CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 38926 depositata il 25 settembre 2023

Lavoro – Inosservanza delle disposizioni concernenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro – Reato di lesioni personali colpose gravi – Colpa specifica – Manutenzione straordinaria – Rapporto di causalità omissiva – Rigetto 

Fatto

1. La Corte di Appello di Salerno con sentenza pronunciata in data 24 Gennaio 2023, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Vallo della Lucania, rideterminava la pena nei confronti di A.A., a seguito di declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati contravvenzionali, in mesi quattro di reclusione in relazione al reato di lesioni personali colpose gravi con inosservanza delle disposizioni concernenti la prevenzione degli infortuni, commesso nei confronti del proprio dipendente B.B..

2. All’imputato, quale legale rappresentate e responsabile della sicurezza della ditta “S. Srl ” impegnata in opere di trivellazione per conto della “C. s.p.a.” per il ripristino della S.P. “C.”, era contestato, a titolo di colpa specifica, di non avere fatto eseguire le opere di manutenzione straordinaria di una macchina perforatrice, utilizzata come strumento di lavoro, da personale qualificato, in possesso della qualifica necessaria per svolgere compiti di riparazione di attrezzature di lavoro, e in particolare del d.lgs. n. 81 del 2008, art. 71, comma 7, lett. b) e art. 87, comma 2, lett. c) da cui era conseguito che, nel corso della lavorazione, la testa di rotazione di tale macchinario si era sganciata dal corpo al momento di applicazione dell’asta, attingendo il volto del dipendente e provocandogli lesioni personali gravi consistente in trauma facciale con frattura orbitale e del seno frontale, frattura mascellare dx.

3. La Corte di Appello di Salerno ribadiva l’affermazione di responsabilità in capo al datore di lavoro evidenziando come, dal coacervo delle testimonianze assunte dai soggetti impegnati nella lavorazione, nonchè del responsabile dell’ufficio ispettivo e dalla stessa narrazione dei fatti della persona offesa, era emerso come il malfunzionamento e lo sganciamento della parte meccanica della macchina perforatrice doveva ricondursi ad un difetto di manutenzione dell’attrezzatura e, in particolare al mancato intervento di ripristino da parte di impresa qualificata ed abilitata, atteso che in epoca immediatamente precedente all’infortunio si era manifestato un allentamento dei perni che servivano a tenere fissa la testa rotante della trivellatrice lungo le guide e la risoluzione di tale malfunzionamento era stato sostanzialmente delegato dal datore di lavoro agli stessi operai, che si erano affidati ad un meccanico non specializzato per interventi di tal guisa che erano di manutenzione straordinaria. Le opere di ripristino avrebbero dovute essere invece svolte da ditta specializzata, sia in ragione dei precedenti interventi, che pure erano stati eseguiti sul macchinario nell’ultimo periodo, peraltro indicativi di un certo grado di usura della perforatrice, sia in quanto gli interventi avevano comunque comportato lo smontaggio delle componenti meccaniche dell’attrezzatura di lavoro e la riparazione-sostituzione delle guide usurate, di talchè non poteva sussistere alcuna garanzia dell’efficienza del mezzo una volta ricomposta la integrità del macchinario e posto nuovamente in funzione.

3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato il quale ha avanzato un unico articolato motivo di ricorso con il quale denuncia vizio motivazionale per contraddittorietà ed illogicità in relazione al rigetto del motivo assolutorie.

Assume altresì erronea applicazione dei principi di diritto in punto di causalità della colpa, rappresentando che la motivazione delle due sentenze di merito non si integravano in una doppia pronuncia di condanna, in quanto gli argomenti utilizzati non erano sovrapponibili, con particolare riferimento alla natura e alla estensione dell’attività manutentiva che il macchinario richiedeva e alla concreta attività svolta per ripristinare la corretta funzionalità dell’attrezzatura, a fronte di un omesso accertamento tecnico o di una semplice ispezione dello stessa successivi all’infortunio.

