CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 19665 depositata l’ 11 luglio 2023

Tributi – Avviso di accertamento per il versamento parziale dell’ICI – Riduzione dell’imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili – Inutilizzabilità dell’immobile – Conoscenza da parte dell’ente impositore – Principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra ente impositore e contribuente – Perduranza ultrannuale dello stato di inagibilità o inabitabilità dell’immobile – Non necessità della reiterazione di una specifica richiesta – Ripristino dello stato di agibilità – Obbligo di versamento per intero dell’imposta – Accoglimento 

Rilevato che

1. il Comune di (…) ((…)) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio – sezione staccata di Latina il 7 agosto 2019, n. 4769/19/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento per il versamento parziale dell’ICI relativa agli anni 2010 e 2011, con riguardo ad un fabbricato sito nel medesimo Comune, di cui G.V. era proprietaria, ha rigettato l’appello proposto dal Comune di (…) ((…)) nei confronti di G.V. avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Frosinone il 30 gennaio 2018, n. 140/04/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali;

2. il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che la situazione di inagibilità ed inabitabilità dell’immobile giustificasse il riconoscimento della riduzione per il 50% dell’ICI, ancorché la richiesta dell’agevolazione risalisse all’anno 2007 e non fosse stata rinnovata per gli anni successivi;

3. G.V. è rimasta intimata;

4. il ricorrente ha depositato memoria, producendo documentazione inerente alla notifica del ricorso;

Considerato che

1. il ricorso è affidato a quattro motivi;

1.1 con il primo motivo, si denuncia “omessa o errata valutazione dell’atto impugnato”, in relazione all’ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’atto impugnato aveva costituito un annullamento in autotutela dell’atto originario, senza avvedersi che lo stesso aveva avuto ad oggetto un accertamento in rettifica per gli anni 2010 e 2011 a causa di una parziale corresponsione dell’ICI dovuta;

1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione ed errata applicazione dell’art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione all’ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la riduzione poteva applicarsi anche agli anni successivi rispetto alla richiesta della contribuente, tenendo conto che la richiesta non era stata rinnovata anno per anno e che la contribuente aveva ottenuto il rilascio di concessione edilizia per la ristrutturazione dell’immobile nell’anno 2002 e di certificazione di agibilità dell’immobile nell’anno 2004;

1.3 con il terzo motivo, si denuncia violazione ed errata applicazione dell’art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione all’ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato omesso dal giudice di appello il rilievo che l’inutilizzabilità dell’immobile – ai fini della riduzione dell’ICI – doveva essere considerata in concreto e non in astratto;

1.4 con il quarto motivo, si denuncia violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato omesso dal giudice di appello di tener conto del giudicato esterno formatosi sulla sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio – sezione staccata di Latina il 25 giugno 2019, n. 3822/19/2019, con la quale l’avviso di accertamento emanato dall’ente impositore nei confronti di altro comproprietario del medesimo immobile era stato confermato, disconoscendosi la riduzione dell’ICI relativa agli anni 2010 e 2011 per carenza di prova della richiesta con la relativa documentazione;

2. ragioni di pregiudizialità logico-giuridica impongono di esaminare in via prioritaria il quarto motivo, derogando all’ordine di prospettazione in ricorso;

2.1 ciò detto, tale motivo è infondato;

2.2 nella specie, ancorché in relazione al medesimo immobile per il corrispondente periodo d’imposta, il giudicato esterno di cui si invoca la vincolatività nel presente procedimento riguarda un diverso comproprietario ed attiene ad una pronunzia di rigetto del ricorso per carenza di prova in ordine ai requisiti per il riconoscimento della invocata riduzione, per cui si ritiene l’insussistenza dei presupposti per estenderne l’efficacia in un diverso procedimento;

2.3 invero, è pacifico che l’efficacia del giudicato esterno presuppone necessariamente l’identità, oltre che del petitum e della causa petendi, anche delle parti dei due giudizi (tra le tante: Cass., sez. lav., 25 giugno 2018, n. 16688; Cass., Sez. 5″, 30 settembre 2019, n. 24264; Cass., Sez. 5″, 15 luglio 2020, n. 15026; Cass., Sez. 5″, 28 aprile 2021, n. 11163; Cass., Sez. 5″, 19 gennaio 2022, n. 1526); nella specie, nonostante la comunanza delle questioni di fatto e di diritto controverse, tra il giudizio in cui si è formato il giudicato sostanziale e quello in esame non vi è identità di parti; poiché ciascuno dei due contribuenti è tenuto soltanto per la propria quota (Cass., Sez. 6″-5, 9 marzo 2017, n. 6064; Cass., Sez. 5″, 25 ottobre 2017, n. 25308; Cass., Sez. 5″, 20 marzo 2019, n. 7800; Cass., sez. 6″-5, 22 ottobre 2021, n. 29658; Cass., Sez. 6″-5, 25 ottobre 2021, n. 29868; Cass., Sez. 6″5, 19 gennaio 2022, n. 1596; Cass., sez. 5, 2 marzo 2023, nn. 6264 e 6273), secondo la struttura delle obbligazioni divisibili di cui all’art. 1314 c.c., non sussistendo il vincolo di solidarietà, non è applicabile l’art. 1306, comma 2, c.c. (che consente ai condebitori in solido di opporre al creditore il giudicato intervenuto nel giudizio tra questi e un altro condebitore solidale) (Cass., Sez. 5″, 15 luglio 2020, n. 15026; Cass., Sez. 5″, 9 febbraio 2021, n. 3095; Cass., Sez. 5″, 1 giugno 2022, n. 17859; Cass., Sez. 5″, 15 maggio 2023, n. 13188);

