La mancanza dell’invito al pagamento prima dell’iscrizione a ruolo, con la riduzione e per gli effetti previsti dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997, non determina la nullità di tale iscrizione e degli atti successivi
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28 Agosto, 2019
Intervenendo in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, i giudici di legittimità hanno precisato che l’omessa comunicazione dell’invito al pagamento prima dell’iscrizione a ruolo, con la riduzione e per gli effetti previsti dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997, non determina la nullità di tale iscrizione e degli atti successivi, ma una mera irregolarità, inidonea ad incidere sull’efficacia dell’atto, sia perché non si tratta di condizione di validità, stante la mancata espressa sanzione della nullità, avendo il previo invito al pagamento l’unica funzione di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie dell’omissione di versamento, sia perché l’interessato può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella.
Ordinanza n. 23679 dell’1 ottobre 2018 (udienza 10 luglio 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Campanile Pietro – Est. Giudicepietro Andreina
Sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie – Riduzione delle sanzioni ex art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997 – Omessa comunicazione dell’invito al pagamento prima dell’iscrizione a ruolo – Costituisce una mera irregolarità – Non determina la nullità dell’iscrizione e degli atti successivi
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FAQ – cartelle di pagamento,
FAQs – Sanzioni fiscali
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