La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una serie di situazioni in cui non trovano applicazione gli ISA. Infatti il comma 6 dell’articolo 9 bis del decreto legge n. 50 del 2017, convertito dalla Legge numero 96 del 21 giugno 2017, stabilisce che gli indici non si applicano ai periodi d’imposta nei quali il contribuente:
- l’inizio dell’attività;
- la cessazione dell’attività;
- il non normale svolgimento dell’attività;
- il superamento del limite dei ricavi previsto per l’applicazione dei modelli statistici.
Il successivo comma 7 prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.
Anche per il periodo di imposta 2023 sono state, con la pubblicazione dei modelli ISA 2024 e dei modelli Redditi 2024, identificate le cause di esclusione ISA.
Le istruzioni di compilazione dei modelli ISA 2024 e quelle del modello Redditi SC 2024 riportano 14 cause di esclusione, in particolare dalle istruzioni del modello Redditi SC 2024 si individuano i 14 codici di esclusione da utilizzare nella colonna 2 del rigo RF1 del medesimo modello.
I 14 codici di esclusione sono indicati di seguito:
- inizio dell’attività nel corso del periodo di imposta: si applica al periodo di imposta in cui il contribuente ha aperto la partita IVA, a prescindere dall’effettivo inizio dell’attività aziendale e dall’attivazione dell’impresa in CCIAA.
- cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta: per la persona fisica il periodo di cessazione dell’attività è quello in cui questi chiude la propria posizione IVA; per una società soggetta a liquidazione, in conseguenza della quale avviene la scissione del periodo di imposta
- ammontare di ricavi superiore a 5.164.569 di euro.
- periodo di non normale svolgimento dell’attività.
- contribuenti in regime forfetario, contribuenti in regime dei minimi e, in generale, contribuenti che “che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari”: i contribuenti che dichiarano il reddito attraverso il quadro LM del modello Redditi PF non dovranno esporre un codice di esclusione ISA, in quanto il quadro non ne prevede la compilazione; codice che, invece, servirà agli altri contribuenti che determinano il reddito con modalità non analitiche.
- “i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA e, quindi, da quella prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata”.
- “esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati”: in questo caso deve essere compilato e trasmesso il modello ISA di riferimento.
- “Enti del Terzo Settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’art. 80 del Decreto Legislativo numero 117 del 3 luglio 2017”.
- “Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86 del Decreto Legislativo numero 117 del 3 luglio 2017”.
- imprese sociali.
- “società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi”.
- “imprese che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di Trasporto con taxi – codice attività 49.32.10 e di Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente – codice attività 49.32.20”.
- corporazioni dei piloti di porto.
- soggetti partecipanti a un gruppo IVA: in questo caso deve comunque essere compilato e trasmesso il modello ISA di riferimento.
Le istruzioni dei Modelli ISA si soffermano sul concetto di “non normale svolgimento dell’attività” in espressione che si presta ad un certo grado di indeterminazione. Per cui nelle suddette istruzioni vengono riportate una serie di casi “a titolo esemplificativo”, non esaustivo,
indicative di uno svolgimento non normale dell’attività, che possono essere:
- il periodo d’imposta in cui la società si trova in stato di liquidazione ordinaria, di liquidazione coatta amministrativa, o di fallimento;
- il periodo d’imposta in cui l’impresa non ha ancora iniziato l’attività prevista dall’oggetto sociale;
- il periodo d’imposta in cui l’attività non è stata esercitata in conseguenza della ristrutturazione dei locali aziendali;
- il periodo d’imposta in cui l’imprenditore, persona fisica o società, cede in affitto l’unica azienda;
- il periodo d’imposta in cui il contribuente sospende l’attività aziendale e ne dà pubblicità, in favore dei terzi, attraverso comunicazione in CCIAA;
- la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata, sempre che le due attività non siano ricomprese nel medesimo ISA;
- per i professionisti il periodo d’imposta in cui l’attività è stata interrotta, per la maggior parte dell’anno, in conseguenza di provvedimenti disciplinari;
- il periodo d’imposta in cui sono avvenuti eventi sismici.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- ISA il sistema per selezionare i contribuenti da sottoporre ai controlli e cause di esclusione
- Cause di esclusione dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) - Risposta 18 ottobre 2019, n. 418 dell'Agenzia delle Entrate
- Cause di esclusione ISA - Risposta 11 novembre 2019, n. 479 dell'Agenzia delle Entrate
- ISA 2023: cause di esclusione
- Tribunale Amministrativo Regionale di Roma, sezione I-ter, sentenza n. 9483 depositata il 17 luglio 2019 - Nella materia del riconoscimento della dipendenza da cause di servizio delle infermità o patologie sofferte dal pubblico dipendente, la…
- Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza n. 1482 depositata il 10 febbraio 2023 - Non può ritenersi sussistente la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, in quanto tale principio va inteso nel senso che l’esclusione dalla…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Autoriciclaggio: in tema di sequestro preventivo s
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 10663 depositata il 1…
- La prova rigorosa del pagamento della retribuzione
La prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, i…
- Imposta di registro: non va applicata sulle clauso
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 3466 depositata i…
- Le perdite su crediti derivanti da accordi transat
Le perdite su crediti derivanti da accordi transattivi sono deducibili anche se…
- L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore d
L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore di lavoro di comunicare il licenziame…