Per l’anno 2024 le LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA) e rimasto invariata la scadenza periodica trimestrale per l’invio telematico. Tale adempimento ha subito alcune modifiche apportate sia dal D. Lgs. n. 1 del 2024 che dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 125654 del 14 marzo 2024.
Le novità sul modello LIPE
Le principali modifiche disposte dal provvedimento el Direttore dell’Agenzia entrate n. 125654 del 2024 le seguenti modifiche al modello LIPE:
- sostituita l’informativa sul trattamento dei dati personali;
- la descrizione del rigo VP10 è sostituita con “Versamenti auto F24 elementi identificativi”;
- nel modello e nelle istruzioni il riferimento ad euro 25,82, ovunque presente, è sostituito da 100,00 euro;
- alla pagina 6 delle istruzioni nel paragrafo dedicato agli eventi eccezionali, è eliminato il codice 2;
- alla pagina 7 delle istruzioni, in corrispondenza del rigo VP10 il titolo è sostituito da “Versamenti auto F24 elementi identificativi”, inoltre il primo periodo è sostituito da “Indicare l’ammontare complessivo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli effettuati utilizzando nel modello F24 elementi identificativi gli appositi codici tributo (decreto – legge n. 262/2006)”;
- nelle specifiche, l’elemento “VersamentiAutoUE”, ovunque ricorra, è sostituito da “VersamentiAuto”;
- alla pagina 11 delle specifiche tecniche, in corrispondenza dell’elemento “AnnoImposta”, nella colonna “Controlli” le parole “di 2017” sono sostituite dalle seguenti “o uguale di (Anno Invio comunicazione -1)”;
- alla pagina 12 delle specifiche tecniche, in corrispondenza dell’elemento “DataImpegno”, nella colonna “Controlli” la data “1/01/2017” è sostituita dalla seguente “1/01/ (Anno Invio comunicazione -4)”;
- alla pagina 13 delle specifiche tecniche, in corrispondenza dell’elemento “EventiEccezionali”, nella colonna “Valori ammessi” le parole “o 2” sono soppresse e nella colonna “Controlli” le parole “Non può assumere valore 2 se l’elemento AnnoImposta è maggiore di 2022” sono soppresse; in corrispondenza dell’elemento “DebitoPrecedente”, nella colonna “Controlli” dopo la parola “25,82” sono inserite le seguenti “se l’elemento AnnoImposta = 2023, altrimenti deve essere” minore o uguale a 100 euro e sono altresì aggiunti i seguenti punto elenco “l’elemento Mese è uguale a 1 o 12” e ”l’elemento Trimestre è uguale a 1 o 4 o 5”.
Il decreto legislativo n. 1 del 2024, in attuazione della delega conferita al Governo con Legge 9 agosto 2023 numero 111, entrato in vigore il 13 gennaio 2024 all’articolo 9, l’aggiornamento della soglia prevista per il versamento minimo dell’IVA periodica, che passa da 25,82 a 100 euro.
Soggetto obbligati all’invio delle LIPE per l’anno 2024
Devono compilare ed inviare telematicamente le LIPE, che riportano i dati delle liquidazioni periodiche IVA, tutti i soggetti IVA.
In altri termini, ai sensi dell’art. 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (introdotto dall’art. 4, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225), tutti gli operatori economici IVA residenti o stabiliti in Italia:
- Esercenti attività di impresa, arte o professione abituale (art. 4 e 5 DPR n. 633/72);
- Le società di persone, le società di capitali e gli enti stabiliti in Italia;
- Le stabili organizzazioni in Italia di società estere;
- I soggetti esteri che operano in Italia con rappresentante fiscale ex art. 13, co. 3 del DPR n. 633/72;
- I soggetti esteri che operano in Italia con identificazione diretta ex art. 35-ter. del DPR n. 633/72.
L’obbligo di invio della LIPE sussiste anche nell’ipotesi in cui va riportato un credito proveniente dal trimestre precedente ed anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.