In particolare il ricorrente contesta una inadeguata esplorazione del tema della causalità della colpa laddove, essendo mancato un accertamento effettivo sulle ragioni per cui si era verificato lo sganciamento della testa rotante dell’attrezzatura, l’evento era stato ricondotto ad un difetto nell’ultimo intervento di manutenzione in ragione di incuria nella fase di rimontaggio del macchinario, ma era stata del tutto trascurata la più plausibile ricostruzione alternativa, peraltro del tutto aderente alle modalità del distacco e alla tesi difensiva del A.A., costituita dl mero allentamento dei bulloni, tenuto conto che la sostituzione delle guide non era un intervento di manutenzione straordinario e che il macchinario doveva presumersi del tutto integro a seguito degli interventi di riparazione eseguiti sull’attrezzatura ad Agosto e a Settembre 2016.

Illogica era poi la trama motivazionale nella parte in cui sosteneva, in termini congetturali e apodittici, come il malfunzionamento e lo sganciamento della testa fossero evenienze del tutt’altro che imprevedibili, anche in ragione dei recenti e ripetuti interventi di manutenzione che facevano presumere una certa usura del macchinario, i quali al contrario avrebbero dovuto essere interpretati quali indici di affidabilità e integrità dell’attrezzatura. L’incertezza sulla dinamica del sinistro e sulle cause del guasto, in assenza di dati tecnici che potessero risolvere la questione del giudizio esplicativo, avrebbero dovuto escludere una valutazione positiva sulla causalità della colpa con valutazione oltre ogni ragionevole dubbio, tenuto altresì conto che, se l’infortunio fosse dipeso dall’assenza di una mera attività di serraggio dei bulloni, l’evento sarebbe risultato del tutto estraneo all’area di rischio governata dal datore di lavoro e sarebbe ricaduto nell’alveo del comportamento abnorme dei soggetti preposti alla lavorazione che avevano omesso un’attività preliminare del tutto doverosa e del tutto eccentrica rispetto alle ordinarie metodiche lavorative.

Diritto

1. I motivi di ricorso sono infondati e vanno disattesi.

La sentenza impugnata, con motivazione priva di vizi logici e di contraddizioni, ha infatti ricondotto l’infortunio ad una non corretta manutenzione della macchina trivellatrice la quale, già sottoposta nei mesi precedenti all’infortunio a interventi di manutenzione straordinaria presso un’officina specializzata, era stata nuovamente sottoposta in epoca immediatamente anteriore ai fatti per cui è giudizio, ad alcuni interventi di manutenzione ordinaria, consistenti nella sostituzione delle guide su cui erano incardinati i perni che servivano a fissare la testa rotante del motore dell’attrezzatura. L’intervento era stato reso necessario in quanto i perni si allentavano e alcuni si erano spezzati all’esito di lavorazioni particolarmente prolungate e intense.

Il ricorrente assume una inadeguata esplorazione del tema della causalità della colpa in quanto, in assenza di una verifica tecnica del macchinario a seguito dell’infortunio, non sarebbe possibile affermare, con la valutazione prognostica richiesta per tale tipo di verifica, che il mancato fissaggio della testa del motore, che aveva attinto al volto l’infortunato, avesse scaturigine in una approssimativa e scorretta opera di rimontaggio, pertanto riconducibile ad un difetto di manutenzione della macchina, prevedibile ed evitabile da parte del titolare della posizione di garanzia, ovvero dalle manovre dell’operatore che, a fronte dell’uso intenso e prolungato della trivellatrice, avrebbe dovuto limitarsi a serrare i bulloni che fissavano i perni alle guide.

2. Orbene, deve prendersi atto del fatto che la sentenza impugnata non presenta alcuno dei vizi dedotti dal ricorrente, atteso che l’articolata valutazione, da parte dei giudici di merito, degli elementi probatori acquisiti, rende ampio conto delle ragioni che hanno indotto gli stessi giudici a ritenere la responsabilità dell’imputato, mentre le censure da questa proposte finiscono sostanzialmente per riproporre argomenti già esposti in sede di appello, che tuttavia risultano ampiamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, fondata su una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal modo richiedendo uno scrutinio improponibile in questa sede. In particolare la Corte territoriale ha indicato una serie di elementi a sostegno del proprio convincimento in punto di sussistenza tanto del rapporto di causalità omissiva quanto dell’elemento soggettivo del reato, argomenti con i quali la difesa della ricorrente non mostra di confrontarsi, ma finisce per riproporre il contenuto dei motivi di gravame già articolati dinanzi al giudice di appello.

