Versamenti bancari con valore presuntivo nei confronti di tutti i contribuenti al quale compete l’onere della prova contraria
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30 Agosto, 2019
I giudici di legittimità con l’ordinanza n. 29572 depositata il 16 novembre 2018 intervenendo in tema d’imposte sui redditi ha statuito che la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l’art. 32, comma 1, n. 2, del DPR n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all’esito della sentenza della Corte Cost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (cfr. Cass., 1519/2017).
Ordinanza n. 29572 del 16 novembre 2018 (ud 17 ottobre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Campanile Pietro – Est. Guida Riccardo
Articolo 32, comma 1, n. 2, del Dpr 600/1973 – Presunzione legale relativa alla disponibilità del maggior reddito – Sentenza della Corte Costituzionale 228/2014 – I prelievi hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito d’impresa – I versamenti hanno valore presuntivo nei confronti di tutti i contribuenti – Spetta ai contribuenti dimostrare che le operazioni sono già incluse nel reddito o sono irrilevanti
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FAQs – tributi
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