà a tutti gli obblighi previsti dal T.U. in materia.

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FAQs – lavoro

Nel caso in cui un artigiano o un piccolo commerciante utilizzino occasionalmente personale da retribuire con “buoni lavoro”, quali obblighi sono tenuti ad ottemperare ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81?

Anzitutto, si evidenzia che, come già chiarito dallo scrivente Ministero, il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa prevista dal D. Lgs. 276/2003 (Legge Biagi). La sua finalità è regolamentare quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario, con l’obiettivo di far emergere attività confinate nel lavoro nero, tutelando in tal modo lavoratori che usualmente operano senza alcuna protezione assicurativa e previdenziale.

Il pagamento della prestazione avviene attraverso i cosiddetti voucher (buoni lavoro), che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l’Inps e quella assicurativa presso l’Inail.
Il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, meglio conosciuto come “testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, ha inteso ampliare il novero dei destinatari della normativa che tutela la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro estendendola alle nuove ed atipiche figure di lavoratori (come, ad esempio, i lavoratori a progetto e quelli occasionali).
Dispone, infatti, il comma 8 dell’articolo 3 del T.U. che “nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell’articolo 70 e seguenti del D.Lgs. 276 del 2003 e s.m.i., il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali si vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati ed ai disabili”.
Si tratta, infatti, di soggetti che, come affermato dall’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul lavoro, sono considerati più vulnerabili rispetto ai lavoratori con contratti a tempo indeterminato e, pertanto, devono poter fare affidamento su un complesso di regole che garantisca loro forme di tutela e di protezione dai continui rischi che possono verificarsi in ambito lavorativo.
Alla luce delle considerazioni su espresse ed in risposta al quesito formulato, si evidenzia che nei confronti dei lavoratori occasionali andranno ottemperati tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 compresi, quindi, quello di informare e formare il lavoratore, di dotarlo dei dispositivi di protezione individuale (sulla base della valutazione dei rischi), sottoporlo a sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legislazione vigente, e così via.

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FAQs – lavoro

FAQs – Lavoro agile o smart working

Sì, salvo diversa determinazione dei Responsabili di Ufficio per lo svolgimento diservizi essenziali in sede.

Le nuove misure incentivano il ricorso allo smart working, semplificandone l’accesso. Compete al datore di lavoro individuare le modalità organizzative che consentano di riconoscere lo smart working al maggior numero possibile di dipendenti. Il dipendente potrà presentare un’istanza che sarà accolta sulla base delle modalità organizzative previste.

No. Se l’amministrazione pubblica o il datore di lavoro privato non può fornire la strumentazione necessaria, il lavoratore può comunque avvalersi dei propri supporti informatici per svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. Tuttavia, l’Amministrazione (o il datore di lavoro privato) è tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e gestionale per assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in modalità agile.

Lo svolgimento del lavoro in modalità agile è previsto fino al 25 marzo 2020, ossia per il periodo in cui è prevista l’applicazione delle misure straordinarie disposte dal DPCM 11 marzo 2020.

Sì. Sono previste modalità semplificate e temporanee di accesso al lavoro agile e non ci sono limiti, considerato che anche la normativa vigente prima dello stato d’emergenza sanitaria non prevedeva una soglia massima di lavoratori in questa modalità.

FAQs – locazioni

La risposta è affermativa. Il locatore non proprietario dell’immobile (comodatario o sublocatore) troverà nella sua dichiarazione precompilata i corrispettivi derivanti dalla locazione breve. Tale reddito, che viene comunicato tramite la Certificazione Unica dall’intermediario immobiliare, è riportato nel quadro D del modello 730 o nel quadro RL del modello Redditi Persone fisiche. La ritenuta effettuata dall’intermediario viene invece indicata nel quadro F del 730 (Sezione locazioni brevi) o nel quadro LC del modello Redditi.

Si, il pagamento può essere effettuato anche annualmente, oltre che in unica soluzione per l’intera durata del contratto.
In questo caso il versamento per l’annualità successiva va fatto entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (tramite richiesta di addebito su conto corrente) o effettuando il pagamento, sempre entro lo stesso termine, con il modello F24 – Elementi identificativi.
Nel calcolo dell’imposta da versare si deve tener conto anche di eventuali adeguamenti del canone di locazione (per esempio l’adeguamento Istat).
Per maggiori informazioni è possibile consultare l’area tematica del sito dell’Agenzia delle entrate dedicata alla casa.

Il regime della cedolare secca sulle locazioni dei locali commerciali (unità immobiliari della categoria catastale C1 con una superficie complessiva non superiore a 600 metri quadri), introdotta con la legge di bilancio 2019, è scaduto il 31 dicembre 2019.
Pertanto, per i contratti stipulati a partire dal 2020 non sarà più possibile pagare sul canone di locazione annuo l’imposta sostitutiva del 21%, ma si dovrà assoggettare a tassazione il reddito del fabbricato con le ordinarie modalità.
Da quest’anno, quindi, il regime della cedolare torna ad applicarsi solo per le locazioni di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, locati per finalità abitative.

Il regime della cedolare secca sulle locazioni prevede l’applicazione di un’imposta che sostituisce, oltre all’Irpef e alle addizionali regionale e comunale, le imposte di registro e di bollo.
Chi sceglie questo regime deve versare l’imposta nei tempi e con le stesse modalità previste per l’Irpef, vale a dire in acconto e saldo. Per il primo anno in cui si dà in locazione un immobile l’acconto non è dovuto, poiché manca la base imponibile di riferimento, cioè l’imposta sostitutiva dovuta per l’anno precedente.
Nel suo caso, pertanto, il saldo dell’imposta per il 2019 (pari al 21% o al 10% del canone annuale di locazione, a seconda che si tratti di contratto libero o a canone concordato) sarà pagato nel 2020.

Per i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili a uso abitativo il decreto legge n. 34/2019 (art. 3-quinquies) ha introdotto una nuova disposizione.
In particolare, è ora previsto che i canoni di locazione non riscossi non concorrono a formare il reddito qualora “la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento”.
Se i canoni verranno riscossi in periodi d’imposta successivi, le relative somme saranno assoggettate a tassazione separata (articolo 21 del Tuir) con le stesse regole previste per i redditi conseguiti a titolo di rimborso di imposte e di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è usufruito della detrazione in periodi d’imposta precedenti.
Questa nuova disposizione vale per tutti i contratti di locazione di immobili a uso abitativo stipulati a partire dal 1° gennaio 2020.

Si, dal 1° giugno 2017 ai redditi derivanti dalle cosiddette “locazioni brevi” (quelle di durata non superiore a 30 giorni) è possibile applicare le disposizioni in materia di “cedolare secca sugli affitti”, cioè il regime di tassazione previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 23/2011.
Pertanto, il locatore può scegliere di pagare l’imposta sostitutiva del 21%, invece dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale.
Questa possibilità è prevista sia quando il contratto è concluso direttamente dal proprietario dell’immobile sia quando per la sua stipula o per il pagamento del canone interviene un soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare o che gestisce un portale telematico.

Anche quando è stata esercitata l’opzione per il regime fiscale della “cedolare secca”, sulle cessioni dei contratti di locazione è comunque dovuta l’imposta di registro, pari a:

  • 67 euro, se la cessione avviene senza corrispettivo
  • 2%, in caso di cessione con corrispettivo.

Come indicato nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2011 n. 55394 (paragrafo 3.2), tra le imposte “sostituite” dalla cedolare secca vi rientrano l’imposta di registro dovuta sulle risoluzioni e sulle proroghe, ma non l’imposta dovuta sulle cessioni.

Sì. Nell’ambito applicativo della cedolare secca sul reddito da locazione degli immobili di categoria catastale C/1 (novità introdotta dalla legge di bilancio 2019 – articolo 1, comma 59, legge 145/2018), infatti, rientrano anche i contratti conclusi con conduttori, sia persone fisiche sia società, che svolgono attività commerciale (risoluzione n. 50/2019).

Sì. Con il provvedimento 18 aprile 2019, infatti, gli istituti di patronato e di assistenza sociale, disciplinati dalla legge 152/2001, sono stati inclusi nel novero dei soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di registrazione telematica dei contratti di locazione e del versamento delle relative imposte. Con lo stesso provvedimento, gli istituti di patronato, inoltre, sono stati inseriti anche tra i soggetti che possono essere incaricati della trasmissione telematica della dichiarazione di successione.

La legge di bilancio 2019 ha esteso il regime opzionale della cedolare secca (aliquota 21%) anche ai canoni di locazione derivanti dai contratti stipulati nel 2019 dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni, aventi a oggetto immobili commerciali (categoria catastale C/1 – negozi e botteghe) e le relative pertinenze (categorie catastali C/2 – magazzini e locali di deposito; C/6 – stalle, scuderie e rimesse; C/7 – tettoie chiuse e aperte), se congiuntamente locate. A tal fine, l’unità immobiliare commerciale deve avere una superficie complessiva, al netto delle pertinenze, non superiore a 600 metri quadrati (articolo 1, comma 59, legge 145/2018).

Sì, l’opzione per il regime della cedolare secca può essere esercitata anche in relazione a contratti di locazione conclusi con enti pubblici o privati non commerciali (tra cui rientrano le cooperative sociali, Onlus di diritto in base alla legge 381/1991), purché risulti dal contratto di locazione la destinazione degli immobili a uso abitativo in conformità ai propri scopi. In tal caso, infatti, è soddisfatto il requisito della destinazione dell’immobile a finalità abitative previsto dalla legge (circolare n. 26/E del 1° giugno 2011, par. 1.2).

Con il provvedimento 19 marzo 2019, l’Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo Rli per la registrazione dei contratti di locazione e di affitto di immobili e per gli adempimenti successivi. A partire dal 20 marzo, il nuovo modello ha sostituito il precedente (adottato con il provvedimento 15 giugno 2017): tuttavia, fino al 19 maggio, sarà possibile utilizzare entrambi. Dal 20 maggio 2019, invece, si potrà usare esclusivamente il nuovo modello.

La legge di bilancio per il 2019 ha previsto la possibilità di assoggettare al regime della cedolare secca, con aliquota del 21%, i canoni di locazione derivanti da contratti aventi a oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), di superficie fino a 600 metri quadrati (escluse le pertinenze) e le relative pertinenze locate congiuntamente. La possibilità di optare per il regime dell’imposta sostitutiva, peraltro, è riconosciuta in relazione ai contratti stipulati nel 2019. Di conseguenza, non ci si può avvalere di questa facoltà per un contratto stipulato nel 2018 (articolo 1, comma 59, legge 145/2018).

La legge di bilancio 2019 ha stabilito che il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nel 2019, aventi a oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze) e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa al regime ordinario, essere assoggettato alla cedolare secca, con l’aliquota del 21%. Si ricorda, peraltro, che l’imposta sostitutiva non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto tra le stesse parti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale (articolo 1, comma 59, legge 145/2018).

Il modello Rli può essere utilizzato, oltre che per esercitare l’opzione, anche per la revoca della cedolare secca. Il locatore può revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata ed entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento. Il modello deve essere presentato in modalità telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. Chi non è obbligato alla registrazione telematica dei contratti di locazione, può procedere alla presentazione telematica dell’Rli anche presso gli uffici dell’Agenzia.

Per i contratti di locazione (e sublocazione) di immobili urbani di durata pluriennale, l’imposta di registro può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto ovvero annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno (articolo 17, comma 3, Dpr 131/1986). Se corrisposta per l’intera durata del contratto, l’imposta dovuta è ridotta di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità (articolo 5, Tariffa parte I, nota I, Dpr 131/1986). Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la misura del saggio degli interessi legali è fissata allo 0,1% in ragione d’anno (articolo 1, decreto 7 dicembre 2016).

 

Il modello “Registrazione locazioni immobili” (Rli) deve essere utilizzato per richiedere agli uffici dell’Agenzia delle entrate la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e per comunicarne eventuali proroghe, cessioni, risoluzioni o subentri (adempimenti successivi). Il modello può essere utilizzato anche per esercitare l’opzione e la revoca della cedolare secca e per comunicare i dati catastali dell’immobile oggetto di locazione o affitto. In tutte le ipotesi di adempimenti successivi che riguardano un contratto già registrato (quindi anche in caso di risoluzione), nel modello occorre indicare gli estremi di registrazione o il codice identificativo del contratto. Il modello può essere presentato in modalità telematica direttamente dal contribuente, purché in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, oppure avvalendosi di un intermediario abilitato. La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli uffici territoriali dell’Agenzia da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione. Si ricorda, infine, che, a decorrere dal 19 settembre 2017, deve essere utilizzato il nuovo modello Rli con il relativo software.

Nel nuovo modello sono confluiti la maggior parte degli adempimenti fiscali legati alla registrazione dei contratti di locazione e di affitto, come:

  • richieste di registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili
  • proroghe, cessioni, subentro e risoluzioni dei contratti in argomento
  • esercizio o revoca dell’opzione per la cedolare secca
  • conguagli d’imposta
  • sublocazione di immobili
  • comunicazione dei dati catastali ai sensi dell’articolo 19, comma 15, del decreto legge 78/2010
  • contestuale registrazione dei contratti di affitto dei terreni e degli annessi “titoli Pac” (in sostituzione del “modello 69” per tali tipologie)
  • registrazione dei contratti di locazione con previsione di canoni differenti per le diverse annualità
  • registrazione dei contratti di locazione a tempo indeterminato
  • gestione della comunicazione della risoluzione o proroga tardiva in caso di cedolare secca
  • registrazione dei contratti di locazione di pertinenze concesse con atto separato rispetto all’immobile principale.

Infine, utilizzando, sia in fase di prima registrazione che in fase di adempimenti successivi, l’apposito prodotto software Rli, è possibile avvalersi del calcolo automatico delle imposte, delle sanzioni e degli interessi.

Come presentare il modello
Il modello può essere presentato in modalità telematica direttamente dal contribuente – in tal caso, è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate – oppure avvalendosi degli intermediari abilitati (articolo 15 del decreto direttoriale 31 luglio 1998).
La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli uffici territoriali dell’Agenzia da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione.
Si ricorda che, una volta scelto un ufficio territoriale delle Entrate, anche telematicamente, lo stesso sarà competente per tutti gli adempimenti successivi del contratto di locazione e/o affitto.

Rli: un frontespizio e cinque quadri
Il primo foglio del modello è costituito dal frontespizio, che contiene l’informativa sul rispetto della privacy.
Segue il quadro A, suddiviso in tre sezioni: la prima riservata alla registrazione del contratto; la seconda per gli adempimenti successivi (ad esempio, la proroga del contratto); nell’ultima sezione trovano posto, invece, le informazioni riguardanti il richiedente la registrazione. Chiude il quadro lo spazio da compilare in caso di presentazione telematica.
Nei quadri B (Soggetti), C (Dati degli immobili) e D (Locazione ad uso abitativo e opzione/revoca cedolare secca) vanno indicati, rispettivamente, i dati di locatore e conduttore, le notizie relative agli immobili principali e alle loro pertinenze, le informazioni riguardanti la cedolare secca.
Infine, è stato aggiunto un ulteriore quadro E (Locazione con canoni differente per una o più annualità), che va compilato solo nel caso in cui è stato previsto contrattualmente un canone diverso per una o più annualità.

Il modello si scarica gratuitamente dal sito dell’Agenzia.
Tutti, comunque, possono scegliere il canale web e inviare Rli direttamente o tramite un intermediario abilitato. Non occorre allegare copia del testo del contratto nei casi in cui: non sono presenti più di tre locatori e più di tre conduttori; l’appartamento è soltanto uno e le relative pertinenze non sono superiori a tre; gli immobili sono censiti con attribuzione di rendita; il contratto stabilisce solo il rapporto di locazione e non altre pattuizioni; i firmatari sono persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione.

Il modello può essere utilizzato anche per revocare la cedolare secca. Infatti, il locatore che vuole recedere dall’applicazione della cedolare, può farlo presentando il modello all’Agenzia delle entrate (anche on line) in ciascuna delle annualità successive a quella in cui ha optato per la cedolare secca; ha tempo fino al termine di scadenza per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per l’anno in cui s’intende non applicare più il tributo sostitutivo. A seguito della revoca, sarà nuovamente dovuta l’imposta di registro, anche per le annualità successive.

Principali novità
Implementazione del software, al fine di utilizzare il modello Rli per effettuare la contestuale registrazione dei contratti di affitto dei terreni e gli annessi titoli Pac.
Il “vecchio” Rli, per tale fattispecie, non sostituiva il modello 69 e, pertanto, il contribuente era tenuto a un doppio adempimento.
Ora invece sono state previste due caselle nella sezione I “Registrazione” del modello Rli, per individuare la tipologia di registrazione, nonché consentire la corretta tassazione.
Vediamo nello specifico cosa e come cambia.

Con l’inserimento di due nuovi codici, la casella “Tipo garanzia” diventa “Tipo garanzie e/o Pac”:

  • codice 3, nel caso di registrazione del contratto di affitto di terreni agricoli e dei diritti all’aiuto comunitario in favore dell’agricoltura (Pac)
  • codice 4, nel caso di registrazione del contratto di affitto di terreni agricoli e dei diritti all’aiuto comunitario in favore dell’agricoltura (Pac), con garanzia prestata da terzi.

I Pac vengono tassati con un’aliquota dello 0,5 per cento.
I codici “3” e “4” possono essere presenti solo se la tipologia contratto è uguale a T1 (Affitto di fondo rustico) o T2 (Affitto di fondo rustico agevolato).
Pertanto, in presenza del codice “3” e della tipologia contratto:

  • T1, la tassazione risulta essere la somma dell’imposta di registro sul corrispettivo e dell’imposta proporzionale dello 0,5% sul Pac
  • T2, il tributo da versare è costituito dalla somma dell’imposta fissa di 67 euro e dell’imposta proporzionale di registro dello 0,5% sul Pac.

Mentre, se il codice è “4” e la tipologia contratto:

  • T1, il dovuto è dato dalla somma dell’imposta di registro sul corrispettivo e dell’imposta proporzionale dello 0,5% sul corrispettivo per Pac e garanzia
  • T2, la tassazione è rappresentata dalla somma dell’imposta fissa di 67 euro e di quella proporzionale di registro dello 0,5% sul corrispettivo per Pac e garanzia.

Cedolare e immobili abitativi locati a cooperative o enti senza scopo di lucro
L’articolo 9 del Dl 47/2014 ha disciplinato una particolare fattispecie di applicazione del regime opzionale della “cedolare secca” (articolo 3 del Dlgs 23/2011): il nuovo comma 6-bis stabilisce che l’opzione può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II, del codice civile, purché sublocate a studenti universitari, con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione. Ora è possibile effettuare tale adempimento anche con Rli.

Ecco cosa è cambiato.
È stato previsto un controllo sul codice fiscale (Cf) del conduttore che, se di persona non fisica (Pnf), non consente la compilazione della cedolare secca, salvo conferma nell’apposita casella del modello. Tale controllo dovrà tenere conto di tutte le ipotesi di codici fiscali numerici a prescindere che siano di persone fisiche (Cf provvisori) o Pnf, individuando la possibilità di conferma per tutte le possibili situazioni.

Nella sezione II “Dati del conduttore”, è stata aggiunta una casella dove è possibile inserire, alternativamente, tre codici:

  • “1”, se il conduttore è una cooperativa o ente senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II, del codice civile, che a sua volta subloca l’immobile a studenti universitari con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione
  • “2”, se il conduttore è una persona fisica identificata mediante un codice fiscale provvisorio o un ente senza scopo di lucro
  • “3”, soggetto diverso dai precedenti.

La compilazione della casella contenente i predetti codici è sempre obbligatoria.

Quando il contratto non serve
È stata inserita una casella che va barrata se il richiedente sceglie di non allegare il contratto (nella ricevuta risulterà l’opzione).
La casella è presente solo sul software e non sul modello cartaceo. Il nuovo campo può essere utilizzato solo in caso di allegazione facoltativa e in assenza di allegato.
Vediamo quando si può optare per l’omissione del testo contrattuale:

  • quando è stato inserito, nella casella “Tipologia contratto”, il codice L1 (locazione di immobile a uso abitativo) oppure il codice L2 (locazione agevolata di immobile a uso abitativo)
  • se il contratto non è soggetto a Iva
  • se non vi sono allegati (mappe, planimetrie, disegni, eccetera).
  • se ci sono al massimo tre locatori persone fisiche e casella soggettività Iva non barrata
  • se ci sono al massimo tre conduttori persone fisiche e casella soggettività Iva non barrata
  • deve essere presente un immobile con codice “1” (immobile principale – quadro C).
  • se vi sono altri immobili (massimo tre) devono avere codice “2” (pertinenza locata congiuntamente – quadro C).

Subentro
Previsione del “subentro” come ipotesi autonoma di adempimento successivo.
Nella casella adempimenti successivi – quadro A, sezione II – è stato inserito il codice “6” (subentro), così da gestire la fattispecie in modo del tutto autonomo rispetto agli altri adempimenti. Inoltre, per meglio individuare la tipologia di subentro è stata prevista un’ulteriore casella con menù a tendina con i seguenti valori: “1” decesso; “2” trasferimento immobiliare; “3” trasformazione; “4” fusione, “5” scissione; “6” altro.

Si possono avere diverse tipologie di subentro, vediamo come vengono gestite:

  • con rapporto 1 – 1 (un soggetto che esce e uno che entra nel contratto) con opzione per la cedolare – modello Rli
  • con rapporto 1 – (+1) (un soggetto che esce e più soggetti che entrano nel contratto) in regime ordinario registro – modello Rli
  • con rapporto (+1) – 1 (più soggetti escono e uno solo entra nel contratto) in regime ordinario registro – modello Rli
  • con rapporto 1 – (+ 1) (un soggetto che esce e più soggetti che entrano nel contratto) con opzione per la cedolare – solo in ufficio
  • con rapporto (+1) – 1 (più soggetti escono e uno solo entra nel contratto) con opzione per la cedolare – solo in ufficio.

Canoni diversi
È stato previsto il nuovo “Quadro E”, da compilare nel caso di locazione con canoni diversi per le diverse annualità, in modo da inserire i vari canoni (massimo nove).
Nel quadro E vanno indicati i canoni dalla seconda alla nona annualità.

Nel caso in cui il locatore opti per l’applicazione della cedolare secca, è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell’opzione, la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente. L’opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia a esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Tali disposizioni sono inderogabili (articolo 3, comma 11, Dlgs 23/2011). La rinuncia all’aumento del canone per l’intera durata del contratto deve essere comunicata al conduttore, tramite raccomandata, prima di esercitare l’opzione per la cedolare secca. Tale comunicazione, integrando il contenuto del contratto, è necessaria solo se la rinuncia all’aumento del canone non sia già stata prevista nel contratto stesso (cfr circolare n. 26/E del 1° giugno 2011, paragrafo 8.3 e circolare n. 20/E del 4 giugno 2012, paragrafo 9). Nel caso, quindi, di proroga di un contratto che contenga già la rinuncia all’aumento del canone, il locatore non deve inviare alcuna comunicazione in tal senso mediante raccomandata (risoluzione n. 115/E del 1° settembre 2017).