Soggetti esonerati
I soggetti passivi esonerati dall’invio telematico delle LIPE sono quelli indicati dall’art. 21-bis, co. 3 del D.L. n. 78/10. Di seguito si elencano i suddetti soggetti:
- Soggetti che aderiscono al regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, del la Legge n. 190/2014;
- Contribuenti minimi, ai sensi dell’art. 27, comma 1 e 2, del D.L. n. 98/2011;
- Soggetti passivi che effettuano esclusivamente operazioni esenti IVA;
- Enti associativi che hanno optato per il regime di determinazione del reddito e dell’IVA secondo i criteri forfetari di cui alla Legge. n. 398/1991;
- Inoltre, i contribuenti esonerati dalle liquidazioni periodiche IVA;
- Soggetti esclusi dalla presentazione della Dichiarazione IVA annuale;
- Soggetti che non hanno effettuato operazioni nel periodo di imposta e che non dispongono crediti d’imposta da fruire.
- I produttori agricoli esoneri dagli adempimenti, ai sensi dell’art. 34, co. 6 del DPR n. 633/72;
- Gli esercenti attività di giochi, intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al DPR n. 640/72, esonerati dagli adempimenti IVA, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
- quando nelle LIPE non vi sono dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva).
Contenuto della LIPE
Nel modello LIPE vanno riportati i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 1-bis, del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli artt. 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma.
L’invio telematico delle Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE) avviene attraverso la preparazione di un file xml sulla base delle specifiche tecniche e che, in particolare, contenga:
- I dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione
- I dati delle operazioni di liquidazione Iva effettuate nel trimestre di riferimento
- I dati dell’eventuale dichiarante.
Per l’invio telematico il file xml dovrà essere:
- sottoposto al controllo, mediante l’apposita funzione interna allo stesso portale;
- firmato, attraverso la funzione Sigillo presente nel portale fatture e corrispettivi;
- l’invio telematico.
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di alcuni contribuente le le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni trimestrali.
La sperimentazione, con il provvedimento del 12 gennaio 2023, è stata estesa anche a:
- soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell’IVA;
- soggetti che applicano uno specifico metodo per la determinazione dell’IVA ammessa in detrazione, ad esempio, i produttori agricoli o chi svolge attività agricole connesse o gli agriturismi;
- soggetti che sono stati sottoposti a fallimento o liquidazione coatta amministrativa.
Tutti i soggetti richiamati hanno la possibilità di accedere al proprio cassetto fiscale e convalidare le bozze dei registri IVA, oppure modificare e integrare i dati indicati.
Compilazione quadro VP
I dati da riportare nel quadro VP sono gli elementi contabili delle liquidazioni periodiche. Pertanto nel quadro VP vanno riportati sia i dati degli importo rilevanti ai fini IVA che la relativa Imposta sia delle operazioni attive che passive.
Ai sensi dell’articolo 54-bis del dpr 26 ottobre 1972, n. 633 l’imposta a debito risultante dalla LIPE, se non è stata versata, previo invio della cosiddetta comunicazione di irregolarità, sarà direttamente posta in riscossione dall’Agenzia delle entrate.
Di seguito le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione del quadro VP
Rigo VP2 – Totale operazioni attive
Indicare l’ammontare complessivo delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto dell’IVA, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell’IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.) annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis (vanno, invece, indicate le operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18, 19 e terzo comma dell’art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di fatturazione e registrazione). Si evidenzia, inoltre, che nel presente rigo devono essere comprese anche le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli artt. da 7 a 7-septies per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura in base alle disposizioni contenute nell’art. 21, comma 6-bis. Nel rigo deve essere compreso anche l’imponibile relativo alle operazioni attive per le quali l’imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario.
Rigo VP3 – Totale operazioni passive
Indicare l’ammontare complessivo degli acquisti all’interno, intracomunitari e delle importazioni relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, al netto dell’IVA, annotate nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti di cui all’art. 25, ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi. Nel rigo vanno compresi, altresì, gli acquisti ad esigibilità differita, nonché quelli con IVA indetraibile. Si precisa che nel rigo vanno anche compresi gli acquisti intracomunitari non imponibili di cui all’art. 42, comma 1, del decreto legge n. 331 del 1993 (inclusi quelli effettuati senza pagamento dell’imposta con utilizzo del plafond di cui all’art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28), nonché quelli di cui all’art. 40, comma 2, dello stesso decreto legge (triangolare comunitaria con intervento dell’operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente).
