CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26681 depositata il 15 settembre 2023

Tributi – Cartelle esattoriali – Pignoramento presso terzi – Procura alle liti – Disciplina codicistica sulla rappresentanza e sul mandato – Controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria – Giurisdizione tributaria – Accoglimento

Rilevato che

1. B.F., con ricorso depositato in data 20 maggio 2008 innanzi al Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bologna, proponeva opposizione sia agli atti esecutivi che all’esecuzione avverso un pignoramento presso terzi notificatogli da (…) S.p.A. il 2 maggio 2008, per il complessivo importo di Euro 15.861,67, somma pretesa per il pagamento di 20 cartelle esattoriali, di varia natura;

1.1. all’udienza svoltasi nel procedimento davanti al predetto giudice (…) S.p.A. esperiva un intervento per ulteriori Euro 6.420,99 in relazione ad altre cartelle delle quali tre di dichiarata natura tributaria: la n. (…) (riguardante “imposta di registro”), la n. (…) (concernente “ritenute alla fonte”) e la n. (…) (riguardante “imposta di registro”);

1.2. con atto depositato in data 1 giugno 2008 (denominato “memoria integrativa”) veniva eccepita la inesistenza della notifica delle cartelle, la inesistenza delle intimazioni di pagamento e della loro notifica e, comunque, nel merito – per le cartelle di natura tributaria – la inesistenza ab origine o, comunque, l’intervenuta decadenza o l’intervenuta prescrizione delle vantate pretese tributarie;

1.3. il giudice dell’esecuzione, quindi, assegnava alle parti il termine perentorio di giorni 60 per l’introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito;

1.4. per le tre cartelle sopra indicate, trattandosi di cartelle concernenti crediti di natura tributaria, con ricorso notificato ad (…) il 14 luglio 2009 il debitore provvedeva a riassumere il giudizio di opposizione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna;

1.5. detta Commissione, aderendo all’eccezione pregiudiziale di (…), rilevava il proprio difetto di giurisdizione ai sensi del d.p.r. n. 602 del 1973, art. 57 con conseguente condanna del ricorrente alle spese di lite;

1.6. tale pronunzia veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna con sentenza n. 1448/19/2015 depositata in data 3 Luglio 2015 e non notificata;

2. avverso la predetta pronunzia B.F. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi;

3. (…) S.p.A. (già (…) S.p.A.) resiste con controricorso, eccependone l’inammissibilità e l’infondatezza;

4. il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che

1. con il primo motivo si denuncia, ex art. 360, comma 1, nn. 1 e 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, 19, del D.P.R. n. 602 del 1973, 57, del D.Lgs. n. 46 del 1999, 29;

1.1. ad avviso di parte ricorrente la Commissione Tributaria Regionale aveva arbitrariamente escluso la giurisdizione del giudice tributario sulla base di una lettura erronea delle norme richiamate ed, in particolare, di quanto disposto dal d.lgs. n. 46 del 1999, art. 29 non facendo corretta applicazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia;

2. con il secondo motivo si denuncia, ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115, comma 1, c.p.c., richiamati dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 1;

2.1. parte ricorrente lamenta che la Commissione Tributaria Regionale, pur essendosi dichiarata priva di giurisdizione, aveva, tuttavia, proceduto anche all’esame di merito dei singoli motivi del ricorso, statuizione da ritenere, ex sé, quale obiter dictum, priva di qualsiasi valore giuridico e, quindi, insuscettibile di passare in giudicato ed in ogni caso, erronea in quanto adotta in violazione del disposto di cui agli artt. 112 e 115, comma 1, c.p.c.;

3. va premesso che appare infondata l’eccezione di parte resistente la quale assume che l’oggetto del presente giudizio “andava limitato al solo ricorso in opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi promosso dall’avv. B. del 19 maggio 2008”, con conseguente “inammissibilità” delle eccezioni proposte con la memoria integrativa depositata davanti al G.E. in data 11/06/2008;