3. A tale conclusione i giudici sono pervenuti sulla base delle convergenti dichiarazioni dei lavoratori, che avevano proceduto all’attività di manutenzione del macchinario, dopo che lo stesso era stato ripetutamente sottoposto, in epoca non risalente a sostituzioni e a manutenzione straordinaria, nonchè del teste C.C., in servizio presso lo Spesai della ASL di Salerno il quale aveva riscontrato che la caduta del motore era conseguita ad un recente intervento, non curato da ditta specializzata, che aveva comportato lo smontaggio delle componenti meccaniche dell’attrezzatura, la sostituzione di alcuni elementi (le guide che fungevano da supporto per il serraggio dei perni che assicuravano il serraggio della testa del motore) e il conseguente rimontaggio delle parti meccaniche. La Corte di Appello ha pertanto logicamente riconosciuto il rapporto di causalità tra la condotta omissiva contestata al garante della corretta funzionalità della macchina e l’evento dannoso, atteso che, a fronte dell’improvviso distacco di una parte meccanica (testa del motore), in palese collegamento con l’attività di manutenzione svolta sulla macchina da parte di personale non specializzato, la ricostruzione alternativa fornita dal ricorrente, oltre a risultare semplicistica (allentamento dei bulloni di serraggio non percepita da parte dell’operatore in corso di lavorazione), risulta del tutto esplorativa e priva di alcun riscontro. Va invero tenuto conto che a fronte di una spiegazione causale del tutto logica, la prospettazione di una spiegazione causale alternativa capace di inficiare o di caducare la prima non può essere affidata ad una indicazione meramente possibilista, ma deve connotarsi, alla stregua delle risultanze processuali, di elementi che la rendano “hic et nunc” concretamente probabile (Sez. 4, n. 15558 del 13/02/2008, M., Rv. 23980901), mentre del tutto congetturale e priva di riscontri è l’argomentazione che fa leva su un possibile allentamento dei bulloni di serraggio dei perni, soprattutto a fronte della segnalazione da parte degli operatori di scarsa tenuta, se non della rottura, dei perni di fissaggio del motore, che avevano determinato gli interventi di manutenzione sopra indicati, in epoca immediatamente precedente all’ennesima anomalia, che determinò lo sganciamento della testa del motore.

4.1 Del tutto coerente con gli elementi del processo e priva di fratture logiche corretta è inoltre l’inferenza secondo cui il susseguirsi nel breve periodo di interventi sulla macchina di manutenzione ordinaria e straordinaria, a fronte del susseguirsi di segnalazioni di non corretto funzionamento dell’attrezzatura e di una utilizzazione intensa e prolungata della trivellatrice, aveva provocato un tale grado di usura generale del macchinario che avrebbe giustificato interventi ben più risolutivi e qualificati, piuttosto che lo smontaggio e il rimontaggio della macchina da parte dello stesso personale che aveva in uso la trivellatrice e la riparazione delle guide da parte di soggetto terzo non qualificato, trattandosi di interventi non banali, che incidevano sulla struttura e sulla funzionalità del bene, soprattutto nella fase di riallineamento e di fissaggio dei perni alle guide.

4.2 Quanto poi ai dedotti profili di inadeguatezza del giudizio esplicativo ai fini della esatta ricostruzione della serie causale che ha condotto all’infortunio, determinata dalla mancata verifica tecnica della macchina, deve rammentarsi che in tema di causalità, la dipendenza di un evento da una determinata condotta deve essere riconosciuta anche quando le prove raccolte non chiariscano ogni passaggio della concatenazione causale, mentre possono essere configurate sequenze alternative di produzione dell’evento, purchè ciascuna di esse sia riconducibile all’agente e possa essere esclusa l’incidenza di meccanismi eziologici indipendenti (sez.4, n. 32216 del 20/06/2018, C., Rv.273567; n. 22147 del 11/02/2016, Rv. 266858-01).

Nella specie il giudice distrettuale ha correttamente evidenziato come la perdita della componente meccanica del mezzo fosse comunque riconducibile ad un difetto di manutenzione della macchina, ascrivibile a incuria e approssimazione nella gestione dell’intervento di manutenzione da parte del responsabile della gestione delle attrezzature di lavoro il quale, in ragione di un palese e generale stato di usura del macchinario e della complessità dell’intervento di riparazione (che comportava lo smontaggio di tutte le componenti meccaniche, la sostituzione delle guide, il rimontaggio e il fissaggio di elementi di sicurezza), avrebbe dovuto essere delegato a operatore qualificato e specializzato.

5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.