Nel caso in cui un contratto di locazione abbia a oggetto sia immobili abitativi, per i quali è esercitata l’opzione per la cedolare secca, sia immobili non soggetti al regime alternativo, l’imposta di registro deve essere assolta solo sui corrispettivi relativi a questi ultimi, determinata con esclusivo riferimento ai canoni relativi agli immobili esclusi dalla cedolare secca. Qualora nel contratto sia indicato un canone unitario, l’imposta di registro è dovuta sulla quota di canone imputabile agli immobili per i quali non trova applicazione il regime sostitutivo e va calcolata in misura proporzionale alla rendita catastale (circolare n. 26/E del 1° giugno 2011, paragrafo 4.4).

Il contratto di locazione di beni immobili può essere registrato in qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, il quale sarà poi competente per tutti gli adempimenti successivi (come ad esempio, proroghe, cessioni o risoluzioni). Si ricorda che per la registrazione deve essere utilizzato il modello RLI (anche per esercitare l’eventuale opzione e la revoca della cedolare secca).

L’opzione per il regime della cedolare secca può essere esercitata anche nel caso in cui vi siano due o più locatori, persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile (e sulle relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione). Per i contratti di durata pluriennale, qualora, per le annualità successive alla prima, uno dei locatori decida di revocare l’opzione, lo stesso è tenuto al pagamento dell’imposta di registro limitatamente alla frazione del canone a lui imputabile in base alla sua quota di possesso dell’immobile (circolare 26/E del 1° giugno 2011, paragrafo 4.3). La revoca deve essere esercitata entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento, cioè entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente, utilizzando il modello Registrazione locazioni immobili (Rli). Il modello va presentato in modalità telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione. Il modello Rli, le istruzioni per la sua compilazione e il relativo software sono disponibili su sito delle Entrate. Pur non essendo formalmente prevista alcuna forma di comunicazione della revoca, è comunque opportuno che il locatore segnali la circostanza al conduttore, responsabile solidale del pagamento dell’imposta di registro (circolare 20/E del 4 giugno 2012, paragrafo 1).

FAQs – operazioni oggetto di comunicazioni

Il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019 (articolo 1) ha individuato le operazioni esonerate dall’obbligo dell’invio telematico, includendo, tra queste, quelle non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi.
Tra le operazioni escluse da tale obbligo rientrano le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo riguardanti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente (art. 2, comma 1 lett. ff Dpr 696/1996).
Pertanto, attualmente, si conferma che l’agenzia di viaggio non deve trasmettere in via telematica i corrispettivi percepiti dai suoi clienti per la prenotazione dei servizi richiesti.

L’articolo 13, comma 1, del decreto legge n. 34/2019 ha previsto l’obbligo di comunicare i dati relativi alle vendite online per i soggetti che facilitano le vendite a distanza tramite mercati virtuali (marketplace), piattaforme digitali, portali o mezzi analoghi.
I dati relativi a ciascun fornitore devono essere trasmessi trimestralmente entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre dell’anno solare, a partire dal trimestre di entrata in vigore del citato decreto. In sede di prima applicazione, la prima trasmissione va effettuata entro il 31 ottobre 2019.
Per quanto riguarda le modalità di trasmissione, i dati devono essere trasmessi, direttamente o tramite intermediari, utilizzando i servizi telematici (Entratel/Fisconline) dell’Agenzia delle entrate e i software di controllo resi disponibili gratuitamente dalla stessa Agenzia.

Le associazioni pro-loco non sono tenute a emettere le fatture in formato elettronico. In base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015, infatti, sono esonerati dalla fatturazione elettronica, tra gli altri, i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolato disciplinato dagli articoli 1 e 2, legge 398/1991 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro. Gli stessi soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore al limite dei 65mila euro, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta. Questa disposizione trova applicazione anche nei riguardi delle associazioni pro loco.

Per il 2019, le prestazioni sanitarie (quindi anche quelle rese dai dentisti) effettuate nei confronti di persone fisiche, a prescindere dal soggetto che le eroga (persona fisica o società), non devono mai essere fatturate elettronicamente attraverso il Sistema di interscambio (Sdi). Il divieto si ricava da quanto previsto dall’articolo 10-bis, Dl 119/2018, in base al quale per l’anno in corso “i soggetti tenuti all’invio dei dati (…) ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (…) non possono emettere fatture elettroniche (…) con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria”. Peraltro, il successivo Dl 135/2018 ha stabilito che, sempre con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, il divieto previsto dall’articolo 10-bis si applica anche a coloro che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (articolo 9-bis). Dato che il legislatore ha fatto riferimento all’astratto invio dei dati, il divieto prescinde da un’eventuale opposizione all’invio stesso manifestata dal contribuente a cui è stata erogata la prestazione: anche in tal caso, infatti, l’operazione non può comunque essere documentata con fattura elettronica. Nelle ipotesi di divieto di fatturazione elettronica tramite Sistema di interscambio, a fronte dell’obbligo di documentare tramite fattura la prestazione effettuata, questa potrà essere elettronica extra Sdi ovvero in formato analogico.

Il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il 20 del primo mese successivo. A tal fine, l’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo Iva. Il pagamento può essere effettuato attraverso l’apposito servizio telematico, con addebito su conto corrente bancario o postale (vedi “Online il servizio per pagare il bollo sulle fatture elettroniche”). In alternativa, può essere generato un  modello F24 precompilato e poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni fornite con la risoluzione 42/2019).

Sì, la posta elettronica certificata può essere utilizzata come canale di trasmissione e/o ricezione dei file xml delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Per incrementare ulteriormente il livello di sicurezza della pec si suggerisce di non condividere l’accesso alla propria casella, salvare i file xml delle proprie fatture in archivi di cui si ha il controllo e cancellarli dal sistema di posta elettronica certificata.

Il consumatore finale, privato cittadino senza partita Iva, che chiede la fattura non è obbligato a riceverla elettronicamente; di conseguenza, non è tenuto a fornire un indirizzo di posta elettronica certificata all’esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio. Peraltro, se il consumatore finale chiede la fattura, il fornitore (esercente o professionista) deve emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio (SdI) e fornirne copia cartacea (o anche, ad esempio, un pdf da inviare via email) al cliente. Quest’ultima è pienamente valida e non c’è alcun obbligo di acquisire e gestire la fattura elettronica da parte del cliente. Si ricorda, infine, che a partire dal secondo semestre del 2019, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione anche dei consumatori finali un servizio di consultazione delle fatture elettroniche.

Dal 1° gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia (e per le relative variazioni) devono essere emesse esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il Sistema di interscambio (articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015). L’entrata in vigore di tale obbligo, peraltro, non ha modificato le disposizioni dettate dal decreto Iva in materia di “fatturazione differita” (possibilità di emettere fattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione – articolo 21, comma 4, Dpr 633/1972). Pertanto, è possibile emettere una fattura elettronica “differita”. Ad esempio, in relazione a una cessione di beni eseguita il 20 gennaio 2019, sarà possibile emettere una fattura elettronica “differita” il 10 febbraio 2019. Inoltre, al momento della cessione (20 gennaio), si dovrà: emettere un documento di trasporto (o altro documento equipollente) che accompagni la merce; datare la fattura elettronica 10 febbraio 2019, con l’indicazione dei riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data); includere la relativa Iva nella liquidazione del mese di gennaio. Per ulteriori informazioni sulla fattura elettronica, si rinvia all’area tematica dedicata disponibile sul sito dell’Agenzia.

FAQs – reati penali

Gli Ermellini con la sentenza, sezione penale, n. 52974 depositata il 26 novembre 2018 hanno statuito che in tema di reati tributari, per i quali il legislatore ha previsto delle soglie di punibilità, trova applicazione il principio della speciale tenuità del fatto solo se l’ammontare dell’imposta non corrisposta è di pochissimo superiore a quello fissato dalla soglia di punibilità, atteso che l’eventuale tenuità dell’offesa non deve essere valutata con riferimento alla sola eccedenza rispetto alla soglia di punibilità prevista dal legislatore, bensì in rapporto alla condotta nella sua interezza, avendo dunque riguardo all’ammontare complessivo dell’imposta non versata.

Sentenza n. 52974 del 26 novembre 2018 (udienza 17 luglio 2018)
Cassazione penale, sezione III – Pres. Cavallo Aldo – Est. Rosi Elisabetta
Reati tributari – Il principio di tenuità del fatto trova applicazione solo se l’ammontare dell’imposta non corrisposta è di pochissimo superiore a quello fissato dalla soglia di punibilità – La tenuità dell’offesa deve essere valutata con riferimento all’ammontare complessivo dell’imposta non versata

FAQs – reddito di impresa

No, nel regime forfettario non è possibile portare in detrazione i costi aziendali prodotti nell’anno.
Infatti, chi aderisce al regime introdotto con la legge n. 190/2014 calcola il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività, diverso a seconda dell’attività svolta (art.1, comma 64).
Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Le spese sostenute nello svolgimento dell’attività di impresa, arte o professione rilevano, in via presuntiva, in base alla percentuale di redditività attribuita all’attività effettivamente esercitata.
L’unica spesa che è possibile portare in deduzione dal reddito, così determinato, è quella relativa ai contributi previdenziali pagati nell’anno, dovuti per legge.

La Corte Suprema, con l’ordinanza n. 3294 depositata il 5 febbraio 2019, ha affermato che la dichiarazione di fallimento del contribuente sottoposto a verifica fiscale giustifica l’emissione dell’avviso di accertamento senza l’osservanza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000. Ciò da un lato in ragione dell’urgenza correlata alla necessità dell’Erario di intervenire nella procedura concorsuale, senza che rilevi la possibilità di un’insinuazione tempestiva al passivo, poiché detto intervento può essere funzionale a proporre opposizioni volte a contestare le posizioni di altri creditori; d’altro lato perché il contribuente fallito perde la capacità di gestire il proprio patrimonio, sicché il detto termine per la presentazione di osservazioni e richieste risulta incompatibile con l’attività del curatore, che è svolta sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, stante l’onere informativo nei confronti di tali soggetti (cfr. Cass. 8892/2018).

Ordinanza n. 3294 del 5 febbraio 2019 (udienza 18 gennaio 2019)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Campanile Pietro – Est. Fraulini Paolo
Dichiarazione di fallimento del contribuente sottoposto a verifica fiscale – L’avviso di accertamento può essere emesso prima dei sessanta giorni previsti dall’articolo 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 – Ciò trova giustificazione nell’urgenza dell’Erario di intervenire nella procedura concorsuale e nella perdita del fallito della capacità di gestire il proprio patrimonio

Per i giudici di legittimità, con l’ordinanza n. 3290 del 5 febbraio 2019,  l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, lettera d), del DPR n. 600 del 1973, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni. Gli elementi assunti a fonte di presunzione, peraltro, non devono essere necessariamente plurimi, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su di un elemento unico, purché preciso e grave, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. (cfr., da ultimo, Cass. 27552/2018).

Ordinanza n. 3290 del 5 febbraio 2019 (udienza 18 gennaio 2019)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Campanile Pietro – Est. Fracanzani Marcello Maria
Articolo 39, comma 2, lettera d), del DPR n. 600 del 1973 – L’Amministrazione finanziaria può desumere in via induttiva il reddito anche in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile – Incombe sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria – Gli elementi assunti a fonte di presunzione non devono essere necessariamente plurimi – Il giudice può fondare il proprio convincimento anche su di un elemento unico, purché preciso e grave

I giudici del palazzaccio con l’ordinanza n. 3290 del 5 febbraio 2019 hanno affermato che nei casi in cui l’ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, il suo operato è assistito da presunzione di legittimità, nel senso che null’altro l’ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l’apparente regolarità delle annotazioni contabili, perché proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo.

Ordinanza n. 3290 del 5 febbraio 2019 (udienza 18 gennaio 2019)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Campanile Pietro – Est. Fracanzani Marcello Maria
Accertamento induttivo – L’operato dell’ufficio è assistito dalla presunzione di legittimità – Grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate – Non è sufficiente invocare l’apparente regolarità delle annotazioni contabili

I giudici del palazzaccio con l’ordinanza n. 2924 del 31 gennaio 2019 hanno  puntualizzato che l’atto con il quale l’Amministrazione manifesti il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non rientra nella previsione di cui all’art. 19 del DLgs n. 546 del 1992 e non è quindi impugnabile, sia per la discrezionalità da cui l’attività di autotutela è connotata in questo caso, sia perché, altrimenti, si darebbe ingresso ad una inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (cfr. Cass. SSUU 3698/2009).
 
Ordinanza n. 2924 del 31 gennaio 2019 (udienza 20 dicembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Campanile Pietro – Est. Fracanzani Marcello M.
Esercizio del potere di autotutela – L’atto con il quale l’Amministrazione rifiuta di annullare un atto definitivo non è impugnabile ai sensi dell’art. 19 del DLgs n. 546 del 1992

Gli Ermellini con la sentenza n. 2394 del 29 gennaio 2019 hanno precisato che gli atti dell’Agenzia delle Entrate non devono essere necessariamente sottoscritti dal suo Direttore Generale, sia perché il Regolamento di amministrazione, art. 5, comma 1, approvato, in attuazione del DLgs n. 300 del 1999, art. 66, commi 2 e 3, con delibera del Comitato direttivo 30 novembre 2000, n. 4, attribuisce agli uffici locali le funzioni operative dell’Agenzia ed in particolare, la gestione dei tributi, l’accertamento e la riscossione e la trattazione del contenzioso, sia, infine, perché l’art. 6 dello Statuto dell’Agenzia, approvato con delibera del Comitato direttivo 13 dicembre 2000, n. 6, attribuisce al Direttore Generale il potere di delega, sia, infine, per la possibilità di conferimento di tale delega all’interno degli uffici finanziari; il principio di diritto, posto con riferimento ad un atto processuale ma valido anche con riferimento agli atti impositivi, è che l’atto sottoscritto dal delegato di firma, mero sostituto del delegante nell’esecuzione dell’adempimento materiale della firma, è da presumersi atto del delegante anche a fronte della contestazione sulla sussistenza della delega salvo che il contribuente eccepisca e provi la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio o comunque l’usurpazione del potere di sottoscrizione.

Sentenza n. 2394 del 29 gennaio 2019 (udienza 6 dicembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Di Iasi Camilla – Est. Mondini Antonio
Delega di firma – Gli atti dell’Agenzia delle entrate non devono essere necessariamente sottoscritti dal Direttore Generale – L’atto sottoscritto dal delegato si presume atto del delegante – Tale principio è valido sia con riferimento agli atti processuali, sia con riferimento agli atti impositivi – È onere del contribuente provare la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio o l’usurpazione del potere di sottoscrizione

Con l’ordinanza n. 2413 del 29 gennaio 2019 i giudici di legittimità hanno precisato che tra gli effetti della chiusura del fallimento non è compresa la liberazione del fallito dalle obbligazioni non fatte valere o non soddisfatte nel corso della procedura fallimentare e, pertanto, ai sensi dell’art. 120 della L. Fall., nel testo anteriore alla riforma apportatagli con il D.Lgs. n. 5 del 2006, i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore tornato “in bonis” per la parte non soddisfatta dei loro crediti, sia per capitale che per interessi. Ne consegue che l’amministrazione finanziaria può azionare il proprio credito tributario nei confronti del contribuente tornato “in bonis” (salvo che non ne sia decaduta ex art. 94 L. Fall.), senza che – di per sé – la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del curatore (e del fallito) possa aver comportato l’onere per l’amministrazione di insinuarsi nel passivo del fallimento (cfr., in tal senso, Cass.6473/2014).

Ordinanza n. 2413 del 29 gennaio 2019 (udienza 7 novembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Chindemi Domenico – Est. Cirese Marina
Chiusura del fallimento – Il fallito non è liberato dalle obbligazioni non fatte valere o non soddisfatte nel corso della procedura fallimentare – Art. 120 della L. Fall. nel testo anteriore alla riforma del D.Lgs. n. 5 del 2006 – I creditori possono agire nei confronti del debitore tornato “in bonis” per la parte non soddisfatta dei crediti – L’amministrazione finanziaria può azionare il proprio credito nei confronti del contribuente tornato “in bonis

I giudici di legittimità con l’ordinanza n. 1348 del 18 gennaio 2019  hanno affermato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso in cui vi sia stata un’omessa dichiarazione da parte del contribuente, la legge abilita l’Ufficio delle imposte a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell’accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo, anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui all’art. 38, comma 3, del DPR n. 600 del 1973, sul presupposto dell’inferenza probabilistica dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti.

Ordinanza n. 1348 del 18 gennaio 2019 (udienza 30 novembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cirillo Ettore – Est. Dell’Orfano Antonella
Accertamento delle imposte sui redditi – Omessa dichiarazione – L’Ufficio può determinare induttivamente il reddito con l’utilizzo di presunzioni semplici ricostruendo i fatti ignoti da quelli noti

I giudici del palazzaccio con l’ordinanza n. 775 del 15 gennaio 2019 hanno precisato che in tema di imposte sui redditi d’impresa, l’art. 66, comma 3, del Dpr n. 917 del 1986, che prevede la deduzione delle perdite su crediti, quali componenti negative del reddito d’impresa, se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, va interpretato nel senso che l’anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto, perché in quel momento si materializzano gli elementi “certi e precisi” della sua irrecuperabilità. Diversamente opinando si rimetterebbe all’arbitrio del contribuente la scelta del periodo d’imposta più vantaggioso per operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che rappresenta invece criterio inderogabile ed oggettivo per determinare il reddito d’impresa.

Ordinanza n. 775 del 15 gennaio 2019 (udienza 13 dicembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Campanile Pietro – Est. Cataldi Michele
Art. 66, comma 3, del Dpr n. 917 del 1986 – Redditi di impresa – Deduzione di perdite su crediti – L’anno di competenza per la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto – Diversamente si rimetterebbe all’arbitrio del contribuente la scelta del periodo d’imposta più vantaggioso per operare la deduzione

I giudici di legittimità con l’ordinanza n. 33612 del 28 dicembre 2018 hanno precisato che in caso di accertamento bancario fondato sulle risultanze di indagini finanziarie il giudice è tenuto a individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo; la presunzione di riferibilità dei movimenti bancari ad operazioni imponibili si correla, infatti, ad una valutazione del legislatore di rilevante probabilità che il contribuente si avvalga del conto corrente bancario per effettuare rimesse e prelevamenti inerenti all’esercizio dell’attività d’impresa, onde alla presunzione di legge (relativa) non può contrapporsi una mera affermazione di carattere generale, né è possibile ricorrere all’equità; – al riguardo, non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sul proprio conto corrente, dovendo il contribuente a fronte delle contestazioni dell’Amministrazione Finanziaria fornire la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività (cfr. Cass. 4829/2015).

Ordinanza n. 33612 del 28 dicembre 2018 (udienza 14 novembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Manzon Enrico – Est. Succio Roberto
Accertamento bancario – Opera una presunzione di riferibilità dei movimenti bancari alle operazioni imponibili – Non è sufficiente una prova generica – Il contribuente è tenuto a fornire la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 33524 del 27 dicembre 2018 ha precisato che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini IRPEG ed IRAP, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini c.d. “a tavolino” (cfr. Cass. SSUU 24823/2015; in senso conforme, ex multis: Cass. 11560/2018).

Ordinanza n. 33524 del 27 dicembre 2018(udienza 30 novembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cirillo Ettore – Est. Guida Riccardo
Indagini cosiddette “a tavolino” – Accertamenti ai fini Irpeg e Irap – Non esiste per l’Amministrazione finanziaria l’obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 31408 depositata il 5 dicembre 2018 hanno precisato che con riguardo al reddito di impresa la semplice produzione di documenti di spesa non prova di per sé la sussistenza del requisito della inerenza all’attività di impresa. Perché un costo possa essere incluso tra le componenti negative del reddito è infatti non solo necessario che ne sia certa l’esistenza, ma occorre che ne sia comprovata l’inerenza, vale a dire che si tratti di spesa che si riferisca ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa. Né per provare tale ultimo requisito è sufficiente che la spesa sia stata dall’imprenditore riconosciuta e contabilizzata, atteso che essa può essere correttamente inserita nella contabilità aziendale solo se esiste una documentazione di supporto, dalla quale possa ricavarsi oltre che l’importo la ragione della stessa e la sua coerenza economica, altrimenti risultando legittima la negazione della sua deducibilità, quale costo sproporzionato o estraneo ai ricavi o all’oggetto dell’impresa.

Sentenza n. 31408 del 5 dicembre 2018 (udienza 26 febbraio 2018)
Cassazione civile, Sez. V – Pres. Greco Antonio – Est. Federici Francesco
Reddito di impresa – La semplice produzione di documenti di spesa non prova di per sé la sussistenza del requisito della inerenza – La spesa deve essere riferita ad attività da cui derivano ricavi che concorrono a formare il reddito di impresa

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27630 depositata il 30 ottobre 2018 intervenendo in tema “fatture false” ha precisato che quando l’operazione soggettivamente inesistente è di tipo triangolare, poco complessa e caratterizzata dall’interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente comunitario ed il cessionario italiano, l’onere probatorio a carico dell’Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta, è soddisfatto dalla dimostrazione che l’interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente-cessionario fornire la prova contraria della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta.

Ordinanza n. 27630 del 30 ottobre 2018 (udienza 1 ottobre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Mammone Giovanni – Est. Ariolli Giovanni
Iva – Operazioni soggettivamente inesistenti di tipo triangolare – Interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente comunitario ed il cessionario italiano – L’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto dimostrando che l’interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata – Il contribuente-cessionario deve fornire la prova contraria

I giudici del palazzaccio con l’ordinanza n. 27420 depositata il 29 ottobre 2018 hanno affermato che le garanzie procedimentali di cui agli artt. 6 e 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, trovano applicazione solo al processo verbale di constatazione redatto a chiusura di operazioni di verifica condotte dagli organi dell’Amministrazione finanziaria nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali e non anche alle verifiche svolte a tavolino, ovvero senza accesso ai locali anzidetti.

Ordinanza n. 27420 del 29 ottobre 2018 (udienza 10 ottobre 2018)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Manzon Enrico – Est. Solaini Luca
Artt. 6 e 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 – Le garanzie procedimentali ivi previste trovano applicazione solo a seguito di verifiche nei locali commerciali – Non operano nelle verifiche cd. “a tavolino”

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25901 depositata il 16 ottobre 2018 ha statuito che in tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dall’art. 32 del DPR n. 600 del 1973, con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti.

Ordinanza n. 25901 del 16 ottobre 2018 (udienza 17 luglio 2018)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Iacobellis Marcello – Est. Mocci Mauro
Accertamento delle imposte sui redditi – Presunzione legale ex art. 32 del DPR n. 600 del 1973 – Il professionista che effettua un versamento su un conto corrente deve provare in modo analitico l’estraneità del versamento a fatti imponibili

Gli Ermellini con l’ordinanza n. 25786 depositata il 15 ottobre 2018 hanno statuito che la motivazione “per relationem”, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio degli elementi acquisiti, significando semplicemente che l’Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (Cass. n. 30560/2017). Né è necessario che l’accertamento menzioni le osservazioni del contribuente, ex art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall’altro lato, l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo (Cass. n. 8378/2017).

