La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 depositata il 9 aprile 2024, intervenendo in tema di esenzione IMU, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “… ai fini del trattamento esonerativo, rileva l’oggettiva classificazione catastale dell’immobile, per cui l’immobile iscritto come «ufficio-studio», con attribuzione della relativa categoria (A/10), è soggetto all’imposta, non ricorrendo l’ipotesi dell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 93 del 2008 (Cass. n. 4467 del 2017, n. 8017 del 2017). Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione, impugnare l’atto di classamento (Cass., Sez. 5, n. 7930 del 20/04/2016; Sez. 5, n. 1704 del 29/01/2016). …”
La vicenda ha riguardato un contribuente, a cui il Comune notificava un avviso di accertamento relativo al versamento dell’IMU di un immobile accatastato in A/10 e adibito ad abitazione principale. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (attualmente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado). I giudici di prime cure rigettano il ricorso del contribuente, il quale impugna la decisione. I giudici di appello riformando la sentenza di primo grado, accolgono l’appello del contribuente, affermando il suo diritto all’agevolazione con pagamento dell’aliquota ridotta. Il Comune, avverso la sentenza di appello propone ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
I giudici di legittimità accolgono il ricorso del Comune ribadendo che “… ai fini del trattamento esonerativo, è rilevante l’oggettiva classificazione catastale, con la conseguenza che è onere del contribuente, che richieda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento (Cass. Sez. 5, n. 10283/2019, Rv. 653370 – 01, Sez. 6 – 5, n. 11588/2017, Rv. 644170 – 01, precedenti resi in tema di presunta ruralità di fabbricati).
Sulla rilevanza dell’effettiva classificazione catastale anche in materia di IMU si è pronunciata la S.C. (Cass., Sez. 5, n. 34690/2022, Rv. 666398 – 01, in tema di fabbricati classificati o classificabili nelle categorie nelle categorie catastali da E/1 a E/9″).
Se, infatti, spetta all’Amministrazione tracciare il reticolo generale di riferimento delle classi catastali, viceversa, incombe alla parte privata, proprietaria dell’immobile, l’onere di provare i requisiti per una diversa e più corretta classificazione. Resta, in ogni caso, al giudice di merito procedere ad una differente classificazione dell’immobile alla luce di altri elementi comprovanti la natura e le caratteristiche del bene che impongano diversa classificazione rispetto a quelli indicati in comparazione (Cass. Sez. 6 – 5, n. 31239/2017, Rv. 646996 – 01). …”
Il Supremo consesso ha ritenuto necessario richiamare, oltre ai precedenti principi, anche “… un altro principio affermato in sede di legittimità (Cass. Sez. 5, n. 21332/2008, Rv. 604707 – 01), secondo cui non è conforme al dato normativo il principio per il quale l’oggettiva destinazione del bene ad abitazione principale è sufficiente per il riconoscimento dell’agevolazione, non essendo quest’ultima in alcun modo correlata al classamento catastale.
La S.C. ha ritenuto, invece, che la detrazione d’imposta per l’abitazione principale presuppone il classamento nella corrispondente categoria catastale, dalla quale e solo da essa, si desumono i valori per la determinazione dell’imposta.
In linea con quanto ora esposto il Collegio intende ribadire, dunque, che la detrazione d’imposta sull’abitazione principale costituisce un’agevolazione fiscale cui il contribuente ha diritto solo se abbia operato in conformità alle norme di legge che la prevedono. …”
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