ATTENZIONE L’imposta relativa a particolari tipologie di operazioni per le quali la stessa, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti intracomunitari, art. 17, commi 2, 5, 6 e 7 e art. 17-ter se la relativa imposta ha partecipato alla liquidazione periodica), ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte (es. art. 74, primo comma, lett. e), art. 74-ter, comma 8), deve essere compresa, quale IVA esigibile, nel rigo VP4 e, quale IVA detratta, nel rigo VP5. Tale modalità di compilazione vale anche con riferimento alle importazioni di materiale d’oro, di prodotti semilavorati in oro e le importazioni d’argento puro per le quali l’imposta non viene versata in dogana, ma assolta mediante contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri di cui agli artt. 23 (o 24) e dell’art. 25.
Rigo VP4 – IVA esigibile
Indicare l’ammontare dell’IVA a debito, relativa alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l’esigibilità, ovvero relativa ad operazioni effettuate in precedenza per le quali l’imposta è diventata esigibile nello stesso periodo, annotate nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione.
Rigo VP5 – IVA detratta
Indicare l’ammontare dell’IVA relativa agli acquisti registrati per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione per il periodo di riferimento. Nel rigo va indicata, altresì, l’imposta relativa agli acquisti effettuati dai soggetti che si avvalgono del regime dell’IVA per cassa di cui all’art. 32-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, registrati in precedenti periodi, per i quali si è verificato il diritto alla detrazione. Il relativo imponibile non va, invece, riportato nel rigo VP3 in quanto già indicato nella Comunicazione del periodo di registrazione degli acquisti. Contribuenti che adottano particolari regimi di determinazione dell’imposta I contribuenti che adottano, per obbligo di legge o per opzione, speciali criteri di determinazione dell’imposta dovuta ovvero detraibile (ad esempio regime speciale agricolo, agriturismo, ecc.) devono indicare nel rigo VP4 (IVA esigibile) e nel rigo VP5 (IVA detratta) l’imposta risultante dall’applicazione dello speciale regime di appartenenza. Nelle ipotesi in cui il particolare regime adottato non preveda la detrazione dell’imposta (ad esempio, regime dei beni usati), il rigo VP5 non deve essere compilato in relazione alle operazioni alle quali detto regime si applica. Il credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore in caso di passaggio dal regime speciale dell’agricoltura di cui all’art. 34 a quello ordinario va ricompreso nel rigo VP5 (IVA detratta).
Rigo VP6 – IVA dovuta o a credito
Indicare nella colonna 1 l’ammontare della differenza tra i righi VP4 e VP5 nel caso in cui tale differenza sia positiva. In caso contrario, riportare in colonna 2 il valore assoluto della predetta differenza.
Rigo VP7 – Debito periodo precedente non superiore a 100 euro
Indicare l’eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore a 100 euro.
Rigo VP8 – Credito periodo precedente
Indicare l’ammontare dell’IVA a credito computata in detrazione, risultante dalla liquidazione precedente dello stesso anno solare (senza considerare i crediti chiesti a rimborso o in compensazione mediante presentazione del modello IVA TR). Si evidenzia che il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 per il periodo di riferimento (VP1).
Rigo VP9 – Credito anno precedente
Indicare l’ammontare del credito IVA compensabile, ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, risultante dalla dichiarazione annuale dell’anno precedente, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare. Nella particolare ipotesi in cui il contribuente intenda “estromettere” dalla contabilità IVA (per la compensazione tramite modello F24) una parte o l’intero ammontare del credito IVA compensabile risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente, già precedentemente indicato nel rigo VP9 e non ancora utilizzato, deve compilare il rigo VP9 della presente Comunicazione riportando l’importo del credito da estromettere preceduto dal segno meno. Nel presente rigo va indicato anche il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l’Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso per la quota dello stesso utilizzata (a seguito di autorizzazione dell’Ufficio) in sede di liquidazione periodica (vedasi il d.P.R. 10 novembre 1997, n. 443 e la circolare n. 134/E del 28 maggio 1998). Si evidenzia che il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 per il periodo di riferimento (VP1).