3. per il resto, il primo motivo è inammissibile per incoerenza con la ratio decidendi;

3.1 la censura attinge la sentenza impugnata sull’argomentazione che “(…) in assenza di prova dell’insussistenza degli elementi di inagibilità e/o inabitabilità l’ente non poteva annullare in autotutela l’atto originario ed emetterne uno nuovo senza l’applicazione dell’agevolazione pena la nullità dello stesso per carenza di motivazione (…)”;

3.2 come è stato rilevato dal medesimo ricorrente, l’avviso di accertamento emanato dall’ente impositore per il parziale versamento dell’ICI relativa agli anni 2010 e 2011 non costituisce una forma di annullamento o revoca in autotutela della riduzione beneficiata dalla contribuente per l’inagibilità o l’inabitabilità dell’immobile sin dall’anno 2007, dal momento che il disconoscimento dell’agevolazione per gli anni di riferimento non esplica efficacia recuperatoria con riguardo ai versamenti omessi in epoca precedente;

3.3 in ogni caso, si tratta di un’ultronea riflessione ad abundantiam che si limita a rinsaldare – senza nulla aggiungere sul piano argomentativo – l’impianto motivazionale della sentenza impugnata in relazione al disconoscimento della riduzione nella misura del 50% per l’ICI relativa agli anni 2010 e 2011, la quale era fondata sull’omessa rinnovazione della richiesta per ciascun anno di riferimento e sul sopravvenuto ripristino dell’agibilità dell’immobile;

3.4 pertanto, la censura impropriamente formulata in riferimento all‘art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – che, come è noto, riguarda le sole ipotesi dell’omesso esame di fatti controversi e decisivi – non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, non attingendo le premesse del sillogismo sotteso al rigetto del gravame;

3.5 invero, la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’ art. 364, n. 4, c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso, che è rilevabile anche d’ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 5″, 22 settembre 2020, n. 19787; Cass., Sez. 6″-5, 22 dicembre 2021, n. 41220);

3.6 peraltro, questa Corte ha avuto già modo di affermare che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, e pertanto non costituente ratio decidendi della medesima (in termini: Cass., sez. lav., 22 novembre 2010, n. 23635; Cass., Sez. 1″, 10 aprile 2018, n. 8755; Cass., Sez. 1″, 8 giugno 2022, n. 18429); infatti, un’affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (Cass., Sez. 1″, 10 aprile 2018, n. 8755; Cass., Sez. 1″, 8 giugno 2022, n. 18429);

4. il secondo motivo ed il terzo motivo – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta – sono fondati per quanto di ragione;

4.1 come è noto, con riguardo all’ICI, l’art. 8, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, dispone che: “1. L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della l. 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L’aliquota può essere stabilita dai Comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili”;

4.2 in particolare, secondo l’orientamento di questa Corte, in tema di IMU (e, già prima, di ICI), nell’ipotesi di immobile inagibile, l’imposta va ridotta, ai sensi dell’art. 13, comma 3, lett. b, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall’art. 4, comma 5, lett. b, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla l. 26 aprile 2012, n. 44 (e, ai fini dell’ICI, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504), nella misura del 50% anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (art. 10, comma 1, della l. 27 luglio 2000, n. 212), di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune (art. 6, comma 4, della l. 27 luglio 2000, n. 212) (con riguardo all’ICI: Cass., Sez. 5″, 10 giugno 2015, n. 12015; Cass., Sez. 5″, 21 settembre 2016, n. 18453; Cass., Sez. 6″-5, 29 maggio 2020, n. 10314; Cass., Sez. 5″, 11 dicembre 2020, n. 28251; Cass., Sez. 6″-5, 22 aprile 2021, n. 10724; – con riguardo all’IMU: Cass., Sez. 5″, 30 dicembre 2020, n. 29901; Cass., Sez. 6″- 5, 26 marzo 2021, n. 8592; Cass., Sez. 6″-5, 22 aprile 2021, n. 10724; Cass., Sez. 5″, 18 novembre 2021, n. 35474; Cass., Sez. 6″-5, 16 gennaio 2023, n. 1016; Cass., Sez. 5″, 2 marzo 2023, n. 6270; Cass., Sez. 5″, 8 maggio 2023, n. 12226); analogo principio è stato ultimamente ribadito anche per l’esenzione da IMU per i fabbricati colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 luglio 2000, n. 212 (Cass., Sez. 5″, 14 febbraio 2023, nn. 4555 e 4562);

