La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 10663 depositata il 18 aprile 2024, intervenendo in tema di sequestro preventivo ed autoriciclaggio, ha ribadito il principio secondo cui “… in tema di sequestro preventivo, ricorre il “fumus” del delitto di autoriciclaggio nell’ipotesi di versamento di denaro, provento del delitto presupposto, presso un istituto bancario o per acquisti immobiliari, o mediante la realizzazione di una serie di fatturazioni per operazioni inesistenti, atteso che tali condotte realizzano in modi diversi ed efficienti la “sostituzione” del profitto del reato presupposto predetto, che assume diversa destinazione e transita nella disponibilità di altro soggetto giuridico o consente la confluenza di un bene immobile nel patrimonio, permettendo, inoltre, all’imputato di godere dei beni e denaro senza che sia immediatamente tracciabile la provenienza illecita, tra l’altro essendo irrilevante che l’operazione sia tracciabile, ricorrendo comunque un ostacolo all’individuazione del compendio delittuoso (Sez. 2, n. 35260 del 08/09/2021, Pari, Rv. 281942-01; Sez.2, n. 37754 del 07/12/2023, Melandri) …”
La vicenda ha visto protagonista un contribuente accusato dei reati di cui agli art. 3 ed 8 del d. lgs. n. 74 del 2000 (rispettivamente per dichiarazione fraudolente e fatture per operazioni inesistenti) e conseguente reato di autoriciclaggio di cui all’art. 648ter.1. Nei suoi confronti veniva emesso il decreto di sequestro preventivo dal giudice per le indagini preliminari n relazione all’imputazione per il delitto di autoriciclaggio. Avverso tale atto l’imputato presentava istanza di riesame. Il Tribunale del riesame rigettava l’istanza. L’imputato impugnava l’ordinanza del Tribunale del riesame con due distinti ricorsi, a mezzo dei due difensori, in cassazione.
I giudici di legittimità rigettano i ricorsi.
Gli Ermellini ribadiscono i principi secondo cui “… in tema di sequestro preventivo sussiste il fumus del delitto di autoriciclaggio nell’ipotesi di versamento di denaro (provento del delitto di appropriazione indebita nel caso esaminato) per estinguere debiti ed ipoteche immobiliari, atteso che tale condotta realizza la “sostituzione” del profitto del reato presupposto, che assume diversa destinazione e transita nella disponibilità di altro soggetto giuridico (esattamente come nel caso in esame), consentendo all’imputato di godere di beni liberi da vincoli reali (e nel caso di esame di affrontare i pesi che riguardano la gestione aziendale sia quanto al pagamento di debito erariale, che quanto all’adempimento di debiti verso i fornitori) (Sez. 2, n. 35260 del 0/09/2021, Pari, Rv. 21942-01). Ed è proprio il tema della sostituzione del profitto del profitto del reato presupposto ad essere elemento centrale e risolutivo nella valutazione del Tribunale, con il quale il ricorrente non si confronta, insistendo nel richiamo alla attività dissimulatoria, che non rappresenta elemento imprescindibile e necessario al fine di ritenere integrato il reato di autoriciclaggio oggetto di imputazione provvisoria.
In tal senso, si è anche chiarito che in tema di autoriciclaggio, la clausola di non punibilità di cui all’art. 648-ter.1, comma quarto, cod. pen. (attualmente prevista al comma quinto della medesima norma) non opera in favore dell’autore del delitto presupposto che, avendo conseguito profitti illeciti in denaro, effettui sia operazioni di movimentazione bancaria, sia plurimi acquisti di beni mobili ed immobili anche a sé intestati, posto che, in tal modo, ostacola l’accertamento dell’origine illecita delle somme di denaro impiegate (Sez. 2, n. 4855 del 22/12/2022, dep. 2023, Guido, Rv. 284390-01). …”
Il Supremo consesso, inoltre, conferma i principi di diritto secondo cui “… in tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, la lecita vestizione delle somme, dei beni o delle altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, derivando da una successiva condotta di impiego, sostituzione o trasferimento, costituisce il risultato empirico dell’attività delittuosa “ed è proprio in forza di tale variegata condotta che le risorse di provenienza delittuosa, pur essendo legate da un nesso di derivazione causale con il delitto presupposto, assumono una diversa veste giuridica naturalistica, in quanto dotate – a seguito dell’operata trasformazione – di una loro autonoma individualità sia per causa che per effetto”. Ne consegue, quindi, un fenomeno di “autonomizzazione” di quella che “da un punto di vista economico potrebbe qualificarsi come la provvista del “nuovo illecito trasformativo”, non soltanto della res in quanto tale, ma anche della sua stessa destinazione funzionale che muta da quella originaria” (Sez. 2, n. 37754 del 07/12/2023, Melandri; Sez. 2, n. 6024 del 09/01/2024, Albanese, Rv. 285933-01) …”
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