Ordinanza n. 25786 del 15 ottobre 2018 (udienza 27 marzo 2018)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Iacobellis Marcello – Est. La Torre Mario Enza
Motivazione “per relationem” dell’avviso di accertamento – Rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza – L’avviso di accertamento è legittimo – Non è necessario che riporti le osservazioni del contribuente ex articolo 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 – L’Amministrazione ha l’obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo

I giudici di legittimità con la sentenza n. 25662 depositata il 15 ottobre 2018 in tema di accertamento induttivo hanno chiarito che l’applicazione della percentuale di ricarico, il ricorso al sistema della media semplice ben può fondare la presunzione di un maggior reddito quando il contribuente non provi, ovvero non risulti in punto di fatto, che l’attività sottoposta ad accertamento ha ad oggetto prodotti con notevole differenza di valore e che quelli maggiormente venduti presentano una percentuale di ricarico molto inferiore a quella risultante dal ricarico medio (cfr. Cass. 27568/2013; vd. anche Cass. 26312/2009).

Sentenza n. 25662 del 15 ottobre 2018 (udienza 13 luglio 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Virgilio Biagio – Est. Catallozzi Paolo
Accertamento del reddito con applicazione della percentuale di ricarico attraverso l’utilizzo della media semplice – È legittima la presunzione di un maggior reddito – Il contribuente ha l’onere di fornire la prova contraria

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25018 depositata il 10 ottobre 2018 ha precisato che l’accertamento parziale non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39 del Dpr n. 600 del 1973, ai fini reddituali, e artt. 54 e 55 del Dpr n. 633 del 1972, ai fini Iva, né prevede limiti in relazione al metodo di accertamento induttivo, consentito, in linea di principio, anche in presenza di contabilità tenuta in modo regolare, quanto piuttosto una modalità procedurale che segue le stesse regole previste per gli accertamenti (Cfr., ex multis, Cass. 5977/07; 2761/2009; 25335/2010; 27323/2014; 25989/2014). Inoltre, l’utilizzo dell’accertamento parziale è nella disponibilità degli uffici anche quando ad essi pervenga una segnalazione o processo verbale di constatazione della Guardia di finanza che fornisca elementi per ritenere la sussistenza di un reddito non dichiarato, senza che tale strumento debba essere subordinato ad una particolare semplicità della segnalazione pervenuta (Cass. n. 20496/2013).

Ordinanza n. 25018 del 10 ottobre 2018 (udienza 19 giugno 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Di Iasi Camilla – Est. Castorina Rosaria Maria
Articolo 41-bis del Dpr n. 600 del 1973 – Accertamento parziale – Non è accertamento autonomo, ma costituisce una modalità procedurale che segue le stesse regole degli accertamenti – Gli uffici possono utilizzarlo anche a seguito di una segnalazione della Guardia di finanza che fornisce elementi per ritenere la sussistenza di un reddito non dichiarato

Per i giudici del palazzaccio, con la sentenza n. 24413 del 5 ottobre 20198, hanno chiarito che quando le operazioni poste in essere attraverso l’esercizio dell’autonomia negoziale non sono reali e volute, non si aggira un presupposto, ma si nasconde un presupposto già verificatosi e, in tal caso, non trova applicazione il divieto di abuso del diritto che si traduce in un principio generale antielusivo, ricadendo la fattispecie direttamente nell’evasione.

Sentenza n. 24413 del 5 ottobre 2018 (udienza 20 aprile 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Bruschetta Ernestino Luigi – Est. Gori Pierpaolo
Esercizio dell’autonomia negoziale – Quando le operazioni poste in essere non sono reali e volute, non si aggira un presupposto, ma lo si nasconde – Non trova applicazione il divieto di abuso del diritto, ma si configura direttamente evasione

I giudici del palazzaccio con l’ordinanza n. 19589 del 24 luglio 2018 intervenendo in tema di agevolazioni tributarie hanno affermato che laddove l’articolo 11 del Dpr n. 601 del 1973, prevede che i redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche e dalla imposta locale sui redditi, se l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci (costo del lavoro) non è inferiore al 50% dell’ammontare complessivo di tutti i costi, escluse le materie prime e sussidiarie, e che l’esenzione è pari alla metà, se il costo sostenuto con i soci è compreso tra il 25% ed il 50%, deve intendersi nel senso che anche i costi ritenuti indeducibili vadano considerati tra i costi complessivi, ai fini della valutazione del rapporto percentuale con il costo del lavoro.

Ordinanza n. 19589 del 24 luglio 2018 (udienza 31 maggio 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Locatelli Giuseppe – Est. Giudicepietro Andreina
Società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi – Art. 11 del DPR n. 601 del 1973 – Condizioni per fruire dell’esenzione dalle imposte – Rapporto percentuale tra il costo del lavoro e ammontare complessivo di tutti i costi – Anche i costi indeducibili vanno considerati tra i costi complessivi

Gli Ermellini con l’ordinanza n. 19589 del 24 luglio 2018 intervenendo in tema di reddito d’impresa hanno affermato che l’articolo 75 (numerazione anteriore a quella introdotta dal DLgs n. 344 del 2003,) del Dpr n. 917 del 1986 (attualmente 109), nel prevedere che i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza e che, ai fini dell’individuazione di tale esercizio, le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione, non consente di attribuire rilievo alla data in cui perviene la fattura della spesa sostenuta, né permette la detrazione dei costi in esercizi diversi da quello di competenza, non potendo il contribuente essere lasciato arbitro della scelta del periodo in cui registrare le passività, in quanto l’imputazione di un determinato costo ad un esercizio anziché ad un altro può, in astratto, comportare l’alterazione dei risultati della dichiarazione, mediante i meccanismi di compensazione dei ricavi e dei costi nei singoli esercizi (cfr, in tal senso, Cassazione 3418/2010).

Ordinanza n. 19589 del 24 luglio 2018 (udienza 31 maggio 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Locatelli Giuseppe – Est. Giudicepietro Andreina
Reddito d’impresa – Articolo 75 del Dpr n. 917 del 1986 – Non è ammessa la detrazione dei costi in esercizi diversi da quello di competenza – Il contribuente, al fine di non alterare i risultati della dichiarazione, non è arbitro nella scelta di imputare un costo ad un esercizio anziché ad un altro

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18994 del 17 luglio 2018 ha stabilito che  gli investimenti consistenti in spese incrementative di beni non di proprietà dell’impresa, che li utilizza in virtù di un contratto di locazione o di comodato, possono ugualmente beneficiare dell’agevolazione, a condizione che si tratti di opere che hanno una loro individualità e autonoma funzionalità, che al termine del periodo di locazione o di comodato possano essere rimosse dall’utilizzatore e possano trovare impiego a prescindere dal bene a cui accedono, e siano iscritte in bilancio tra le “immobilizzazioni materiali” (articolo 67 del Dpr n. 917/1986, oggi articolo 102). Qualora, invece, si tratti di spese incrementative di beni di proprietà di terzi, utilizzabili dall’impresa a titolo di locazione o comodato, che non sono separabili dai beni di terzi ai quali accedono e non hanno una autonomia funzionale, essi devono essere iscritti nel bilancio tra le “altre immobilizzazioni immateriali”, ai sensi dell’articolo 74, comma 3 (vigente ratione temporis), del Dpr n. 917/1986, e non sono agevolabili trattandosi di costi, e non di beni (cfrex multis, Cassazione 12303/2018).

Ordinanza n. 18994 del 17 luglio 2018 (udienza 22 giugno 2018)
Cassazione civile, Sez. V – Pres. Stalla Giacomo Maria – Est. Balsamo Milena
Investimenti su beni utilizzati dall’impresa in virtù di un contratto di locazione o comodato – L’agevolazione spetta se le opere hanno una propria individualità e autonoma funzionalità e siano iscritte in bilancio tra le “immobilizzazioni materiali” – Investimenti su beni di proprietà di terzi che non sono separabili dai beni di terzi ai quali accedono e non hanno autonomia funzionale – Sono iscritti in bilancio tra le “altre immobilizzazioni materiali” – Non usufruiscono dell’agevolazione in quanto si tratta di costi e non di beni

I giudici della Corte Suprema con l’ordinanza n. 17782 del 6 luglio 2018 intervenendo in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali hanno affermato che l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito.

Ordinanza n. 17782 del 6 luglio 2018 (udienza 7 giugno 2018)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Cirillo Ettore – Est. Manzon Enrico
Verifiche fiscali – Tributi armonizzati – L’Amministrazione finanziaria ha l’obbligo di attivare il contraddittorio solo se il contribuente ha enunciato le ragioni che avrebbe potuto far valere e non ha proposto opposizione pretestuosa – Tributi non armonizzati – Nella legislazione non esiste un generalizzato obbligo – L’attivazione del contraddittorio sussiste solo ove risulti specificamente sancito.

I giudici del palazzaccio con l’ordinanza n. 17224 del 2 luglio 2018 intervenendo in materia di accertamento tributario hanno statuito che gli indici presuntivi di cui all’articolo 1 del D.M. del 10 settembre 1992, sono superati se il contribuente dimostra che per lo specifico bene o servizio “sopporta” solo in parte le spese, dovendosi attribuire valenza, atteso il pregnante significato del verbo “sopportare”, non alla situazione formale del pagamento, bensì alla prova concreta della provenienza delle somme impiegate.

Ordinanza n. 17224 del 2 luglio 2018 (udienza 7 giugno 2018)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Iacobellis Marcello – Est. Mocci Mauro
Accertamento tributario – Indici presuntivi di cui all’articolo 1 del D.M. del 10 settembre 1992 – Sono superati solo se il contribuente dimostra che per lo specifico bene o servizio “sopporta” solo in parte le spese

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17213 del 2 luglio 2018 intervenendo in tema di accertamento standardizzato ha puntualizzato che a norma dell’art. 38, comma 6, DPR n. 600 del 1973, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”; che, in sostanza, la norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere): in tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico.

Ordinanza n. 17213 del 2 luglio 2018 (udienza 6 giugno 2018)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Iacobellis Marcello – Est. Mocci Mauro
Accertamento sintetico – Art. 38, comma 6, DPR n. 600 del 1973 – Il contribuente deve dimostrare attraverso idonea documentazione che il maggior reddito è costituito da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta – L’idonea documentazione consiste in una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto

I giudici di legittimità con l’ordinanza n. 17127 del 28 giugno 2018 hanno stabilito che nel processo tributario, le dichiarazioni di terzi acquisite in fase di accertamento hanno normalmente valore indiziario e, pur tuttavia, per il loro contenuto intrinseco ovvero per l’attendibilità dei riscontri offerti, possono assumere valore di presunzione grave, precisa e concordante ex art. 2729 c.c., vale a dire di prova presuntiva idonea a fondare e motivare l’atto di accertamento.

Ordinanza n. 17127 del 28 giugno 2018 (udienza 16 maggio 2017)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Virgilio Biagio – Est. Greco Antonio
Processo tributario – Le dichiarazioni di terzi in fase di accertamento hanno valore indiziario – Tuttavia costituiscono prova presuntiva idonea a fondare e motivare l’atto di accertamento

Gli Ermellini con l’ordinanza n. 21130 del 24 agosto 2018 ha affermato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi che di accertamento ai fini Iva, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa, sempre che la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente e sostanzialmente inattendibile, in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo dell’antieconomicità del comportamento dei contribuente. In siffatta ipotesi, pertanto, è consentito all’ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi, ai fini delle imposte dirette e dell’Iva.

Ordinanza n. 21130 del 24 agosto 2018 (udienza 10 luglio 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Chindemi Domenico – Est. Zoso Liana Maria Teresa
Accertamento delle imposte sui redditi e Iva – La presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude l’accertamento analitico-induttivo – L’ufficio può desumere sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi, ai fini delle imposte dirette e dell’Iva.

I giudici della Corte Suprema con l’ordinanza n. 22089 dell’11 settembre 2018 hanno precisato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dall’art. 32 del DPR n. 600 del 1973 (in virtù della quale i prelevamenti ed i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell’esercizio dell’attività d’impresa), non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività (di recente, Cass. n. 4829/2015) e che tale principio si applica, in presenza di alcuni elementi sintomatici, come la ristretta compagine sociale ed il rapporto di stretta contiguità familiare tra l’amministratore o i soci ed i congiunti intestatari dei conti bancari sottoposti a verifica, anche alle movimentazioni effettuate su questi ultimi, poiché in tal caso, infatti, è particolarmente elevata la probabilità che le movimentazioni sui conti bancari dei soci, e perfino dei loro familiari, debbano – in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario – ascriversi allo stesso ente sottoposto a verifica.

Ordinanza n. 22089 dell’11 settembre 2018 (udienza 18 luglio 2018)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Cirillo Ettore – Est. Luciotti Lucio
Accertamento delle imposte sui redditi – I prelevamenti ed i versamenti si presumono ricavi ex art. 32 del DPR n. 600 del 1973 – Il contribuente per superare tale presunzione deve fornire una analitica prova contraria – Tale principio si applica anche alle società a ristretta compagine sociale – Le movimentazioni effettuate sui conti correnti dei soci, in mancanza di analitica prova contraria, si ascrivono all’ente sottoposto a verifica

Per i giudici di legittimità con l’ordinanza n. 21860 del 7 settembre 2018 l’Amministrazione finanziaria con l’accertamento analitico-induttivo procede alla rettifica di componenti reddituali, ancorché di rilevante importo, ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera d), del DPR n. 600 del 1973 (come in materia di IVA, ai sensi dell’articolo 54 del DPR n. 633 del 1972) pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata; sicché essa possa essere considerata, nel suo complesso, inattendibile (cfr., ex multis, Cassazione n. 28728/2017)

Ordinanza n. 21860 del 7 settembre 2018 (udienza 7 giugno 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Perrino Angelina M. – Est. Putaturo Donati Viscido Di Nocera M. G.
Accertamento analitico-induttivo – Articolo 39, comma 1, lettera d), del DPR n. 600 del 1973 e articolo 54 del DPR n. 633 del 1972 – L’Ufficio procede alla rettifica dei componenti reddituali anche in presenza di contabilità formalmente tenuta – Le valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti possono far desumere che la contabilità sia nel suo complesso inattendibile

La Corte di Cassazione con la sentenza n.21823 del 7 settembre 2018 ha statuito che il contribuente che ometta di rispondere ai questionari previsti dall’art. 32, n. 4, del DPR n. 600 del 1973, e non ottemperi alla richiesta di esibizione di documenti e libri contabili relativi all’impresa esercitata, in tal modo impedendo o comunque ostacolando la verifica, da parte dell’Ufficio, dei redditi prodotti, vale di per sé solo ad ingenerare un sospetto in ordine all’attendibilità di quelle scritture, rendendo “grave” la presunzione di attività non dichiarate desumibile dal raffronto tra le percentuali di ricarico applicate e quelle medie del settore e legittimo l’accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), del DPR n. 600 del 1973.

Sentenza n. 21823 del 7 settembre 2018 (udienza 26 giugno 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Campanile Pietro – Est. Crucitti Roberta
Art. 32, n. 4, del DPR n. 600 del 1973 – La mancata collaborazione del contribuente alle richieste dell’Ufficio fonda il sospetto in ordine alla inattendibilità delle scritture contabili – È legittimo il ricorso all’accertamento analitico-induttivo ex art. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 1973

I giudici del palazzaccio con l’ordinanza n. 21142 del 24 agosto 2018 hanno stabilito che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione, ai soci, degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, per essere stati, invece, accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti, non risultando tuttavia a tal fine sufficiente né la mera deduzione che l’esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili né il definitivo accertamento di una perdita contabile, circostanza che non esclude che i ricavi non contabilizzati, non risultando né accantonati né investiti, siano stati distribuiti ai soci. (cfr. ex multis, Cassazione 12025/2018).

Ordinanza n. 21142 del 24 agosto 2018 (udienza 12 luglio 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Crucitti Roberta – Est. Guida Riccardo
Accertamento delle imposte sui redditi – Società di capitali a ristretta base azionaria – E’ legittima la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili – La società deve offrire la prova contraria

La legge di stabilità 2015 ha introdotto un nuovo regime forfetario destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2017), prevedendo specifiche categorie di soggetti esclusi. Tra questi rientrano coloro che “partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all’articolo 5 del Tuir, o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale, ai sensi dell’articolo 116 del Tuir” (articolo 1, comma 57). In linea generale, la causa di esclusione in parola si realizza ogni qual volta, per il medesimo periodo d’imposta, il possesso della partecipazione comporta anche la titolarità del relativo reddito. Pertanto, se la partecipazione viene ceduta nel corso del periodo d’imposta nel quale si intende applicare il regime di favore, la causa di esclusione non opera, perché lo stesso soggetto non sarà titolare anche del reddito di partecipazione, che sarà imputato al titolare della medesima alla data di chiusura dell’esercizio. Inoltre, essa non opera anche quando, in corso di applicazione del regime forfetario, il contribuente erediti una partecipazione societaria che viene ceduta entro la fine dell’esercizio. Ancora, l’esclusione non si applica nelle ipotesi in cui il contribuente, in regime forfetario, dismetta, in corso d’anno, la partecipazione a causa dello scioglimento della società ovvero erediti una partecipazione in società di persone o in una società di capitali trasparente, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 116 del Tuir, di una società che viene liquidata entro il 31 dicembre del medesimo anno in cui ha acquisito la qualifica di socio. Infine, la preclusione non scatta nel caso in cui la partecipazione sia acquisita nel corso dello stesso periodo d’imposta, successivamente alla cessazione dell’attività per la quale il regime è stato applicato (circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, paragrafo 2.3).

FAQs – Sanzioni fiscali

Si conferma che anche per le comunicazioni di irregolarità emesse a seguito del controllo dei dati delle liquidazioni periodiche Iva trovano applicazione le misure agevolative introdotte dal comma 155 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022.
La possibilità di accedere alla definizione agevolata è stata attestata dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 7 del 14 febbraio 2023, dopo quanto era stato annunciato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in sede di interrogazione parlamentare (n. 3-00140 del 1° febbraio 2023).
Per quanto riguarda le modalità di applicazione delle citate misure, si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 1/2023.

In caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione dei corrispettivi, o quando gli stessi vengono memorizzati o trasmessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 471/1997 (articolo 6, comma 3, e articolo 12, comma 2).
In particolare, la sanzione è pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato con un minimo di 500 euro. È prevista, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività stessa, nei casi più gravi di recidiva (quando nel corso di un quinquennio vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi).

Per i giudici del palazzaccio, con la sentenza n. 24413 del 5 ottobre 20198, hanno chiarito che quando le operazioni poste in essere attraverso l’esercizio dell’autonomia negoziale non sono reali e volute, non si aggira un presupposto, ma si nasconde un presupposto già verificatosi e, in tal caso, non trova applicazione il divieto di abuso del diritto che si traduce in un principio generale antielusivo, ricadendo la fattispecie direttamente nell’evasione.

Sentenza n. 24413 del 5 ottobre 2018 (udienza 20 aprile 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Bruschetta Ernestino Luigi – Est. Gori Pierpaolo
Esercizio dell’autonomia negoziale – Quando le operazioni poste in essere non sono reali e volute, non si aggira un presupposto, ma lo si nasconde – Non trova applicazione il divieto di abuso del diritto, ma si configura direttamente evasione

Intervenendo in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, i giudici di legittimità hanno precisato che l’omessa comunicazione dell’invito al pagamento prima dell’iscrizione a ruolo, con la riduzione e per gli effetti previsti dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997, non determina la nullità di tale iscrizione e degli atti successivi, ma una mera irregolarità, inidonea ad incidere sull’efficacia dell’atto, sia perché non si tratta di condizione di validità, stante la mancata espressa sanzione della nullità, avendo il previo invito al pagamento l’unica funzione di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie dell’omissione di versamento, sia perché l’interessato può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella.

Ordinanza n. 23679 dell’1 ottobre 2018 (udienza 10 luglio 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Campanile Pietro – Est. Giudicepietro Andreina
Sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie – Riduzione delle sanzioni ex art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997 – Omessa comunicazione dell’invito al pagamento prima dell’iscrizione a ruolo – Costituisce una mera irregolarità – Non determina la nullità dell’iscrizione e degli atti successivi

La violazione dell’obbligo di dichiarazione annuale degli investimenti e delle attività finanziarie all’estero (mancata presentazione del quadro RW) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso di investimenti o attività estere detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, la sanzione è raddoppiata (dal 6% al 30% degli importi non dichiarati). Se il quadro RW viene presentato entro 90 giorni dal termine, si applica la sanzione di 258 euro (articolo 5, Dl 167/1990).

Nei confronti di chi non tiene o non conserva le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalla normativa in materia di imposte dirette e Iva, ovvero quelli la cui conservazione è comunque imposta da altre disposizioni tributarie, è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 8mila euro. La sanzione può essere ridotta fino alla metà del minimo qualora le irregolarità rilevate nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza, sempreché non ne sia derivato ostacolo all’accertamento delle imposte dovute. Essa, invece, è irrogata in misura doppia se vengono accertate evasioni dei tributi diretti e dell’Iva complessivamente superiori, nell’esercizio, a 50mila euro (articolo 9, commi 1 e 3, Dlgs 471/1997).

FAQs – tributi

La legge di bilancio 2023 (articolo 1 della legge n. 197/2022) prevede una serie di misure riguardanti la cosiddetta “tregua fiscale”. Si tratta, in particolare:

  • della regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173)
  • del ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178)
  • della definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 202)
  • della regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221).

Tutti i codici tributo da riportare nel modello F24, per consentire il versamento delle somme dovute per usufruire degli istituti sopra elencati, sono stati istituiti dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 6/2023.

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FAQs – tributi

Si conferma, anzitutto, che il versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale può essere rateizzato. Secondo quanto prevede l’articolo 20 del decreto legislativo n. 241/1997, le rate devono essere di pari importo e la prima di queste va versata entro il termine previsto per il versamento dell’Iva in unica soluzione (cioè entro il 16 marzo, oppure entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo).
Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza, maggiorandole dell’interesse fisso di rateizzazione dello 0,33% mensile (0,33%, quindi, per la seconda rata, 0,66% per la terza, 0,99% per la quarta, e così via).
È a discrezione del contribuente, invece, la scelta del numero della rate in cui suddividere l’importo dovuto. Infatti, la norma dispone soltanto che il pagamento rateale deve comunque essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione annuale.

I casi in cui l’Agenzia delle entrate può chiudere d’ufficio una partita Iva sono stabiliti dall’articolo 35 (commi da 15-bis a 15-quater) del Dpr 633/1972.
Questa norma è stata di recente modificata dalla legge n. 197/2022 (articolo 1, comma 148), che ha previsto una nuova ipotesi al cui verificarsi è possibile per l’Agenzia, a partire dal 1° gennaio 2023, disporre la cessazione d’ufficio della partita Iva.
In particolare, secondo il nuovo comma 15-bis.1 del citato articolo 35, nell’effettuare le specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva, l’Agenzia può invitare il contribuente a comparire di persona presso l’ufficio per esibire documentazione idonea a verificare l’effettivo esercizio dell’attività e per dimostrare l’assenza dei profili di rischio individuati. Se il contribuente non si presenta, o in caso di esito negativo dei riscontri fatti sui documenti esibiti, l’ufficio emana provvedimento di cessazione della partita Iva e, contestualmente, irroga la sanzione amministrativa di 3.000 euro.

Per effetto, invece, del comma 15-bis.2, ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita Iva comporti l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, nei casi di cessazione della partita Iva (operata ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1), lo stesso soggetto può successivamente richiederla solo se presenta polizza fideiussoria o fideiussione bancaria della durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. Se le violazioni fiscali sono state commesse prima del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempre che non sia intervenuto il versamento delle stesse.