4.3 su tale premessa, il collegio ritiene che la perduranza ultrannuale dello stato di inagibilità o inabitabilità dell’immobile non necessiti della reiterazione per il futuro di una specifica richiesta da parte del contribuente per usufruire della riduzione dell’ICI nella misura del 50% per ciascun anno di imposta, essendo sufficiente che l’ente impositore abbia conoscenza (attraverso l’acquisizione di documenti o l’assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) della sopravvenuta e protratta inutilizzabilità dell’immobile;

4.4 proprio in rigorosa coerenza con i richiamati principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra ente impositore e contribuente (art. 10, comma 1, della l. 27 luglio 2000, n. 212), nonché di esonero del contribuente dall’onere di fornire informazioni o produrre documenti già in possesso dell’ente impositore (art. 6, comma 4, della l. 27 luglio 2000, n. 212), corollario di tale conclusione è che, dal momento in cui l’ente impositore viene a conoscenza (attraverso le medesime fonti) del ripristino dello stato di agibilità o abitabilità dell’immobile, la predetta riduzione non può più essere riconosciuta al contribuente, che ritorna ad essere obbligato al versamento dell’ICI in misura integrale

4.5 ne deriva che, pur muovendo dalla condivisibile premessa che: “Il beneficio è applicabile a partire dalla data in cui si inoltra al Comune la domanda di esenzione con perizia o autodichiarazione ed è valida anche per le annualità successive se permangono le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo”, la sentenza impugnata non si è uniformata ai principi enunciati, avendo ritenuto che: “(…) Pertanto nel caso di specie, in mancanza di un espresso diniego e perdurando lo stato di inutilizzo, d’altronde non contestato dall’ente, la riduzione doveva essere applicata anche agli anni oggetto della contestazione atteso che la tesi dell’ente di applicazione della riduzione mediante richiesta rinnovabile di anno in anno è del tutto infondata. Infatti la Cassazione si è più volte occupata di tale argomento ed ha ritenuto che la permanenza dello stato di inagibilità dell’immobile esclude il pagamento dell’imposta anche in mancanza di denuncia e richiesta del beneficio (…) chiarendo che il contribuente ha diritto alla riduzione del 50% pur in assenza di denuncia, se la situazione di inagibilità/inabitabilità era già a conoscenza del Comune come nel caso specie”, senza, però, considerare ed accertare, per un verso, la comparsa e la perduranza dello stato di inagibilità o inabitabilità dell’immobile, la cui prova sia stata fornita dal contribuente, e, per altro verso, l’incidenza dell’opposta eventualità di un sopravvenuto ristabilimento dell’agibilità o abitabilità dell’immobile, di cui l’ente impositore sia venuto a conoscenza;

4.6 pertanto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del secondo motivo e del terzo motivo per quanto di ragione, l’inammissibilità del primo motivo e l’assorbimento del quarto motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio (ora, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della L. 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità;

4.7 il giudice del rinvio si atterrà al seguente principio di diritto: “In materia di ICI, nel caso in cui il contribuente abbia richiesto – con la rituale allegazione di perizia redatta dall’ufficio tecnico comunale o di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – la riduzione prevista dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione ad un determinato anno d’imposta, la perduranza ultrannuale dello stato di inagibilità o inabitabilità dell’immobile non necessita della reiterazione di una specifica richiesta per usufruire della riduzione nella misura del 50% per gli anni successivi, sempre che il contribuente provi che l’ente impositore abbia avuto conoscenza (attraverso l’acquisizione di documenti o l’assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) della protratta inutilizzabilità dell’immobile; in ogni caso, in coerenza con i principi sanciti dagli artt. 6 comma 4, e 10, comma 1, della l. 27 luglio 2000, n. 212, ove risulti che l’ente impositore sia venuto a conoscenza (attraverso le medesime fonti) del ripristino dello stato di agibilità o abitabilità dell’immobile, la predetta riduzione non può più essere riconosciuta al contribuente, che ritorna ad essere obbligato al versamento dell’ICI in misura integrale per gli anni successivi“.

P.Q.M.

Accoglie il secondo ed il terzo motivo per quanto di ragione, dichiara l’inammissibilità del primo motivo e rigetta il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.