La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10734 depositata il 22 aprile 2024, intervenendo in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e tentativo di conciliazione, ha affermato che “… Il dettato normativo del terzo periodo del comma 6 dell’art. 7 L. n. 604/1966 (“Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore”) delinea una condizione legale (sospensiva) ed un termine (dilatorio); di talché, una volta avveratasi la prima o scaduto il secondo, il datore di lavoro “può comunicare il licenziamento al lavoratore”. …”
La vicenda ha riguardato una lavoratrice a cui, il proprio datore di lavoro, notificava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole. Il Tribunale adito accoglieva le doglianze della ricorrente dichiarando nullo il licenziamento. Avverso tale decisione il datore di lavoro proponeva appello. La Corte territoriale in parziale accoglimento del reclamo proposto e, in riforma di tale sentenza, dichiarava risolto tra le parti il rapporto lavorativo, stante che la volontà di interrompere il rapporto era contenuta nel verbale scritto e firmato da entrambe le parti a conclusione della procedura ex art. 7 L. n. 604/1966 – ma, dall’altro, violato il principio di correttezza e buona fede rispetto alla scelta della lavoratrice da licenziare. La lavoratrice impugnò. con ricorso in cassazione fondato su sei motivi, la sentenza di appello.
I giudici di legittimità rigettano il ricorso principale e dichiarano inammissibile quello incidentale.
Per gli Ermellini “... il dato letterale della previsione, cui innanzitutto e principalmente occorre attenersi in ossequio all’art. 12 preleggi, depone nel senso che il legislatore (delegato) nel novellare l’art. 7 l. n. 604/1966 abbia attribuito rilievo al fatto obiettivo del fallimento del tentativo di conciliazione piuttosto che al dato cronologico e formale della chiusura del “verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione”, cui si riferisce il successivo comma 8 dello stesso art. 7 cit.
Invero, detto verbale può senz’altro attestare l’esito del tentativo di conciliazione e, per quanto qui interessa, il suo fallimento, ma appunto per questo documenta un dato logicamente e giuridicamente distinto ed anteriore al momento della chiusura della relativa verbalizzazione.
Inoltre, sempre il tenore testuale della disposizione non impone che la comunicazione del licenziamento, consentita al datore di lavoro “Se fallisce il tentativo di conciliazione”, debba intervenire in un contesto differente e successivo a quello del verbale suddetto. …”
Per il Supremo consesso l’interpretazione della norma in oggetto “… è conforme alla ratio evidente della disposizione specifica che, nell’ambito di una trama normativa che ha inteso procedimentalizzare il potere datoriale di recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo (cfr. in proposito Cass. n. 22212/2020), vuole solo consentire al datore di lavoro di comunicare il licenziamento, una volta appunto che sia fallito il tentativo di conciliazione che gli è ora imposto di chiedere di percorrere oppure dopo che sia decorso il termine entro il quale la direzione territoriale del lavoro deve trasmettere alle parti la convocazione per l’incontro a fini conciliativi su richiesta del datore di lavoro. Quando si sia verificato l’uno o l’altro di tali presupposti, d’altronde, alcuna esigenza di tutela degli interessi del lavoratore potrebbe plausibilmente giustificare l’assunto che la comunicazione del licenziamento al lavoratore debba necessariamente intervenire in un contesto distinto dal verbale redatto in sede d’incontro davanti alla commissione apposita, a patto beninteso che per la comunicazione del licenziamento già espressa in quella sede siano osservate le ulteriori prescrizioni in tema di licenziamento, a cominciare da quella della forma scritta ex art. 2, comma 1, l. n. 604/1966. …”