3.1. invero alla procura alle liti, in assenza di specifica regolamentazione, si applica la disciplina codicistica sulla rappresentanza e sul mandato, avente carattere generale rispetto a quella processualistica (v. Cass., Sez. Un., 4/5/2006, n. 10209; Cass. civ., sez. un., 28/07/2005, n. 15783; Cass., Sez. Un., 6/8/2002, n. 11759. cfr., altresì, in ordine all’applicabilità al mandato alle liti dei criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 ss. c.c., Cass., Sez. Un., 4/5/2006, n. 10209; Cass., 7/01/2004, n. 47; Cass. 3/02/1999, n. 921; Cass., 10/03/1998, n. 2646; Cass., 7/05/1997, n. 3966), ivi ricompreso in particolare il principio generale posto all’art. 1708 c.c. secondo cui il mandato comprende tutti gli atti necessari al compimento dell’incarico conferito (v. Cass., 18/04/2003, n. 6264; Cass., 4/04/1997, n. 2910; Cass., 6/03/1979, n. 1392). Pur in presenza di una procura ad litem di contenuto scarno e generico, si è ritenuto spettare al difensore, che gode di discrezionalità tecnica (salva la responsabilità verso il mandante per l’eventuale inosservanza delle istruzioni), di: impostare la lite e scegliere la condotta processuale più rispondente agli interessi del proprio rappresentato (v. Cass., 7/01/1984, n. 99; Cass., 20/6/1978, n. 3033); proporre tutte le domande comunque ricollegabili all’oggetto originario (v. Cass., 26/07/2005, n. 15619; Cass., 7/04/2000, n. 4356; Cass. 7/02/1995, n. 1393; Cass. 30/10/1981, n. 5736; Cass., 26/3/1979, n. 1745; Cass., 8/1/1977, n. 52; Cass., 13/10/1975, n. 3284); fissare con le conclusioni definitive il thema decidendum, salve le espresse limitazioni del mandato (v. Cass., 13/0/1972, n. 2373). Si è pertanto riconosciuto il potere del difensore di modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi e agli orientamenti della causa nel senso ritenuto più rispondente agli interessi del proprio cliente (v. Cass., 4/02/2002, n. 1439; Cass., 3/07/1979, n. 3762), nonché di compiere, con effetto vincolante per la parte, tutti gli atti processuali non riservati espressamente alla stessa, come ad esempio consentire od opporsi alle prove avversarie e di rilevarne l’inutilità (v. Cass., 3/07/1979, n. 3762), rinunziare a singole eccezioni o conclusioni, ridurre la domanda originaria e rinunziare a singoli capi della domanda, senza l’osservanza di forme rigorose (v. Cass. 24/09/2013, n. 21848; Cass. 8/01/2002, n. 140; Cass., 10/04/1998, n. 3734; Cass. 15/05/1997, n. 4283; Cass. 28/01/1995, n. 1047; Cass. 1/12/1994, n. 10268; Cass. 28/10/1988, n. 5859; Cass., 20/6/1978, n. 3033). Si è, viceversa, escluso che la procura alle liti consenta al difensore di effettuare atti che importino disposizione del diritto in contesa, come transazione, confessione, rinuncia all’azione o all’intera pretesa azionata dall’attore nei confronti del convenuto, rinunzia agli atti del giudizio (v. Cass. 17/12/2013, n. 28146; Cass. 5/07/1991, n. 7413; Cass. 28/10/1988, n. 5859; Cass., 7/01/1984, n. 99; Cass., 20/6/1978, n. 3033; Cass., 2/8/1977, n. 3396); nonché di introdurre una nuova e distinta controversia eccedente l’ambito della lite originaria (v. Cass., 26/07/2005, n. 15619; Cass. 7/04/2000, n. 4356; Cass. 7/02/1995, n. 1393; Cass., 26/3/1979, n. 1745; Cass., 13/10/1975, n. 3284), non potendo essere validamente utilizzata per un rapporto litigioso soggettivamente e oggettivamente diverso da quello per il quale è stata rilasciata (v. Cass., 18/6/1969, n. 2164; Cass., 18/6/1968, n. 2017). La procura alle liti conferisce, quindi, al difensore il potere di proporre tutte le domande che non eccedano l’ambito della lite originaria;

3.2. orbene posto che la originaria procura riguardava l’intero oggetto del contendere relativo al pignoramento di (…) S.p.A. che, con l’intervento sopra indicato, ha fatto valere un altro credito, l’ulteriore atto difensivo volto a paralizzare in relazione ad ogni credito la procedura esecutiva non necessitava di “altra e nuova” procura;

4. il primo motivo è fondato. Infatti in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, spetta alla giurisdizione tributaria la cognizione sull’opposizione alla cartella di pagamento (promossa ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c.) con la quale siano dedotti fatti – relativi alla carenza della originaria pretesa tributaria o all’estinzione della stessa (nella specie, per intervenuta prescrizione) – che si assumano verificati anteriormente alla notificazione della cartella. (Sez. U, Ordinanza n. 20693 del 20/07/2021, Rv. 662224 – 01). Si è, ancora, osservato che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici; alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell’atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all’epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all’atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione (nella specie la S.C. ha ritenuto la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla prospettata questione di prescrizione della pretesa fiscale che si colloca a monte della notifica della cartella di pagamento). (Sez. U, Ordinanza n. 21642 del 28/07/2021, Rv. 662122 – 01);

4.1. nel caso in esame, sulla scorta dei richiamati principi, sussiste certamente la giurisdizione tributaria, contrariamente a quanto rilevato dai giudici di merito, avendo la parte dedotto profili relativi alla decadenza del potere impositivo e alla insussistenza della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione;

5. anche il secondo motivo è fondato;

5.1. ed invero, è stato osservato che qualora il giudice declini la giurisdizione sulla domanda principale gli è preclusa ogni valutazione di merito (vedi Sez. U, Sentenza n. 2865 del 06/02/2009, Rv. 606585 – 01);

5.2. la Commissione Tributaria Regionale, avendo negato la propria giurisdizione, non poteva, pertanto, pronunziarsi sul merito dell’opposizione dovendosi considerare la sua pronunzia sul punto tamquam non esset;

6. in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.