CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 luglio 2021, n. 20315 – Al concetto della riproposizione deve ritenersi estraneo ogni profilo di deduzione di una critica alla decisione impugnata e, quindi, di ciò che è connaturato al concetto di impugnazione» e che con la riproposizione il legislatore ha inteso alludere, invece, alla prospettazione al giudice di appello di domande ed eccezioni che possano essere appunto soltanto «riproposte», cioè proposte come lo erano state al primo giudice