CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 20540 depositata il 17 luglio 2023 – La deduzione del vizio di falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma, c.c., suppone allora un’attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito – assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato – risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza; di contro, la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando invece si concreta o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali, in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell’applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, che è quanto risulta dalle doglianze proposte con il motivo di ricorso in esame dove la critica al ragionamento presuntivo del giudice di merito si concreta appunto nell’addurre che la ricostruzione fattuale poteva essere espletata in altro modo