CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 6289 depositata l’ 8 marzo 2024

Tributi – Cartella ICI – Eccezione di prescrizione – Prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella – Allegato il fatto costitutivo – Inerzia del titolare – Individuazione dell’ultimo atto interruttivo della prescrizione – Verifica del tempo trascorso – Accoglimento

Rilevato che

1. E.E. Srl ha impugnato l’intimazione di pagamento, notificata in data 19 ottobre 2015, relativamente a cartella i.c.i. per l’annualità 1999, deducendo l’intervenuto annullamento del ruolo sotteso alla cartella e la prescrizione del credito intervenuta successivamente alla notifica della cartella.

2. All’esito del giudizio di primo grado è stata dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere relativamente agli importi oggetto del provvedimento di discarico e l’inammissibilità del ricorso per la restante parte.

3. La sentenza è stata confermata all’esito dell’appello. Nella sentenza di secondo grado si legge “alla luce dell’avvenuta notificazione della suindicata cartella di pagamento ed in assenza di una sua autonoma impugnazione da parte della società contribuente, nei termini di cui all’art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, ne consegue l’inammissibilità, in sede di impugnazione del successivo avviso di intimazione, della prescrizione del diritto alla riscossione delle somme intimate, con riferimento all’intervallo temporale antecedente a tale attività notificatoria”.

4. Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale la contribuente ha proposto ricorso per cassazione.

5. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata, nonostante la verificata regolarità della notifica.

6. La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 29 febbraio 2024.

Considerato che

1. La contribuente, con un unico motivo, ha dedotto la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 5, cod. proc. civ., degli artt. 2934 n. 4, 2946 e 2953 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ., atteso che, pur essendo stata eccepita sin dal primo grado la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento (prescrizione che resta quinquennale, non potendosi equiparare l’inoppugnabilità della cartella al giudicato), il ricorso è stato rigettato in virtù “dell’inammissibilità, in sede di impugnazione del successivo avviso di intimazione, dell’eccezione di prescrizione del diritto alla riscossione delle somme intimate, con riferimento all’intervento temporale antecedente a tale attività notificatoria”.

2. Occorre premettere che nel giudizio di legittimità va tenuta distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l’interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell’articolo 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale, per la soluzione del quale la S.C. ha il potere – dovere di procedere all’esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta. Nel secondo caso, invece, poiché l’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass., Sez. 6 – 5, 21 dicembre 2017, n. 30684).

3. Nel caso di specie, parte ricorrente, pur richiamando l’art 112 cod. proc. civ., ha sostanzialmente lamentato una erronea interpretazione del motivo, avente ad oggetto l’eccezione di prescrizione, che il giudice di appello ha, in effetti, svolto senza tenere conto del dato letterale e del riferimento, nel ricorso, al lasso temporale ed ad eventi successivi alla notifica della cartella – elementi esposti con chiarezza dal ricorrente tramite la trascrizione degli atti del giudizio di merito (v. in particolare p. 4 del ricorso per cassazione, in cui si fa chiaramente riferimento al lasso temporale successivo alla notifica della cartella di pagamento, avvenuta in data 23 novembre 2005). Peraltro, nell’interpretazione dell’eccezione di prescrizione, deve tenersi conto dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (v. Cass., Sez. L, 27 ottobre 2021, n. 30303; cfr. pure Cass., Sez. 5, n. 24 gennaio 2022, n. 1980, secondo cui anche in materia tributaria trova applicazione il principio secondo cui, a fronte della natura estintiva della prescrizione eccepita dal contribuente, l’individuazione del termine legale applicabile è rimessa al giudice di merito, il quale, in difetto di specifica precisazione, è comunque tenuto ad interpretare la volontà della parte nella formulazione della relativa eccezione e a verificare la maturazione o meno della prescrizione, avuto riguardo agli atti di esercizio della potestà impositiva ed eventualmente interruttivi, il cui onere di allegazione e prova grava sul creditore erariale). L’interpretazione del motivo formulato, nella sentenza di secondo grado, non è, quindi, conforme ai criteri ermeneutici degli atti processuali ed alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità.

La censura merita, pertanto, accoglimento, per cui la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, richiedendo accertamenti di merito preclusi in questa sede (tra cui la individuazione dell’ultimo atto interruttivo della prescrizione e la verifica del tempo trascorso, tenendo conto che la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve: Cass., Sez. U. 17 novembre 2016, n. 23397).

Per completezza deve ricordarsi che recentemente le Sezioni Unite hanno chiarito che, in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l’eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all’esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (Cass., Sez. U., 25 maggio 2022, n. 16986).

4. In definitiva, il ricorso va accolto e conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui si demanda anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.