Come ci si deve comportare nel caso in cui un professionista utilizzi lo stesso lavoratore per prestazioni rese sia in famiglia che in studio?
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16 Agosto, 2017
Il libretto di famiglia può essere utilizzato unicamente dalle persone fisiche, al di fuori dall’esercizio di attività professionali o d’impresa (comma 6 lettera a) art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 convertito in L. n. 96/2017, ed entro i limiti economici previsti, per assicurare i soggetti che svolgono prestazioni di lavoro occasionale esclusivamente per le seguenti attività:
- piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, pulizia o manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare.
In fase di registrazione l’utilizzatore privato sarà pertanto tenuto a dichiarare che nell’ambito della propria attività professionale o di impresa non venga fatto ricorso a prestazioni di lavoro occasionale.
Nel caso in cui l’utilizzatore voglia utilizzare la prestazione lavorative del medesimo prestatore sia in ambito privato familiare, che in ambito aziendale o professionale, dovrà necessariamente attivare due differenti rapporti, il primo tramite il libretto di famiglia, mentre il secondo attraverso il contratto di prestazione occasionale.
Category:
PrestO – Lavoro accessorio
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