Rigo VP10 – Versamenti auto F24 elementi identificativi
Indicare l’ammontare complessivo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli effettuati utilizzando nel modello F24 elementi identificativi gli appositi codici tributo (decreto-legge n. 262/2006). In particolare, devono essere indicati i versamenti relativi a cessioni avvenute nel periodo di riferimento (rigo VP1), anche se effettuati in periodi precedenti.
Rigo VP11 – Crediti d’imposta
Indicare l’ammontare dei particolari crediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello F24. Rigo VP12 – Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali Indicare l’ammontare degli interessi dovuti, pari all’1%, calcolati sugli importi da versare ai sensi dell’art. 7 d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, relativamente alla liquidazione del trimestre. Questo rigo non deve essere compilato dai contribuenti trimestrali di cui al citato art. 7, relativamente al 4° trimestre (vedi paragrafo “Contribuenti con liquidazioni trimestrali”).
Rigo VP13 – Acconto dovuto
Indicare l’ammontare dell’acconto dovuto, anche se non effettivamente versato. Il rigo deve essere compilato dai contribuenti obbligati al versamento dell’acconto ai sensi dell’art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e successive modificazioni. Qualora l’ammontare dell’acconto risulti inferiore a euro 103,29, il versamento non deve essere effettuato e pertanto nel rigo non va indicato alcun importo. La casella metodo deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto:
• “1” storico;
• “2” previsionale;
• “3” analitico – effettivo;
• “4” soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera.
Si evidenzia che nel caso di ente o società controllato partecipante alla liquidazione IVA di gruppo, uscito dal gruppo dopo la data del 27 dicembre (termine finale stabilito per il versamento dell’acconto IVA) a seguito, ad esempio, di incorporazione da parte di società esterna, deve essere compreso nel presente rigo della Comunicazione della società incorporante relativa al mese di dicembre anche il credito derivante dall’importo dell’acconto dovuto dall’ente o società controllante per l’ente o società controllato incorporato.
Rigo VP14 – IVA da versare o a credito
Indicare in colonna 1 l’importo dell’IVA da versare (anche se non versata in quanto non superiore a 100 euro), o da trasferire all’ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell’IVA di gruppo, pari al risultato della seguente formula, se positivo:
(VP6, col. 1 + VP7 + VP12) – (VP6, col. 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13, col. 2)
In colonna 2 indicare l’importo dell’IVA a credito, o da trasferire all’ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell’IVA di gruppo, pari al risultato della seguente formula, se positivo:
(VP6, col. 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13, col. 2) – (VP6, col. 1 + VP7 + VP12)
Si avverte che tale rigo non deve essere compilato dai contribuenti trimestrali di cui all’art. 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, relativamente al 4° trimestre (vedi paragrafo “Contribuenti con liquidazioni trimestrali”).
LIPE 2024: il calendario delle scadenze
L’invio delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) va effettuato o direttamente dal contribuente oppure mediante un intermediario abilitato.
Le scadenze per l’invio delle LIPE del 2024, variano a seconda del periodo di riferimento, sono le indicate nella tabella riassuntiva di seguito riportata.
