La Corte di Cassazione. sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8642 depositata il 2 aprile 2024, intervenendo in tema di sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti pubblici, ha confermato la legittimità della sanzione disciplinare per mancato controllo precisando che “… il dovere di «sovrintendere, nell’esercizio del proprio potere direttivo, al corretto svolgimento dell’attività del personale, anche di livello dirigenziale, assegnato alla struttura, nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare» (art. 5 c.c.n.l. cit.) non può non implicare quello di controllare il processo lavorativo e l’operato del personale a esso addetto, guidandone, con direttive di carattere generale, le attività, tra cui quelle di data entry riguardanti, appunto, gli accertamenti di infrazioni rilevate con le apparecchiature autovelox (qui oggetto dell’inserimento con codice errato nel sistema “Prosa”); il che comporta, come rettamente rilevato dal giudice d’appello, a fronte della riscontrata «tolleranza di irregolarità di servizio» o della configurabilità del «grave danno all’ente», l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio «con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni fino a un massimo di 6 mesi» (così come previsto dall’art. 7, comma 8, del c.c.n.l., cit.); …”
La vicenda ha riguardato un dirigente comunale del settore “Procedure sanzionatorie e Traffico della Polizia Locale” a cui, alla conclusione della procedura disciplinare, era stata comminata la sanzione di un mese di sospensione senza retribuzione per mancato controllo e omessa vigilanza sulle procedure di data entry che avevano determinato, per difetto di registrazione del sistema, la mancata notifica di un numero rilevante di atti (1511 verbali d’accertamento prescritti e 2244 tardivamente caricati) con connesso grave danno economico. Il dirigente impugnava la sanzione irrogata. Il Tribunale adito rigettava la domanda del dirigente. Avverso tale decisione veniva proposto, dal dipendente, appello. La Corte territoriale confermava la decisione del locale Tribunale e rilevava che all’epoca della messa in funzione dei nuovi autovelox, il ricorrente, era il dirigente responsabile; la scoperta degli erronei inserimenti nel sistema era stata frutto di un casuale controllo di altri operatori della polizia locale. Ricorreva in cassazione, la dirigente, con ricorso fondato su due motivi.
I giudici di legittimità dichiaravano inammissibile il ricorso.
Gli Ermellini, oltre a ritenere fondato quanto affermato dalla Corte di appello che rientravano tra i compiti del dirigente il controllo sull’operato dei propri sottoposti e l’adozione di direttive di carattere generale, ha anche affermato, sulla proporzionalità della sanzione, che “… il giudizio di proporzionalità è devoluto al giudice di merito (ex pluribus: Cass. n. 8293 del 2012; Cass. n. 7948 del 2011; Cass. n. 24349 del 2006; Cass. n. 3944 del 2005; Cass. n. 444 del 2003). La valutazione in ordine alla suddetta proporzionalità, implicante inevitabilmente un apprezzamento dei fatti storici che hanno dato origine alla controversia, è ora sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi ovvero manifestamente ed obiettivamente incomprensibili (in termini v. Cass. n. 14811 del 2020); tale pronuncia ribadisce, poi, che in caso di contestazione circa la valutazione sulla proporzionalità della condotta addebitata – che è il frutto di selezione e di valutazione di una pluralità di elementi – la parte ricorrente, per ottenere la cassazione della sentenza impugnata, non solo non può limitarsi ad invocare una diversa combinazione di detti elementi o un diverso peso specifico di ciascuno di essi, ma con la nuova formulazione del n. 5 dell’art. 360, deve denunciare – beninteso, entro i limiti della cd. “doppia conforme” – l’omesso esame di un fatto avente, ai fini del giudizio di proporzionalità, valore decisivo, nel senso che l’elemento trascurato avrebbe condotto ad un diverso esito della controversia con certezza e non con grado di mera probabilità (cfr. Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 20817 del 2016). …”