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FAQs – tributi

Si, il pagamento può essere effettuato anche annualmente, oltre che in unica soluzione per l’intera durata del contratto.
In questo caso il versamento per l’annualità successiva va fatto entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (tramite richiesta di addebito su conto corrente) o effettuando il pagamento, sempre entro lo stesso termine, con il modello F24 – Elementi identificativi.
Nel calcolo dell’imposta da versare si deve tener conto anche di eventuali adeguamenti del canone di locazione (per esempio l’adeguamento Istat).
Per maggiori informazioni è possibile consultare l’area tematica del sito dell’Agenzia delle entrate dedicata alla casa.

In linea generale, sulle fatture riguardanti operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del regime forfettario va applicata una marca da bollo di 2 euro, in quanto queste operazioni non sono soggette a Iva. La marca da bollo è un tributo alternativo all’Iva e i forfettari non addebitano l’Iva in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta assolta.
Tuttavia, se il documento emesso ha un importo totale inferiore a 77,47 euro la marca da bollo non va apposta.

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FAQs – tributi

No. L’articolo 15, comma 1, lettera b-bis, del Tuir prevede una detrazione dei compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione spetta nella misura del 19% e va calcolata su un importo non superiore a 1.000 euro.
Come chiarito più volte dall’Agenzia delle entrate la detrazione spetta esclusivamente all’acquirente dell’immobile. Il venditore, anche se ha effettivamente corrisposto la provvigione all’intermediario immobiliare, non può beneficiarne.

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FAQs – tributi

La certificazione dei debiti tributari da parte dell’Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza è prevista dall’art. 364 del decreto legislativo n. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza).
Su richiesta dei debitori o del tribunale, gli uffici rilasciano un certificato unico sull’esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso o da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.
Per richiedere la certificazione in materia di imposte dirette, Iva e altre imposte indirette, come risultanti dall’interrogazione al sistema informativo dell’anagrafe tributaria, l’Agenzia delle entrate ha predisposto il modello “Certificato unico debiti tributari” e il fac-simile da utilizzare per la richiesta del certificato stesso. (si veda il provvedimento del 27 giugno 2019).
Entrambi i modelli, disponibili in formato elettronico sul sito dell’Agenzia, sono utilizzabili ai fini delle procedure disciplinate dal citato decreto legislativo n. 14/2019.
La richiesta di rilascio del certificato va presentata all’ufficio competente in base al domicilio fiscale, personalmente o tramite soggetto delegato munito di delega, mediante:

  • consegna diretta
  • raccomandata con avviso di ricevimento (con allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello)
  • posta elettronica certificata.

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FAQs – tributi

Dal 1° luglio 2019 tutti coloro che effettuano operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate” per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, e che nel 2018 hanno conseguito un volume d’affari superiore a 400.000 euro, sono tenuti a memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri. Per gli altri soggetti tale obbligo decorrerà a partire dal 1° gennaio 2020.
Come ha specificato l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 47/2019, per individuare il volume d’affari bisogna far riferimento all’art. 20 del Dpr n. 633/1972: … s’intende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26. Non concorrono a formare il volume d’affari le cessioni di beni ammortizzabili….
Pertanto, il volume d’affari del soggetto passivo d’imposta da prendere in considerazione è quello complessivo e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso.
Si ricorda, infine, che anche chi non è obbligato può scegliere, volontariamente, di memorizzare e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri.

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FAQs – tributi

Le cause di esclusione dei nuovi indici sintetici di affidabilità (Isa) sono previste dall’art. 9-bis del decreto legge n. 50/2017. In particolare gli Isa non si applicano ai periodi di imposta in cui il contribuente:

  • ha iniziato o cessato l’attività
  • non si trova in condizioni di normale svolgimento dell’attività
  • dichiara ricavi (articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c, d ed e del Tuir), o compensi (articolo 54, comma 1, del Tuir), di ammontare superiore a 5.164.569 euro
  • si avvale del regime forfettario agevolato o del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o determina il reddito con altre tipologie di criteri forfettari
  • esercita due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo Isa, qualora i ricavi dichiarati, relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’Isa sull’attività prevalente, superino il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (tali soggetti sono comunque tenuti alla compilazione del modello Isa).

Sono esclusi dagli Isa, inoltre:

  • le società cooperative, le società consortili e i consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate
  • le società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi
  • i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, le attività di “Trasporto con taxi” – codice attività 49.32.10 – e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” – codice attività 49.32.20 – di cui all’ISA AG72U
  • le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA AG77U.

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FAQs – tributi

Una partita Iva viene chiusa d’ufficio da parte dell’Agenzia delle entrate quando risulta che il suo titolare non ha esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa o attività artistiche o professionali. Il contribuente riceve comunque una comunicazione con la quale è informato della chiusura della partita Iva. Nel caso non la ritenga corretta potrà rivolgersi a un ufficio per fornire la prova della propria qualificazione di soggetto passivo ai fini Iva.

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FAQs – tributi

Si, è possibile recuperare l’intero codice Pin se la registrazione è stata fatta tramite CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o se si possiede un’identità digitale SPID di livello 2.
Chi si è registrato mediante CNS può farlo da questa sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate, selezionando la voce “Ristampa del PIN per utenti CNS”. Chi è titolare di un’identità digitale SPID, può recuperare credenziali di accesso e codice Pin utilizzando la funzionalità “Prelievo credenziali Fisconline”, presente nel menu “Profilo utente” all’interno dell’area autenticata.
In tutti gli altri casi è necessario andare in un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate e chiedere una nuova registrazione.

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FAQs – tributi

Dal 1° gennaio 2019 il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.
All’interno dell’area riservata del soggetto passivo Iva, presente sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, viene indicato l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche correttamente elaborate e non scartate dal Sistema di interscambio.

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FAQs – tributi

I versamenti per il rinnovo del canone tv speciale possono essere effettuati con diverse modalità: a) tramite bonifico bancario/postale, indicando il codice Iban IT75O0760101000000000002105 e inserendo nella causale il numero di abbonamento, nome, cognome o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale/partita Iva; b) presso qualsiasi ufficio postale, utilizzando il bollettino di c/c postale 2105 inviato dalla Rai o, in mancanza, richiesto alla sede regionale della Rai competente per territorio; c) tramite domiciliazione bancaria precedentemente autorizzata sulla base dei moduli inviati dalla Rai (in questo caso, l’addebito del canone è previsto con cadenza annuale). Per ulteriori informazioni sul canone tv speciale si rinvia al sito www.canone.rai.it

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FAQs – tributi

La legge di bilancio 2019 ha stabilito che chi, a partire dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, acquista, anche leasing, e immatricola in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 (automezzi destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) è tenuto al pagamento di un’imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km (“ecotassa” – articolo 1, commi 1042-1045, legge 145/2018). Ai fini dell’imposta rileva anche l’acquisto del veicolo nuovo effettuato all’estero purché acquisto e immatricolazione avvengano nell’arco temporale individuato dalla legge (risoluzione n. 32/2019, paragrafo 2).

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FAQs – tributi

Il regime di esonero Iva disciplinato dal Dpr 633/1972 (articolo 34, comma 6) si applica ai produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7 mila euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della Tabella A allegato allo stesso Dpr. L’agevolazione consiste nell’esonero dal versamento dell’Iva e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando, però, l’obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali.

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FAQs – tributi

La legge di bilancio 2019 ha abrogato il regime opzionale dell’imposta sul reddito d’impresa (Iri) introdotto dalle legge di bilancio 2017 e disciplinato dall’articolo 55-bis, Tuir (articolo 1, comma 1055, legge 145/2018). Si ricorda che tale meccanismo consentiva a imprese individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria e società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, di applicare la tassazione proporzionale e separata del reddito d’impresa, con l’aliquota Ires. L’entrata in vigore del regime era stata differita al 1° gennaio 2018. L’abrogazione dell’Iri è stabilita a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (quindi dal 2018 per i contribuenti “solari”). Pertanto, alla luce del differimento dell’entrata in vigore e della successiva abrogazione, in sostanza il regime non ha mai esplicato effetti (circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, paragrafo 1.3).

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FAQs – tributi

In base a quanto previsto dalla legge 449/1997 (articolo 17, comma 8), per le imbarcazioni non è più dovuto il canone ordinario, ma, se le stesse sono utilizzate a fini commerciali, si paga il canone di abbonamento speciale. Quest’ultimo è dovuto da coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, indipendentemente dall’uso al quale gli stessi vengono adibiti (articolo 27, regio decreto-legge 246/1938, articolo 2, Dlgs luogotenenziale 458/1944 e articolo 16, legge 488/1999). In particolare, per le navi di lusso è dovuto il canone speciale di “categoria B”, per le altre navi e per le imbarcazioni da diporto intestate a società si paga il canone speciale di “categoria D”, mentre per le navi da pesca è dovuto il canone speciale di “categoria E”, se si dispone di un solo apparecchio tv, o di “categoria D”, se si dispone di più apparecchi (vedi Faq pubblicate sul sito della Rai).

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L’imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km (“ecotassa”), introdotta dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 1042-1045, legge 145/2018), è dovuta da chiunque, a partire dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, acquisti, anche in locazione finanziaria (leasing), e immatricola in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 (automezzi destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente). L’imposta è dovuta anche da chi immatricola in Italia un veicolo già immatricolato in un altro Stato. Per ulteriori informazioni sull’ecotassa si rinvia alla circolare n. 8/E del 10 aprile 2019 (paragrafo n. 3.5.2) e alle risoluzioni nn. 31/E e 32/E rispettivamente del 26 e 28 febbraio 2019

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La legge di bilancio 2019 ha stabilito che anche per gli anni successivi al 2018, quindi dal 2019 in poi, l’importo dovuto per il canone tv è di 90 euro (articolo 1, commi 89-90, legge 145/21018).

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FAQs – tributi

Per poter pagare il canone tv mediante addebito sulla pensione, è necessario presentare un’apposita richiesta al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’abbonamento. Possono optare per questa modalità di versamento tutti i cittadini con un reddito di pensione, percepito nell’anno precedente a quello della richiesta, non superiore a 18mila euro. Per ulteriori informazioni sul canone tv si rinvia alla scheda informativa disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate e al sito www.canone.rai.it

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FAQs – tributi

Il codice tributo da utilizzare per il versamento, tramite il modello “F24 – Elide”, dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali per i redditi derivanti delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe Ateco 02.30 (tra cui rientrano anche i tartufi) e di piante officinali spontanee, svolte in via occasionale da parte delle persone fisiche, è il 1853 (risoluzione n. 10/E del 13 febbraio 2019). Si ricorda che, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, l’attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di 7mila euro (articolo 1, commi 692-699, legge 145/2018).

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FAQs – tributi

In base a quanto stabilito dalla legge di bilancio per il 2019, le persone fisiche che percepiscono redditi derivanti dallo svolgimento, in via occasionale, dell’attività di raccolta di tartufi (e di altri prodotti selvatici non legnosi, nonché di piante officinali spontanee) devono pagare un’imposta sostitutiva dell’Irpef (e delle relative addizionali) pari a 100 euro (articolo 1, commi 692-699, legge 145/2018). Invece, coloro che effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo non sono tenuti al versamento dell’imposta.

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FAQs – tributi

In base a quanto stabilito dalla legge di bilancio 2019, dal 1° gennaio di quest’anno l’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 40% (articolo 1, comma 12, legge 145/2018, che ha modificato l’articolo 14, comma 1, Dlgs 23/2011). Si ricorda che in precedenza, la percentuale di deducibilità era pari al 20%.

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FAQs – tributi

La legge di bilancio per il 2019 ha previsto che i redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi compresi nella classe Ateco 02.30 (tra cui rientrano anche i tartufi), a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee (come regolata dall’articolo 3, Dlgs 75/2018), da parte delle persone fisiche, sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’Irpef (e delle relative addizionali) pari a 100 euro. L’imposta deve essere versata, entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento, da coloro che sono in possesso del titolo di raccolta rilasciato dalla Regione o da altri enti subordinati. A tal fine, l’attività di raccolta si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di 7mila euro, che non si cumulano con altri redditi della stessa persona fisica (articolo 1, commi 692-699, legge 145/2018).

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Il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 (articolo 1, commi 46-56, legge 205/2017 e articolo 1, commi 78-81, legge 145/2018) spetta anche in relazione alle attività formative organizzate e svolte (in tutto o in parte) in modalità e-learning, diversa rispetto a quella tradizionale “frontale” o “in aula”. Tuttavia, tale modalità impone alle imprese l’onere di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative. Ad esempio, i corsi devono essere interattivi e prevedere momenti di verifica, a intervalli di tempo irregolari e non prevedibili. Per ulteriori informazioni sugli strumenti di controllo, si rinvia alla circolare 3 dicembre 2018 del ministero dello Sviluppo economico.

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A partire dal 1° gennaio 2019 ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef (e delle addizionali regionale e comunale) con l’aliquota del 15 per cento. È fatta comunque salva la possibilità di optare per l’applicazione dell’Irpef nei modi ordinari (articolo 1, commi da 13 a 16, legge 145/2018).

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Il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 (articolo 1, commi 46-56, legge 205/2017 e articolo 1, commi 78-81, legge 145/2018) spetta anche in relazione alle attività formative organizzate e svolte (in tutto o in parte) in modalità e-learning, diversa rispetto a quella tradizionale “frontale” o “in aula”. Tuttavia, tale modalità impone alle imprese l’onere di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative. Ad esempio, i corsi devono essere interattivi e prevedere momenti di verifica, a intervalli di tempo irregolari e non prevedibili. Per ulteriori informazioni sugli strumenti di controllo, si rinvia alla circolare 3 dicembre 2018 del ministero dello Sviluppo economico.

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FAQs – tributi

Sì. La legge di stabilità 2016, infatti, ha previsto l’esenzione dall’Irpef delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero, erogate dalla provincia autonoma di Bolzano (articolo 1, comma 51, legge 208/2015, che ha introdotto il comma 6-bis all’articolo 6, legge 398/1989). Si prevede, inoltre, che l’esenzione si applica per i periodi d’imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini per l’accertamento e la riscossione (articolo 1, comma 52, legge 208/2015). Ciò preclude alla amministrazione finanziaria la possibilità di avviare azioni di recupero nel caso in cui le borse di studio non siano state assoggettate a tassazione e, nel contempo, permette ai contribuenti interessati (cioè i percipienti delle borse di studio) di richiedere il rimborso delle ritenute subite, entro il termine di decadenza di 48 mesi decorrente dal versamento del saldo dell’imposta per l’anno di riferimento. La norma di favore ha una portata generale, riferibile a tutte le situazioni in cui la tassazione delle borse di studio non sia ancora divenuta definitiva, comprese quelle in cui non sono ancora scaduti i termini per l’impugnazione dell’atto di accertamento o della cartella esattoriale o del rifiuto di rimborso, indipendentemente dal periodo d’imposta di riferimento (circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, paragrafo 2).

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FAQs – tributi

Coloro che hanno validamente presentato la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali (bonus pubblicità – articolo 57-bis, Dl 50/2017) per il 2018 e che sono presenti nell’elenco dei richiedenti, pubblicato sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’editoria, possono, entro il 31 gennaio 2019, presentare telematicamente, attraverso l’apposita procedura accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2018. Per ulteriori informazioni sul tax credit, è possibile consultare la sezione dedicata disponibile sul sito del Dipartimento (in cui si trovano anche le Faq), oppure la scheda presente sul sito dell’Agenzia.

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FAQs – tributi

Per i contratti di affitto di fondi rustici non stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, l’obbligo della registrazione può essere assolto presentando, entro il mese di febbraio, presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate, una denuncia in doppio originale relativa ai contratti in essere nell’anno precedente (articolo 17, comma 3-bis, Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro Dpr 131/1986 – Tur). L’aliquota dell’imposta per la registrazione dei contratti di affitto di fondo rustico è stabilita nello 0,5%, con un minimo di 67 euro (articolo 5, comma 1, lettera a, Tariffa parte 1 allegata al Tur). Peraltro, nel caso di “denuncia cumulativa”, ai sensi del ricordato articolo 17, comma 3-bis, l’aliquota si applica sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i singoli contratti, ma, in ogni caso, l’ammontare dell’imposta dovuta per la denuncia non può essere inferiore a 67 euro (nota II-bis, articolo 5, Tariffa parte 1 allegata al Tur).

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FAQs – tributi

La legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 319, legge 205/2017) ha introdotto a favore di coloro che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati un credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari, con riferimento ai locali dove si svolge l’attività, nonché alle eventuali spese di locazione o alle altre spese individuate con il Dm 23 aprile 2018. Il credito è utilizzabile in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo le modalità e i termini definiti con il provvedimento 12 dicembre 2018. Il codice tributo da indicare nell’F24 è “6894” (risoluzione n. 87/E del 13 dicembre 2018).

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FAQs – tributi

Nel perimetro applicativo del tax credit pubblicità rientrano solo gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione, ovvero sui giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale o nel Registro degli operatori di comunicazione, e aventi, in ogni caso, il direttore responsabile (articolo 57-bis, Dl 50/2017). Pertanto, non sono agevolabili le spese sostenute per altre forme di pubblicità, come quelle per volantini cartacei periodici. Per ulteriori informazioni sul bonus, si rinvia alla sezione dedicata disponibile sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.

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FAQs – tributi

Il credito d’imposta a favore degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1 (tax credit librerie), è concesso fino all’importo massimo annuo di 20mila euro per i titolari di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10mila euro per gli altri esercenti (articolo 1, commi da 319 a 321, legge 205/2017 e decreto 23 aprile 2018).

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FAQs – tributi

L’istanza di rimborso del canone tv addebitato nella bolletta deve essere presentata, direttamente dall’intestatario del contratto per la fornitura di energia elettrica (o dagli eredi) o da un intermediario abilitato, mediante la specifica applicazione web disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline. La richiesta di rimborso si considera presentata nella data indicata sulla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia. Se non è possibile la trasmissione telematica, l’istanza, redatta sull’apposito modello, può essere spedita mediante raccomandata, insieme alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione provinciale 1 di Torino – ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti tv – Casella postale 22 – 10121 Torino. In questo caso, la richiesta di rimborso si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.

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FAQs – tributi

Il credito d’imposta R&S è attribuito a tutte le imprese che, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa di riferimento, effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato (articolo 3, comma 1, Dl 145/2013). Pertanto, tra i beneficiari dell’agevolazione rientrano anche i consorzi tra imprese.

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FAQs – tributi

Il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con ogni  altra agevolazione prevista dalla normativa statale, regionale o europea (articolo 4, comma 3, Dpcm 16 maggio 2018, n. 90). Pertanto, il beneficio non si può cumulare con altre agevolazioni, tra cui il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, laddove insista sugli stessi costi ammissibili.

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FAQs – tributi

Dal 2016 il canone tv è addebitato sulle fatture emesse dalle imprese elettriche. Il versamento con F24 è previsto nei seguenti casi: nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al pagamento, è titolare di un contratto elettrico di tipo domestico residenziale; cittadini per i quali la fornitura di energia elettrica avviene nell’ambito delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale. Per ulteriori informazioni, si rinvia alla specifica scheda informativa disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.

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FAQs – tributi

La legge di bilancio 2018 ha introdotto, a favore delle piccole e medie imprese, un credito d’imposta per le spese di consulenza sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato Ue o dello Spazio economico europeo. Condizione per accedere all’agevolazione è l’aver ottenuto l’ammissione alla quotazione. Il credito può essere riconosciuto, fino a un importo massimo di 500mila euro, nella misura del 50% dei costi complessivamente sostenuti per le attività di consulenza a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2020 (articolo 1, commi da 89 a 92, legge 205/2017 e Dm 23 aprile 2018).

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FAQs – tributi

La disciplina del tax credit pubblicità prevede che il bonus è riconosciuto solo per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero nel Registro degli operatori di comunicazione, e aventi, in ogni caso, il direttore responsabile (articolo 57-bis, Dl 50/2017). Pertanto, sulla base di tale presupposto normativo, non sono ammesse all’agevolazione le spese sostenute per “altre forme di pubblicità”, tra le quali rientra la pubblicità su cartellonistica (vedi Faq pubblicate sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’editoria).

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FAQs – tributi

La Corte Suprema con l’ordinanza n. 1602 del 22 gennaio 2019 ha chiarito che per i debiti d’imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma “ex lege” al verificarsi del relativo presupposto, è chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando che il richiamo all’effettività dell’ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura (cfr., ex multis, Cass. 2169/18).

Ordinanza n. 1602 del 22 gennaio 2019 (udienza 19 dicembre 2018)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Iacobellis Marcello – Est. Ragonesi Vittorio
Responsabilità solidale per i debiti di imposta sorti ex lege – Associazione non riconosciuta – Il soggetto che ha diretto la gestione associativa nel periodo considerato risponde solidalmente per le sanzioni pecuniarie e per il tributo

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FAQs – tributi

Per i giudici di legittimità, con la sentenza n. 1778 del 23 gennaio 2019,  l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, è valido, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall’altro lato, l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo (cfr Cass. 8378/2017 e 3583/2016).

Sentenza n. 1778 del 23 gennaio 2019 (udienza 20 settembre 2018 )
Cassazione civile, sezione V – Pres. Bruschetta Ernestino Luigi – Est. Catallozzi Paolo
Avviso di accertamento privo delle osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 – Non determina l’ illegittimità dell’atto impositivo – L’Amministrazione ha solo l’obbligo di valutare tali osservazioni

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FAQs – tributi

Per gli Ermellini, con la sentenza n. 1778 del 23 gennaio 2019, intervenendo in tema di verifiche tributarie, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dall’art. 12, comma 5, della L. n. 212 del 2000, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l’invalidità degli atti compiuti o l’inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati.

Sentenza n. 1778 del 23 gennaio 2019 (udienza 20 settembre 2018 )
Cassazione civile, sezione V – Pres. Bruschetta Ernestino Luigi – Est. Catallozzi Paolo
Verifiche tributarie – Violazione del termine di permanenza presso la sede del contribuente ex articolo 12, comma 5, legge 212/2000 – Non determina l’invalidità degli atti compiuti o l’inutilizzabilità delle prove raccolte

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FAQs – tributi

La Corte di Cassazione ha statuito che per i debiti d’imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma “ex lege” al verificarsi del relativo presupposto, è chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando che il richiamo all’effettività dell’ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura (cfr., ex multis, Cass. 2169/18).

Ordinanza n. 1602 del 22 gennaio 2019 (udienza 19 dicembre 2018)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Iacobellis Marcello – Est. Ragonesi Vittorio
Responsabilità solidale per i debiti di imposta sorti ex lege – Associazione non riconosciuta – Il soggetto che ha diretto la gestione associativa nel periodo considerato risponde solidalmente per le sanzioni pecuniarie e per il tributo

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FAQs – tributi

La Corte Suprema con l’ordinanza n. 771 del 15 gennaio 2019 ha statuito che iIn tema di rimborso delle imposte, il termine di decadenza previsto dall’art. 38 del Dpr n. 602 del 1973 ha portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all’adempimento dell’obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e quindi ad errori tanto connessi ai versamenti, quanto riferibili all’“an” o al “quantum” del tributo, ovvero a ritenute alla fonte; in caso di ritenute alla fonte operate dal datore di lavoro, il termine di decadenza ex art. 38 del Dpr n. 602 del 1973, per la presentazione dell’istanza di rimborso in caso di versamenti diretti, decorre dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un’eccedenza delle somme anticipatamente corrisposte rispetto all’ammontare del tributo complessivamente dovuto al momento del saldo ovvero alla successiva determinazione in via definitiva dell’ “an” e del “quantum” dell’obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto ove questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poiché, in tale ipotesi, l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin dall’inizio (cfr. Cass. 14868/2016 e 2533/2018).