Periodo di riferimento | Versamento IVA | Invio telematico LIPE |
---|---|---|
gennaio | 16 febbraio 2024 | 31 maggio 2024 |
febbraio | 18 marzo 2024 | 31 maggio 2024 |
marzo | 16 aprile 2024 | 31 maggio 2024 |
1° trimestre | 16 maggio 2024 | 31 maggio 2024 |
aprile | 16 maggio 2024 | 30 settembre 2024 |
maggio | 17 giugno 2024 | 30 settembre 2024 |
giugno | 16 luglio 2024 | 30 settembre 2024 |
2° trimestre | 20 agosto 2024 | 30 settembre 2024 |
luglio | 20 agosto 2024 | 2 dicembre 2024 |
agosto | 16 settembre 2024 | 2 dicembre 2024 |
settembre | 16 ottobre 2024 | 2 dicembre 2024 |
3° trimestre | 16 novembre 2024 | 2 dicembre 2024 |
ottobre | 18 novembre 2024 | 28 febbraio 2025 |
novembre | 16 dicembre 2024 | 28 febbraio 2025 |
dicembre | 16 gennaio 2025 | 28 febbraio 2025 |
4° trimestre | 17 marzo 2025 | 28 febbraio 2025 |
Per il 4° trimestre la LIPE può essere sostituita dall’invio della dichiarazione IVA, con la compilazione del quadro VP, da comunicare entro la fine del mese di febbraio
LIPE sanzioni per omissioni, incompletezza o infedeltà
La sanzione variare da un minimo di 500 euro a un massimo di 2.000 euro, come stabilito dall’art. 11, comma 2-ter del D.Lgs. n. 471/1997 per le ipotesi di omissione, incompletezza o infedeltà nella comunicazione LIPE. Per tali violazioni la sanzione può essere ridotta del 50% qualora si proceda alla correzione degli errori entro 15 giorni dalla scadenza.
Trova applicazione l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472/1997 , anche alla luce della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 104/E/2017. In particolare:
- se la correzione viene effettuata prima della presentazione della dichiarazione IVA, è necessario inviare la comunicazione corretta;
- se la correzione viene effettuata insieme alla dichiarazione IVA o successivamente, non è necessario inviare nuovamente la comunicazione errata.
Tabella: sanzioni ridotte con ravvedimento in caso di errata o ritardata comunicazione LIPE
DATA REGOLARIZZAZIONE | RIDUZIONE SANZIONE | SANZIONE IN EURO |
---|---|---|
ENTRO 15 GIORNI DALLA DATA DELL’OMISSIONE O ERRORE | 1/9 di 250 euro | 27,78 |
ENTRO 90 GIORNI DALLA DATA DELL’OMISSIONE O ERRORE | 1/9 di 500 euro | 55,56 |
ENTRO UN ANNO DALL’OMISSIONE O ERRORE | 1/8 di 500 euro | 62,50 |
ENTRO 2 ANNI DALL’OMISSIONE O ERRORE | 1/7 di 500 euro | 71,43 |
OLTRE 2 ANNI DALL’OMISSIONE O ERRORE | 1/6 di 500 euro | 83,33 |
DOPO LA CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE | 1/5 di 500 euro | 100,00 |
Compilazione del modello F24 per il versamento delle sanzioni
Il versamento della sanzione ridotta per la violazione LIPE a seguito dell’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso va effettuato a mezzo del modello F24. Il modello F24 va compilato nella sezione “Erario“, riportando il codice tributo 8911 nel campo ANNO va riportato l’anno della violazione.
Compilazione modello F24 sanzioni LIPE
CODICE TRIBUTO SANZIONE LIPE | RATEAZIONE/REGIONE/PROV. | ANNO DI RIFERIMENTO VIOLAZIONE | IMPORTO A DEBITO DA VERSARE |
---|---|---|---|
CODICE “8911” | – | ANNO 2024 | 27,80 euro |
LIPE: regolarizzazione mediante compilazione del quadro H
Come chiarito dalla risoluzione n. 204/E del 2017 per integrare o correggere oppure inviare i dati omessi, incompleti o errati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA è possibile mediante la compilazione del quadro VH della dichiarazione annuale IVA.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate vanno riportati nel quadro H tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione anche qualora questi ultimi siano indicati nel quadro VP della dichiarazione annuale IVA.
Come previsto dalle istruzioni della dichiarazione nei righi VH1-VH17 del quadro VH va indicato l’ammontare dell’IVA a debito ovvero dell’IVA a credito risultante dalle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) che andavano riportati nelle colonne 1 e 2 del rigo VP14 del quadro VP , nonché l’ammontare dell’acconto dovuto e il codice corrispondente al metodo utilizzato per la sua determinazione.
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