La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10663 depositata il 19 aprile 2024, intervenendo in tema di onere della prova del pagamento della retribuzione ha riaffermato il principio secondo cui “… una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell’accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore (Cass. n. 4512 del 1992) …”
La vicenda ha riguardato un ex dipendente di una società di trasporti, il quale al fine di ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto riportato nell’ultima busta paga del rapporto di lavoro, presentava ricorso per decreto ingiuntivo. Il Tribunale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo accoglieva la domanda del lavoratore. Avverso la sentenza di primo grado veniva proposto appello. La Corte Territoriale confermava la sentenza impugnata ritenendo che erano stati raccolti significativi elementi indiziari (ampia durata effettiva delle collaborazioni, fatturazione presente in tutti gli anni del periodo, alto numero e significativa frequenza di fatture emesse anno per anno e complessivamente, riferimento dei documenti agli affari svolti in un determinato arco di tempo, percezione del compenso in relazione al buon fine degli affari promossi, entità rilevante nell’ammontare medio annuo dei compensi) che deponevano per la stabilità e la continuità del rapporto di collaborazione. La società di trasporti, avverso la sentenza di appello proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
I giudici di legittimità dichiaravano inammissibile il ricorso.
Gli Ermellini ribadiscono che “… L’obbligo, previsto a carico del datore di lavoro dall’art. 1 della legge 5 gennaio 1953 n. 4, di consegnare ai lavoratori dipendenti all’atto della corresponsione della retribuzione un prospetto contenente l’indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, non attiene alla prova dell’avvenuto pagamento, per la quale non sono sufficienti le annotazioni contenute nel prospetto stesso, ove il lavoratore ne contesti la corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata, l’onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente, spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti (Cass. n. 1150 del 1994). …”