Ordinanza n. 771 del 15 gennaio 2019 (udienza 13 dicembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Campanile Pietro – Est. Fraulini Paolo
Articolo 38 del Dpr n. 602 del 1973 – Termine di decadenza per l’istanza di rimborso – In caso di ritenute alla fonte operate dal datore di lavoro il termine decorre dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un’eccedenza delle somme anticipatamente corrisposte rispetto all’ammontare del tributo complessivamente dovuto al momento del saldo – Decorre dal giorno dei singoli versamenti in acconto ove questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti

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I giudici di legittimità con l’ordinanza n. 768 del 15 gennaio 2019 hanno affermato che a norma dell’art. 38, comma 6, del DPR n. 600 del 1973, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione; in sostanza, la norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere).

Ordinanza n. 768 del 15 gennaio 2019 (udienza 13 dicembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Campanile Pietro – Est. Dell’Orfano Antonella
Art. 38, comma 6, del DPR n. 600 del 1973 – Accertamento sintetico – Il contribuente deve dimostrare che il maggior reddito è costituito da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta – La norma richiede espressamente altresì una prova documentale relativa a circostanze sintomatiche del fatto che gli ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate

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La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 362 del 9 gennaio 2019 ha puntualizzato che in tema di imposta di registro deve effettuarsi una qualificazione oggettiva degli atti secondo la causa concreta dell’operazione negoziale complessiva; se ravvisato un collegamento negoziale l’art. 20 del DPR n. 131 del 1986, va interpretato, alla luce dei principi di ragionevolezza e di capacità contributiva, nel senso che tale imposta debba essere commisurata alla complessiva operazione economica oggettivamente realizzata dal punto di vista civilistico dal contribuente non ostandovi che l’imposta di registro sia formalmente un’imposta d’atto

Ordinanza n. 362 del 9 gennaio 2019 (udienza 10 ottobre 2018)
Cassazione Civile, sezione V – Pres. Cristiano Magda – Est. Castorina Rosaria Maria
Imposta di registro – Art. 20 del DPR n. 131 del 1986 – L’imposta deve essere commisurata alla complessiva operazione economica oggettivamente realizzata – Non è di ostacolo il fatto che l’imposta sia formalmente un’imposta d’atto

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Gli Ermellini con l’ordinanza n. 355 del 9 gennaio 2019 intervendo in materia di “abitazione” hanno statuito che in tema di imposta di registro, per stabilire se una abitazione sia di lusso e quindi, sia esclusa dall’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, di cui all’art. 1, comma 3, del DPR n. 131 del 1986, parte prima, Tariffa allegata, occorre fare riferimento alla nozione di “superficie utile complessiva” di cui all’art. 6 del DM 2 agosto 1969, Lavori Pubblici, in forza del quale è irrilevante il requisito dell’“abitabilità” dell’immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello della “utilizzabilità” degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione.

Ordinanza n. 355 del 9 gennaio 2019 (udienza 10 ottobre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cristiano Magda – Est. Zoso Liana Maria Teresa
Imposta di registro – Art. 1, comma 3, del DPR n. 131 del 1986, parte prima, Tariffa allegata – Qualificazione di una “abitazione di lusso” ed esclusione dall’agevolazione “prima casa” – È irrilevante il requisito dell’“abitabilità” dell’immobile – Rileva il requisito della “utilizzabilità”

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I giudici di legittimità con l’ordinanza n. 33522 del 27 dicembre 2018 hanno affermato che in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 40 del DPR n. 917 del 1986, gli immobili appartenenti ad imprese commerciali gestite da società di capitali costituiscono beni strumentali, anche se non sono utilizzati direttamente e sono dati in locazione, ma solo se per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, restando altrimenti assoggettati al regime proprio delle fonti di reddito ed in ogni caso incombe al contribuente che intenda far valere la natura strumentale dell’immobile l’onere di fornire la prova della sua destinazione esclusiva all’utilizzazione nell’attività propria dell’impresa.

Ordinanza n. 33522 del 27 dicembre 2018 (udienza 30 novembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cirillo Ettore – Est. Guida Riccardo
Art. 40 del DPR n. 917 del 1986 – La strumentalità dei beni immobili appartenenti ad imprese commerciali gestite da società di capitali esiste solo se questi beni non sono suscettibili di diversa destinazione – Il contribuente ha l’onere di provare la destinazione esclusiva all’utilizzazione nell’attività propria dell’impresa

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 I giudici di legittimità con l’ordinanza n. 29750 depositata il 19 novembre 2018 ha affermato che in tema di accertamento tributario con metodo sintetico, ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 600 del 1973 (nel testo vigente ratione temporis tra la legge n. 413 del 1991 ed il DL n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010), l’Amministrazione finanziaria può presumere il reddito complessivo netto sulla base di una serie di indici di capacità contributiva sostanzialmente fondati sui consumi, tra cui la disponibilità dei beni e servizi descritti nella tabella allegata al DM 10 settembre 1992, ma anche sulla base di ulteriori circostanze di fatto indicative di una diversa capacità contributiva.

Ordinanza n. 29750 del 19 novembre 2018 (udienza 10 ottobre 2018)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Iacobellis Marcello – Est. Mocci Mauro
Articolo 38 del Dpr n. 600 del 1973 – Accertamento sintetico – L’Amministrazione finanziaria presume il reddito sulla base di indici di capacità contributiva e anche sulla base di ulteriori circostanze indicative di una diversa capacità contributiva

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La Corte Suprema, intervenendo in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, con l’ordinanza n. 29582 depositata il 16 novembre 2018 ha statuito che l’attività dell’ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest’ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del DPR n. 600 del 1973, art. 36-bis e del DPR n. 633 del 1972, art. 54-bis, non essendo necessario un previo avviso di recupero.

Ordinanza n. 29582 del 16 novembre 2018 (udienza 23 ottobre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Chindemi Domenico – Est. Stalla Giacomo Maria
Controlli delle dichiarazioni tributarie a seguito di verifica dei dati indicati dal contribuente – È legittima l’iscrizione a ruolo ai sensi del Dpr 600/1973, articolo 36-bis e del Dpr 633/1972, articolo 54-bis – Non è necessario un previo avviso di recupero

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I giudici di legittimità con l’ordinanza n. 29572 depositata il 16 novembre 2018 intervenendo in tema d’imposte sui redditi ha statuito che la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l’art. 32, comma 1, n. 2, del DPR n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all’esito della sentenza della Corte Cost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (cfr. Cass., 1519/2017).

Ordinanza n. 29572 del 16 novembre 2018 (ud 17 ottobre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Campanile Pietro – Est. Guida Riccardo
Articolo 32, comma 1, n. 2, del Dpr 600/1973 – Presunzione legale relativa alla disponibilità del maggior reddito – Sentenza della Corte Costituzionale 228/2014 – I prelievi hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito d’impresa – I versamenti hanno valore presuntivo nei confronti di tutti i contribuenti – Spetta ai contribuenti dimostrare che le operazioni sono già incluse nel reddito o sono irrilevanti

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La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29563 depositata il 16 novembre 2018 ha precisato che con riferimento a controversie in materia di Iva, la stabile organizzazione nel territorio dello Stato si configura quale autonomo centro d’imputazione di rapporti tributari riferibili a soggetto non residente, abilitato all’effettuazione degli adempimenti correlativamente prescritti dalla legge e, anche, all’eventuale richiesta di rimborso dell’eccedenza dell’Iva detraibile, così indubitabilmente riconoscendo alla stabile organizzazione, soggettività fiscale di diritto interno in relazione ai rapporti inerenti al soggetto non residente (cfr., in tal senso, Cass. 16106/2011); attesa la sostanziale unitarietà, quanto agli aspetti strutturali, della nozione di stabile organizzazione, il criterio, seppure elaborato in relazione a controversie in materia di Iva, è estendibile al campo delle imposte dirette.

Ordinanza n. 29563 del 16 novembre 2018 (udienza 17 ottobre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Campanile Pietro – Est. Giudicepietro Andreina
Controversie in materia di Iva – Concetto di stabile organizzazione nel territorio dello Stato quale autonomo centro di imputazione di rapporti tributari riferibili a soggetto non residente – Tale criterio è estendibile al campo delle imposte dirette

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I giudici del palazzaccio con l’ordinanza n. 27628 depositata il 30 ottobre 2018 hanno affermato che non può farsi discendere l’illegittimità della pretesa impositiva dal mancato recepimento di tutte o parte delle deduzioni svolte dal contribuente nell’ambito della procedura di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997, posto che non sussiste nell’ambito del procedimento con adesione un obbligo giuridicamente sanzionato per l’Amministrazione di confrontarsi con le ragioni del contribuente.

Ordinanza n. 27628 del 30 ottobre 2018 (udienza 1 ottobre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Mammone Giovanni – Est. Ariolli Giovanni
Procedura di accertamento con adesione – L’atto impositivo non è illegittimo se non recepisce le deduzioni svolte dal contribuente in quella sede – Non esiste un obbligo giuridico per l’Amministrazione di confrontarsi con le ragioni del contribuente

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I giudici di legittimità con l’ordinanza n. 25521 depositata il 12 ottobre 2018 hanno statuito che in tema di accertamenti in rettifica ai fini IRPEF, gli uffici competenti sono autorizzati, ai sensi degli artt. 37 e ss., del DPR n. 600 del 1973, ad avvalersi della “prova per presunzione”, la quale presuppone la possibilità logica di inferire, in modo non assiomatico, da un fatto noto e non controverso, il fatto da accertare, con conseguente onere della prova contraria a carico del contribuente il quale, ove intenda contestare l’efficacia presuntiva dei fatti addotti dall’ufficio a sostegno della propria pretesa, oppure sostenere l’esistenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve a sua volta dimostrare gli elementi sui quali le sue eccezioni si fondano (Cass. 10345/2007).

Ordinanza n. 25521 del 12 ottobre 2018 (udienza 5 luglio 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Stalla Giacomo Maria – Est. Mondini Antonio
Accertamento delle imposte ai fini Irpef – Articoli 37 e seguenti, Dpr 600/1973 – Gli uffici possono avvalersi della “prova per presunzione” grazie alla quale da un fatto noto e non controverso deducono il fatto da accertare – L’onere della prova contraria è a carico del contribuente

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La Corte Suprema conferma, con l’ordinanza n. 24663 depositata il 8 ottobre 2018, il proprio orientamento in tema di rimborso di imposte dichiarate illegittime dalla Corte di Giustizia riaffermando che nel caso in cui un’imposta venga dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, il termine di decadenza previsto dalla normativa tributaria (per le imposte sui redditi, articolo 38 del DPR n. 602 del 1973) per l’esercizio del diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita istanza, decorre dalla data del versamento dell’imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all’ordinamento comunitario.

Ordinanza n. 24663 dell’8 ottobre 2018 (udienza 5 luglio 2018)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Iacobellis Marcello – Est. Conti Roberto Giovanni
Imposta dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia – Il termine di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso decorre dalla data del versamento dell’imposta e non da quella in cui è intervenuta la sentenza

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Gli Ermellini con l’ordinanza n. 24656 dell’8 ottobre 2018 hanno precisato che la sottoposizione di un atto ad una determinata tassazione, ai fini dell’imposta di registro, con il trattamento agevolato richiesto o comunque accettato dal contribuente, comporta, in caso di decadenza dal beneficio, l’impossibilità di invocare altra agevolazione, in quanto i poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l’atto viene sottoposto a tassazione e non possono rivivere, sicché la decadenza dell’agevolazione concessa in quel momento preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di altri presupposti normativi o di fatto (cfr., ex multis, Cass. 10099/2017).

Ordinanza n. 24656 dell’8 ottobre 2018 (udienza 5 luglio 2018)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Iacobellis Marcello – Est. Conti Roberto Giovanni
Imposta di registro – Tassazione di un atto con il regime agevolativo – In caso di decadenza dal beneficio il contribuente non può invocare un’altra agevolazione – I poteri di accertamento si esauriscono nel momento in cui l’atto viene sottoposto a tassazione

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La Corte Suprema con l’ordinanza n. 27424 depositata il 29 ottobre 2018 ha affermato che l’art. 12 della L. n. 289 del 2002, nel disciplinare una speciale procedura per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo, oltre alle spese eventualmente sostenute dal concessionario, non prevede alcuna attestazione di regolarità del condono e del pagamento integrale dell’importo dovuto, gravando integralmente sul contribuente l’onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia. Ne consegue che tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale, come invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della L. n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario. Pertanto, nell’ipotesi di cui al citato art. 12 non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo normativamente stabilito da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale e l’efficacia della sanatoria è condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto.

Ordinanza n. 27424 del 29 ottobre 2018 (udienza 10 ottobre 2018)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Manzon Enrico – Est. Solaini Luca
Art. 12 della L. n. 289 del 2002 – Condono fiscale – Cartelle esattoriali relative ad Irpef ed Ilor – Definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi fino al 31 dicembre 2000 – Non è prevista alcuna attestazione di regolarità del condono – Il contribuente ha l’onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo – È una forma di condono clemenziale – L’efficacia della sanatoria è condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto

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I giudici del palazzaccio con la sentenza n.2400/2018 hanno chiarito che in tema di condono fiscale, la causa ostativa alla definizione agevolata, contemplata dall’articolo 15, comma 1, della Legge n. 289 del 2002, si applica alle società i cui rappresentanti legali siano stati destinatari dell’azione penale per i reati previsti dal Dlgs. n. 74 del 2000, qualora il contribuente abbia avuto formale conoscenza di tale esercizio entro la data di perfezionamento della definizione, poiché non è necessario che l’indagato/imputato ed il soggetto, a cui è preclusa la definizione agevolata, coincidano, tenuto conto che il reato è sempre contestato ad una persona fisica mentre l’esclusione della definizione agevolata può riguardare anche le società (Cfr., in tal senso, Cass. 20088/14).

Sentenza n. 24000 del 3 ottobre 2018 (udienza 23 maggio 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Bruschetta Ernestino Luigi – Est. Triscari Giancarlo
Causa ostativa alla definizione agevolata ex articolo 15, comma 1, della Legge n. 289 del 2002 – La società, i cui rappresentanti legali sono stati destinatari dell’azione penale per i reati di cui al Dlgs. n. 74 del 2000, non può aderire al condono – Il reato è sempre contestato a una persona fisica, l’esclusione della definizione agevolata può riguardare anche le società

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Gli Ermellini con la sentenza n. 2400 del 3 ottobre 2018 hanno puntualizzato che la notifica della cartella emessa per il recupero dell’imposta equivale a manifestazione implicita, da parte dell’Ufficio, del convincimento di ritenere consolidata la pretesa tributaria e, conseguentemente, della volontà di negare l’ammissione al condono, il che comporta la non necessità di motivare sulle ragioni del diniego del condono.

Sentenza n. 24000 del 3 ottobre 2018 (udienza 23 maggio 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Bruschetta Ernestino Luigi – Est. Triscari Giancarlo
Diniego del condono – È legittima la cartella di pagamento non motivata sulle ragioni del diniego

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24051 del 3 ottobre 2018, intervenendo in tema di calcolo della superficie utile dell’immobile, al fine di stabilire se esso debba essere considerato di lusso ai sensi dell’articolo 6 del D.M. 2 agosto 1969, va compiuto a prescindere dalla circostanza che parte degli ambienti non sia conforme alle prescrizioni urbanistiche sotto il profilo dell’abitabilità, in quanto quel che unicamente rileva ai fini del computo della superficie utile è l’idoneità di fatto degli ambienti allo svolgimento di attività proprie della vita quotidiana (cfr., in tal senso, Cassazione 23591/2012). A fronte dell’irrilevanza del mero dato catastale, grava sul contribuente l’onere di provare, tramite idonea documentazione tecnica, che i vani in questione non sono utilizzabili a scopo abitativo.

Ordinanza n. 24051 del 3 ottobre 2018 (udienza 10 luglio 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Chindemi Domenico – Est. Fasano Anna Maria
Immobile di lusso ai sensi dell’articolo 6 del D.M. 2 agosto 1969 – Il calcolo della superficie utile va compiuto a prescindere dalla non abitabilità di parte degli ambienti – Rileva unicamente l’idoneità di fatto degli ambienti allo svolgimento di attività proprie della vita quotidiana – Il contribuente ha l’onere di provare che i vani in questione non sono utilizzabili a scopo abitativo

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Per i giudici della Corte Suprema, con l’ordinanza n. 23536 del 28 settembre 2018, intervenendo in tema di redditi diversi, per assoggettare ad imposizione, nella categoria dei redditi diversi previsti dall’art. 67, comma 1, lett. a), del DPR n. 917 del 1986, le plusvalenze derivanti dalla vendita d’immobili posta in essere al di fuori dell’esercizio di imprese, un terreno deve considerarsi lottizzato allorquando sia intervenuto il provvedimento amministrativo di approvazione del piano di lottizzazione da parte della competente autorità, anche se non sia ancora stata stipulata tra il comune ed i proprietari la relativa convenzione.

Ordinanza n. 23536 del 28 settembre 2018 (udienza 27 giugno 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Campanile Pietro – Est. Giudicepietro Andreina
Art. 67, comma 1, lett. a), del DPR n. 917 del 1986 – Redditi diversi – Tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita d’immobili al di fuori dell’esercizio dell’impresa – Un terreno si considera lottizzato anche se non è ancora stata stipulata tra il comune ed i proprietari la relativa convenzione

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I giudici del palazzaccio con l’ordinanza n. 22345 del 13 settembre 2018 intervenendo in tema di rimborsi hanno precisato che il termine per l’esercizio, attraverso la presentazione di apposita istanza, del diritto al rimborso di un’imposta che sia stata dichiarata, in epoca successiva all’indebito versamento, incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia, decorre dalla data del detto versamento, e non da quella in cui è intervenuta la pronuncia che ne ha sancito la contrarietà all’ordinamento comunitario.

Ordinanza n. 22345 del 13 settembre 2018 (udienza 15 giugno 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Locatelli Giuseppe – Est. Scotti Umberto Luigi Cesare G.
Articolo 38, Dpr 602/1973 – Decadenza del termine per il diritto al rimborso – Imposta dichiarata incompatibile con il diritto comunitario in epoca successiva all’indebito versamento – Il termine decorre dalla data di detto versamento

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La Corte Suprema con l’ordinanza n. 22335 del 13 settembre 2018 ha precisato che l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all’atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (cfr., ex multis, Cass. 9323/2017).

Ordinanza n. 22335 del 13 settembre 2018 (udienza 10 maggio 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Virgilio Biagio – Est. Catallozzi Paolo
Obbligo di motivazione degli atti tributari – L’atto è legittimo quando contiene una motivazione per relationem – Il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti consente al contribuente ed al giudice di individuare il contenuto dell’atto richiamato

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Per i giudici della Corte Suprema con l’ordinanza n. 21090 del 24 agosto 2018 ha statuito che l’imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi dell’art. 8 della L. n. 388 del 2000, dei contributi, concessi sotto forma di credito d’imposta, per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare (come previsto dall’art. 62, comma 1, lett. a), della L. n. 289 del 2002, nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell’investimento effettuato (c.d. modello CVS), essendo il suddetto termine previsto dall’art. 62 cit. a pena di decadenza.

Ordinanza n. 21090 del 24 agosto 2018 (udienza 12 giugno 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Crucitti Roberta – Est. Guida Riccardo
Art. 8 della L. n. 388 del 2000 – Agevolazioni per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate sotto forma di credito di imposta – L’imprenditore decade da tale beneficio se omette di presentare, entro il 28 febbraio 2003, la comunicazione contenente la natura dell’investimento

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La legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 319, legge 205/2017) ha introdotto a favore di coloro che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati un credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari, con riferimento ai locali dove si svolge l’attività, nonché alle eventuali spese di locazione o alle altre spese individuate con il Dm 23 aprile 2018. Il credito è utilizzabile in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo le modalità e i termini definiti con il provvedimento 12 dicembre 2018. Il codice tributo da indicare nell’F24 è “6894” (risoluzione n. 87/E del 13 dicembre 2018).

I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, su specifica richiesta del creditore, mediante F24 ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, anche con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione. A tal fine, è necessario che il credito sia certificato e che la relativa certificazione rechi l’indicazione della data prevista per il pagamento (articolo 28-quinquies, Dpr 602/1973 e Dm 14 gennaio 2014).

 

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FAQs – tributi

In base allo Statuto dei diritti del contribuente, è possibile interpellare l’amministrazione finanziaria per ottenere un parere relativamente a un caso concreto e personale con riferimento: all’applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse; alla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza; alla sussistenza delle condizioni e alla valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti; all’applicazione della disciplina sull’abuso del diritto a una specifica fattispecie. Inoltre, è possibile presentare istanza di interpello anche per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi (articolo 11, legge 212/2000). In ogni caso, l’istanza di interpello è esente da bollo (cfr provvedimento 4 gennaio 2016).

 

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FAQs – tributi

Se il corrispettivo di un contratto deve essere determinato dopo la stipula, l’imposta di registro è applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare entro 20 giorni, a cura delle parti contraenti all’ufficio che ha registrato l’atto (articolo 35, Dpr 131/1986 – Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro).

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FAQs – tributi

Per i contratti a tempo indeterminato l’imposta di registro è applicata in base alla durata dichiarata dalla parte che ne richiede la registrazione. Se alla data indicata il rapporto non sia cessato, deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate dove l’atto è stato registrato una nuova denuncia sulla base della quale l’imposta viene applicata in relazione alla maggiore durata del contratto. Se la durata dell’atto dipende dalla vita di una persona, si applicano le disposizioni in materia di rendite e pensioni (articolo 36, Dpr 131/1986).

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FAQs – tributi

I decreti emessi in tema di equa riparazione in base allalegge 89/2001 devono essere registrati in termine fisso con applicazione della relativa imposta di registro (articolo 8, comma 1, lettera b, Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986, Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), posto che sul punto la predetta legge non reca nessuna disposizione derogatoria alle norme generali in materia (circolare 13/E del 23 marzo 2004).

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FAQs – tributi

In caso di errori relativi ai dati anagrafici riportati sulla tessera sanitaria, il cittadino può rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate per chiederne la correzione, presentando un documento d’identità valido. Per avere ulteriori informazioni sulla tessera sanitaria, è possibile rivolgersi al servizio assistenza dedicato chiamando il numero verde 800 030 070 (dal lunedi al sabato, dalle 8:00 alle 20:00) oppure visitare il sito internet

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FAQs – tributi

li atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l’imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, devono essere sempre regolarizzati mediante il  pagamento dell’importo non corrisposto o della differenza nella misura vigente al momento dell’accertamento della violazione. La regolarizzazione deve essere eseguita esclusivamente dagli  uffici dell’Agenzia delle entrate mediante annotazione sull’atto o documento della sanzione amministrativa pecuniaria, che deve essere versata con il modello F23, utilizzando il codice tributo 675T (articolo 31, Dpr 642/1972).

