Legittimo l’accertamento induttivo qualora il contribuente che ometta di rispondere ai questionari previsti dall’art. 32, n. 4, del DPR n. 600 del 1973, e non ottemperi alla richiesta di esibizione di documenti e libri contabili relativi all’impresa esercitata
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23 Agosto, 2019
La Corte di Cassazione con la sentenza n.21823 del 7 settembre 2018 ha statuito che il contribuente che ometta di rispondere ai questionari previsti dall’art. 32, n. 4, del DPR n. 600 del 1973, e non ottemperi alla richiesta di esibizione di documenti e libri contabili relativi all’impresa esercitata, in tal modo impedendo o comunque ostacolando la verifica, da parte dell’Ufficio, dei redditi prodotti, vale di per sé solo ad ingenerare un sospetto in ordine all’attendibilità di quelle scritture, rendendo “grave” la presunzione di attività non dichiarate desumibile dal raffronto tra le percentuali di ricarico applicate e quelle medie del settore e legittimo l’accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), del DPR n. 600 del 1973.
Sentenza n. 21823 del 7 settembre 2018 (udienza 26 giugno 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Campanile Pietro – Est. Crucitti Roberta
Art. 32, n. 4, del DPR n. 600 del 1973 – La mancata collaborazione del contribuente alle richieste dell’Ufficio fonda il sospetto in ordine alla inattendibilità delle scritture contabili – È legittimo il ricorso all’accertamento analitico-induttivo ex art. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 1973
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FAQs – reddito di impresa
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