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FAQs – tributi

La disciplina di favore relativa alla “prima casa” di abitazione (nota II-bis, articolo 1, Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr 131/1986) trova applicazione, con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, anche per gli acquisti a titolo gratuito (articolo 69, commi 3 e 4, legge 342/2000). In presenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge, infatti, è possibile versare le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione (diverse da quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e per la costituzione o il trasferimento di diritti su detti immobili derivanti da successione o donazione. L’applicazione dell’agevolazione per l’acquisto a titolo gratuito non preclude la possibilità di fruire, in caso di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione, dei benefici “prima casa” (cfr circolare n. 44/E del 7 maggio 2001, paragrafo 1, e circolare n. 18/E del 29 maggio 2013, paragrafo 5.4). Tuttavia, la possibilità di reiterare il trattamento agevolativo non può essere riconosciuta, nel diverso caso in cui il contribuente, che ha già fruito delle agevolazioni “prima casa” in sede di acquisto a titolo oneroso, proceda all’acquisto di un nuovo immobile a titolo gratuito. Infatti, per poter beneficiare delle agevolazioni previste, ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, dall’articolo 69, commi 3 e 4, legge 342/2000, devono sussistere le condizioni previste dalla nota II-bis, e, dunque, in linea generale, l’agevolazione risulta preclusa nel caso in cui il contribuente risulti già titolare di un diritto acquisito con i benefici in esame, salvo che non ricorrano i presupposti per l’applicabilità della previsione dettata dal comma 4-bis della medesima nota. Tale ultima disposizione, infatti, consente al contribuente di fruire delle agevolazioni “prima casa” in relazione all’acquisto di un nuovo immobile, ancorché risulti già in possesso di altra abitazione acquistata con i benefici, a condizione, tuttavia, che si impegni ad alienare l’immobile preposseduto entro un anno dal nuovo acquisto agevolato. La norma trova applicazione anche con riferimento agli acquisti effettuati a titolo gratuito (cfr circolare n. 12/Edell’8 aprile 2016, quesito 2.3). Pertanto, il contribuente che ha già acquistato un’abitazione a titolo oneroso fruendo della agevolazioni “prima casa” potrà richiederle nuovamente in sede di successione o donazione, impegnandosi a rivendere, entro l’anno dall’acquisto del nuovo immobile agevolato, l’immobile preposseduto (cfr risoluzione n. 86/E del 4 luglio 2017).

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FAQs – tributi

Il codice fiscale costituisce lo strumento di identificazione del cittadino nei rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche. Per essere valido deve essere registrato negli archivi dell’Anagrafe tributaria gestiti dall’Agenzia delle entrate. I cittadini italiani residenti all’estero, che hanno necessità del codice fiscale, ne chiedono l’attribuzione alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di residenza. Il codice fiscale viene attribuito dai Consolati attraverso il sistema telematico di collegamento con l’Anagrafe tributaria. La generazione del codice fiscale, la produzione e l’invio della tessera rimangono a cura dell’Agenzia delle entrate. Per richiedere il codice fiscale presso l’Ufficio consolare è necessario presentare un modulo di richiesta unitamente alla copia di un documento d’identità. Per le specifiche modalità di richiesta si suggerisce di visitare il sito internet dell’Ufficio consolare competente.

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FAQs – tributi

È esclusa dalla base imponibile Irpef, quindi costituisce un reddito esente, la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici corrisposta, a domanda e in presenza dei requisiti specificamente previsti dalla legge, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori, della gestione speciale per il lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, per il coltivatori diretti, mezzadri e coloni (articolo 1, legge 544/1988).

La normativa in materia di benefici “prima casa” stabilisce che il trasferimento dell’immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni, prima che siano decorsi cinque anni dall’acquisto, comporta la decadenza dal regime di favore, salvo che il contribuente entro un anno dall’alienazione infraquinquennale proceda all’acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale (nota II-bis, articolo 1, Tariffa, parte I, allegata al Dpr 131/1986). È stato precisato, altresì, che la decadenza dal beneficio è impedita anche nel caso in cui il contribuente provveda all’acquisto di un terreno sul quale venga realizzato, entro un anno dalla vendita, un immobile utilizzabile come abitazione principale (cfr risoluzione n. 44/E del 16 marzo 2004 e circolare 38/E del 12 agosto 2005). Inoltre, in caso di alienazione infraquinquennale dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, il contribuente interessato può evitare la decadenza dall’agevolazione qualora, entro un anno, costruisca, su un terreno di cui sia già proprietario, un immobile a uso abitativo, classificabile in una categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, da adibire ad abitazione principale. Ulteriore presupposto idoneo a evitare la decadenza è costituito dall’utilizzo del nuovo immobile come dimora abituale (risoluzione n. 13/E del 26 gennaio 2017).

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FAQs – tributi

L’accertamento delle imposte sui redditi e dell’Iva può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni previste dal Dlgs 218/1997. In tal caso, il versamento delle somme dovute va effettuato entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di accertamento con adesione (articolo 8, comma 1). È possibile versare anche ratealmente in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 16 rate trimestrali, se le somme dovute superano i 50mila euro. L’importo della prima rata va versato entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell’atto di accertamento con adesione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata (articolo 8, comma 2). Entro 10 giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento. L’ufficio, a sua volta, rilascia al contribuente copia dell’atto di accertamento con adesione (articolo 8, comma 3).

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FAQs – tributi

Con riferimento ai contratti di locazione, aventi la forma di scritture private non autenticate di natura negoziale, stipulati a seguito della loro attività, gli agenti immobiliari rientrano nel novero dei soggetti obbligati a richiedere la registrazione (articolo 10, comma 1, lettera d-bis, Dpr 131/1986). Conseguentemente, in tali casi, essi sono solidalmente obbligati, insieme alle parti (locatore e conduttore), al pagamento dell’imposta di registro (articolo 57, Dpr 131/1986).

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FAQs – tributi

All’atto della registrazione di un decreto ingiuntivo, ottenuto dal fideiussore nei confronti del debitore principale nell’ambito dell’azione di regresso, si applica l’imposta di registro proporzionale nella misura del 3%, ai sensi dell’articolo 8, Tariffa, parte I, Dpr 131/1986. In tal caso, infatti, si è in presenza di un “provvedimento monitorio, recante una condanna al pagamento di somme o valori, senza involgere l’applicazione del principio di alternatività Iva/registro” (risoluzione n. 22/E del 22 febbraio 2017).

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FAQs – tributi

Per beneficiare dell’agevolazione prima casa è necessaria la sussistenza delle condizioni espressamente stabilite dalla legge. In particolare, è richiesto che: a) l’immobile sia situato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca, entro 18 mesi dall’acquisto, la propria residenza o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attività; b) nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare; c) nell’atto di acquisto, l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni (nota II-bis, articolo 1, Tariffa, parte prima, Dpr 131/1986). Pertanto, non può usufruire dei benefici chi è titolare di un’altra casa di abitazione situata nello stesso comune del nuovo acquisto, ovvero di un’abitazione acquistata con le agevolazioni, indipendentemente dal luogo in cui si trova. Tuttavia, il diritto a godere delle agevolazioni deve essere riconosciuto al contribuente proprietario di altro immobile acquistato con i benefici qualora lo stesso non risulti più idoneo a sopperire alle esigenze abitative (Corte di cassazione, ordinanza n. 100 dell’8 gennaio 2010). L’inidoneità deve essere valutabile sulla base di criteri oggettivi, con la conseguenza che la fruizione dell’agevolazione per un nuovo acquisto può essere riconosciuta nel caso “di assoluta inidoneità dell’immobile (già posseduto) all’uso abitativo”. Sulla base di tali considerazioni, nel caso in cui, per effetto del terremoto, l’immobile acquistato in precedenza sia stato dichiarato inagibile (con provvedimento della competente autorità) e, quindi, il contribuente non possa più continuare a utilizzarlo per finalità abitative, si configura, per effetto di un evento sopravvenuto, una ipotesi di inidoneità oggettiva all’utilizzo abitativo dell’immobile. Ne consegue che, fino a quando permane la dichiarazione di inagibilità, il contribuente potrà beneficiare delle agevolazioni prima casa per l’acquisto di un nuovo immobile, in quanto si trova nelle condizioni di poter dichiarare “di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà (…) su altra casa di abitazione acquistata (…) con le agevolazioni (…)”. Inoltre, “qualora, in data successiva al nuovo acquisto agevolato, venga revocata dagli organi competenti la dichiarazione di inagibilità dell’immobile preposseduto, resta comunque acquisito il beneficio goduto dal contribuente per il nuovo immobile in quanto al momento del nuovo acquisto risultavano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa in materia di prima casa per godere dell’agevolazione” (risoluzione n. 107/E del 1° agosto 2017).

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FAQs – tributi

Il pagamento del contributo unificato tributario può essere effettuato tramite il nodo dei pagamenti – SPC (pagoPA) a decorrere: a) dal 15 marzo 2017, per i depositi telematici dei ricorsi e degli appelli presso gli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie presenti nella regione Toscana; b) dal 15 aprile 2017, per i depositi telematici dei ricorsi e degli appelli presso gli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie presenti nella regione Lazio (articolo 1, Dm 10 marzo 2017). Con successivo decreto, tale modalità di pagamento sarà estesa alle restanti regioni (articolo 2). Per maggiori informazioni sui pagamenti con il servizio pagoPA è possibile consultare la relativa pagina dell’assistenza online.

Effettuare pagamenti con PagoPA

Cosa è pagoPA

pagoPA è un servizio che consente a cittadini e imprese di effettuare pagamenti in modalità elettronica verso la Pubblica Amministrazione grazie a un sistema di regole, standard e strumenti definiti dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e accettati da tutti i soggetti aderenti (Pubblica Amministrazione, banche, poste e altri istituti di credito (Prestatori di Servizi di Pagamento – PSP).

I PSP sono i Prestatori di Servizi di Pagamento, vale a dire banche, poste e altri istituti di credito che hanno aderito al sistema pagoPA e tramite i quali è possibile effettuare un pagamento telematico.

Come pagare il CUT con pagoPA

I Cittadini e i Professionisti, possono effettuare il pagamento on line del Contributo Unificato Tributario (CUT), utilizzando il sistema di pagamenti pagoPA.
Il pagamento telematico del CUT si attiva dal Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) all’interno dell’applicazione Processo Tributario Telematico (PTT) e può essere effettuato sia dalla mail di conferma di avvenuta presentazione del ricorso/appello, selezionando l’apposito link in essa contenuto, sia dalla linea pagamento tramite pagoPA della sezione Pagamenti Contributo Unificato Tributario.

Pagamento mediante mail di conferma:

  • l’utente deposita il ricorso/appello tramite il Processo Tributario Telematico (PTT)
  • riceve, successivamente al deposito, un’email di conferma di avvenuta presentazione del ricorso/appello contenente il codice RGR/RGA e il link per procedere al pagamento
  • clicca sul link. Dopo essersi autenticato, accede alla pagina del SIGIT Pagamento CUT dove visualizza i dati del ricorso/appello ai fini del pagamento del CUT
  • inserisce gli ulteriori dati richiesti per perfezionare il pagamento
  • clicca su Paga

L’email di conferma non è contestuale al deposito del ricorso.

Pagamento dalla linea pagamento tramite pagoPA:

  • l’utente dalla sezione Pagamenti Contributo Unificato Tributario seleziona pagamento tramite pagoPA
  • indica RegioneCommissioneRegistro generaleTipologia atto e clicca su Ricerca
  • seleziona l’icona dettaglio dell’atto individuato
  • eventualmente modifica alcuni dati ((Predisporre pagamento)
  • clicca su Paga

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FAQs – tributi

Con la manovra correttiva dei conti pubblici (Dl 50/2017) è stato aumentato il valore delle controversie rilevante per la mediazione tributaria. In base alla nuova formulazione dell’articolo 17-bis, Dlgs 546/1992 (come modificato dall’articolo 10, comma 1, Dl 50/2017), infatti, per le liti di valore non superiore a 50mila euro (in luogo dei 20mila previsti dalla normativa previgente), il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Il nuovo limite, peraltro, si applica agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018 (articolo 10, comma 2, Dl 50/2017).

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FAQs – tributi

Il codice fiscale rappresenta lo strumento di identificazione delle persone fisiche (e dei soggetti diversi dalle persone fisiche) in tutti i rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche. Ai neonati, il codice fiscale viene attribuito dai Comuni al momento della prima iscrizione nei registri dell’Anagrafe della popolazione residente, attraverso il sistema telematico di collegamento con l’Anagrafe tributaria. Dopo l’attribuzione del codice fiscale, viene inviata automaticamente la prima tessera sanitaria con validità di un anno. Alla sua scadenza, previo invio dei dati di assistenza, da parte della Asl, al Sistema tessera sanitaria, viene inviata una nuova tessera con validità sei anni. La spedizione viene effettuata all’indirizzo di residenza risultante nella banca dati dell’Anagrafe tributaria, al momento della spedizione. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito internet Sistema TS – Progetto tessera sanitaria.

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FAQs – tributi

Allo scopo di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il titolare persona fisica o la società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto possono effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio delle stesse (articolo 49-bis, comma 1, Dlgs 171/2005). I proventi derivanti dall’attività di noleggio, di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni, sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute in relazione all’attività (articolo 49-bis, comma 5, Dlgs 171/2005).

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FAQs – tributi

In caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi ragione, dell’apparecchio misuratore fiscale, il contribuente è tenuto a richiedere tempestivamente l’intervento della ditta a cui è affidata la manutenzione, annotando la data e l’ora della richiesta sul libretto di dotazione dell’apparecchio. Fino a quando non sia ultimato il servizio di assistenza, è necessario provvedere, in luogo del rilascio dello scontrino fiscale, alla distinta annotazione su un apposito registro dei corrispettivi di ciascuna operazione (articolo 11, Dm 23 marzo 1983) ovvero, in alternativa, all’emissione di ricevute fiscali (circolare ministeriale 4 aprile 1997, n. 97, paragrafo 2).

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FAQs – tributi

La cessione della nuda proprietà di un immobile acquistato usufruendo dei benefici prima casa, effettuata prima che siano decorsi cinque anni dall’acquisto, comporta la decadenza dall’agevolazione. La perdita del beneficio, peraltro, riguarda la parte di prezzo corrispondente al diritto parziario ceduto. In particolare, si applicano al prezzo dichiarato nell’atto di acquisto i coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto con riferimento alla data in cui il diritto è stato acquisito (risoluzione n. 213/E dell’8 agosto 2007).

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FAQs – tributi

Le somme corrisposte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita costituiscono redditi di capitale per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati (articolo 44, comma 1, lettera g-quater e articolo 45, comma 4, Tuir). Su tali redditi, corrisposti da imprese assicuratrici non residenti a favore di contribuenti residenti in Italia, è dovuta un’imposta sostitutiva (articolo 26-ter, comma 3, Dpr 600/1973), la cui aliquota è attualmente stabilita nella misura del 26% (articolo 3, comma 1, Dl 66/2014). Tuttavia, per la parte dei redditi maturati fino al 31 dicembre 2011, si applica l’aliquota del 12,50%, mentre, per la parte dei redditi maturati dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014, si applica l’aliquota del 20 per cento. L’aliquota del 26%, quindi, si riferisce ai redditi maturati a partire dal 1° luglio 2014. Se i redditi sono percepiti in Italia, l’imposta sostitutiva può essere applicata dall’impresa estera direttamente o tramite un suo rappresentante fiscale residente. A tal fine, l’impresa è tenuta a manifestare una specifica opzione che deve essere comunicata al contraente e all’Amministrazione finanziaria nella prima dichiarazione dei sostituti di imposta che l’impresa stessa è obbligata a presentare in relazione alle imposte sostitutive trattenute e versate. In mancanza di detta opzione, l’imposta deve essere applicata dagli intermediari finanziari residenti (in genere, le banche) attraverso cui sono riscossi i redditi. In tal caso, il percipiente deve fornire all’intermediario i dati necessari per il calcolo dell’imposta dovuta (quali, l’importo dei premi versati, la durata della polizza, la data di stipula del contratto, la composizione del patrimonio investito eccetera), sulla base dei rendiconti ricevuti periodicamente dalla compagnia estera (circolare 41/E del 31 ottobre 2012, paragrafi 1.1 e 2).

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FAQs – tributi

Le indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili rientrano nella categoria dei redditi assoggettati a tassazione separata (articolo 17, comma 1, lettera e, Tuir). Tuttavia, il contribuente ha la facoltà di optare per la tassazione ordinaria, facendolo constatare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione delle somme (articolo 17, comma 3, primo periodo, Tuir).

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FAQs – tributi

Sulle provvigioni, comunque denominate, corrisposte per le prestazioni, anche occasionali, inerenti al rapporto di procacciamento di affari, deve essere operata una ritenuta a titolo d’acconto, nella misura corrispondente al primo scaglione di reddito Irpef, attualmente 23% (articolo 25-bis, comma 1, Dpr 600/1973). La base imponibile della ritenuta è pari al 50% dell’ammontare delle provvigioni. Tuttavia, se il procacciatore dichiara al proprio committente che, nell’esercizio della sua attività, si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è applicata sul 20% dell’ammontare delle provvigioni stesse. L’applicazione della ritenuta in misura ridotta, quindi, è subordinata alla presentazione al committente, da parte del procacciatore, di un’apposita dichiarazione, la cui disciplina è attualmente dettata dal Dm 16 aprile 1983. Quest’ultimo, in particolare, prevede che la dichiarazione deve essere spedita, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il “decreto semplificazioni” (Dlgs 175/2014), tuttavia, modificando il comma 7 dell’articolo 25-bis, Dpr 600/1973, ha previsto l’emanazione di un decreto attuativo chiamato a dettare nuovi criteri, termini e modalità per la presentazione della dichiarazione in esame. In particolare, esso dovrà prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata. In base alla nuova disciplina, inoltre, la dichiarazione in esame non potrà avere limiti di tempo e sarà valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del procacciatore. A oggi, il decreto in questione non è stato ancora adottato. L’Agenzia delle Entrate, però, ha indicato le regole da seguire nelle more dell’emanazione, precisando che è comunque possibile la trasmissione, ai sensi del Dm 16 aprile 1983, anche tramite Pec, nel rispetto dei termini previsti dal decreto stesso. Inoltre, la dichiarazione, trasmessa con raccomandata a/r o con pec, è valida anche oltre l’anno cui si riferisce (circolare 31/E del 30 dicembre 2014, paragrafo 18).

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Nel caso di omesso versamento di una tassa sulle concessioni governative, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa non pagata, con un minimo di 103 euro (articolo 9, comma 1, Dpr 641/1972). Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative, senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo, è punito con la sanzione amministrativa da 103 a 516 euro ed è tenuto al pagamento della tassa, salvo regresso (articolo 9, comma 2).

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FAQs – tributi

Si decade dai benefici “prima casa”, usufruiti in sede di acquisto dell’immobile, se si trasferisce, con atto a titolo oneroso o gratuito, l’abitazione prima che sia decorso il termine di cinque anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non si proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Alla decadenza, consegue l’obbligo per il contribuente di pagare le imposte nella misura ordinaria nonché una sanzione pari al 30% e gli interessi di mora (nota II-bis, comma 4, articolo 1, Tariffa parte I, Dpr 131/1986). Anche il trasferimento infraquinquennale da parte di uno degli acquirenti della propria quota (acquistata con le agevolazioni) è causa di decadenza dai benefici (in tal caso, la decadenza non opera per l’altro acquirente). Pertanto, nei confronti dell’acquirente che vende la propria quota prima che siano passati cinque anni si procede al recupero della differenza di imposte, a meno che egli, entro un anno dall’alienazione, proceda all’acquisto (anche a titolo gratuito) di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. In caso contrario, è comunque possibile evitare l’applicazione della sanzione del 30%, comunicando all’Agenzia delle Entrate l’intenzione di non procedere a un nuovo acquisto entro l’anno, secondo quanto previsto dalla risoluzione 112/E del 27 dicembre 2012.

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FAQs – tributi

L’opzione per il regime della cedolare secca può essere esercitata anche nel caso in cui vi siano due o più locatori, persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile (e sulle relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione). Per i contratti di durata pluriennale, qualora, per le annualità successive alla prima, uno dei locatori decida di revocare l’opzione, lo stesso è tenuto al pagamento dell’imposta di registro limitatamente alla frazione del canone a lui imputabile in base alla sua quota di possesso dell’immobile (circolare 26/E del 1° giugno 2011, paragrafo 4.3). La revoca deve essere esercitata entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento, cioè entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente, utilizzando il modello Registrazione locazioni immobili (Rli). Il modello va presentato in modalità telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione. Il modello Rli, le istruzioni per la sua compilazione e il relativo software sono disponibili su sito delle Entrate. Pur non essendo formalmente prevista alcuna forma di comunicazione della revoca, è comunque opportuno che il locatore segnali la circostanza al conduttore, responsabile solidale del pagamento dell’imposta di registro (circolare 20/E del 4 giugno 2012, paragrafo 1).

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FAQs – tributi

Si decade dai benefici “prima casa”, usufruiti in sede di acquisto dell’immobile, se si trasferisce, con atto a titolo oneroso o gratuito, l’abitazione prima che sia decorso il termine di cinque anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non si proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Alla decadenza, consegue l’obbligo per il contribuente di pagare le imposte nella misura ordinaria nonché una sanzione pari al 30% e gli interessi di mora (nota II-bis, comma 4, articolo 1, Tariffa parte I, Dpr 131/1986). Anche il trasferimento infraquinquennale da parte di uno degli acquirenti della propria quota (acquistata con le agevolazioni) è causa di decadenza dai benefici (in tal caso, la decadenza non opera per l’altro acquirente). Pertanto, nei confronti dell’acquirente che vende la propria quota prima che siano passati cinque anni si procede al recupero della differenza di imposte, a meno che egli, entro un anno dall’alienazione, proceda all’acquisto (anche a titolo gratuito) di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. In caso contrario, è comunque possibile evitare l’applicazione della sanzione del 30%, comunicando all’Agenzia delle Entrate l’intenzione di non procedere a un nuovo acquisto entro l’anno, secondo quanto previsto dalla risoluzione 112/E del 27 dicembre 2012.

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FAQs – tributi

La legge di stabilità 2016 ha previsto che ai fini Irpef è possibile detrarre il 50% dell’Iva pagata in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale (di classe energetica A o B), cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi (articolo 1, comma 56, legge 208/2015 – Stabilità 2016). La norma, quindi, limita l’applicazione del beneficio ai soli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016. Ne consegue che l’Iva in acconto versata nel 2016 per acquisti effettuati nel 2017 non è detraibile (circolare 12/E dell’8 aprile 2016, paragrafo 7.1).

Il contratto di locazione di beni immobili può essere registrato in qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, il quale sarà poi competente per tutti gli adempimenti successivi (come ad esempio, proroghe, cessioni o risoluzioni). Si ricorda che per la registrazione deve essere utilizzato il modello RLI (anche per esercitare l’eventuale opzione e la revoca della cedolare secca).

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FAQs – tributi

In generale, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio fino alla maggiore età o all’emancipazione. Tuttavia, in base all’articolo 324 del codice civile (comma 3) non sono soggetti a usufrutto legale i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro; i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione; i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto (tale condizione, però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima); i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori (se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a lui). Sono escluse dall’usufrutto legale anche le pensioni di reversibilità, da chiunque corrisposte, spettanti ai figli minori (si vedano le istruzioni ai modelli di dichiarazione dei redditi e la circolare ministeriale 326/1997, paragrafo 1.4). I redditi dei figli minori non soggetti a usufrutto legale devono essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la responsabilità è esercitata da uno solo di essi, la dichiarazione deve essere presentata da quest’ultimo).

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FAQs – tributi

Le persone fisiche residenti in Italia devono pagare un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero che possiedono a titolo di proprietà o di altro diritto reale (articolo 19, commi 13-17, Dl 201/2011). L’Ivie è dovuta in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali lo stesso si è protratto e si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota dello 0,76%. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Ue o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (Norvegia e Islanda), la base imponibile è rappresentata dal valore catastale come determinato e rivalutato, nel Paese in cui l’immobile è situato, ai fini dell’assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili (per la Norvegia, l’imposta di riferimento è rappresentata dalla Eiendomsskatt). In mancanza del valore catastale, si deve fare riferimento al costo risultante dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile (circolare 28/2012, paragrafo 1.2.1.). Dall’imposta dovuta in Italia, si detraggono le imposte patrimoniali effettivamente pagate nel Paese in cui è situato l’immobile. Inoltre, qualora sussista un’eccedenza di imposta reddituale gravante sullo stesso immobile (non utilizzata ai sensi dell’articolo 165 Tuir), è consentito detrarla fino a concorrenza del suo ammontare. Per la Norvegia, le imposte di natura patrimoniale che danno diritto allo scomputo dall’Ivie sono la Eiendomsskatt e la Formuesskatt. L’Ivie non è dovuta se l’importo della stessa non supera i 200 euro (tale soglia riguarda il valore complessivo dell’immobile a prescindere da quote e periodo di possesso, senza tener conto dei crediti d’imposta). L’Ivie deve essere versata, mediante modello F24, entro gli stessi termini previsti per l’Irpef, utilizzando i seguenti codici tributo: 4041 (saldo), 4044 (acconto prima rata) e 4045 (acconto seconda rata o unica soluzione).

Sulle provvigioni, comunque denominate, corrisposte per le prestazioni, anche occasionali, inerenti al rapporto di procacciamento di affari, deve essere operata una ritenuta a titolo d’acconto, nella misura corrispondente al primo scaglione di reddito Irpef, attualmente 23% (articolo 25-bis, comma 1, Dpr 600/1973). La base imponibile della ritenuta è pari al 50% dell’ammontare delle provvigioni. Tuttavia, se il procacciatore dichiara al proprio committente che, nell’esercizio della sua attività, si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è applicata sul 20% dell’ammontare delle provvigioni stesse. L’applicazione della ritenuta in misura ridotta, quindi, è subordinata alla presentazione al committente, da parte del procacciatore, di un’apposita dichiarazione, la cui disciplina è attualmente dettata dal Dm 16 aprile 1983. Quest’ultimo, in particolare, prevede che la dichiarazione deve essere spedita, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il “decreto semplificazioni” (Dlgs 175/2014), tuttavia, modificando il comma 7 dell’articolo 25-bis, Dpr 600/1973, ha previsto l’emanazione di un decreto attuativo chiamato a dettare nuovi criteri, termini e modalità per la presentazione della dichiarazione in esame. In particolare, esso dovrà prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata. In base alla nuova disciplina, inoltre, la dichiarazione in esame non potrà avere limiti di tempo e sarà valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del procacciatore. A oggi, il decreto in questione non è stato ancora adottato. L’Agenzia delle Entrate, però, ha indicato le regole da seguire nelle more dell’emanazione, precisando che è comunque possibile la trasmissione, ai sensi del Dm 16 aprile 1983, anche tramite Pec, nel rispetto dei termini previsti dal decreto stesso. Inoltre, la dichiarazione, trasmessa con raccomandata a/r o con pec, è valida anche oltre l’anno cui si riferisce (circolare 31/E del 30 dicembre 2014, paragrafo 18).

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FAQs – tributi

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche residenti mediante cessione a titolo oneroso (effettuata al di fuori dell’attività imprenditoriale o di lavoro autonomo eventualmente esercitata) di beni immobili, acquistati (o costruiti) da non più di cinque anni, costituiscono redditi diversi. Per plusvalenza s’intende la differenza positiva tra corrispettivo incassato dalla cessione e costo di acquisto (o di costruzione) dell’immobile ceduto (aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo). Anche la cessione di un fabbricato ricevuto per donazione può generare una plusvalenza imponibile; in questo caso, il periodo di cinque anni, da prendere in considerazione ai fini della tassabilità, decorre dalla data di acquisto da parte del donante (articolo 67, comma 1, lettera b, Tuir). Pertanto, la plusvalenza realizzata a seguito della cessione a titolo oneroso di un immobile ricevuto per donazione è imponibile se il donante lo aveva a sua volta acquistato da non più di cinque anni. In questa ipotesi, ai fini della determinazione della plusvalenza, si assume come prezzo di acquisto (o costo di costruzione) quello sostenuto dal donante.

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FAQs – tributi

In linea generale, la normativa tributaria prevede, ai fini Ires, la deducibilità (totale o parziale) dal reddito d’impresa delle spese sostenute dall’imprenditore per lavoro dipendente. In particolare, i canoni di locazione, anche finanziaria, e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti, che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l’attività, sono integralmente deducibili, per il periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi (articolo 95, comma 2, Tuir). La previsione normativa si applica con riferimento alle spese sostenute sia per i lavoratori neo assunti sia per i dipendenti che, dopo l’instaurazione del rapporto di lavoro, devono trasferirsi in un’altra sede dell’impresa situata in un comune diverso. La piena deducibilità, quindi, opera solo per il triennio indicato. Se, trascorso tale periodo, il fabbricato risulti ancora concesso in uso allo stesso dipendente, i canoni di locazione (e le spese di manutenzione) saranno deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per il dipendente stesso (risoluzione 214/E del 3 luglio 2002).

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FAQs – tributi

In sede di proroga (anche tacita) di un contratto di locazione già assoggettato a cedolare secca, il locatore che vuole continuare ad applicare il regime sostitutivo è tenuto a esercitare la relativa opzione entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro (30 giorni dalla scadenza dei primi quattro anni). L’opzione deve essere manifestata attraverso la presentazione del modello RLI ed è efficace per l’intera durata della proroga, salvo revoca. Tuttavia, la mancata presentazione del modello non comporta la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi (comportamento concludente). In questo caso, si applica una sanzione in misura fissa di 100 euro, ridotta a 50 se il modello viene presentato con un ritardo non superiore a 30 giorni.

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FAQs – tributi

L’art. 23, c. 9, del D.L. 98/2011 prevede che le perdite dei soggetti Ires sono riportabili entro l’80% del reddito di ciascun esercizio, tetto che non opera per le perdite sorte nei primi tre esercizi. Si chiede conferma del fatto che, in presenza di compensazione sia di perdite dei primi tre esercizi sia di perdite sorte successivamente, il vincolo dell’80% si calcola avendo a base il reddito residuo dopo l’utilizzo integrale delle prime. Esempio. Perdite dei primi tre esercizi: 1.000; perdite sorte in esercizi successivi: 500; reddito: 1.100. La società compensa l’intero importo (1.000) delle perdite dei primi tre esercizi (reddito residuo: 100), oltre a un ammontare di 80 delle perdite successive (pari all’80% di 100). Reddito imponibile: (1.100 – 1.000 – 80) = 20. Perdite ancora riportabili (500 – 80) = 420

L’articolo 84 del TUIR, come riformulato dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, ha modificato la disciplina fiscale dettata in materia di riporto in avanti delle perdite. Nella specie, è attualmente stabilito che le perdite pregresse sono utilizzabili in ciascun periodo d’imposta in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile.
Per effetto delle modifiche introdotte dal decreto legge in esame è, dunque, venuto meno il limite temporale quinquennale previsto nel sistema previgente ed è stato introdotto un limite “di periodo” all’utilizzo delle perdite d’impresa.
La previsione in esame non si applica alle perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta per le quali, ai sensi del comma 2 del citato articolo 84, resta ferma la possibilità di impiego integrale a condizione che le stesse si riferiscano ad una nuova attività produttiva.
La disposizione in commento non stabilisce alcun ordine di priorità nell’utilizzo qualora il contribuente disponga di perdite pregresse in parte riferibili ai primi tre periodi d’imposta in parte ai successivi.
In assenza di regole al riguardo, si ritiene che il contribuente abbia la facoltà (e non l’obbligo) di utilizzare prioritariamente le perdite relative ai primi tre periodi d’imposta potendo, in alternativa, scegliere di impiegare dapprima quelle maturate negli esercizi successivi. A prescindere dalla scelta operata, si è dell’avviso che, in linea con il dato normativo che, ai fini del calcolo del limite forfetario dell’ottanta per cento, fa esplicito riferimento “al reddito imponibile”, il predetto limite vada calcolato sul reddito al lordo e non al netto delle perdite relative ai prime tre periodi d’imposta.
In ogni caso le perdite devono essere complessivamente utilizzate fino a concorrenza del
reddito imponibile.

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FAQs – tributi

Si chiede se, ai fini del calcolo dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato, il cui ammontare dall’esercizio 2012 è ammesso in deduzione dall’imponibile Irpef o Ires ai sensi dell’art. 2, D.L. 201/2011, siano da considerare, oltre alle retribuzioni dei lavoratori subordinati (al netto delle deduzioni previste ai fini Irap), anche i compensi (aumentati dei relativi contributi) corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, nonché ad amministratori di società, in quanto costituiscono redditi assimilati a quello di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 del Tuir.

L’articolo 2, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 ha introdotto, a partire dal periodo d’imposta 2012, la deduzione analitica dalle imposte sui redditi per “un importo pari all’imposta regionale sulle attività produttive (…) relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti (…)”.
La disposizione in esame vuole consentire di dedurre nell’ambito dell’IRES o dell’IRPEF quota parte dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato che non sono ordinariamente deducibili in base alla normativa dell’IRAP.
Considerato lo spirito della norma nonché il suo tenore letterale, che fa riferimento alle “spese per il personale dipendente e assimilato”, si ritiene che la stessa trovi applicazione anche in presenza di oneri sostenuti per gli amministratori e i collaboratori coordinati e continuativi, i cui redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente dall’articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR.
Si precisa, al riguardo, che ai sensi del medesimo articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR si considerano assimilabili al reddito di lavoro dipendente soltanto le retribuzioni percepite per prestazioni non rientranti “nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’art. 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente”.
In tale ultima ipotesi, infatti, il compenso erogato non risulterebbe rilevante ai fini della
deduzione analitica dell’IRAP dall’IRES, in quanto, in linea di principio, si tratta di un costo integralmente deducibile ai fini IRAP per la società che lo ha sostenuto e di un componente reddituale tassato per il soggetto passivo d’imposta che lo ha percepito.

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FAQs – tributi

FAQs – varie

Sì, è possibile. L’Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni sulla procedura da eseguire con una recente risoluzione (n. 5/2023).
In particolare, in tali situazioni la registrazione del contratto va richiesta a un qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate utilizzando, invece che il modello RLI, il modello 69. Tale modello, tra l’altro, consente al locatore di esercitare l’opzione per il regime fiscale della cosiddetta “cedolare secca”. E anche gli eventuali adempimenti successivi (risoluzione, cessione, proroga), dovranno essere effettuati tramite il modello 69.
L’obbligo (previsto dall’articolo 6, primo comma, lettera b, del Dpr n. 605/1973) di riportare nel contratto il codice fiscale del locatario, non residente e che non lo possiede, si intende adempiuto, in questi casi, con l’indicazione del cognome e nome, del luogo e della data di nascita, del domicilio estero.

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FAQs – varie

La dichiarazione ha validità annuale e va presentata per ogni anno in cui permane la condizione di non detenzione di alcun apparecchio tv. Per l’anno 2020 il termine di presentazione scade il 31 gennaio prossimo.
Il modello può essere inviato, oltre che per raccomandata, attraverso l’apposito servizio web, disponibile all’interno dell’area riservata dei servizi telematici, o tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, ecc.)
Per maggiori informazioni è possibile consultare l’area tematica del sito dell’Agenzia delle entrate dedicata al canone tv.

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FAQs – varie

Il DL n. 18/2020 al comma 3 dell’articolo 56 del Dl 18/20 prevede che la comunicazione di cui al comma 2 va corredata di una autocertificazione, rilasciata secondo l’articolo 47 del Dpr 445/2000, con cui l’azienda dichiari di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19.

Il tema del concetto di liquidità dovrebbe essere definito in relazione agli impegni che l’impresa si trova a dover fronteggiare.

Esempio

Qualora l’azienda abbia impegni per quattro milioni è la liquidità sia scesa a due milioni è ovvio che tale riduzione potrà mettere in difficoltà l’impresa. Situazione diversa,invece, se tali impegni ammontano a due milione. Infatti in tale ipotesi l’azienda potrà farvi fronte nonostante il calo dei suoi incassi. Pertanto si dovrà guardare a indicatori di liquidità quali il capitale circolante netto, l’indice di disponibilità, l’indice di liquidità.

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FAQs – varie

Come chiarito dalle FAQ del ministero e dalla relazione illustrativa in base all’articolo 56 del dl n. 18/2020 la moratoria non comporti segnalazioni del debitore.

Inoltre, nel rispondere al secondo quesito, si evidenzia che l’articolo 49 del dl n. 18/2020 prevede una serie di semplificazioni ed agevolazioni finalizzate al rafforzamento delle misure per l’accesso al Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (fondo centrale di garanzia per le PMI). In particolare, in merito al quesito, l’articolo in commento stabilische che:

d) sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purche’ il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

f) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo e’ estesa in conseguenza;

Si rammenta che con la circolare n. 8/20 del 19 marzo 2020 Mediocredito Centrale ha precisato che le rinegoziazioni di debito esistente di cui alla lettera d) è stata aperta alla garanzia del Fondo proprio con le misure del recente decreto

Sempre il Mediocredito Centrale con la sopra indicata circolare ha puntualizzato che l’estensione di cui alla lettera f)  si applica anche nel caso di esposizioni non performing, ovvero a fronte di rate scadute da più di 90 giorni.

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FAQs – varie

La sospensione dei finanziamenti di cui all’articolo 56 del Dl 18/20 è in alternativa rispetto a quella del protocollo Abi – Associazioni di imprese di cui all’accordo per il credito per il 2019, al quale è stato aggiunto uno specifico addendum in data 6 marzo 2020 per tenere conto dell’emergenza del Covid-19. Nelle Faq del ministero dell’Economia è stato chiarito che può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti. Per quanto concerne, invece, la possibilità che, dopo la moratoria di cui all’articolo 56 del Dl 18/20, si possa beneficiare, nelle tempistiche residue, di quella Abi-Associazioni di imprese, non sembrerebbe che vi siano cause ostative. Infatti in questo protocollo come causa ostativa è previsto che le imprese non abbiano già ottenuto la sospensione o l’allungamento nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale. Queste ultime sembrano indentificarsi con casistiche del tutto eccezionali quali le sospensioni per alluvioni, terremoti e altre calamità. Da questo punto di vista, quindi, anche il Covid-19 parrebbe rientrarvi e quindi la moratoria prevista dall’ articolo 56 non sembrerebbe preclusiva a un successivo utilizzo della moratoria Abi.

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FAQs – varie

La regola del prezzo-valore prevede la tassazione del trasferimento di un immobile sulla base del suo valore catastale, indipendentemente dal corrispettivo pattuito e indicato nell’atto di compravendita.
La sua applicazione limita il potere di accertamento dell’Agenzia delle entrate, che non può accertare un maggior valore ai fini del pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale. Inoltre, è prevista una riduzione del 30% degli onorari notarili.
Questa regola è ammessa, tuttavia, solo per gli acquisti di immobili a uso abitativo, e le relative pertinenze, effettuati da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali. Non si applica alle vendite assoggettate ad Iva.

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FAQs – varie

Quando si riscontrano errori nei dati catastali dei propri immobili, l’interessato può chiedere la correzione nella banca dati del Catasto, presentando una domanda presso gli uffici provinciali – Territorio o, in alcune situazioni, mediante il servizio online “Contact center” presente in questa pagina  https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/VariazioniCatasto/motore.php del sito dell’Agenzia delle entrate. Nella domanda occorre indicare le proprie generalità, i dati catastali dell’immobile, la situazione riscontrata e le notizie utili alla correzione dell’errore. Per correggere l’errore sui vani e sui metri quadri dell’immobile si può presentare richiesta online. Occorre essere in possesso dell’identificativo catastale dell’immobile (foglio, particella, subalterno) e degli estremi di uno dei seguenti documenti: atto notarile di acquisto, dichiarazione di successione, denuncia al catasto di nuova costruzione o di variazione o altro documento comprovante l’avvenuta variazione.

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FAQs – varie

FAQs – disabili ed agevolazioni per assunzioni

Come è noto, l’Iva ridotta al 4% per l’acquisto di veicoli delle persone con disabilità si applica una sola volta nel corso di quattro anni. È possibile richiedere l’agevolazione, per acquisti entro il quadriennio, solo nei seguenti casi:

  • se il primo veicolo acquistato con l’aliquota agevolata è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione
  • quando il primo veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali è stato rubato e non ritrovato (in questo caso, la persona con disabilità deve esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA).

L’aliquota Iva ridotta non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero.
Ulteriori informazioni sui requisiti sono contenute nella guida predisposta dall’Agenzia delle entrate 

Per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici, rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge 104/1992, è prevista l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 4% (oltre che la possibilità di fruire della detrazione Irpef del 19%). Si considerano tali le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso all’informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio. È agevolato, per esempio, l’acquisto di un fax, di un modem, di un computer, di un telefono a viva voce. Per fruire dell’aliquota Iva ridotta, il disabile deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la seguente documentazione: il certificato, rilasciato dall’Azienda sanitaria locale competente, attestante l’invalidità funzionale permanente rientrante tra le quattro forme ammesse (motoria, visiva, uditiva o del linguaggio) e la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della Asl di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio e la menomazione (articoli 1 e 2, Dm 14 marzo 1998). Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni fiscali previste per le persone con disabilità, si rinvia alla Guida pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

A partire dal 2016, per i premi versati in relazione ai contratti di assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave, il limite massimo di spesa ammessa alla detrazione è aumentato a 750 euro (in tutti gli altri casi, la detrazione è calcolata su un ammontare massimo del premio pari a 530 euro). La disabilità grave è definita dall’articolo 3, comma 3, legge 104/1992 ed è accertata con le modalità previste dall’articolo 4 della stessa legge. Nel caso in cui nel contratto di assicurazione siano indicati più beneficiari, uno dei quali abbia una grave disabilità, l’importo massimo detraibile deve essere ricondotto all’unico limite più elevato di 750 euro.

La normativa tributaria prevede una serie di agevolazioni fiscali a favore delle persone con disabilità nel settore auto. In sintesi, i benefici sono i seguenti: detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto; Iva agevolata al 4% sull’acquisto; esenzione dal pagamento del  bollo auto e dell’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. Tali agevolazioni spettano, a seconda dei casi e al ricorrere dei requisiti e delle condizioni specificamente previste dalla legge con riguardo a ciascuna tipologia di beneficio e di disabilità, ai non vedenti e ai sordi, ai disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento, ai disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, ai disabili con ridotte o impedite capacità motorie. Per ulteriori informazioni, nonché per la verifica della spettanza o meno delle agevolazioni in virtù del tipo di disabilità, si rinvia alla guida “Agevolazioni fiscali per le persone con disabilità”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.

 

FAQs – Iva ed iva comunitaria

La risposta è affermativa. La possibilità di controllare l’esistenza e la validità di una partita Iva è prevista per legge (articolo 35-quater del Dpr n. 633/1972), con il preciso obiettivo di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto.
Sul sito dell’Agenzia delle entrate è disponibile un servizio, ad accesso libero, che permette di verificare una partita Iva. Se correttamente registrata in Anagrafe Tributaria, dopo averla inserita in un apposito campo della pagina “Verifica partita Iva”, viene visualizzato un messaggio di risposta che riporta le seguenti informazioni:

  • lo stato di attività (se attiva, sospesa o cessata)
  • la data di inizio attività e le eventuali date di sospensione o di cessazione
  • la denominazione o il cognome e nome del titolare
  • se la partita Iva è di un Gruppo Iva o di un partecipante a un Gruppo Iva.

Il servizio è raggiungibile anche dalla pagina “Tutti i servizi” del sito dell’Agenzia, scrivendo “Verifica delle partita Iva” nel campo “Cerca il Servizio”.

Si conferma, anzitutto, che il versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale può essere rateizzato. Secondo quanto prevede l’articolo 20 del decreto legislativo n. 241/1997, le rate devono essere di pari importo e la prima di queste va versata entro il termine previsto per il versamento dell’Iva in unica soluzione (cioè entro il 16 marzo, oppure entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo).
Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza, maggiorandole dell’interesse fisso di rateizzazione dello 0,33% mensile (0,33%, quindi, per la seconda rata, 0,66% per la terza, 0,99% per la quarta, e così via).
È a discrezione del contribuente, invece, la scelta del numero della rate in cui suddividere l’importo dovuto. Infatti, la norma dispone soltanto che il pagamento rateale deve comunque essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione annuale.

Si conferma che per il contribuente in regime forfettario, che si trova nella situazione descritta nel quesito, l’obbligo di emettere fattura elettronica decorrerà dal 1° gennaio 2024.
L’obbligo di fatturazione elettronica è già scattato dal 1° luglio 2022 per tutti i soggetti, precedentemente esclusi, che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi (ragguagliati ad anno) superiori a 25.000. Per tutti gli altri soggetti forfettari, invece, l’obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi o compensi conseguiti nel 2022 (articolo 18, comma 3, del decreto legge n. 36/2022 e circolare dell’Agenzia delle entrate n. 26/2022).

La legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 76) ha previsto, per le persone fisiche che comprano nell’anno 2023 immobili residenziali di classe energetica A o B, una detrazione dall’Irpef del 50% dell’Iva pagata. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote costanti, nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove successivi, e spetta a condizione che l’immobile sia stato ceduto dall’impresa che l’ha costruito o da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari.
Non avendo previsto il legislatore, come condizione per usufruire dell’agevolazione, l’utilizzo ad abitazione principale dell’immobile acquistato, si ritiene che il beneficio possa spettare anche per comprare una seconda casa.

Con la legge n. 157 del 19 dicembre 2019 sono state introdotte delle novità in materia di agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dalle persone con disabilità.
Come si ricorderà, in precedenza per l’acquisto di un veicolo elettrico non si poteva usufruire dell’aliquota Iva ridotta al 4%, in quanto la norma agevolativa subordinava il beneficio alla cilindrata del veicolo.
L’art. 53-bis del Dl n. 124-2019 (introdotto dalla legge di conversione sopra citata) ha eliminato questa limitazione, prevedendo la possibilità di usufruire dell’Iva agevolata anche per l’acquisto di un veicolo con motore elettrico, a condizione che abbia una potenza non superiore a 150 kW.

L’importo annuo detraibile per le spese veterinarie è stato elevato a 500 euro (fino al 31 dicembre 2019 era pari a 387,40 euro). La detrazione, pari al 19% sulla parte di spesa eccedente i 129,11 euro, dal 2020 spetta in misura piena a chi ha un reddito imponibile fino a 120.000 euro. Oltre questo importo si riduce fino ad azzerarsi oltre il limite di 240.000 euro.
Si ricorda, infine, che dal 1° gennaio 2020 le detrazioni per gli oneri indicati nell’art. 15 del Tuir (Dpr 917/1986), tra i quali rientrano le spese veterinarie, possono essere usufruite soltanto se il pagamento è effettuato con versamento bancario o postale o altri sistemi tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari)

I dati dei corrispettivi giornalieri devono essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Lo prevede l’articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 127/2015.
Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo (periodo transitorio), che decorre dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, per non incorrere nelle sanzioni la trasmissione deve avvenire entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva.

Le tapparelle e gli analoghi sistemi oscuranti, come scuri o veneziane, possono essere considerate parti funzionalmente autonome rispetto agli infissi interni ed esterni dell’abitazione (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 15/E del 12 luglio 2018). Pertanto, qualora non siano strutturalmente integrati negli stessi infissi, sono interamente soggetti ad Iva con aliquota del 10%. Lo stesso discorso vale per l’installazione delle zanzariere.

Ai fini Iva, le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria non sono considerate “cessioni di beni” e, pertanto, non sono soggette all’imposta. Si ricorda che non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere realizzate nelle zone  agricole in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo (articolo 2, comma 3, lettera c, Dpr 633/1972).

Il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment), disciplinato dall’articolo 17-ter, Dpr 633/1972, prevede che, in ordine agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni (per i quali queste non siano debitori d’imposta, ossia per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile), l’Iva addebitata dal fornitore nelle relative fatture deve essere versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’Erario anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta. Recentemente, il decreto dignità (articolo 12, Dl 87/2018) ha stabilito che lo split payment non si applica alle prestazioni di servizi (rese alla Pa), i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto (ex articolo 25, Dpr 600/1973). In altri termini, quindi, i compensi dei professionisti vengono nuovamente esclusi dall’applicazione dello split payment (come previsto dalla disciplina originaria). Le nuove norme, peraltro, si applicano alle operazioni per cui è emessa fattura dopo il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto dignità).

Per espressa previsione normativa (articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015) sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica le imprese e i lavoratori autonomi che rientrano nel “regime di vantaggio” disciplinato dall’articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011, e quelli che rientrano nel “regime forfettario” previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014. Tuttavia, tali operatori hanno comunque la facoltà di emettere fatture elettroniche. Per ulteriori informazioni, si rinvia alla Guida disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.

La legge di stabilità 2016 ha reso permanente l’equiparazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (marina resort), alle strutture ricettive all’aria aperta (articolo 1, comma 365, legge 208/2015, che ha modificato in tal senso l’articolo 32, comma 1, Dl 133/2014). Dal punto di vista Iva, tale equiparazione comporta che alle prestazioni rese ai clienti alloggiati nei marina resort si applichi l’aliquota ridotta (10%) in luogo di quella ordinaria (circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, capitolo III, paragrafo 2).

Per gli Ermellino con la sentenza n. 1778 depositata il 23 gennaio 2019 hanno precisato che in caso di operazioni “triangolari”, ai fini dell’esenzione d’imposta di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), DPR n. 633 del 1972, è onere del contribuente provare che le operazioni, fin dalla loro origine e nella loro rappresentazione documentale, siano state volute, secondo la comune volontà degli originari contraenti, come cessioni nazionali in vista del trasporto a cessionario residente all’estero (cfr., ex multis, Cassazione 4408/2018).

Sentenza n. 1778 del 23 gennaio 2019 (udienza 20 settembre 2018 )
Cassazione civile, sezione V – Pres. Bruschetta Ernestino Luigi – Est. Catallozzi Paolo
Operazioni “triangolari” – Esenzione d’imposta ex art. 8, comma 1, lett. a), DPR n. 633 del 1972 – È onere del contribuente provare che le operazioni sono state volute come cessioni nazionali in vista del trasporto a cessionario residente all’estero

Per i giudici di Cassazione, con la sentenza n. 1778 depositata il 23 gennaio 2019, in caso di operazioni “triangolari”, ai fini dell’esenzione d’imposta di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), DPR n. 633 del 1972, è onere del contribuente provare che le operazioni, fin dalla loro origine e nella loro rappresentazione documentale, siano state volute, secondo la comune volontà degli originari contraenti, come cessioni nazionali in vista del trasporto a cessionario residente all’estero (cfr., ex multis, Cassazione 4408/2018).

Sentenza n. 1778 del 23 gennaio 2019 (udienza 20 settembre 2018 )
Cassazione civile, sezione V – Pres. Bruschetta Ernestino Luigi – Est. Catallozzi Paolo
Operazioni “triangolari” – Esenzione d’imposta ex art. 8, comma 1, lett. a), DPR n. 633 del 1972 – È onere del contribuente provare che le operazioni sono state volute come cessioni nazionali in vista del trasporto a cessionario residente all’estero

Gli Ermellini con l’ordinanza n. 31422 del 5 dicembre 2018 intervenendo in materia di inversione contabile precisando che in tema d’Iva e con riferimento agli acquisti intracomunitari, l’applicazione del meccanismo d’inversione contabile comporta che la violazione degli obblighi formali di contabilità e dichiarazione, pur non impedendo l’insorgenza del diritto di detrazione, del quale sussistano i requisiti sostanziali in testa al concessionario, incide sul suo esercizio, potendo provocare la decadenza da esso allorché il contribuente, pur essendo a conoscenza della natura imponibile di una fornitura, ometta, per tardività o per negligenza, di richiedere la detrazione dell’Iva a monte entro il termine previsto dalla legge.

Ordinanza n. 31422 del 5 dicembre 2018 (udienza 19 settembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Perrino Angelina Maria – Est. Succio Roberto
Iva e acquisti intracomunitari – Meccanismo d’inversione contabile – La violazione degli obblighi formali di contabilità e dichiarazione incide sul diritto alla detrazione – Il contribuente decade dal diritto se omette di richiedere la detrazione dell’Iva a monte entro il termine previsto dalla legge

Ai fini Iva, le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria non sono considerate “cessioni di beni” e, pertanto, non sono soggette all’imposta. Si ricorda che non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere realizzate nelle zone  agricole in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo (articolo 2, comma 3, lettera c, Dpr 633/1972).

In linea generale, i corrispettivi delle prestazioni di servizi (e delle cessioni di beni) per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura se non a richiesta del cliente, ma rispetto alle quali sussiste comunque l’obbligo di certificazione fiscale, possono essere documentati mediante il rilascio della ricevuta ovvero dello scontrino (articolo 1, Dpr 696/1996). Tuttavia, per una serie di operazioni, è espressamente previsto l’esonero dall’obbligo di certificazione. Tra queste ultime rientrano le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali o altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni (articolo 2, lettera r, Dpr 696/1996). Pertanto, al ricorrere delle condizioni prescritte dalla legge, per le prestazioni rese in un ospedale, un barbiere non è tenuto al rilascio della ricevuta fiscale.

Per l’incompleta (omessa o infedele) comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (ex articolo 21-bis, Dl 78/2010), è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà (da 250 a 1.000 euro) se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997). Questa disciplina sanzionatoria ha natura amministrativo-tributaria e, pertanto, in assenza di una deroga espressa, è possibile applicare il ravvedimento (articolo 13, Dlgs 472/1997). Ne deriva che la violazione in esame può essere regolarizzata inviando la comunicazione con i dati correttamente indicati e applicando le riduzioni sanzionatorie previste dalla disciplina del ravvedimento, differenziate a seconda del momento in cui interviene la regolarizzazione (cfrrisoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017).

 

Per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici, rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge 104/1992, è prevista l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 4% (oltre che la possibilità di fruire della detrazione Irpef del 19%). Si considerano tali le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso all’informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio. È agevolato, per esempio, l’acquisto di un fax, di un modem, di un computer, di un telefono a viva voce. Per fruire dell’aliquota Iva ridotta, il disabile deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la seguente documentazione: il certificato, rilasciato dall’Azienda sanitaria locale competente, attestante l’invalidità funzionale permanente rientrante tra le quattro forme ammesse (motoria, visiva, uditiva o del linguaggio) e la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della Asl di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio e la menomazione (articoli 1 e 2, Dm 14 marzo 1998). Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni fiscali previste per le persone con disabilità, si rinvia alla Guida pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Per la somministrazione di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali e interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti, anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni, è prevista l’applicazione dell’aliquota Iva del 4% (Tabella A, parte II, n. 37, Dpr 633/1972).

La cessione di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, effettuata da un imprenditore agricolo, è soggetta a Iva a condizione che il terreno sia stato precedentemente destinato alla produzione agricola. In tal caso, in virtù del principio di alternatività Iva-registro, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. In altri termini, la cessione di un terreno effettuata dall’imprenditore agricolo è soggetta a Iva quando ricorrono due condizioni: a) il terreno è edificabile; b) il terreno è stato utilizzato dal cedente nell’ambito della propria attività produttiva. In mancanza di una di queste due condizioni, non risulta integrato il presupposto per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e, pertanto, il trasferimento deve essere assoggettato all’imposta di registro in misura proporzionale (cfr circolare n. 18/E del 29 maggio 2013, paragrafo 4.5, risoluzione n. 54/E del 16 marzo 2007, risoluzione n. 137/E del 7 maggio 2002, risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-10314 del 19 gennaio 2017).

In linea generale, non è ammessa in detrazione l’Iva assolta in relazione all’acquisto e alla manutenzione di immobili abitativi. Tale preclusione non opera per le spese sostenute dalle imprese di costruzione nonché da quelle che pongono in essere locazioni esenti che determinano l’applicazione del pro-rata (articolo 19-bis 1, lettera i, Dpr 633/1972). In deroga a tale principio, l’amministrazione finanziaria ha precisato che gli immobili abitativi utilizzati dal soggetto passivo nell’ambito di un’attività di tipo ricettivo (gestione di case e appartamenti per vacanze, affittacamere, eccetera), che comporti l’effettuazione di prestazioni di servizi imponibili ai fini Iva, devono essere trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, alla stregua dei fabbricati strumentali per natura. Ne consegue che, per l’Iva assolta in relazione alle spese di ristrutturazione dei suddetti immobili, sussiste il diritto alla detrazione. A tale scopo, peraltro, occorre verificare se l’immobile, nel momento in cui sono realizzati i lavori, sia già effettivamente utilizzato per lo svolgimento di attività ricettizia ovvero se a tale utilizzazione risulti inequivocabilmente destinato (risoluzione 18/E del 22 febbraio 2012).

La legge di stabilità 2016 ha previsto che ai fini Irpef è possibile detrarre il 50% dell’Iva pagata in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale (di classe energetica A o B), cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi (articolo 1, comma 56, legge 208/2015 – Stabilità 2016). La norma, quindi, limita l’applicazione del beneficio ai soli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016. Ne consegue che l’Iva in acconto versata nel 2016 per acquisti effettuati nel 2017 non è detraibile (circolare 12/E dell’8 aprile 2016, paragrafo 7.1).

FAQs – pensioni

È esclusa dalla base imponibile Irpef, quindi costituisce un reddito esente, la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici corrisposta, a domanda e in presenza dei requisiti specificamente previsti dalla legge, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori, della gestione speciale per il lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, per il coltivatori diretti, mezzadri e coloni (articolo 1, legge 544/1988).

PrestO – Lavoro accessorio

Il libretto di famiglia può essere utilizzato unicamente dalle persone fisiche, al di fuori dall’esercizio di attività professionali o d’impresa (comma 6 lettera a) art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 convertito in L. n. 96/2017, ed entro i limiti economici previsti, per assicurare i soggetti che svolgono prestazioni di lavoro occasionale esclusivamente per le seguenti attività:

  • piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, pulizia o manutenzione;
  • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • insegnamento privato supplementare.

In fase di registrazione l’utilizzatore privato sarà pertanto tenuto a dichiarare che nell’ambito della propria attività professionale o di impresa non venga fatto ricorso a prestazioni di lavoro occasionale.
Nel caso in cui l’utilizzatore voglia utilizzare la prestazione lavorative del medesimo prestatore sia in ambito privato familiare, che in ambito aziendale o professionale, dovrà necessariamente attivare due differenti rapporti, il primo tramite il libretto di famiglia, mentre il secondo attraverso il contratto di prestazione occasionale.

Il Decreto Legge n. 25 /2017, convertito in legge 20 aprile 2017 n. 49, ha abrogato dal 17 marzo 2017 la disciplina del lavoro accessorio (voucher) contenuta nel D.Lgs. 81/2015 (art. 48-19-50).
In particolare, il Decreto Legge 25/2017 all’art. 1 ha previsto un periodo transitorio per i buoni acquistati in precedenza all’abrogazione, che potranno essere utilizzati, in prestazioni di lavoro accessorio, entro il 31 dicembre 2017. Pertanto i “vecchi voucher” potranno continuare ad essere utilizzati fino a tale data.
L’art. 54-bis del Decreto Legge n. 50/2017, introdotto dalla Legge di conversione n. 96, che ha introdotto il nuovo contratto di prestazione occasionale e il libretto di famiglia, non ha modificato quanto previsto dall’art.1 del Decreto Legge 25/2017 e pertanto trattandosi di due normative ben distinte, fino al 31/12/2017, questi differenti strumenti coesisteranno.

Il Ministero del Lavoro, nella risposta all’interpello 21/2010, ha previsto la possibilità di ricorrere all’utilizzo del lavoro accessorio nel caso in cui parte dei dipendenti appartenga al settore dello spettacolo.
Tale precisazione è stata ribadita dall’Inps, con il parere n. 23 del 31 gennaio 2014 e il messaggio n. 311 del 26 gennaio 2016.
Nel citato parere n. 23/2014 l’Istituto ha chiarito che, in relazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio svolto nel settore dello spettacolo (anche nei pubblici esercizi), “è escluso l’obbligo di fare richiesta del certificato di agibilità di cui all’art. 10, del D. Lgs. C.P.S. n. 708/1947”.
Si ritiene che tale orientamento Inps riguardante il lavoro accessorio, sia estendibile anche ai nuovi contratti di prestazione di lavoro occasionale. Pertanto, nel rispetto della normativa introdotta con l’art. 54-bis della L. n.96/2017, di conversione del decreto legge n. 50/2017, è possibile attivare il Cpo anche nel caso in cui la prestazione sia svolta nel settore dello spettacolo.
Similmente si ritiene escluso l’obbligo di fare richiesta del certificato di agibilità di cui all’art. 10 del d.lgs. C.P.S. n. 708/1947

Mediante l’utilizzo del libretto di famiglia, le persone fisiche, al di fuori dall’esercizio di attività professionali o d’impresa ed entro i limiti economici previsti, possono remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in loro favore per:

  • piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, pulizia o manutenzione;
  • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • insegnamento privato supplementare.

I condomini, non avendo le caratteristiche di “comunità stabile e continuativa di tetto e di mensa” come dal D.P.R. n. 1403/1971 e dalla circolare Inps n. 89/1989 che qualifica il lavoro domestico, non possono essere equiparati alle famiglie.
Pertanto, come peraltro già chiarito dalla Cass. civ. n. 1235/1979, il rapporto di lavoro prestato alle dipendenze del condominio segue le ordinarie regole del rapporto di lavoro subordinato; da ciò ne consegue che, qualora si intendesse utilizzare le prestazioni occasionali disciplinate dall’art. 54-bis L. n. 96/2017, occorrerà riferirsi al contratto di prestazione occasionale ovvero quello riservato a imprese e professionisti.

 

La normativa introdotta con l’art. 54-bis della Legge n. 96/2017, di conversione del Decreto Legge n. 50/2017, prevede la possibilità, da parte dell’utilizzatore, di acquisire prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità nel corso di un anno civile (1.1 – 31.12) entro i seguenti limiti:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Al limite di compenso previsto dalla lettera c), si deve aggiungere anche quanto disciplinato dal c. 20 dell’art. 54-bis, ovvero un limite di durata della prestazione, pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile.

In merito ai riposi, si rammenta che il prestatore, essendo assimilato al lavoratore subordinato ai fini della disciplina dell’orario di lavoro, ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 66/2003.

Pertanto, nel rispetto dei limiti economici e temporali indicati dalla citata normativa, si ritiene possibile fare ricorso al contratto di prestazione occasionale per un mese, rispettando ovviamente le previsioni di cui al richiamato Decreto Legislativo n.66/2003, in quanto non si riscontra una coincidenza tra il concetto di occasionalità della prestazione e saltuarietà temporale della stessa.

 

Processo Tributario

I giudici del palazzaccio con l’ordinanza n. 2924 del 31 gennaio 2019 hanno  puntualizzato che l’atto con il quale l’Amministrazione manifesti il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non rientra nella previsione di cui all’art. 19 del DLgs n. 546 del 1992 e non è quindi impugnabile, sia per la discrezionalità da cui l’attività di autotutela è connotata in questo caso, sia perché, altrimenti, si darebbe ingresso ad una inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (cfr. Cass. SSUU 3698/2009).
 
Ordinanza n. 2924 del 31 gennaio 2019 (udienza 20 dicembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Campanile Pietro – Est. Fracanzani Marcello M.
Esercizio del potere di autotutela – L’atto con il quale l’Amministrazione rifiuta di annullare un atto definitivo non è impugnabile ai sensi dell’art. 19 del DLgs n. 546 del 1992

Gli Ermellini con la sentenza n. 2394 del 29 gennaio 2019 hanno precisato che gli atti dell’Agenzia delle Entrate non devono essere necessariamente sottoscritti dal suo Direttore Generale, sia perché il Regolamento di amministrazione, art. 5, comma 1, approvato, in attuazione del DLgs n. 300 del 1999, art. 66, commi 2 e 3, con delibera del Comitato direttivo 30 novembre 2000, n. 4, attribuisce agli uffici locali le funzioni operative dell’Agenzia ed in particolare, la gestione dei tributi, l’accertamento e la riscossione e la trattazione del contenzioso, sia, infine, perché l’art. 6 dello Statuto dell’Agenzia, approvato con delibera del Comitato direttivo 13 dicembre 2000, n. 6, attribuisce al Direttore Generale il potere di delega, sia, infine, per la possibilità di conferimento di tale delega all’interno degli uffici finanziari; il principio di diritto, posto con riferimento ad un atto processuale ma valido anche con riferimento agli atti impositivi, è che l’atto sottoscritto dal delegato di firma, mero sostituto del delegante nell’esecuzione dell’adempimento materiale della firma, è da presumersi atto del delegante anche a fronte della contestazione sulla sussistenza della delega salvo che il contribuente eccepisca e provi la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio o comunque l’usurpazione del potere di sottoscrizione.

Sentenza n. 2394 del 29 gennaio 2019 (udienza 6 dicembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Di Iasi Camilla – Est. Mondini Antonio
Delega di firma – Gli atti dell’Agenzia delle entrate non devono essere necessariamente sottoscritti dal Direttore Generale – L’atto sottoscritto dal delegato si presume atto del delegante – Tale principio è valido sia con riferimento agli atti processuali, sia con riferimento agli atti impositivi – È onere del contribuente provare la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio o l’usurpazione del potere di sottoscrizione

I giudici di legittimità con l’ordinanza n. 33612 del 28 dicembre 2018 hanno precisato che in caso di accertamento bancario fondato sulle risultanze di indagini finanziarie il giudice è tenuto a individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo; la presunzione di riferibilità dei movimenti bancari ad operazioni imponibili si correla, infatti, ad una valutazione del legislatore di rilevante probabilità che il contribuente si avvalga del conto corrente bancario per effettuare rimesse e prelevamenti inerenti all’esercizio dell’attività d’impresa, onde alla presunzione di legge (relativa) non può contrapporsi una mera affermazione di carattere generale, né è possibile ricorrere all’equità; – al riguardo, non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sul proprio conto corrente, dovendo il contribuente a fronte delle contestazioni dell’Amministrazione Finanziaria fornire la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività (cfr. Cass. 4829/2015).

Ordinanza n. 33612 del 28 dicembre 2018 (udienza 14 novembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Manzon Enrico – Est. Succio Roberto
Accertamento bancario – Opera una presunzione di riferibilità dei movimenti bancari alle operazioni imponibili – Non è sufficiente una prova generica – Il contribuente è tenuto a fornire la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività

Nel processo tributario ricorre l’ipotesi di litisconsorzio necessario come da dal principio espresso dalle SSU della Suprema corte con la sentenza n. 14815 del 2008 – secondo cui i redditi delle società di persone si imputano automaticamente a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi (art. 5 TUIR) – la rettifica della dichiarazione dei redditi di una società di persone e le conseguenti rettifiche delle dichiarazioni dei redditi dei relativi soci si fondano su un accertamento unitario (salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali); cosicché in tali casi ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra tutti questi soggetti, con conseguente nullità assoluta, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, del giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.

Sentenza n. 33570 del 28 dicembre 2018 (udienza 17 settembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Greco Antonio – Est. Miglio Francesca
Società di persone – Imputazione dei redditi a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione – Le rettifiche della dichiarazione dei redditi della società e dei soci si fondano su un accertamento unitario – Il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – Ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario

I giudici del palazzaccio con l’ordinanza n. 29589 depositata il 16 novembre 2018 hanno statuito che la notifica a mezzo servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, anche nel processo tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione, nonché l’inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte, anche se risulti provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione.

Ordinanza n. 29589 del 16 novembre 2018 (udienza 23 ottobre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Chindemi Domenico – Est. Varrone Luca
Processo tributario – Notificazione del ricorso a mezzo del servizio postale – Mancata produzione dell’avviso di ricevimento – Insussistenza della conoscibilità legale dell’atto nonché inammissibilità del ricorso – Non rileva il fatto che risulti provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione

Per i giudici del palazzaccio, con la sentenza n. 24413 del 5 ottobre 20198, hanno chiarito che quando le operazioni poste in essere attraverso l’esercizio dell’autonomia negoziale non sono reali e volute, non si aggira un presupposto, ma si nasconde un presupposto già verificatosi e, in tal caso, non trova applicazione il divieto di abuso del diritto che si traduce in un principio generale antielusivo, ricadendo la fattispecie direttamente nell’evasione.

Sentenza n. 24413 del 5 ottobre 2018 (udienza 20 aprile 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Bruschetta Ernestino Luigi – Est. Gori Pierpaolo
Esercizio dell’autonomia negoziale – Quando le operazioni poste in essere non sono reali e volute, non si aggira un presupposto, ma lo si nasconde – Non trova applicazione il divieto di abuso del diritto, ma si configura direttamente evasione

I giudici di legittimità con l’ordinanza n. 23532 del 28 settembre 2018 hanno statuito che in tema di processo tributario, laddove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito.

Ordinanza n. 23532 del 28 settembre 2018 (udienza 4 giugno 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Frasca Raffaele – Est. Fichera Giuseppe
Processo tributario – Riproposizione in appello da parte dell’Amministrazione finanziaria delle stesse ragioni poste in primo grado a sostegno della legittimità dell’atto impositivo annullato – E’ assolto l’onere specifico di impugnazione ex articolo 53 del Dlgs n. 546 del 1992